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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 936/2022 R.G.
promosso da
(p.VA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna
Beatrice Indiveri del Foro di Fermo (c.f. ) ed C.F._1 elettVAmente domiciliata presso lo studio legale sito in Porto San OR Via P.
Cotechini 120;
APPELLANTE
nei confronti di
2;
APPELLATO
), rappresentato e difeso in virtù di Controparte_2 C.F._3 procura in atti dall'Avv. Diego Perrone, del Foro di Fermo, elettVAmente domiciliato presso lo studio del nominato difensore domiciliato in Porto
Sant'Elpidio, alla via Maddalena, n. 2;
APPELLATO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo: “Voglia la Corte
d'Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, contrariis reiectis: preliminarmente in via istruttoria disporre CTU così come richiesta nelle memoria ex art. 183 co. 6 n. cpc e nel merito, in riforma della sentenza
n. 467, emessa in data 21.7.2022 in seno al procedimento sub RG 1111/2018 dal Tribunale di Fermo, accertata la violazione dei diritti della quota di legittima, accoglie la domanda attorea per i motivi in premessa e di conseguenza le conclusioni sopra meglio rassegnate che di seguito debbono intendersi integralmente riportate e trascritte. Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Il procuratore dell'appellato ha concluso chiedendo : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona rigettare la domanda dell'appellante perché infondata in fatto e in diritto, destituita di qualsivoglia assolvimento di onere probatorio, e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio”. Il procuratore dell'appellato ha concluso chiedendo: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona rigettare la domanda dell'appellante perché infondata in fatto e in diritto, destituita di qualsivoglia assolvimento di onere probatorio, e per l'effetto condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio”.
Oggetto: azione surrogatoria – appello avverso la sentenza del Tribunale di
Fermo n. 467/2022, pubblicata in data 29.07.2022
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 111/2018 in data 08.02.2018 condannava CP_1
, in concorso con e , alla pena di
[...] Controparte_3 Parte_2 anni 1 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, in relazione al reato di truffa aggravata in danno della e dei soci della Parte_1 medesima, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, riconoscendo altresì in favore della una provvisionale Pt_1 immediatamente esecutVA pari ad Euro 1.000.000,00 ed una provvisionale pari ad Euro 25.000,00 in favore di ciascun socio.
La parte civile, dopo aver proceduto alla notifica della richiamata sentenza e del precetto agli imputati, procedendo alla verifica del patrimonio di rilevava che il bene allo stesso intestato per la quota di Controparte_1
½ sito in Porto San OR, Via delle Marine, distinto al catasto fabbricati foglio 2, particella 50, sub 1, sub 2, Catasto Fabbricati, Catasto Terreni Porto
San OR, foglio 2, particella 52, catasto fabbricati Porto San OR Via delle Marine, foglio 2, part. 2411, catasto Fabbricati Porto San OR, via delle marine foglio 2, particella 49 e Montegiorgio Catasto Fabbricati, foglio 43, particella 879/2, 879/3, 880/2 e 880/3) era gravato da ipoteca giudiziale per
Euro 2.750.000,00 in favore della BCC di Civitanova Marche e Montecosaro e che il padre del predetto debitore nato a [...] in Persona_1 data 4.7.1923 e deceduto nel 2016, con testamento olografo datato
5.3.2012, pubblicato mediante rogito a firma del notaio in Porto San Per_2
OR in data 11.10.2016, repertorio 12953/2016, registrato in Fermo in data
28.10.2016 al numero 2368 serie 1 T, aveva nominato quale erede universale il solo figlio e che il de cuius, con atto notarile datato Controparte_2
28.9.2011 aveva donato alla sig.ra (nata in Ascoli Piceno in [...] CP_4
28.4.1972), moglie del sig. la nuda proprietà di alcuni beni Controparte_1 immobili: Catasto fabbricati Comune di Fermo, foglio 129, particella 164 sub
6/7/3/2/4/5 C.da Valle;
Catasto Fabbricati Comune di Fermo foglio 129 particella 162 sub 2/3 C.da Valle;
Catasto Terreni Comune di Fermo foglio 129 particelle 23/24/25/26/28/29/30/62/63/64/65/66/74/79/89/94/163; Catasto terreni Comune di Fermo foglio 130 particella 14.
