Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 settembre 1995 |
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| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2023 |
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- 1. La Corte d'assise d'appello di Milano nega l'immunità giurisdizionale dello Stato estero per delicta imperiihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
C. ass. app. Milano, sent. 3 novembre 2020 (dep. 21 gennaio 2021), Pres. Est. Ichino, imp. Markiv 1. Con la sentenza in allegato la Corte d'assise d'appello di Milano è stata chiamata a pronunciarsi sul complesso tema dei rapporti fra violazione di diritti umani fondamentali e immunità dalla giurisdizione civile degli Stati stranieri. Nel caso di specie, carattere pregiudiziale e centrale assume l'eccezione sollevata dalla difesa del responsabile civile Stato ucraino nel suo atto di impugnazione. Lo Stato ucraino deduceva come unico motivo di doglianza il difetto di giurisdizione italiana in forza della legge di adesione del nostro Paese al Trattato internazionale sul riconoscimento …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2024, n. 30222Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15221/2023 R.G. proposto da: BARGUZIN SERVICES LIMITED, rappresentata e difesa dagli Avv.ti AL LA EN AR ([...]) e SP RE EN ([...]), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Vittoria Colonna n. 39; -ricorrente- contro Civile Sent. Sez. U Num. 30222 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 25/11/2024 2 di 17 ZI SA AD IO e ZI AD GH SA ET, rappresentate e difese dall'Avv. Massabò Paola ([...]), con domicilio eletto in Roma via dei Parioli 98, presso lo studio dell'Avvocato Pollari Maglietta BR GI ([...]); -controricorrenti al ricorso principale e al ricorso incidentale- nonché …Leggi di più...
- successione ereditaria·
- giurisdizione internazionale·
- art. 50 legge n. 218/1995·
- difetto di giurisdizione·
- diritto di voto·
- aumento di capitale·
- usufrutto·
- Convenzione di Lugano·
- regolamento di giurisdizione·
- illecito civile
Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni generali
- Art. 1. (Oggetto della legge) 1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Convenzioni internazionali) 1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terra' conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.