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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/05/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2129/2021 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Carmine Mertino, giusta procura in calce all'atto di citazione ed Parte_1
elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Torre del Greco alla via Nazionale n. 843
ATTORE
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Felice Bellona, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo, elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in
Torre del Greco (NA) alla via Cupa Agostino Maresca n. 5 bis
1 CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta Controparte_2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Fronticelli Baldelli, elett.te domiciliato presso lo studio del suo difensore in Roma alla via Cosseria n. 5
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni a persona da cose in custodia.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione notificato in data 10.04.2021, citava in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale , per sentir dichiarare la sua responsabilità in ordine alla determinazione Controparte_1
dell'evento verificatosi in data 02.12.2019 alle ore 16.00 circa in Torre del Greco alla via Nazionale n. 313
presso l'abitazione del convenuto e sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate.
A tal fine, premetteva che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si trovava all'esterno dell'abitazione di con la mano sinistra poggiata sullo stipite della porta d'ingresso, Parte_2
conversando con il convenuto che si trovava all'interno con il piede poggiato alla porta in un punto attraversato da una corrente d'aria; esponeva che si allontanava dalla porta Parte_2
d'ingresso, che si chiudeva repentinamente schiacciando l'indice della sua mano sinistra e per le lesioni subite veniva condotto al pronto soccorso dell'Ospedale di Boscotrecase, dove gli veniva riscontrata una
“profonda flc IV mano sn con perdita di sostanza e lembi sfrangiati” e, a seguito degli accertamenti del caso,
gli veniva diagnosticata una “frattura pluririmata della testa falange distale II raggio a sn”; seguivano ulteriori visite mediche specialistiche fino alla guarigione con postumi certificata in data 07.02.2020.
2 Ritenendo responsabile dell'evento , proprietario e custode dell'abitazione per aver Controparte_1
lasciato incustodita la porta d'ingresso pur consapevole della corrente d'aria che attraversava il proprio appartamento, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 01.06.2021, si costituiva in Controparte_1
giudizio e non disconosceva l'evento descritto dall'attore, ma evidenziava di essere garantito, in virtù di polizza RE20342960 “Mia Protezione” della dai rischi di infortunio Controparte_2
personale connessi alla responsabilità civile della vita privata e relativi alla proprietà e alla conduzione dell'abitazione, nonché di aver chiesto di risarcire i danni riportati dall'attore in applicazione della garanzia assicurativa alla compagnia di assicurazione, la quale, tuttavia, aveva rifiutato il risarcimento, ritenendo l'evento dannoso imputabile a causa di forza maggiore. Chiedeva, quindi, di essere autorizzata alla chiamata in causa della società di assicurazioni al fine di sentir condannare la stessa in virtù della garanzia assicurativa al risarcimento dei danni subiti dall'attore o, in subordine, in caso di accertamento della propria responsabilità, a tenerlo indenne dal pagamento di qualsivoglia somma dovuta all'attore a titolo di risarcimento dei danni e di spese di lite, con condanna della compagnia alla refusione delle spese di lite.
Autorizzata la richiesta chiamata in causa del terzo con provvedimento del 03.06.2021 e la successiva rinnovazione con provvedimento del 17.02.2022, ritualmente notificata dal convenuto, si costituiva la
[...]
la quale contestava il fatto storico e le modalità dell'occorso e, nell'ipotesi Controparte_2
di accertamento dell'evento, ne rilevava l'accidentalità ed evidenziava l'accettazione del rischio da parte dell'attore nonché la tardività della denuncia da parte dell'assicurato. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., veniva raccolto l'interrogatorio formale deferito da parte attrice nei confronti di e veniva espletata la prova testimoniale, all'esito della quale, Parte_2
disattesa la richiesta di c.t.u. medico-legale richiesta dall'attore e ritenuta la causa matura per la decisione,
con provvedimento del 21.02.2025, questo Giudice assegnava la stessa in decisione previa concessione all'attore del termine ex art. 190 c.p.c.
La domanda dell'attore è infondata e va rigettata.
3 L'attore ha proposto la domanda, in via principale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito,
ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art.
2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente
tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso
fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno,
si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza
di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un
fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri
del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20.07.2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005,
11227/2008, 11016/2011, 24083/2011).
In particolare, si ritiene che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni: a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata;
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso. Per
l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”,
ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla
4 cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ. 12.06.1973 n. 1698).
Nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato;
ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito,
fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento,
riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode,
offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011).
Il giudizio sulla pericolosità delle cose non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato,
difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in
contatto con la cosa”; sicchè, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe
stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso
danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera
occasione dell'evento”. In particolare, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
5 comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12.04.2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 03.04.2019; Cass. civ.,
ordinanza n. 2480 del 01.02.2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22.12.2017). La giurisprudenza della
Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma,
indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è
suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova, sulla stessa incombente, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre che dell'evento dedotto e dei danni.
Nel caso di specie, pur potendo ritenersi provato il verificarsi dell'evento dannoso, non è provato che lo stesso sia dovuto ad una anomalia del bene in custodia, ovvero della porta d'ingresso dell'abitazione del convenuto, essendo, invece imputabile alla stessa imprudente condotta dell'attore.
Orbene, può dirsi con certezza che il danneggiato nella fattispecie storica de quo, non ha Parte_1
attivato quel minimo di diligenza volta a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso;
in particolare, non sussiste, nel caso che ci occupa, una sostanziale inevitabilità oggettiva dell'evento medesimo, né una imprevedibilità soggettiva dello stesso, avendo il contegno tenuto dal danneggiato integrato un affidamento soggettivo anomalo ad onta della peculiarità dei luoghi.