Quindi la ed i soci agVAno, sul presupposto che tali Parte_1 atti costituVAno prove della volontà del de cuius in Persona_1 accordo con il figlio di sosttrarsi all'azione dei creditori , Controparte_1 svolgevano azione surrogatoria esercitando l'azione di riduzione chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, per i motivi di cui in premessa, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, accogliere l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, per violazione dei diritti della quota di legittima, proposta dagli odierni attori ex art.2900 cc, in surroga del legittimario e proprio debitore, IG , nato a [...]_1 il 10/4/1960, nei confronti di , nato a [...] il Controparte_2
20/8/1951, quest'ultimo nominato erede universale con testamento olografo redatto in Porto San OR il 5/3/2012 da e, per l'effetto, Persona_1 accertata la consistenza globale di quanto caduto in successione (e precisamente: A.Unità immobiliare Comune di Porto San OR Catasto fabbricati foglio 2 part. 1970 sub 27 cat. Area urbana, Via Marche n. 6 n.16 intestato a diritti di proprietà ½; B.Unità immobiliare Persona_1
Comune di Porto San OR Catasto fabbricati foglio 2 part. 49 cat. A/2 classe
4 consistenza 8,5 vani superficie cat. 191 mq, Via delle Marine,16, piani T-1-2-
3, intestato a diritti di proprietà per 1/288; C.
1. Unità Persona_1 immobiliare Comune di Porto San OR Catasto terreni foglio 2 part. 1195 qual. semin irrig classe 1 super. 00 96, 2. Unità immobiliare Comune di Porto
San OR Catasto terreni foglio 2 part. 2155 qual. semin irrig classe 1 super.
1 15 12, 3. Unità immobiliare Comune di Porto San OR Catasto terreni foglio 2 part. 2157 qual. semin irrig classe 1 super. 01 61, 4. Unità immobiliare Comune di Porto San OR Catasto terreni foglio 2 part. 2158 qual. semin irrig classe 1 super. 02 71, intestati a diritti di proprietà per Persona_1
390/864; D.
1.Unità immobiliare Comune di Porto San OR Catasto terreni foglio 2 part. 2156 qual. semin irrig classe 1 super. 33 25, 2. Unità immobiliare
Comune di Porto San OR Catasto terreni foglio 2 part. 2159 qual. semin irrig classe 1 super. 00 75, intestati a diritti di proprietà per Persona_1
1755/3888; E.
1. Unità immobiliare Comune di Porto San OR Catasto fabbricati foglio 10 part. 1334 sub 2 cat. C/6 classe 2 cons. 245 mq Via Santa
Vittoria piano T, 2. Unità immobiliare Comune di Porto San OR Catasto fabbricati foglio 10 part. 1334 sub 3 cat. Unità collabenti Via Santa Vittoria piano T, 3. Unità immobiliare Comune di Porto San OR Catasto fabbricati foglio 10 part. 1334 sub 4 cat. C/6 classe 2 cons. 135 mq Via Santa Vittoria piano T, 4. Unità immobiliare Comune di Porto San OR Catasto fabbricati foglio 10 part. 1334 sub 5 cat. A/3 classe 2 cons. 12 vani Via Santa Vittoria piano 1 e 2, intestati a diritti di proprietà per 1755/5184; F. Persona_1
1. Unità immobiliare Comune di Porto San OR Catasto terreni foglio ,10 part. 514 qual. semin / uliveto classe 3 super. 39 68 / 02 92, 2. Unità immobiliare Comune di Porto San OR Catasto terreni foglio ,10 part. 515 qual. semin arbor / uliveto classe 2 super. 46 32 / 06 33, 3. Unità immobiliare
Comune di Porto San OR Catasto terreni foglio ,10 part. 516 qual. semin arbor classe 2 super. 63 70, intestati a diritti di proprietà Persona_1 per 1755/5184; G.
