Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 settembre 1995 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2023 |
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Giurisprudenza • +500
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- successione ereditaria·
- giurisdizione internazionale·
- art. 50 legge n. 218/1995·
- difetto di giurisdizione·
- diritto di voto·
- aumento di capitale·
- usufrutto·
- Convenzione di Lugano·
- regolamento di giurisdizione·
- illecito civile
Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni generali
- Art. 1. (Oggetto della legge) 1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Convenzioni internazionali) 1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terra' conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.