Ritiene chi scrive che, nel caso di specie, in ragione dell'espletata istruttoria, anzitutto non sia stata raggiunta l'inequivoca prova della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una condizione della “res” ovvero della porta d'ingresso dell'abitazione del convenuto Controparte_1
6 integrante una vera e propria insidia, non visibile né prevedibile né tantomeno evitabile mercè l'uso dell'ordinaria diligenza né del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Nel corso dell'istruttoria, mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto CP_1
e della prova testimoniale (cfr. verbale di udienza del 04.07.2024), è stato confermato che nelle
[...]
circostanze di tempo e di luogo dedotte nell'atto introduttivo, ovvero il 02.12.2019 alle ore 16.00 circa,
l'attore riportava lesioni personali a causa dell'improvvisa chiusura della porta, sul cui Parte_1
stipite era poggiata la sua mano sinistra.
In particolare il convenuto ha dichiarato: “... io mi trovavo all'interno dell'abitazione e con il piede tenevo
fermo la porta di ingresso, mentre conversavo con mio nipote che si trovava fuori l'abitazione; ... gli Pt_1
stavo consegnando delle delega per la banca da pagare;
mi allontanai un attimo per prendere una delega e
inavvertitamente tolsi il piede sinistro che manteneva la porta;
a questo punto, in una frazione di secondo,
considerato che la mia abitazione era fortemente ventilata, la porta dell'abitazione si chiuse
repentinamente e mio nipote , rimase con il dito della mano schiacciato tra lo stipite e la porta;
Pt_1
infatti, mentre stavamo discorrendo, lui teneva la mano poggiata sullo stipite della porta;
...”.
Il testimone , ha dichiarato che: “ stava parlando con lo zio sull'uscio Testimone_1 Parte_1
della porta, in particolare, lo zio era dentro l'abitazione e manteneva con la gamba la porta di ingresso,
mentre era all'esterno; ad un certo punto, lo zio rientrò in casa per prendere un documento e, a Pt_1
causa del vento, la porta immediatamente si richiuse;
in quel frangente LE aveva la mano sinistra
poggiata sullo stipite della porta e, con la chiusura della stessa, restò incastrato tra la porta e lo stipite con il
dito indice della mano sinistra ...”.
Dal verbale di pronto soccorso del P.O. di Boscotrecase n. 2019043829 del 02.12.2019 si evince che l'istante, si recava nell'immediatezza, alle ore 16.50, in ospedale ed è riportata quale dichiarata causa dell'evento dannoso “riferito trauma accidentale”, senza alcuna specificazione delle modalità dell'occorso e dell'eventuale responsabilità di terzi.
Ciò posto, questo giudice ritiene che gli elementi probatori acquisiti non siano sufficienti a provare l'esistenza di una situazione di pericolo qualificabile come insidia, non visibile né imprevedibile né il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso;
le modalità del verificarsi dell'evento dannoso dedotte nell'atto
7 introduttivo e confermate nel corso dell'istruttoria inducono, di contro, a ritenere che l'evento sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente del danneggiato.
Infatti, la circostanza che l'attore si fosse soffermato all'ingresso del locale con la mano appoggiata sullo stipite della porta imponeva, da parte sua, un onere di massima prudenza, visto che la situazione di pericolo di schiacciamento della mano era ben visibile e prevedibile, trovandosi la mano sull'elemento costituente il fine-corsa della porta;
l'attore, in sostanza, ben avrebbe potuto evitare l'incidente con l'uso di un comportamento ordinariamente cauto, evitando di appoggiare la mano sullo stipite della porta.
Ne discende, allora, che, ad avviso di chi scrive, il comportamento tenuto dall'attore è stato connotato da un grado di imprudenza e di negligenza tali da assumere un'efficienza causale esclusiva e assorbente nella produzione del danno, atteso che l'agevole prevedibilità della situazione di pericolo e l'evitabilità del danno valgono ad interrompere il nesso causale tra res e danno.
Nondimeno, deve dirsi che l'attore ha chiesto la condanna del convenuto, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Orbene, è noto che, per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., è necessario accertare la oggettiva configurabilità di una situazione di pericolo occulto;
una responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Come sopra precisato, nel caso di specie deve escludersi la sussistenza di entrambi i requisiti, essendo ben visibile la porta, tra l'altro priva di anomalie, ed essendo prevedibile il pericolo insito nell'uso della stessa,
avendo posto la mano tra lo stipite e il battente.
In conclusione, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.,
comma 1, ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode
8 (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.) e a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 c.c..
L'attore, poggiando la mano sullo stipite della porta, in zona tra l'altro ventilata, ha creato egli stesso con il suo comportamento incauto le condizioni del conseguente infortunio, per cui non può pretendere alcun risarcimento.
Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta;
non può non evidenziarsi come il rigetto della domanda attorea impone di non esaminare la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della Compagnia chiamata in causa.
Le spese di lite tra l'attore e le altre parti seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018), in ragione dello scaglione di riferimento da € 5.200,001 a € 26.000,00; quanto ai compensi, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e della non complessità della materia trattata, questo giudice ritiene di dover applicare i valori minimi previsti dal cennato scaglione di riferimento.
Deve dirsi, da ultimo, che, nel caso di specie, il rigetto della domanda attorea impone l'onere delle spese a carico dell'attore soccombente anche in favore del terzo, ancorchè chiamato in causa dal convenuto;
è
noto, infatti, che, secondo il giudice di legittimità, in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda ( v. Cass. ord. n.
7023/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
A) Rigetta la domanda attorea;
9 B) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 237,00 per spese vive e € 2.540,00, oltre rimb. forf. del 15,00 % sui compensi,
oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Felice Bellona;
C) Condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in € 00,00 per spese vive e € 2.540,00, oltre rimb. forf. del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa come per legge.
Torre Annunziata, in data 26.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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