1. Unità immobiliare Comune di Ripatransone Catasto terreni foglio 11 part. 79 qual. semin / pascolo classe 3 super. 75 37 / 07 63,
2. Unità immobiliare Comune di Ripatransone Catasto terreni foglio 11 part. 80 qual. semin / pascolo classe 4 super. 43 19 / 20 31, 3. Unità immobiliare
Comune di Ripatransone Catasto terreni foglio 11 part. 127 qual. semin classe
3 super. 22 50, 4. Unità immobiliare Comune di Ripatransone Catasto terreni foglio 11 part. 167 qual. semin arbor classe 2 super. 1 99 10, intestati a
diritti di proprietà per 1000/1000; H.
1. Unità immobiliare Persona_1
Comune di Ripatransone Catasto fabbricati foglio 11 part. 232 sub 2 cat. C/6 classe 1 cons. 80 mq C.da Brancuna piano S 1, 2. Unità immobiliare Comune di
Ripatransone Catasto fabbricati foglio 11 part. 232 sub 3 cat. C/6 classe 1 cons. 61 mq C.da Brancuna piano S1, 3. Unità immobiliare Comune di
Ripatransone Catasto fabbricati foglio 11 part. 232 sub 4 cat. C/6 classe 1 cons. 19 mq C.da Brancuna piano T, 4. Unità immobiliare Comune di
Ripatransone Catasto fabbricati foglio 11 part. 232 sub 5 cat. A/3 classe 1 cons. 5,5 vani C.da Brancuna piano T – 1, intestati a diritti Persona_1 di proprietà per 2187/3888; I.
1. Unità immobiliare Comune di Ripatransone
Catasto terreni foglio 11 part. 81 qual. semin arbor / vigneto classe 2 super. 5
23 90 / 51 00, 2. Unità immobiliare Comune di Ripatransone Catasto terreni foglio 11 part. 165 qual. semin classe 4 super. 82 60, intestati a Persona_1
diritti di proprietà per 2187/3888), considerati altresì i beni immobili
[...] oggetto di donazione fatta dal in favore di (e Persona_1 CP_4 precisamente: Catasto fabbricati Comune di Fermo foglio 129 particella 164 sub 6/7/3/2/4/5 C.da Valle;
Catasto Fabbricati Comune di Fermo foglio 129 particella 162 sub 2/3 C.da Valle;
Catasto Terreni Comune di Fermo foglio 129 particelle 23/24/25/26/28/29/30/62/63/64/65/66/74/79/89/94/163; Catasto terreni Comune di Fermo foglio 130 particella 1) e il diritto di Controparte_1 ad essere reintegrato nella misura di un terzo, dichiarare la parziale inefficacia delle suddette disposizioni testamentarie, nominare erede e Controparte_1 comproprietario nei limiti di 1/3 del compendio immobiliare sopra richiamato.
Con vittoria dei compensi di lite e sentenza esecutVA come per legge”.
Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 467/2022, pubblicata in data
29.07.2022, rigettava la domanda svolta dagli attori con condanna degli stessi, in solido, al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza propone appello la Parte_1 deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accogliere la domanda attorea.
Gli appellati, costituiti con separate comparse con il medesimo difensore, contestano i motivi di appello e ne chiedono il rigetto con conferma della gravata sentenza.
Con ordinanza in data 14.04.2024 la intestata Corte ha accolto la richiesta di sospensVA. Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui si è affermato che “la parte che agisce ha l'onere di allegate tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, si avvenuta la lesione della quota di riserva” e che gli attori avrebbero mancato di soddisfare “nel corso del giudizio l'onere allegatorio e probatorio posto a proprio carico, in ordine alla determinazione della effettVA consistenza dell'asse ereditario e dell'entità della legittima lesa” avendo mancato di allegare una consulenza tecnica di parte valutatVA ed estimatVA del valore e della massa ereditaria e quindi della quota di legittima spettante a in quanto Controparte_1 unitamente all'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata depositata visura catastale dalla quale emergeva l'intero patrimonio facente capo al de cuius e trasmesso in successione nonché la trascrizione dell'accettazione con beneficio di inventario da parte di Controparte_2
Ulteriore censura viene sollevata alla gravata sentenza laddove il tribunale ha affermato che gli attori, “… – anche a seguito delle contestazioni e precisazioni svolte dai convenuti sia nella comparsa di risposta che nella memoria 183 n. 1 cpc – hanno del tutto omesso di depositare la memoria 183
n. 1 cpc e null'altro hanno precisato, neppure con le successive memorie istruttorie, sotto il profilo fatturale in ordine alla consistenza effettVA dell'asse ereditario, al valore dello stesso ed all'entità della lesione. La genericità di tali allegazioni in ordine alla consistenza ed al valore dell'asse ereditario mai precisate in corso di causa – considerata peraltro la produzione documentale di controparte che da atto di plurime donazioni svolte in vita dal de cuius in favore del – induce a ritenere inammissibile la svolta Controparte_1 richiesta di CTU” (cfr. pagg. 9-10)” mentre nessuna produzione o allegazione era stata effettuata unitamente all'atto introduttivo di controparte e con la memoria 183 co. 6 n. 1 cpc ma soltanto con la memoria 183 co. 6 n. 2 cpc per cui la sede per poter a sollevare contestazioni e/o eccezioni era necessariamente stata la memoria 183 co. 6
n. 3 cpc con la quale era stata contestata la scrittura prVAta per carenza di autenticazione e certezza in quanto prVA di data certa. Inoltre era stata avanzata richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione bancaria relatVA all'incasso dell'assegno di quasi
500.000,00 euro .
Sotto ulteriore profilo l'appellante censura l'affermazione del primo giudice circa il mancato deposito della consulenza tecnica di parte valutatVA ed estimatVA dell'effettVA consistenza dell'asse ereditario nonché dell'entità della quota di legittima che si assumeva essersi verificata evidenziando l'attenuazione dell'onere probatorio atteso che il sig. era Controparte_1 stato totalmente pretermesso in quanto l'intero patrimonio era stato destinato al fratello mentre le donazioni erano state effettuate in CP_2 favore di sicché il tribunale avrebbe dovuto ritenere esaustVA CP_4
l'indicazione dei beni facenti parte della massa ereditaria e ben avrebbe potuto disporre CTU volta alla “...ricostruzione dell'asse ereditario anche nella considerazione delle donazioni fatte in vita dal de cuius ...”.
Sotto ulteriore profilo l'appellante censura l'affermazione del primo giudice circa l'insussistenza dell' inerzia da parte del debitore necessaria per l'esperimento dell'azione surrogatoria non potendo configurarsi la ritenuta volontà implicita di attuazione della volontà testamentaria mediante rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione risultando, di contro, integrata dalla volontà di sottrarre garanzie ai creditori e di impedire agli stessi di veder adeguatamente tutelato il proprio diritto di credito.
Una corretta interpretazione degli elementi evidenziati con l'atto di appello avrebbe dovuto indurre il tribunale all'accoglimento della domanda;
in particolare l'assenza di prove in ordine alle asserite “donazioni” fatte in vita dal de cuius al figlio OR avrebbe dovuto far ritenere al primo giudice superflua la determinazione del valore della legittima lesa ammontando di fatto ad 1/3 di tutti i beni facenti parte della massa ereditaria. In sostanza , secondo la perizia estimatVA prodotta unitamente all'atto di appello, i beni descritti con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado avevano un valore di euro 485.373,69, mentre quelli fatti oggetto delle donazioni del de cuius erano del valore di euro
1.030,433,23, per cui la violazione subita doveva ritenersi pari ad euro
505.268,97.
Rileva, ancora, che la sentenza penale di condanna è passata in giudicato per cui non può più essere sollevata la questione della mancanza della certezza del diritto.
Da ultimo chiede, in via subordinata, la compensazione delle spese legali in ragione delle argomentazioni svolte con l'atto di appello.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa degli appellati con riguardo alla produzione, unitamente all'atto di appello, della consulenza di parte valutatVA dell'asse ereditario e della violazione subita da Controparte_1
Difatti, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensVA, prVA di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello” ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1614 del 19/01/2022).
Ciò non significa che con tale atto la parte appellante possa integrare la domanda introduttVA svolta in primo grado risultando evidentemente tardive le ulteriori allegazioni circa il valore dell'asse ereditario e la misura della violazione lamentata.
Quanto all'onere di allegazione nell'azione di riduzione la giurisprudenza di legittimità afferma che “Il principio secondo cui il legittimario che propone
l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il "de cuius" abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni. In questo caso, infatti, il legittimario non ha altra via, per reintegrare la quota riservata, se non quella di agire in riduzione contro i donatari, essendo quindi la compiuta denuncia della lesione già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del "relictum" ( Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 16535 del
31.07.2020).
Ed ancora che “La sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda
l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima ( Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 17926 del 27.08.2020).
Le richiamate pronunce prospettano quale discrimen per la valutazione circa la necessità di allegazione in ordine agli elementi in esame l'evidenza della lesione per avere il de cuius donato il suo intero patrimonio o per essere stato il legittimario totalmente pretermesso o perché tale evidenza risulti in concreto, sulla base della rappresentazione del patrimonio.
Nella fattispecie in esame occorre considerare che , nel primo grado del giudizio, i convenuti, costituendosi, hanno dedotto che il de cuius, con il testamento olografo in favore di aveva tenuto conto Controparte_2 dalle anticipazioni effettuate in vita per aver devoluto in favore del figlio
OR, tra gli anni 1983-1984, la somma di Lire 300.000.000
(trecentomilioni di lire) in occasione dell'apertura di una finanziaria intestata a nonché la somma di € 300.000,00 (euro Controparte_1 trecentomila/00) in occasione dell'accensione di un mutuo per l' acquisto di un immobile di cui il de cuius si è reso anche terzo datore d'ipoteca (Atto
Pubblico Notaio rep. 9017/2293 racc. in data 28.9.2005). Con la Per_2 prima memoria ex art. 183 c.p.c. hanno precisato che, a partire dagli anni '80, aveva chiesto ed ottenuto dal padre importanti Controparte_1 somme per l'avvio di un'attività finanziaria e in occasione dell'avveramento della clausola derVAnte da un contratto di mutuo che e la Controparte_1 moglie avevano contratto al fine di ristrutturare l'immobile da CP_4 destinare ad abitazione familiare (che fu di proprietà di Persona_1 prima di essere trasferito al figlio OR e alla nuora ). Hanno CP_4 quindi dedotto che nell'anno 2011, aveva chiesto ed Controparte_1 ottenuto dal padre la somma di € 498.000,00, circostanza quest'ultima che aveva indotto il padre, a sottoscrivere, insieme al figlio OR, una scrittura prVAta con la quale sia il sig. che il figlio Persona_1
OR, danno atto e riconoscono come versate in anticipazione le somme indicate nella scrittura medesima, riconoscendo che il figlio non CP_2 aveva ancora ricevuto alcunché dal padre per cui le future disposizioni riguardanti il patrimonio avrebbero tenuto conto di dette anticipazioni.
Con la stessa memoria i convenuti avevano anticipato che il deposito della scrittura prVAta sarebbe stato effettuato nei termini a tal fine concessi. Quindi unitamente alla memoria ex art. 183, c.6 n.2, i predetti hanno provveduto al deposito della richiamata scrittura prVAta datata
24.06.2011, sottoscritta da e e copia Per_1 Controparte_1 dell'assegno dell'importo di € 498.000,00.
Parte attrice soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 ( alla prima udienza si era limitata a chiedere i termini ex art. 183 c.p.c.) ha replicato contestando genericamente le difese dei convenuti e, quindi, all'esito del deposito documentale da parte dei fratelli Per_1 ha contestato il contenuto e l'autenticità della scrittura prVAta rilevando che la stessa risulta prVA di data certa nonché di autenticazione delle sottoscrizioni. Quanto all'assegno prodotto in copia, intestato al Persona_1
medesimo, ha chiesto l'esibizione della documentazione bancaria
[...] relatVA all'incasso mancando la prova che di tale somma avesse beneficiato infine ha insistito per l'ammissione della CTU volta alla Controparte_1 ricostruzione dell'asse ereditario, considerate le donazioni fatte in vita da parte del de cuius, e alla determinazione della quota di legittima spettante al
IG. . Controparte_1 La scrittura prVAta non risulta essere stata disconosciuta nella sottoscrizione del de cuius essendosi parte attrice limitata a contestarla rilevando l'insussistenza di autenticazione della sottoscrizione. Inoltre la scrittura prVAta ha assunto data certa a seguito del decesso, nel 2016, del sig. Persona_1
La stessa può evidentemente assumere valenza soltanto sotto il profilo ricognitivo derVAnte dalle dichiarazioni del de cuius quanto ai versamenti delle somme ivi riportate in favore del figlio OR e, dunque, della somma di Lire 300 milioni in occasione dell'apertura della finanziaria, di euro 300.000,00 in occasione dell'avveramento della condizione di cui al mutuo ipotecario contratto dal figlio OR e dalla moglie per l'acquisto della casa familiare e la somma di euro 498.000,00 di cui all'assegno versato in copia.
Rispetto alla prospettazione dei versamenti correlati alle specifiche esigenze del figlio può ricorrere un'ipotesi di donazione indiretta che non esige requisiti formali ed in cui la liberalità si opera, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto che, pur conservando la forma e la causa ad esso propria, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare non emerge in via diretta dall'atto utilizzato bensì, in via indiretta, dall'esame delle circostanze del caso concreto.
Ne derVA che, attesa l'incidenza di tali allegazioni sulla determinazione della lesione, parte attrice avrebbe dovuto provvedere nei termini ( risultando certamente tardVA l'allegazione effettuata in appello mediante la produzione della consulenza di parte) a più specifiche allegazioni volte a determinare, da un lato, il valore complessivo del patrimonio caduto in successione e, dall'altro, l' intervenuta lesione e l'entità della stessa in mancanza, peraltro, di difese dirette a rimuovere la dichiarazione ricognitVA del de cuius.
Pienamente condivisibile risulta, dunque, quanto affermato dal primo giudice sia rispetto all'onere allegatorio e probatorio proprio del creditore surrogante ( ...questi, venendosi a trovare per la descritta natura dell'azione esercitata nella stessa posizione, processuale e sostanziale, del debitore surrogato, incontra tutti i limiti anche probatori inerenti la posizione del debitore sostituito ( cfr. cass. 1389/2007)), sia quanto al mancato rispetto della parte attrice dell' “...onere allegatorio e probatorio posto a proprio carico, in ordine alla determinazione della effettVA consistenza dell'asse ereditario e dell'entità della legittima lesa” avendo, in particolare “... anche a seguito delle contestazioni e precisazioni svolte dai convenuti sia nella comparsa di risposta che nella memoria 183 n.1
c.p.c. , del tutto omesso di depositare la memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. e null'altro hanno precisato, neppure con le successive memorie istruttorie, sotto il profilo fattuale in ordine alla consistenza effettVA dell'asse ereditario, al valore dello stesso ed all'entità della lesione”.
Va, infine, osservato che in mancanza di siffatte allegazioni ( non potendo farsi riferimento agli elementi introdotti nel giudizio con la consulenza depositata in grado di appello) la CTU eventualmente ammessa assumerebbe carattere meramente esplorativo e non risulterebbe volta all'accertamento di quanto prospettato dalla parte sulla base degli elementi probatori dalla stessa forniti.
Le svolte argomentazioni consentono di ritenere assorbiti i motivi riguardanti la certezza del diritto vantato dal creditore che agisce in surroga ( invero superato dalla intervenuto passaggio in giudicato della sentenza penale) e l'elemento dell'inerzia del debitore.
L'appellante, nel corpo dell'atto di appello, ha dedotto la fondatezza della richiesta subordinata di compensazione delle spese legali ritenendo ingiusta, sulla base del complesso degli elementi esposti, la disposta condanna al pagamento delle spese di lite.
Ritiene il Collegio che la mancata conoscenza da parte dell'appellante dei versamenti delle consistenti somme da parte del de cuius in favore del figlio suscettibili di incidere sull'onere allegatorio Controparte_1 di parte attrice, legittima la totale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
In tali limiti va, dunque, accolto l'appello.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Fermo n. 467/2022, pubblicata il 29.07.2022, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della gravata sentenza, che conferma nel resto, dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del primo grado.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado.
Ancona, così deciso il 22.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico