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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6282/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6282/2019 R.G. tra c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
c.f. entrambe rappresentate e difese Parte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Valeria Passeri;
Attrici
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Busiri ON P.IVA_3
Vici;
, c.f. , RT P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Faina;
Convenuti
NONCHÉ CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Silvia P.IVA_5
Cutini;
, p.i. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Buzzelli;
P.IVA_6
Terze chiamate
Conclusioni per le attrici: come da note scritte del 17/06/2024.
Conclusioni per la convenuta : come da note scritte del 18/06/2024. CP
Conclusioni per il convenuto : come da note RT scritte del 14/06/2024. 1 Conclusioni per la terza chiamata HDI Assicurazioni: come da note scritte del
18/06/2024.
Conclusioni per la terza chiamata : come da note scritte Controparte_2 del 27/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Le società e agivano nei confronti di Parte_1 Parte_2 ON
e premettendo, in
[...] CO RT sintesi, che, in data 07/05/2018, l'immobile di proprietà della società e condotto in Parte_1 locazione da censito al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia Parte_2 al Fg. 291, part. 121 sub. 69, veniva ritrovato completamente allagato a causa di una perdita d'acqua originata dal piano superiore e protrattasi nei giorni precedenti 5-6 maggio, in cui i locali erano rimasti chiusi. Le attrici allegavano che l'allagamento aveva provocato gravi danni, consistiti nel danneggiamento delle murature, dei beni strumentali, delle attrezzature e dell'impianto elettrico, oltre che nell'interruzione dell'attività produttiva svolta dalle società
proprietaria dell'immobile, e conduttrice degli immobili Parte_1 Parte_2 stessi, con conseguente danno all'immagine, e infine nel danno alla salute subito dal legale rappresentante delle società.
Le attrici imputavano quindi la responsabilità del danno:
- Alla società quale società deputata alla manutenzione dell'immobile ON
da cui si era originata la perdita, che aveva lasciato aperta la valvola di intercettazione dell'acqua relativa all'unità immobiliare da cui si era originata la perdita;
- Alla società , per incuria e mancata manutenzione delle tubature;
CP_3 CP_3
- Al , quale proprietario della conduttura RT condominiale di adduzione delle acque da cui si era originata la perdita.
Chiedevano quindi la condanna delle convenute al risarcimento del danno.
Si costituiva eccependo che la perdita non era derivata dalla mancata ON chiusura della valvola di intercettazione o dalla rottura di una tubazione, ma dal malfunzionamento del galleggiante del WC, e in particolare dal blocco del galleggiante a causa della formazione di calcare, imputabile non alla società che aveva eseguito ON un intervento di sostituzione dei contatori di acqua fredda all'interno dell'unità immobiliare di proprietà della società , bensì a quest'ultima società, quale proprietaria CO
2 dell'immobile stesso. Contestava inoltre il danno allegato dalle attrici e chiedeva il rigetto della domanda, nonché, in subordine, di essere tenuta indenne dalla propria compagnia assicurativa di cui chiedeva autorizzazione alla chiamata in Controparte_4 causa.
Si costituiva la società , eccependo l'improcedibilità dell'azione nei CO confronti del fallimento, in quanto esercitabile solo nel concorso dei creditori, e contestando la propria responsabilità. In particolare, la convenuta eccepiva che i locali erano stati affidati alla custodia di per la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione, e che ON comunque le tubature da cui si era originato il danno avevano natura condominiale. Chiedeva quindi la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, nonché, nel merito, il rigetto della stessa, e in subordine la condanna di a tenere indenne la società fallita. ON
Si costituiva infine il , eccependo l'assenza di sua RT responsabilità in quanto la perdita d'acqua si era originata non da tubature condominiali bensì dall'impianto esclusivo dell'unità immobiliare. Il convenuto contestava inoltre la quantificazione del danno chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna in manleva della compagnia assicurativa HDI Assicurazioni S.p.A., di cui chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa.
Autorizzate le chiamate in causa di e HDI Controparte_4
Assicurazioni S.p.A., entrambe le compagnie assicurative si costituivano. si associava alle difese dell'assicurata Controparte_4 [...]
eccependo comunque la pattuizione uno di scoperto contrattuale e la necessità di CP scomputare dall'eventuale risarcimento quanto già corrisposto dall'altra compagnia assicurativa
HDI Assicurazioni S.p.A., in virtù del principio indennitario.
HDI Assicurazioni S.p.A. si associava alle difese dell'assicurato RT
, eccependo inoltre che il danno si era verificato non per la rottura di
[...] tubature condominiali ma per il blocco del galleggiante della cassetta di scarico del WC.
Eccepiva poi la non indennizzabilità delle spese di lite e il massimale contrattuale, contestando la quantificazione del danno operata dalle attrici.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con provvedimento del 04/07/2022 veniva disposta, ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c., la separazione della causa tra le società attrici e
, che veniva rubricata al n. 3207/2022 RG e definita con sentenza n. CO
3 1357/2022 del 05/10/2022, con cui veniva dichiarata l'improcedibilità delle domande attoree nei confronti del fallimento.
La causa veniva istruita con CTU e infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29/07/2024, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Eziologia del danno
La presente controversia ha ad oggetto il risarcimento del danno subito dalle società attrici in conseguenza dell'allagamento dei locali di loro pertinenza a seguito del percolamento di acqua dall'immobile posto al piano superiore, verificatosi in data 07/05/2018.
Il fatto che i locali delle attrici abbiano effettivamente subito tale allagamento in conseguenza del percolamento di acqua proveniente dal piano superiore è incontestato, ed è comunque documentato dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco del 07/05/20181.
Ciò posto, la questione centrale del giudizio consiste nell'accertamento della causa dell'allagamento dell'immobile del piano superiore, di proprietà della società CO
, onde stabilire la relativa responsabilità.
[...]
Sul punto va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (cfr. Cass. Civ., n.
25884/2022).
Sul punto è stata svolta CTU, all'esito della quale l'ausiliario ha concluso che “la causa più probabile dell'allagamento riscontrato in data 07.05.2018 sui locali di proprietà del sia stata Parte_4 quella del blocco del galleggiante della cassetta di scarico del WC. Essendo stati i locali di Co chiusi dal 2014, probabilmente il degrado derivante dall'inutilizzo dell'impianto idrico ha favorito la formazione di calcare che ha appunto bloccato il galleggiante della cassetta di scarico. Se la valvola di intercettazione del collettore privato dell'acqua fredda sanitaria fosse rimasta interamente chiusa l'allagamento non sarebbe avvenuto, in quanto non 1 Cfr. doc. 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. 4 ci sarebbe stato afflusso di acqua verso la cassetta di scarico del WC. Lo scrivente ritiene poco probabile che
l'allagamento sia avvenuto per la rottura della tubazione di adduzione dell'acqua dal collettore alla cassetta
WC, tubazione che risulta essere privata (dal collettore privato alla cassetta di scarico WC) e che ha niente a che vedere con l'impianto idrico condominiale (questo è stato verificato con certezza il giorno 16.11.2022 in occasione dell'inizio delle operazione peritali, si veda paragrafo n. 2)”2.
Tali conclusioni devono ritenersi condivisibili, poiché logicamente e congruamente motivate con riferimento agli atti di causa.
In primo luogo, infatti, la conclusione trova conferma nel verbale dei Vigili del Fuoco del
07/05/2018, in cui si dà atto che “dopo accertamenti, è stato rilevato che il punto di perdita dell'acqua era posto al quarto piano all'interno dell'appartamento in gestione al Sig. quale curatore Controparte_5 fallimentare ed in gestione alla soc. Global Service di Carlo Coen di Perugia”3.
In secondo luogo, non è stata in alcun modo dimostrata la rottura di una diversa tubazione da cui sarebbe percolata l'acqua, e dunque di una causalità diversa dal blocco del sistema di scarico del WC.
In terzo luogo, il dato trova conferma indiretta nel fatto che, allorquando è stata chiusa la valvola di intercettazione dell'acqua dell'immobile di proprietà della società CO
, il percolamento è terminato.
[...]
Acclarato quindi che l'allagamento dell'immobile è dipeso dal blocco del sistema di scarico del
WC, è necessario vagliare le relative responsabilità, così come prospettate dalla parte attrice.
Questa, infatti, ha agito nei confronti della società , quale società CO proprietaria dell'immobile e dunque custode ex art. 2051 c.c., nonché verso ON quale soggetto che ha svolto un intervento di manutenzione sull'impianto e ha lasciato semi- aperta la valvola di intercettazione dell'acqua, e infine verso il RT
, quale proprietario delle tubature di adduzione dell'acqua da cui sarebbe
[...] derivato il percolamento.
La domanda verso la società è già stata definita con sentenza n. CO
1357/2022 del 05/10/2022, emessa nel procedimento separato n. 1357/2022 del 05/10/2022, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità.
Restano quindi da esaminare le domande proposte rispettivamente verso la società
[...]
e il . CP RT
2.1. La responsabilità di ON
Come detto, la tesi attorea imputa alla convenuta di avere lasciato aperta la ON valvola di intercettazione dell'acqua, con ciò determinandone la fuoriuscita.
La domanda è fondata.
È del tutto pacifico il fatto che , prima del 07/05/2018, e in particolare nel mese CP di gennaio dello stesso anno, aveva effettuato un intervento di manutenzione consistito nella
“sostituzione dei contatori acqua fredda (AFS) con nuovi contatori Ista in grado di trasmettere attraverso un apparato denominato Sensonic Radio le letture a distanza”. Il dato è documentato nella denuncia di sinistro inviata dalla stessa , in cui la società dà atto di tale circostanza e del fatto CP che, nonostante “Nel caso di uffici non utilizzati (esempio uffici le indicazioni della procedura erano Pt_4 quelle di richiudere le valvole di intercettazione”, tuttavia, nel sopralluogo effettuato il giorno del sinistro, si era constatato “che la valvola di intercettazione era leggermente aperta facendo passare il flusso di
AFS”4.
Ciò posto, la mancata chiusura della valvola di intercettazione dell'acqua deve essere senz'altro imputata a negligenza di ON
Da un lato, infatti, la necessità di chiusura valvola di intercettazione dell'acqua in relazione a un immobile di fatto inutilizzato, in quanto appartenente a procedura fallimentare, trova riscontro, oltre che in generali regole di prudenza, nelle stesse affermazioni di , laddove CP nella denuncia di sinistro si dà atto della necessità di richiudere le valvole di intercettazione a seguito della sostituzione dei contatori.
Dall'altro lato, l'imputabilità dell'omessa chiusura della valvola a emerge da CP molteplici elementi fattuali.
In primo luogo, infatti, aveva la materiale disponibilità dell'immobile interessato CP dalla sostituzione del contatore e dalla relativa valvola di intercettazione, essendo pacifico che il curatore del aveva consegnato le relative chiavi a . CO CP
In secondo luogo, la medesima non ha né dedotto, né provato né richiesto di CP provare il fatto che la valvola di intercettazione dell'acqua fosse stata manovrata da soggetti diversi, non riconducibili alla società medesima.
Conseguentemente, l'omessa chiusura della valvola non può che imputarsi a , CP quale soggetto intervenuto per la manutenzione dell'impianto idrico mediante sostituzione del contatore. 4 Cfr. doc. 6 allegato alla citazione 6 Ciò posto in punto di imputazione dell'omissione, va osservato come, sul piano della causalità, la mancata chiusura della valvola di intercettazione abbia costituito un fattore determinante nell'eziologia dell'allagamento. Come infatti affermato dal CTU, senza alcuna censura di parte,
“Se la valvola di intercettazione del collettore privato dell'acqua fredda sanitaria fosse rimasta interamente chiusa
l'allagamento non sarebbe avvenuto, in quanto non ci sarebbe stato afflusso di acqua verso la cassetta di scarico del WC”5.
La convenuta ha dedotto, sul punto, che la responsabilità del sinistro non sarebbe riconducibile a , bensì alla società proprietaria dell'immobile, e dunque dell'impianto idrico, in CP quanto avrebbe omesso di manutenere la cassetta di scarico del WC, con ciò determinando la formazione di calcare e, conseguentemente, il blocco del galleggiante e l'occlusione del sistema di “troppo-pieno”.
La tesi non è condivisibile.
Posto che l'eventuale responsabilità della società anche in ipotesi concorrente con CP_3 quella di non è oggetto di questo procedimento in quanto già definita con CP sentenza n. 1357/2022 del 05/10/2022, né potrebbe esserlo in quanto necessariamente assoggettata al rito concorsuale in ambito fallimentare, la dedotta incuria manutentiva del proprietario dell'immobile non elide la responsabilità di . CP
In primo luogo, infatti, l'immobile della era inutilizzato dal 2014 e non vi è alcuna CP_3 prova di analoghi malfunzionamenti o allagamenti fino al 07/05/2018.
In secondo luogo, l'eventuale difetto di manutenzione della cassetta di scarico del WC non costituisce un fattore da solo sufficiente a determinare l'allagamento, atteso che quest'ultimo è stato causato dall'afflusso di acqua nella cassetta ostruita dal calcare. La causalità del sinistro va quindi ascritta all'interazione di due distinti fattori, ossia l'occlusione del sistema di scarico e il perdurante afflusso di acqua determinato dalla mancata chiusura della valvola di intercettazione.
Del resto, la necessità di chiudere la valvola di intercettazione dell'acqua era ben nota a CP
, essendo prevista nel protocollo di manutenzione in presenza di immobili inutilizzati,
[...] come dato atto dalla medesima convenuta nella denuncia di sinistro.
Non è quindi fondata l'argomentazione della convenuta secondo cui essa, intervenuta per la sostituzione del contatore e non già per la manutenzione della cassetta di scarico, non dovrebbe rispondere dei difetti manutentivi dell'immobile. Infatti, la responsabilità della convenuta discende non già dalla mancata manutenzione della cassetta di scarico, quanto piuttosto 5 Cfr. pag. 7 della relazione di CTU 7 dall'avere tenuto una condotta omissiva colposa (mancata chiusura della valvola) che, interagendo con la condizione della cassetta di scarico, occlusa a causa del calcare, ha determinato il danno, che altrimenti, in assenza di afflusso di acqua, non si sarebbe verificato.
Per tali ragioni, sussiste la responsabilità di nei confronti delle attrici per ON
l'allagamento verificatosi in data 07/05/2018, laddove l'eventuale responsabilità concorrente ex art. 2055 c.c. della società proprietaria dell'impianto di scarico, non può essere CP_3 oggetto di questo procedimento ma unicamente del rito concorsuale in ambito fallimentare.
Né può limitarsi in misura percentuale la responsabilità di in presenza di un CP eventuale concorso con la proprietaria dell'impianto, stante la solidarietà nei confronti del danneggiato prevista dall'art. 2055 c.c.
2.2. La responsabilità di RT
Ciò posto in ordine alla responsabilità di , occorre esaminare la posizione del CP
. RT
La tesi attorea muove dal presupposto secondo cui “l'ingente percolamento di acqua è provenuto anche dal punto di raccordo verticale delle tubazioni di abduzione idrica tra i piani dell'edificio condominiale, che va qualificato come bene condominiale, proprio in relazione alla sua funzione di raccordo ex art. 1117, comma 3,
c.c.”6.
La domanda nei confronti del è infondata. RT
Si è detto sopra che la causa dell'allagamento va individuata nella fuoriuscita di acqua determinata dal concorrente afflusso di acqua e dalla ostruzione della cassetta di scarico del
WC.
Per altro verso, come affermato dal CTU, deve ritenersi “poco probabile che l'allagamento sia avvenuto per la rottura della tubazione di adduzione dell'acqua dal collettore alla cassetta WC, tubazione che risulta essere privata (dal collettore privato alla cassetta di scarico WC) e che ha niente a che vedere con l'impianto idrico condominiale (questo è stato verificato con certezza il giorno 16.11.2022 in occasione dell'inizio delle operazione peritali, si veda paragrafo n. 2)”7.
A fronte di tale dinamica eziologica, non sussistono i presupposti per affermare la responsabilità del come custode di parti comuni, poiché l'acqua non è fuoriuscita RT da una parte comune. In primo luogo, infatti, non è stata offerta alcuna prova del fatto che una qualche tubatura idrica abbia riportato una rottura tale da determinare autonomamente la fuoriuscita di acqua, per cui sul punto non sono fondati addebiti di omessa manutenzione.
In secondo luogo, l'eventuale rottura di una tubazione di adduzione dell'acqua dal collettore alla cassetta WC, oltre che improbabile, come evidenziato dal CTU, non sarebbe comunque imputabile al , essendo tale tubazione estranea all'impianto idrico condominiale. RT
Sul punto la parte attrice non ha svolto alcuna censura avverso le considerazioni e le conclusioni del CTU, per cui non sussistono elementi oggettivi per ricondurre la responsabilità dell'allagamento al malfunzionamento di una tubatura condominiale.
In terzo luogo, è del tutto irrilevante, ai fini della responsabilità del , il fatto, RT affermato da parte attrice, secondo cui “l'ingente percolamento di acqua è provenuto anche dal punto di raccordo verticale delle tubazioni di abduzione idrica tra i piani dell'edificio condominiale”8, per l'evidente ragione che il mero attraversamento della tubatura condominiale da parte dell'acqua non determina certo la corresponsabilità dell'allagamento in capo al custode della tubatura condominiale. Da un lato, infatti, lo scorrimento dell'acqua costituisce lo scopo stesso della tubatura, proprio al fine di consentire adduzione dell'acqua nelle singole unità immobiliari, e dall'altro lato, come detto sopra, l'acqua è fuoriuscita non a causa di un difetto manutentivo della tubatura condominiale, ma piuttosto a causa dell'ostruzione della cassetta di scarico del
WC posto nell'immobile di proprietà della società e dunque di una parte non comune CP_3 bensì privata.
In quarto luogo, non è fondata l'argomentazione attorea secondo cui la responsabilità deriverebbe dalla natura comune della colonna di scarico, poiché nel caso di specie il danno non è derivato dalla colonna condominiale di scarico, bensì dal blocco del galleggiante della cassetta di scarico del WC, funzionale all'immissione dell'acqua nel vaso, e dunque da un elemento del tutto differente dalla colonna condominiale di scarico delle acque nere.
Per tali ragioni, non è ravvisabile responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., RT difettando il nesso di causalità tra la cosa (tubatura condominiale) e il danno.
Né tale responsabilità può ravvisarsi in capo al quale committente di RT [...]
come dedotto da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. CP
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, 8 Cfr. pag. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 9 potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso (cfr. Cass. Civ., n. 1234/2016).
La parte attrice non ha neppure allegato quali sarebbero le violazioni delle regole di cautela commesse dal , né ha fornito prova di una effettiva culpa in eligendo. RT
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la culpa in eligendo va accertata in concreto, e dunque con riferimento alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto di appalto, nei limiti della conoscenza, o quanto meno della conoscibilità della inidoneità dell'appaltatore prescelto (cfr. Cass. Civ., n. 10652/1997).
La parte attrice non ha fornito alcuna prova in questo senso, mancando di allegare e provare gli elementi di fatto che, secondo un giudizio prognostico, avrebbero dovuto suggerire una valutazione di assoluta inidoneità dell'appaltatore a svolgere il lavoro commissionato.
In conclusione, la domanda di risarcimento nei confronti del va rigettata. Ne RT deriva l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal medesimo nei RT confronti del garante HDI Assicurazioni S.p.A.
3. Quantificazione del danno
Così definito l'an della responsabilità, va esaminata la quantificazione del danno.
La domanda risarcitoria è stata proposta sia dalla società che dalla Parte_1 Parte_2
laddove le due società hanno lamentato pregiudizi in parte differenti, che in
[...] quanto tali devono essere esaminati separatamente.
Va tuttavia premesso che nella giurisprudenza di legittimità costituisce un principio ampiamente consolidato quello per cui nella materia della responsabilità civile occorre distinguere la lesione dell'interesse protetto, ossia il danno-evento, dal concreto pregiudizio subito a causa della lesione di tale interesse, ossia il danno-conseguenza (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 576/2008). Il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse in sé, poiché altrimenti si configurerebbe un danno in re ipsa, e la responsabilità civile assumerebbe una funzione sanzionatoria, e non più riparatoria (cfr. Cass.
Civ., S.U., n. 16601/2017).
10 L'inadempimento del contratto o il fatto illecito provocano la lesione dell'interesse del creditore, e dunque un danno-evento, ma ai fini del risarcimento del danno dovrà esistere anche un danno-conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio derivante in modo immediato e diretto dall'inadempimento o dal fatto illecito, come dispone l'art. 1223 c.c. (cfr., Cass. Civ., n.
31233/2018).
Pertanto, se da un lato l'inadempimento di per sé, quale danno-evento, è condizione necessaria e sufficiente al fine di paralizzare la pretesa dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'altro lato esso, al pari del fatto illecito ex art. 2043 c.c., è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del risarcimento del danno, per il quale occorre l'esistenza, come detto, di un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile all'illecito.
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33645/2022, secondo cui “La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056.
Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art.
2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non
c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica”.
A fronte di tali principi di diritto, anche ove sussista un danno-evento, ma non anche un danno-conseguenza, la domanda risarcitoria dovrà comunque essere rigettata. Costituisce del pari un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il risarcimento del danno, che presuppone un pregiudizio effettivo scaturente dall'illecito, presuppone altresì una specifica e puntuale allegazione fattuale di tale pregiudizio.
Afferma sul punto la Corte di Cassazione: “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la "cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli
"elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito. L'adempimento dell'onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa è preordinato: (a) a consentire
11 al convenuto l'esercizio del diritto di difesa;
(b) a consentire al giudice di individuare il thema decidendum.
L'attore dunque non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento;
né ha l'onere di quantificarlo al centesimo: tali adempimenti non sono infatti strettamente necessari né per delimitare il thema decidendum, né per mettere il convenuto in condizioni di difendersi. L'attore ha invece il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato” (così Cass. Civ., n. 13328/2015; nel medesimo senso Cass.
Civ., n. 24140/2017).
3.1. Parte_1
quale proprietaria dell'immobile allagato, ha lamentato il danno alla struttura e il
[...] deprezzamento dell'immobile, nonché il danno ai beni mobili in esso contenuti.
3.1.1. Danno alla struttura
L'attrice ha allegato il danno alla struttura conseguito all'allagamento dell'immobile, rinviando la descrizione dei pregiudizi alla perizia di parte prodotta come doc. 21 allegato alla citazione.
In tale perizia vengono menzionati, in sintesi, rigonfiamenti dell'intonaco, comparsa di muffe maleodoranti, distacchi di battiscopa, rigonfiamenti di pareti e porte, distacchi di controsoffitto, macchie nel pavimento, con l'ulteriore necessità di verificare l'impianto elettrico, per un importo complessivo di € 142.620,15.
Sul punto è stata svolta CTU, all'esito della quale l'ausiliario, sulla base dell'esame diretto dei luoghi e di un dettagliato computo metrico, ha accertato i danni presenti e ha quantificato i costi di ripristino in € 27.218,28 iva esclusa.
In particolare, i danni strutturali allegati da parte attrice sono risultati in gran parte insussistenti.
Infatti, all'esito delle verifiche operate dal CTU, si è accertato che “l'intonaco delle pareti e dei soffitti di tutti i locali dell'unità immobiliare interessata dall'allagamento è in buono stato, perfettamente aderente alle superfici sottostanti, non ci sono rigonfiamenti ed efflorescenze. L'indagine è stata effettuata battendo l'intonaco in diversi punti di ogni locale e ascoltando il suono emesso (suono sordo, non “a vuoto”). Nei giorni successivi all'allagamento, l'intonaco non ha mai perso la sua funzionalità e l'acqua che lo ha bagnato non ha provocato il suo danneggiamento. In genere, quando si verificano eventi come questo, si lasciano asciugare i muri ed i solai bagnati (con l'evaporazione artificiale il processo è più veloce, per farli invece asciugare in maniera naturale potrebbe essere necessario qualche anno, dipende dalle condizioni ambientali), avvenuta l'asciugatura si valuta se
12 è necessario sostituire il vecchio intonaco. Nel caso in esame, l'intonaco esistente non è stato danneggiato ed ha svolto sempre regolarmente la sua funzione”9.
In particolare, il CTU ha dato espressamente conto della esorbitanza delle soluzioni tecniche prospettate dalla parte attrice, evidenziando come “il CTP per i locali dell'unità immobiliare ha previsto anche la demolizione del vecchio intonaco, il risanamento dei muri con intonaco deumidificante e la ripresa di intonaci interni. Per quanto spiegato sopra il CTU ritiene che non sia necessario effettuare questi interventi, costosi ed inutili, in quanto l'intonaco non è stato danneggiato;
inoltre l'intonaco deumidificante per il caso in esame non sarebbe idoneo, in quanto esso viene impiegato per contrastare l'umidità che si crea sulle pareti
a causa della risalita dell'acqua dal terreno. Il CTU ritiene invece che per tutti i locali vada rimossa la vecchia tinteggiatura, applicato un trattamento antimuffa su tutte le pareti e soffitti, applicata una mano di fissativo ed effettuata una nuova tinteggiatura. Inoltre lo scrivente ha previsto anche altri interventi per la sistemazione dei danni, interventi elencati e quantificati nel computo metrico”10.
La parte attrice non ha svolto, a seguito del deposito della relazione definitiva, alcuna censura avverso tali conclusioni dell'ausiliario.
Al contrario, la convenuta ha censurato la soluzione tecnica prospettata dal CP
CTU, evidenziando che le operazioni di ripristino non necessiterebbero di un trattamento antimuffa, non presentando le murature tracce attuali ed evidenti di muffa.
Tali censure non sono fondate, risultando condivisibili le risposte dell'ausiliario sul punto, secondo cui “Lo scrivente ritiene che, a distanza di quasi cinque anni, muri e solai interessati dall'allagamento si siano asciugati, ma non si può avere la certezza assoluta (in qualche punto muri e solai potrebbero essere non perfettamente asciutti), pertanto un trattamento antimuffa è auspicabile in considerazione anche del fatto che nell'unità immobiliare svolgono attività lavorativa per diverse persone. Sta di Parte_1 fatto, comunque, che tale trattamento andava sicuramente fatto tempi addietro, al comparire delle prime tracce di muffa, in quanto diversi studi hanno dimostrato che ci sono varie patologie riconducibili alla presenza di muffa e quindi di spore disperse in aria: allergie respiratorie, rinite allergica, asma, congiuntivite, dermatiti, ecc.”11.
Invero, la comparsa di muffa a seguito dell'allagamento risulta documentata dalle fotografie allegate alla CTU, per cui l'esecuzione del relativo trattamento costituisce un rimedio necessario volto a contrastare gli effetti pregiudizievoli della condizione di persistente bagnamento in cui la muratura ha versato a seguito del sinistro. Per altro verso, l'attuale localizzazione delle muffe in alcuni punti soltanto della muratura non consente di escludere la necessità di eseguire un trattamento generalizzato: l'allagamento della struttura ha infatti interessato l'intera superficie dell'immobile di proprietà dell'attrice, per cui richiede un rimedio ripristinatorio altrettanto generalizzato, volto a riportare la muratura nello stato anteriore al sinistro.
Pertanto, condividendo le conclusioni del CTU, la voce di danno in esame va quantificata in complessivi € 27.218,28, quale importo necessario al ripristino delle lesioni strutturali cagionate dall'allagamento.
Occorre al riguardo considerare che, secondo quanto affermato dalla stessa parte attrice, la società ha già ricevuto per i danni subiti l'indennizzo di € 6.074,00 da parte della Parte_1 compagnia assicurativa HDI Assicurazioni S.p.A., che deve necessariamente essere scomputato dal risarcimento dovuto in questa sede, per l'evidente ragione che il danneggiato non può ottenere un risarcimento superiore al danno effettivamente patito (cfr. Cass. Civ., n.
7349/2015).
Ne deriva che il risarcimento attribuibile in questa sede ammonta all'importo differenziale tra il danno subito e quello già risarcito, pari a € 21.144,28.
Tale importo, già calcolato al netto dell'Iva, non può essere maggiorato del valore dell'imposta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'Iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione (cfr. Cass. Civ., n.
22580/2022).
Nel caso di specie, la danneggiata è una società commerciale, come tale abilitata a portare in detrazione l'Iva corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all'attività d'impresa, come quelle necessarie alla riparazione di un bene strumentale, ai sensi degli artt. 4 e 19 DPR 633/1972, mentre non è stata fornita prova, da parte della società attrice, della sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'Iva.
Trattandosi di risarcimento del danno, e dunque di debito di valore, sulla somma liquidata, pari a € 21.144,28, decorre la rivalutazione. Considerando tuttavia che tali importi sono stati
14 calcolati al tempo della consulenza depositata il 15/03/2023, la rivalutazione deve decorrere da tale data.
Infine, quanto agli interessi compensativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio per cui il pregiudizio da ritardo deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1712/1995): nel caso di specie l'attrice non ha svolto specifiche allegazioni circa il rapporto tra la remuneratività media del denaro, o comunque dell'uso che avrebbe fatto del denaro, e il tasso di svalutazione, con conseguente carenza di prova anche solo presuntiva in ordine al danno da ritardo (cfr. Cass. Civ., n.
18564/2018). Non possono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo del risarcimento.
In conclusione, il risarcimento spettante alla società per tale voce di danno Parte_1 ammonta a € 21.144,28, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 15/03/2023 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3.1.2. Deprezzamento dell'immobile
L'attrice ha invocato poi il risarcimento del danno per il deprezzamento subito dall'immobile, quale conseguenza dei danni riportati dalla struttura.
La domanda sul punto è infondata.
All'esito della CTU sono stati accertati i danni riportati dall'immobile, risultati grandemente inferiori rispetto a quelli allegati dalla parte attrice, e sono stati quantificati i relativi costi di ripristino.
L'attribuzione di tale risarcimento del danno, coerentemente con la funzione riparatoria della responsabilità civile, è volta a riportare la danneggiata nello stato anteriore al sinistro, e dunque a neutralizzare le conseguenze economiche dell'illecito. La possibilità di eseguire le opere di ripristino e di riportare quindi l'immobile nello status quo ante esclude in radice la possibilità di riconoscere un deprezzamento dell'immobile in ragione delle medesime lesioni oggetto di ripristino.
Una diversa conclusione conduce evidentemente a una duplicazione risarcitoria, laddove il medesimo pregiudizio darebbe luogo dapprima a un risarcimento calibrato sui costi di ripristino e poi a uno calibrato sulla svalutazione dell'immobile, laddove tuttavia il presupposto della svalutazione sarebbe già eliso dal ripristino della struttura.
La domanda di risarcimento del deprezzamento va quindi rigettata.
15
3.1.3. Beni mobili
L'attrice ha poi invocato il risarcimento del danno per la lesione dei beni mobili contenuti nell'unità immobiliare di proprietà di Parte_1
La domanda è infondata.
La parte attrice, nel proprio atto di citazione, si è limitata ad allegare che “ ha subito Parte_1 danni alle strutture dell'unità immobiliare, di cui è proprietaria ed ai beni mobili di sua proprietà presenti nei locali condotti in locazione da e da (mobili, arredi, ecc.)”12, senza Parte_5 Parte_2 tuttavia svolgere una specifica allegazione di quali sarebbero, in concreto, i beni danneggiati.
A seguito delle contestazioni di genericità sollevate dalle parti convenute, l'attrice, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha ritenuto di specificare la propria domanda risarcitoria limitandosi a richiamare i doc. 4-7-8 ivi allegati, affermando in particolare, con riguardo alla società che “Rispetto agli ulteriori danni per €.38.497,63, contrariamente a Parte_1 quanto ex adverso assunto, questi sono stati ampiamente documentati (cfr. ex plurimis, sopra all.ti 4, 7 e 8), quali i danni alla mobilia e agli arredi per €.14.227,68, subiti dalla 13. Parte_1
Anche alla luce di tali ulteriori deduzioni, i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria in relazione a tali voci di danno non sussistono.
In primo luogo, infatti anche in tal caso non vi è alcuna descrizione, nel corpo dell'atto giudiziario, di quali sarebbero i singoli beni mobili danneggiati, avendo la parte attrice sostanzialmente rimesso la concreta individuazione dei pregiudizi all'esame della documentazione. Sennonché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da un lato la specificità dell'allegazione non può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. Cass. Civ., n. 22055/2017), e dall'altro lato che la produzione dei documenti non può surrogare la carente allegazione (cfr. Cass. Civ., n.
7115/2013).
In secondo luogo, se da un lato i documenti 4-7-8 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n.
1 c.p.c. contengono molteplici tabelle riepilogative dei danni, dall'altro lato non sono idonei a dimostrare che i mobili ivi indicati corrispondano a quelli effettivamente presenti sul luogo del sinistro a seguito dell'allagamento, per l'evidente ragione che le suddette tabelle possono assumere al più una riepilogativa dei danni, ma non certo una funzione probatoria, essendo unilateralmente predisposte dalla parte.
Per altro verso, la parte attrice non ha neppure formulato specifiche richieste istruttorie volte a dimostrare l'effettiva presenza in loco dei mobili indicati nelle tabelle contenute nei suddetti doc.
4-7-8, posto che l'unico capitolo di prova orale formulato in ordine al danno ai beni mobili della società ossia il cap. 24 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte Parte_1 attrice, è limitato alla generica affermazione del danno riportato dalle “strutture immobiliari di proprietà della con i relativi mobili ed arredi”, senza tuttavia alcun riferimento a specifici Parte_1 beni mobili o comunque alle tabelle contenute nei suddetti doc. 4-7-8.
Per tali ragioni, la domanda di risarcimento riferita ai beni mobili non può essere accolta.
3.2. Parte_2
La società quale conduttrice dell'immobile, ha lamentato “danni Parte_2 conseguenti all'interruzione dell'attività (compresa quella del personale dipendente) ed alle proprie attrezzature informatiche, beni strumentali indispensabili per svolgere l'attività lavorativa”14.
Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., a fronte delle contestazioni di genericità sollevate dalle altre parti, ha riepilogato i pregiudizi menzionando “il danno per interruzione dell'attività per €.9.916,00 subito dalla i danni ai software pari ad Parte_2
€.6.600,00 subiti ancora dalla ed i danni alle attrezzature Parte_2 informatiche/hardware (parzialmente quantificati) per €.889,45; le spese varie per €.6.864,50, a titolo di costo per riparazione del centralino, per ripristino delle funzionalità del server e della rete aziendale, il costo del personale dipendente per effettuare le elaborazioni manuali per la contabilità e gli stipendi già sostenuti da
[...] 15. Parte_2
3.2.1. Interruzione dell'attività e distrazione del personale
Quanto all'interruzione dell'attività, essa configura senza dubbio un danno-evento derivante dall'illecito, ma come detto sopra il risarcimento presuppone non solo il danno-evento, ma anche il danno-conseguenza. La parte attrice, se da un lato ha dedotto l'impossibilità di svolgere i servizi aziendali nei confronti della clientela, dall'altro lato non ha offerto alcuna prova, né ha formulato specifiche istanze istruttorie in tal senso, circa una qualche effettiva diminuzione dei ricavi causata da tale interruzione di attività. Quanto al distoglimento del personale dipendente dalle occupazioni coerenti con i servizi aziendali, anche in tal caso il fatto, di per sé, configura un danno-evento e non anche un danno- conseguenza. Non è stata parimenti offerta alcuna prova concreta di una effettiva diminuzione del ricavato derivante dall'avere distratto il personale su attività non confacenti con l'ordinaria attività di impresa.
Per altro verso, non vi è alcuna allegazione di un danno emergente derivante da somme pagate a tali dipendenti per ovviare alla situazione di allagamento. L'attrice non ha infatti prodotto i contratti di lavoro stipulati con il personale che si assume dedicato ad ovviare all'allagamento de locali, per cui resta ignoto se quel personale sia stato assunto con la specifica funzione di porre rimedio alla situazione, con conseguente danno emergente insito nei corrispettivi pagati, o se invece quel personale fosse già stato assunto prima del sinistro e, dunque, avrebbe comunque avuto diritto al pagamento della retribuzione. In tale secondo caso, infatti, il danno emergente non sarebbe insito tanto nel pagamento in sé della retribuzione, quanto piuttosto dal minore ricavo causato dalla distrazione dell'attività lavorativa di quelle persone, laddove tuttavia, come detto, di tale minore ricavo non è stata fornita alcuna prova concreta.
In ogni caso, della concreta destinazione del personale alle attività di ripristino non è stata offerta prova documentale, né risultano avanzate specifiche istanze istruttorie, considerato che l'unico capitolo di prova formulato sul punto, ossia il n. 25 della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c., si limita ad una generica indicazione del “personale dipendente, che lavorava all'interno dell'unità immobiliare allagata”, senza alcuna indicazione dei nominativi delle persone concretamente coinvolte nelle attività di pulizia. Ne deriva l'impossibilità di individuare, in modo razionale, oggettivo e verificabile, specifici esborsi destinati a specifiche persone impiegate in attività diverse da quelle proprie dell'impresa.
Sotto questo aspetto, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
3.2.2. Danni ai software
Quanto ai danni ai software, l'attrice ha dedotto l'impossibilità di lavorare da più postazioni, il mancato accesso ai codici sorgente dei programmi, l'impossibilità di utilizzare il programma per l'elaborazione degli stipendi fino al completo ripristino dell'applicativo, la necessità di redigere la contabilità manualmente, l'interruzione del rilevatore delle presenze, l'impossibilità di consultare gli archivi dei programmi di contabilità e degli stipendi.
Tali pregiudizi, pur configurando senza dubbio un danno-evento, non configurano tuttavia un danno-conseguenza utile all'attribuzione del risarcimento del danno.
18 Infatti, la parte attrice non ha né allegato né tanto meno dimostrato che, a causa del malfunzionamento dei software determinato dall'allagamento, siano derivati un minore ricavo dall'attività commerciale o, più in generale, pretese di terzi conseguenti all'impossibilità di erogare i servizi informatici in modo analogo al periodo ante sinistro.
Va infatti rilevato che non risultano prodotti né i bilanci societari né le dichiarazioni fiscali o altri documenti contabili utili ad evincere, in concreto, il dato economico conseguente all'evento lesivo lamentato, per cui, anche in tal caso, non sussistono elementi oggettivi per ravvisare un pregiudizio economico concretamente individuabile e causalmente riconducibile all'illecito.
È infine inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di risarcimento per i “servizi software persi e relativi importi annui di fatturato maturati e ancora maturandi”, in quanto avanzata per la prima volta nelle note scritte del 02/05/2023, e dunque dopo lo spirare delle preclusioni assertive e istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., senza alcuna allegazione o prova della sopravvenienza di tali danni, e comunque senza alcuna prova dell'effettiva perdita di fatturato.
3.2.3. Danni alle attrezzature e spese varie
Quanto ai danni alle attrezzature, la parte attrice ha dedotto costi di ripristino per € 889,45, nonché spese varie per € 6.864,50 a titolo di “costo per riparazione del centralino, per ripristino delle funzionalità del server e della rete aziendale, il costo del personale dipendente per effettuare le elaborazioni manuali per la contabilità e gli stipendi già sostenuti da 16. Parte_2
Quanto al costo del personale dedicato alle attività di ripristino e al difetto di prova del relativo danno si è già detto sopra.
Quanto agli altri costi dedotti dalla parte, e in particolare per il ripristino delle attrezzature, la riparazione del centralino e il ripristino delle funzionalità del server della rete aziendale, va osservato che tali costi, per quanto è possibile evincere dalla tabella contenuta a pag. 15 del doc.
8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., contenente il riepilogo dei danni aggiornato al
01/04/2019, ammontano ai seguenti importi unitari: € 889,45 per il ripristino delle attrezzature,
€ 350,00 per il ripristino del centralino, € 988,20 per le riparazioni degli hardware e per il ripristino delle funzionalità delle postazioni di lavoro, € 600,00 per il ripristino della funzionalità del server e della rete aziendale.
Anche laddove si ritenesse provata la relativa spesa e dimostrato il nesso di consequenzialità tra questa e l'allagamento verificatosi il 07/05/2018, è in ogni caso dirimente osservare che la sommatoria di tali importi risulta già indennizzata da parte di HDI Assicurazioni S.p.A., che, 16 Cfr. pag. 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 19 pur senza riconoscimento di responsabilità, ha comunque corrisposto l'importo di € 2.760,00, come risulta dalla missiva del 03/12/201817 e come del resto è pacifico tra le parti.
Per tali ragioni, avendo l'attrice già percepito il ristoro per gli esborsi sopportati in conseguenza del sinistro, la pretesa di ulteriore attribuzione in questa sede costituisce una duplicazione risarcitoria e come tale non può essere accolta.
Conseguentemente, anche sotto questo aspetto la domanda deve essere rigettata.
Non assumono invece rilevanza in questo procedimento i danni alla salute prospettati a carico del legale rappresentante delle società, per l'evidente ragione che il danno in questione, ove esistente, sarebbe in ogni caso riferibile al patrimonio della persona fisica e non certo della società, mentre nel caso di specie l'azione risarcitoria è stata esercitata solo dalla società e non anche dalla persona fisica in proprio.
3.3. Sul danno all'immagine
Entrambe le società hanno poi invocato il risarcimento per la lesione all'immagine e alla reputazione subita, affermando che “In conseguenza del sinistro e dell'interruzione improvvisa dell'attività aziendale, parte attrice ha infatti subito altresì un grave danno alla propria immagine. Nei confronti di coloro che erano già clienti, nonché, nei confronti dei potenziali nuovi utenti, ed non sono Parte_2 Parte_1 state infatti in grado di garantire i servizi dichiarati né, tanto meno, la loro manutenzione. Detta situazione ha senz'altro configurato una lesione alla reputazione aziendale di così come di Parte_2 sul mercato in cui operano, avendo causato minori introiti e determinato conseguenze non del tutto Parte_1 eliminabili, neppure a seguito dell'effettivo ripristino dei loro essenziali servizi”18.
La domanda è infondata.
Se da un lato, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche nei confronti delle persone giuridiche, e in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, quale è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca (cfr. Cass. Civ., n. 22396/2013), dall'altro lato, nel caso concreto, difetta la prova delle concrete conseguenze che il sinistro ha determinato sulla reputazione delle società. L'attrice ha infatti basato la propria domanda sul presupposto che, a causa dell'allagamento dei locali, non sarebbe stato possibile svolgere l'attività di impresa e così garantire i servizi promessi.
Sennonché, la parte non ha offerto alcuna prova di concrete richieste di servizi da parte della clientela che le società attrici non sono state in grado di soddisfare, né di una qualche doglianza dei clienti avverso una mancata prestazione o un disservizio da parte delle società attrici, né tanto meno ha offerto prova della diffusione tra la clientela di una qualche considerazione negativa sull'operato delle imprese.
Per altro verso, come già detto sopra, non vi è alcuna prova di una diminuzione del volume di affari causalmente riconducibile al sinistro oggetto di causa. Le deduzioni svolte dall'attrice in comparsa conclusionale, aventi ad oggetto i dati di bilancio dal 2016 al 2022, sono indimostrate, non essendo stati tempestivamente prodotti i relativi bilanci sociali depositati dalle società attrici.
Al riguardo va osservato che non può considerarsi una rituale produzione dei dati contabili il mero inserimento delle tabelle riepilogative all'interno delle note scritte di parte attrice del
02/05/2023 o della comparsa conclusionale, da un lato perché tali tabelle non sono supportate da documentazione contabile ritualmente depositata, dall'altro lato perché ciò si risolve nella sostanziale elusione delle preclusioni istruttorie maturate ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Né, infine, può ravvisarsi un danno all'immagine a causa delle contestazioni sollevate dalla società conduttrice con missiva del 22/05/201819, considerato da un lato che non vi Parte_6
è prova del fatto che tali contestazioni si siano effettivamente tradotte in un concreto esborso di denaro da parte della società locatrice né del fatto che la vicenda abbia Parte_1 effettivamente causato l'interruzione dei rapporti commerciali tra le imprese.
Per tali ragioni, in assenza della prova del danno concretamente subito a causa del sinistro, la domanda di risarcimento del danno all'immagine deve essere rigettata.
3.4. Conclusioni sul danno
In conclusione, va accertato e liquidato il danno subito da in conseguenza del Parte_1 sinistro del 07/05/2018 nella misura di € 21.144,28, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 15/03/2023 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo. 19 Cfr. doc. 9 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 21 Per contro, la domanda risarcitoria proposta da deve essere Parte_2 rigettata.
4. Sul rapporto di garanzia tra e ON [...]
Controparte_4
In ragione di quanto finora esposto, considerato che deve essere accolta, pur in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
è necessario esaminare la domanda di garanzia proposta dalla medesima ON società nei confronti della chiamata in causa Controparte_4
La domanda di manleva è fondata.
Va premesso che l'assicurazione terza chiamata non ha disconosciuto il contratto di assicurazione e l'operatività della polizza.
Al contrario, l'assicurazione si è difesa contestando innanzitutto la responsabilità dell'assicurata, ma tali argomentazioni, alla luce delle considerazioni sopra esposte, devono ritenersi infondate.
L'assicurazione ha poi eccepito l'avvenuta corresponsione degli indennizzi da parte di HDI
Assicurazioni in favore delle società attrici, laddove tuttavia anche di tali indennizzi si è già tenuto conto nella liquidazione del danno sopra determinata. Come detto sopra, infatti, una parte del risarcimento spettante a è già stato corrisposto da parte di HDI Parte_1
Assicurazioni, per cui la liquidazione del danno finale è avvenuta al netto delle somme già percepite.
Infine, l'assicurazione terza chiamata ha eccepito la pattuizione di uno scoperto del 10%, oltre che del massimale per sinistro, ai sensi della clausola 088 delle condizioni generali di polizza.
Tale eccezione è fondata.
La convenuta a fondamento della domanda di manleva, ha prodotto la ON polizza Multirischi Impresa n. 05127012000030, comprensiva della garanzia per la responsabilità civile. In particolare, il rischio assicurato si estende la “installazione e manutenzione sia occasionale sia regolata da contratti di impianti elettrici, telefonici, telegrafici, radiotelevisivi, idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento ambienti”, ed è quindi senz'altro comprensiva dell'attività che, nel caso di specie, ha provocato il danno.
Non sussiste controversia tra le parti circa l'applicabilità alla fattispecie delle condizioni generali di polizza modello 80/003 – Edizione 01.01.2017.
La controversia tra le parti circa l'applicabilità del massimale di € 100.000,00 o di € 500.000,00 è irrilevante, atteso che in ogni caso il danno liquidato è inferiore al massimale.
22 La clausola 088 rileva nella misura in cui riguarda non già l'attività di carpenteria metallica e del legno, quanto piuttosto l'installazione di impianti all'interno degli edifici, ossia l'attività nell'ambito della quale è stato provocato il danno nel caso di specie.
L'estensione di garanzia in esame, se da un lato deve ritenersi applicabile in quanto ricorre il presupposto della ultimazione dei lavori, data non solo dal collaudo delle opere ma finanche dalla “consegna anche provvisoria delle opere al committente”, prevede espressamente uno scoperto del
10%, fermo il limite del massimale di € 500.000,00.
Ne consegue che, alla luce di tali pattuizioni contrattuali, la domanda di manleva proposta nei confronti dell'assicurazione può essere accolta, con conseguente condanna dell'assicurazione a tenere indenne l'assicurata da quanto pagato alla danneggiata a titolo di Parte_1 risarcimento e spese al netto del 10%.
5. Conclusioni
In conclusione, devono essere accolte la domanda di verso Parte_1 ON nonché la domanda di garanzia da questa proposta nei confronti di
[...]
mentre va rigettata la domanda proposta nei confronti di Controparte_4 [...] dalla società Ne consegue, in relazione alla posizione CP Parte_2 di tale società, l'assorbimento della domanda di garanzia proposta da nei ON confronti di Controparte_4
Per contro, vanno rigettate le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 contro il , con conseguente assorbimento della
[...] RT domanda di garanzia proposta dal Condominio
contro
HDI Assicurazioni S.p.A.
6. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, occorre distinguere i singoli rapporti processuali.
Nel rapporto tra e la convenuta sussiste soccombenza di Parte_1 ON quest'ultima, per cui le spese di lite vanno regolate ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Sussiste parimenti soccombenza di rispetto alla domanda di Controparte_2 garanzia proposta da ON
Al riguardo occorre tuttavia distinguere. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla
23 rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che
l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
I due crediti e quindi le due condanne, infatti, come già detto hanno fonti e presupposti diversi” (cfr. Cass.
Civ., n. 4275/2024).
Nel caso di specie, la convenuta ha concluso nelle proprie note scritte del CP
18/06/2024 chiedendo la condanna dell'assicurazione a “pagare in luogo dell'Assicurata e comunque in subordine rimborsare integralmente alla stessa, quanto questa sarà condannata a pagare alle Società attrici a qualsiasi titolo o che fosse condannata ripetere in favore del in caso di denegato accoglimento CO della domanda di manleva da quest'ultimo formulata nei confronti di In ogni caso condannare la CP
Compagnia assicurativa chiamata in causa a ristorare degli oneri tutti sostenuti nel presente ON giudizio per la propria difesa, compresi gli oneri di CTP, CTU e/o quant'altri.”.
In tale generica richiesta, priva di specificità in ordine alle distinte causae petendi sopra individuate, devono senz'altro ritenersi comprese le spese per la chiamata in causa dell'assicurazione, anche considerando il principio secondo cui “se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo, il giudice non può limitarsi a condannare questi al pagamento di quanto dal primo dovuto all'attore, anche per spese processuali, dovendo invece liquidare anche le spese occorse per la chiamata in causa” (così Cass. Civ., n. 23904/2022).
Diversamente, le spese sostenute dalla convenuta per resistere alla domanda risarcitoria, e in particolare quelle sostenute per il pagamento del proprio legale, non possono essere addebitate all'assicurazione, atteso che, anche ove si considerino comprese nella domanda di refusione, di esse non è stato provato dalla convenuta il concreto esborso, necessario ai fini della liquidazione (cfr. Cass. Civ., n. 21290/2022).
Infine, devono essere addebitate all'assicurazione le spese di soccombenza liquidate a carico dell'assicurata e in favore della danneggiata posto che tale garanzia discende Parte_1 direttamente dal contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c. (cfr. Cass. Civ.,
n. 4275/2024, cit.), ferma restando l'applicazione dello scoperto contrattuale del 10%.
24 Il valore della causa, ai sensi dell'art. 5 DM 55/2014, è dato dall'importo della domanda accolta
(cfr. Cass. Civ., 30999/2023), e dunque è compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, con applicazione dei parametri ivi previsti, nonché, avendone l'attrice fatto espressa domanda in sede di nota spese, della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 2, DM 55/2014, avendo l'attrice svolto difesa nei confronti della convenuta e della terza chiamata in relazione all'eziologia del danno. Per converso, analoga domanda di maggiorazione non è stata avanzata dalla convenuta in sede di nota spese. CP
Quanto al rapporto tra da un lato e e Parte_2 CP [...]
dall'altro lato, sussistono gravi ed eccezionali motivi per la Controparte_2 compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, essendo stato comunque riscontrato un danno-evento imputabile alla condotta colposa di . CP
Diversamente, nel rapporto tra le società attrici e il convenuto RT
, sussiste soccombenza delle prime. Poiché il convenuto vincitore ha
[...] chiamato in causa il terzo HDI Assicurazioni S.p.A., la domanda nei confronti della quale è rimasta assorbita dal rigetto della domanda attorea, trova applicazione il principio secondo cui le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. Civ., n.
23123/2019). Nel caso di specie, non ricorre l'arbitrarietà della chiamata in causa, atteso che la stessa compagnia assicurativa chiamata ha comunque riconosciuto il vincolo contrattuale con il condominio assicurato.
In tale rapporto processuale, in cui la domanda è stata rigettata, trova applicazione il criterio del disputatum (cfr. Cass. Civ., n. 35195/2022), che nella specie deve ritenersi indeterminabile, atteso che la parte attrice, nel domandare il risarcimento, ha indicato una somma determinata, seguita poi dalla locuzione “ovvero in quella diversa che sarà accertata nel corso di causa”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando, pur essendo stata richiesta la condanna della controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, la causa deve essere ritenuta di
25 valore indeterminabile, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass. Civ., n. 10984/2021).
Pertanto, il valore della causa va individuato nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia. Non spetta la maggiorazione del
30% ex art. 4 DM 55/2014, essendo mancata domanda in tal senso ad opera della parte.
Alla luce dei criteri di liquidazione sopra adottati, le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di Anche rispetto a ON tali spese sussiste il diritto alla manleva nei confronti dell'assicurazione, atteso che tali spese discendono parimenti dalla soccombenza in giudizio, fermo restando lo scoperto del 10%.
Vanno infine liquidati, in favore delle parti vincitrici, gli esborsi per contributo unificato e bollo, nonché le spese di notifica ove documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna al risarcimento, in favore di di € 21.144,28, ON Parte_1
oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 15/03/2023 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna a tenere indenne Controparte_4 ON
da quanto pagato a a titolo di risarcimento, al netto del 10%;
[...] Parte_1
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 RT
;
[...]
- Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_2 [...]
e ; CP RT
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ON Parte_1
che si liquidano in complessivi € 6.600,10, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 545,00 per esborsi di contributo unificato e bollo;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di ON
26 - Condanna a tenere indenne Controparte_4 ON
da quanto pagato a a titolo di spese legali, nonché da quanto pagato a
[...] Parte_1 titolo di spese di CTU, al netto del 10%;
- Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_4
per la chiamata in causa in favore di che si liquidano in complessivi ON
€ 5.077,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre
€ 518,00 per esborsi da contributo unificato;
- Condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore di , che si RT liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 532,23 per esborsi da contributo unificato e notifica per chiamata di terzo;
- Condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite in favore di HDI Assicurazioni S.p.A., che si liquidano in complessivi €
7.616,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Compensa le spese di lite tra e Parte_2 ON [...]
Controparte_4
Perugia, 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 7 della relazione di CTU 3 Cfr. doc. 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 5 6 Cfr. pag. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 7 Cfr. pag. 7 della relazione di CTU 8 9 Cfr. pag. 8 della relazione di CTU 10 Ibidem 11 Cfr. pag. 104 della relazione di CTU 13 12 Cfr. pag. 13 della citazione 13 Cfr. pag. 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 16 14 Cfr. pag. 13 della citazione 15 Cfr. pag. 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 17 17 Cfr. doc. 18 della citazione 18 Cfr. pag. 11 della citazione 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6282/2019 R.G. tra c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
c.f. entrambe rappresentate e difese Parte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Valeria Passeri;
Attrici
CONTRO
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Busiri ON P.IVA_3
Vici;
, c.f. , RT P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Faina;
Convenuti
NONCHÉ CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Silvia P.IVA_5
Cutini;
, p.i. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Buzzelli;
P.IVA_6
Terze chiamate
Conclusioni per le attrici: come da note scritte del 17/06/2024.
Conclusioni per la convenuta : come da note scritte del 18/06/2024. CP
Conclusioni per il convenuto : come da note RT scritte del 14/06/2024. 1 Conclusioni per la terza chiamata HDI Assicurazioni: come da note scritte del
18/06/2024.
Conclusioni per la terza chiamata : come da note scritte Controparte_2 del 27/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Le società e agivano nei confronti di Parte_1 Parte_2 ON
e premettendo, in
[...] CO RT sintesi, che, in data 07/05/2018, l'immobile di proprietà della società e condotto in Parte_1 locazione da censito al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia Parte_2 al Fg. 291, part. 121 sub. 69, veniva ritrovato completamente allagato a causa di una perdita d'acqua originata dal piano superiore e protrattasi nei giorni precedenti 5-6 maggio, in cui i locali erano rimasti chiusi. Le attrici allegavano che l'allagamento aveva provocato gravi danni, consistiti nel danneggiamento delle murature, dei beni strumentali, delle attrezzature e dell'impianto elettrico, oltre che nell'interruzione dell'attività produttiva svolta dalle società
proprietaria dell'immobile, e conduttrice degli immobili Parte_1 Parte_2 stessi, con conseguente danno all'immagine, e infine nel danno alla salute subito dal legale rappresentante delle società.
Le attrici imputavano quindi la responsabilità del danno:
- Alla società quale società deputata alla manutenzione dell'immobile ON
da cui si era originata la perdita, che aveva lasciato aperta la valvola di intercettazione dell'acqua relativa all'unità immobiliare da cui si era originata la perdita;
- Alla società , per incuria e mancata manutenzione delle tubature;
CP_3 CP_3
- Al , quale proprietario della conduttura RT condominiale di adduzione delle acque da cui si era originata la perdita.
Chiedevano quindi la condanna delle convenute al risarcimento del danno.
Si costituiva eccependo che la perdita non era derivata dalla mancata ON chiusura della valvola di intercettazione o dalla rottura di una tubazione, ma dal malfunzionamento del galleggiante del WC, e in particolare dal blocco del galleggiante a causa della formazione di calcare, imputabile non alla società che aveva eseguito ON un intervento di sostituzione dei contatori di acqua fredda all'interno dell'unità immobiliare di proprietà della società , bensì a quest'ultima società, quale proprietaria CO
2 dell'immobile stesso. Contestava inoltre il danno allegato dalle attrici e chiedeva il rigetto della domanda, nonché, in subordine, di essere tenuta indenne dalla propria compagnia assicurativa di cui chiedeva autorizzazione alla chiamata in Controparte_4 causa.
Si costituiva la società , eccependo l'improcedibilità dell'azione nei CO confronti del fallimento, in quanto esercitabile solo nel concorso dei creditori, e contestando la propria responsabilità. In particolare, la convenuta eccepiva che i locali erano stati affidati alla custodia di per la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione, e che ON comunque le tubature da cui si era originato il danno avevano natura condominiale. Chiedeva quindi la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, nonché, nel merito, il rigetto della stessa, e in subordine la condanna di a tenere indenne la società fallita. ON
Si costituiva infine il , eccependo l'assenza di sua RT responsabilità in quanto la perdita d'acqua si era originata non da tubature condominiali bensì dall'impianto esclusivo dell'unità immobiliare. Il convenuto contestava inoltre la quantificazione del danno chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna in manleva della compagnia assicurativa HDI Assicurazioni S.p.A., di cui chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa.
Autorizzate le chiamate in causa di e HDI Controparte_4
Assicurazioni S.p.A., entrambe le compagnie assicurative si costituivano. si associava alle difese dell'assicurata Controparte_4 [...]
eccependo comunque la pattuizione uno di scoperto contrattuale e la necessità di CP scomputare dall'eventuale risarcimento quanto già corrisposto dall'altra compagnia assicurativa
HDI Assicurazioni S.p.A., in virtù del principio indennitario.
HDI Assicurazioni S.p.A. si associava alle difese dell'assicurato RT
, eccependo inoltre che il danno si era verificato non per la rottura di
[...] tubature condominiali ma per il blocco del galleggiante della cassetta di scarico del WC.
Eccepiva poi la non indennizzabilità delle spese di lite e il massimale contrattuale, contestando la quantificazione del danno operata dalle attrici.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con provvedimento del 04/07/2022 veniva disposta, ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c., la separazione della causa tra le società attrici e
, che veniva rubricata al n. 3207/2022 RG e definita con sentenza n. CO
3 1357/2022 del 05/10/2022, con cui veniva dichiarata l'improcedibilità delle domande attoree nei confronti del fallimento.
La causa veniva istruita con CTU e infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29/07/2024, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Eziologia del danno
La presente controversia ha ad oggetto il risarcimento del danno subito dalle società attrici in conseguenza dell'allagamento dei locali di loro pertinenza a seguito del percolamento di acqua dall'immobile posto al piano superiore, verificatosi in data 07/05/2018.
Il fatto che i locali delle attrici abbiano effettivamente subito tale allagamento in conseguenza del percolamento di acqua proveniente dal piano superiore è incontestato, ed è comunque documentato dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco del 07/05/20181.
Ciò posto, la questione centrale del giudizio consiste nell'accertamento della causa dell'allagamento dell'immobile del piano superiore, di proprietà della società CO
, onde stabilire la relativa responsabilità.
[...]
Sul punto va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (cfr. Cass. Civ., n.
25884/2022).
Sul punto è stata svolta CTU, all'esito della quale l'ausiliario ha concluso che “la causa più probabile dell'allagamento riscontrato in data 07.05.2018 sui locali di proprietà del sia stata Parte_4 quella del blocco del galleggiante della cassetta di scarico del WC. Essendo stati i locali di Co chiusi dal 2014, probabilmente il degrado derivante dall'inutilizzo dell'impianto idrico ha favorito la formazione di calcare che ha appunto bloccato il galleggiante della cassetta di scarico. Se la valvola di intercettazione del collettore privato dell'acqua fredda sanitaria fosse rimasta interamente chiusa l'allagamento non sarebbe avvenuto, in quanto non 1 Cfr. doc. 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. 4 ci sarebbe stato afflusso di acqua verso la cassetta di scarico del WC. Lo scrivente ritiene poco probabile che
l'allagamento sia avvenuto per la rottura della tubazione di adduzione dell'acqua dal collettore alla cassetta
WC, tubazione che risulta essere privata (dal collettore privato alla cassetta di scarico WC) e che ha niente a che vedere con l'impianto idrico condominiale (questo è stato verificato con certezza il giorno 16.11.2022 in occasione dell'inizio delle operazione peritali, si veda paragrafo n. 2)”2.
Tali conclusioni devono ritenersi condivisibili, poiché logicamente e congruamente motivate con riferimento agli atti di causa.
In primo luogo, infatti, la conclusione trova conferma nel verbale dei Vigili del Fuoco del
07/05/2018, in cui si dà atto che “dopo accertamenti, è stato rilevato che il punto di perdita dell'acqua era posto al quarto piano all'interno dell'appartamento in gestione al Sig. quale curatore Controparte_5 fallimentare ed in gestione alla soc. Global Service di Carlo Coen di Perugia”3.
In secondo luogo, non è stata in alcun modo dimostrata la rottura di una diversa tubazione da cui sarebbe percolata l'acqua, e dunque di una causalità diversa dal blocco del sistema di scarico del WC.
In terzo luogo, il dato trova conferma indiretta nel fatto che, allorquando è stata chiusa la valvola di intercettazione dell'acqua dell'immobile di proprietà della società CO
, il percolamento è terminato.
[...]
Acclarato quindi che l'allagamento dell'immobile è dipeso dal blocco del sistema di scarico del
WC, è necessario vagliare le relative responsabilità, così come prospettate dalla parte attrice.
Questa, infatti, ha agito nei confronti della società , quale società CO proprietaria dell'immobile e dunque custode ex art. 2051 c.c., nonché verso ON quale soggetto che ha svolto un intervento di manutenzione sull'impianto e ha lasciato semi- aperta la valvola di intercettazione dell'acqua, e infine verso il RT
, quale proprietario delle tubature di adduzione dell'acqua da cui sarebbe
[...] derivato il percolamento.
La domanda verso la società è già stata definita con sentenza n. CO
1357/2022 del 05/10/2022, emessa nel procedimento separato n. 1357/2022 del 05/10/2022, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità.
Restano quindi da esaminare le domande proposte rispettivamente verso la società
[...]
e il . CP RT
2.1. La responsabilità di ON
Come detto, la tesi attorea imputa alla convenuta di avere lasciato aperta la ON valvola di intercettazione dell'acqua, con ciò determinandone la fuoriuscita.
La domanda è fondata.
È del tutto pacifico il fatto che , prima del 07/05/2018, e in particolare nel mese CP di gennaio dello stesso anno, aveva effettuato un intervento di manutenzione consistito nella
“sostituzione dei contatori acqua fredda (AFS) con nuovi contatori Ista in grado di trasmettere attraverso un apparato denominato Sensonic Radio le letture a distanza”. Il dato è documentato nella denuncia di sinistro inviata dalla stessa , in cui la società dà atto di tale circostanza e del fatto CP che, nonostante “Nel caso di uffici non utilizzati (esempio uffici le indicazioni della procedura erano Pt_4 quelle di richiudere le valvole di intercettazione”, tuttavia, nel sopralluogo effettuato il giorno del sinistro, si era constatato “che la valvola di intercettazione era leggermente aperta facendo passare il flusso di
AFS”4.
Ciò posto, la mancata chiusura della valvola di intercettazione dell'acqua deve essere senz'altro imputata a negligenza di ON
Da un lato, infatti, la necessità di chiusura valvola di intercettazione dell'acqua in relazione a un immobile di fatto inutilizzato, in quanto appartenente a procedura fallimentare, trova riscontro, oltre che in generali regole di prudenza, nelle stesse affermazioni di , laddove CP nella denuncia di sinistro si dà atto della necessità di richiudere le valvole di intercettazione a seguito della sostituzione dei contatori.
Dall'altro lato, l'imputabilità dell'omessa chiusura della valvola a emerge da CP molteplici elementi fattuali.
In primo luogo, infatti, aveva la materiale disponibilità dell'immobile interessato CP dalla sostituzione del contatore e dalla relativa valvola di intercettazione, essendo pacifico che il curatore del aveva consegnato le relative chiavi a . CO CP
In secondo luogo, la medesima non ha né dedotto, né provato né richiesto di CP provare il fatto che la valvola di intercettazione dell'acqua fosse stata manovrata da soggetti diversi, non riconducibili alla società medesima.
Conseguentemente, l'omessa chiusura della valvola non può che imputarsi a , CP quale soggetto intervenuto per la manutenzione dell'impianto idrico mediante sostituzione del contatore. 4 Cfr. doc. 6 allegato alla citazione 6 Ciò posto in punto di imputazione dell'omissione, va osservato come, sul piano della causalità, la mancata chiusura della valvola di intercettazione abbia costituito un fattore determinante nell'eziologia dell'allagamento. Come infatti affermato dal CTU, senza alcuna censura di parte,
“Se la valvola di intercettazione del collettore privato dell'acqua fredda sanitaria fosse rimasta interamente chiusa
l'allagamento non sarebbe avvenuto, in quanto non ci sarebbe stato afflusso di acqua verso la cassetta di scarico del WC”5.
La convenuta ha dedotto, sul punto, che la responsabilità del sinistro non sarebbe riconducibile a , bensì alla società proprietaria dell'immobile, e dunque dell'impianto idrico, in CP quanto avrebbe omesso di manutenere la cassetta di scarico del WC, con ciò determinando la formazione di calcare e, conseguentemente, il blocco del galleggiante e l'occlusione del sistema di “troppo-pieno”.
La tesi non è condivisibile.
Posto che l'eventuale responsabilità della società anche in ipotesi concorrente con CP_3 quella di non è oggetto di questo procedimento in quanto già definita con CP sentenza n. 1357/2022 del 05/10/2022, né potrebbe esserlo in quanto necessariamente assoggettata al rito concorsuale in ambito fallimentare, la dedotta incuria manutentiva del proprietario dell'immobile non elide la responsabilità di . CP
In primo luogo, infatti, l'immobile della era inutilizzato dal 2014 e non vi è alcuna CP_3 prova di analoghi malfunzionamenti o allagamenti fino al 07/05/2018.
In secondo luogo, l'eventuale difetto di manutenzione della cassetta di scarico del WC non costituisce un fattore da solo sufficiente a determinare l'allagamento, atteso che quest'ultimo è stato causato dall'afflusso di acqua nella cassetta ostruita dal calcare. La causalità del sinistro va quindi ascritta all'interazione di due distinti fattori, ossia l'occlusione del sistema di scarico e il perdurante afflusso di acqua determinato dalla mancata chiusura della valvola di intercettazione.
Del resto, la necessità di chiudere la valvola di intercettazione dell'acqua era ben nota a CP
, essendo prevista nel protocollo di manutenzione in presenza di immobili inutilizzati,
[...] come dato atto dalla medesima convenuta nella denuncia di sinistro.
Non è quindi fondata l'argomentazione della convenuta secondo cui essa, intervenuta per la sostituzione del contatore e non già per la manutenzione della cassetta di scarico, non dovrebbe rispondere dei difetti manutentivi dell'immobile. Infatti, la responsabilità della convenuta discende non già dalla mancata manutenzione della cassetta di scarico, quanto piuttosto 5 Cfr. pag. 7 della relazione di CTU 7 dall'avere tenuto una condotta omissiva colposa (mancata chiusura della valvola) che, interagendo con la condizione della cassetta di scarico, occlusa a causa del calcare, ha determinato il danno, che altrimenti, in assenza di afflusso di acqua, non si sarebbe verificato.
Per tali ragioni, sussiste la responsabilità di nei confronti delle attrici per ON
l'allagamento verificatosi in data 07/05/2018, laddove l'eventuale responsabilità concorrente ex art. 2055 c.c. della società proprietaria dell'impianto di scarico, non può essere CP_3 oggetto di questo procedimento ma unicamente del rito concorsuale in ambito fallimentare.
Né può limitarsi in misura percentuale la responsabilità di in presenza di un CP eventuale concorso con la proprietaria dell'impianto, stante la solidarietà nei confronti del danneggiato prevista dall'art. 2055 c.c.
2.2. La responsabilità di RT
Ciò posto in ordine alla responsabilità di , occorre esaminare la posizione del CP
. RT
La tesi attorea muove dal presupposto secondo cui “l'ingente percolamento di acqua è provenuto anche dal punto di raccordo verticale delle tubazioni di abduzione idrica tra i piani dell'edificio condominiale, che va qualificato come bene condominiale, proprio in relazione alla sua funzione di raccordo ex art. 1117, comma 3,
c.c.”6.
La domanda nei confronti del è infondata. RT
Si è detto sopra che la causa dell'allagamento va individuata nella fuoriuscita di acqua determinata dal concorrente afflusso di acqua e dalla ostruzione della cassetta di scarico del
WC.
Per altro verso, come affermato dal CTU, deve ritenersi “poco probabile che l'allagamento sia avvenuto per la rottura della tubazione di adduzione dell'acqua dal collettore alla cassetta WC, tubazione che risulta essere privata (dal collettore privato alla cassetta di scarico WC) e che ha niente a che vedere con l'impianto idrico condominiale (questo è stato verificato con certezza il giorno 16.11.2022 in occasione dell'inizio delle operazione peritali, si veda paragrafo n. 2)”7.
A fronte di tale dinamica eziologica, non sussistono i presupposti per affermare la responsabilità del come custode di parti comuni, poiché l'acqua non è fuoriuscita RT da una parte comune. In primo luogo, infatti, non è stata offerta alcuna prova del fatto che una qualche tubatura idrica abbia riportato una rottura tale da determinare autonomamente la fuoriuscita di acqua, per cui sul punto non sono fondati addebiti di omessa manutenzione.
In secondo luogo, l'eventuale rottura di una tubazione di adduzione dell'acqua dal collettore alla cassetta WC, oltre che improbabile, come evidenziato dal CTU, non sarebbe comunque imputabile al , essendo tale tubazione estranea all'impianto idrico condominiale. RT
Sul punto la parte attrice non ha svolto alcuna censura avverso le considerazioni e le conclusioni del CTU, per cui non sussistono elementi oggettivi per ricondurre la responsabilità dell'allagamento al malfunzionamento di una tubatura condominiale.
In terzo luogo, è del tutto irrilevante, ai fini della responsabilità del , il fatto, RT affermato da parte attrice, secondo cui “l'ingente percolamento di acqua è provenuto anche dal punto di raccordo verticale delle tubazioni di abduzione idrica tra i piani dell'edificio condominiale”8, per l'evidente ragione che il mero attraversamento della tubatura condominiale da parte dell'acqua non determina certo la corresponsabilità dell'allagamento in capo al custode della tubatura condominiale. Da un lato, infatti, lo scorrimento dell'acqua costituisce lo scopo stesso della tubatura, proprio al fine di consentire adduzione dell'acqua nelle singole unità immobiliari, e dall'altro lato, come detto sopra, l'acqua è fuoriuscita non a causa di un difetto manutentivo della tubatura condominiale, ma piuttosto a causa dell'ostruzione della cassetta di scarico del
WC posto nell'immobile di proprietà della società e dunque di una parte non comune CP_3 bensì privata.
In quarto luogo, non è fondata l'argomentazione attorea secondo cui la responsabilità deriverebbe dalla natura comune della colonna di scarico, poiché nel caso di specie il danno non è derivato dalla colonna condominiale di scarico, bensì dal blocco del galleggiante della cassetta di scarico del WC, funzionale all'immissione dell'acqua nel vaso, e dunque da un elemento del tutto differente dalla colonna condominiale di scarico delle acque nere.
Per tali ragioni, non è ravvisabile responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., RT difettando il nesso di causalità tra la cosa (tubatura condominiale) e il danno.
Né tale responsabilità può ravvisarsi in capo al quale committente di RT [...]
come dedotto da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. CP
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, 8 Cfr. pag. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 9 potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso (cfr. Cass. Civ., n. 1234/2016).
La parte attrice non ha neppure allegato quali sarebbero le violazioni delle regole di cautela commesse dal , né ha fornito prova di una effettiva culpa in eligendo. RT
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la culpa in eligendo va accertata in concreto, e dunque con riferimento alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto di appalto, nei limiti della conoscenza, o quanto meno della conoscibilità della inidoneità dell'appaltatore prescelto (cfr. Cass. Civ., n. 10652/1997).
La parte attrice non ha fornito alcuna prova in questo senso, mancando di allegare e provare gli elementi di fatto che, secondo un giudizio prognostico, avrebbero dovuto suggerire una valutazione di assoluta inidoneità dell'appaltatore a svolgere il lavoro commissionato.
In conclusione, la domanda di risarcimento nei confronti del va rigettata. Ne RT deriva l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal medesimo nei RT confronti del garante HDI Assicurazioni S.p.A.
3. Quantificazione del danno
Così definito l'an della responsabilità, va esaminata la quantificazione del danno.
La domanda risarcitoria è stata proposta sia dalla società che dalla Parte_1 Parte_2
laddove le due società hanno lamentato pregiudizi in parte differenti, che in
[...] quanto tali devono essere esaminati separatamente.
Va tuttavia premesso che nella giurisprudenza di legittimità costituisce un principio ampiamente consolidato quello per cui nella materia della responsabilità civile occorre distinguere la lesione dell'interesse protetto, ossia il danno-evento, dal concreto pregiudizio subito a causa della lesione di tale interesse, ossia il danno-conseguenza (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 576/2008). Il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse in sé, poiché altrimenti si configurerebbe un danno in re ipsa, e la responsabilità civile assumerebbe una funzione sanzionatoria, e non più riparatoria (cfr. Cass.
Civ., S.U., n. 16601/2017).
10 L'inadempimento del contratto o il fatto illecito provocano la lesione dell'interesse del creditore, e dunque un danno-evento, ma ai fini del risarcimento del danno dovrà esistere anche un danno-conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio derivante in modo immediato e diretto dall'inadempimento o dal fatto illecito, come dispone l'art. 1223 c.c. (cfr., Cass. Civ., n.
31233/2018).
Pertanto, se da un lato l'inadempimento di per sé, quale danno-evento, è condizione necessaria e sufficiente al fine di paralizzare la pretesa dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'altro lato esso, al pari del fatto illecito ex art. 2043 c.c., è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del risarcimento del danno, per il quale occorre l'esistenza, come detto, di un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile all'illecito.
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33645/2022, secondo cui “La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056.
Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art.
2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non
c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica”.
A fronte di tali principi di diritto, anche ove sussista un danno-evento, ma non anche un danno-conseguenza, la domanda risarcitoria dovrà comunque essere rigettata. Costituisce del pari un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il risarcimento del danno, che presuppone un pregiudizio effettivo scaturente dall'illecito, presuppone altresì una specifica e puntuale allegazione fattuale di tale pregiudizio.
Afferma sul punto la Corte di Cassazione: “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la "cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli
"elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito. L'adempimento dell'onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa è preordinato: (a) a consentire
11 al convenuto l'esercizio del diritto di difesa;
(b) a consentire al giudice di individuare il thema decidendum.
L'attore dunque non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento;
né ha l'onere di quantificarlo al centesimo: tali adempimenti non sono infatti strettamente necessari né per delimitare il thema decidendum, né per mettere il convenuto in condizioni di difendersi. L'attore ha invece il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato” (così Cass. Civ., n. 13328/2015; nel medesimo senso Cass.
Civ., n. 24140/2017).
3.1. Parte_1
quale proprietaria dell'immobile allagato, ha lamentato il danno alla struttura e il
[...] deprezzamento dell'immobile, nonché il danno ai beni mobili in esso contenuti.
3.1.1. Danno alla struttura
L'attrice ha allegato il danno alla struttura conseguito all'allagamento dell'immobile, rinviando la descrizione dei pregiudizi alla perizia di parte prodotta come doc. 21 allegato alla citazione.
In tale perizia vengono menzionati, in sintesi, rigonfiamenti dell'intonaco, comparsa di muffe maleodoranti, distacchi di battiscopa, rigonfiamenti di pareti e porte, distacchi di controsoffitto, macchie nel pavimento, con l'ulteriore necessità di verificare l'impianto elettrico, per un importo complessivo di € 142.620,15.
Sul punto è stata svolta CTU, all'esito della quale l'ausiliario, sulla base dell'esame diretto dei luoghi e di un dettagliato computo metrico, ha accertato i danni presenti e ha quantificato i costi di ripristino in € 27.218,28 iva esclusa.
In particolare, i danni strutturali allegati da parte attrice sono risultati in gran parte insussistenti.
Infatti, all'esito delle verifiche operate dal CTU, si è accertato che “l'intonaco delle pareti e dei soffitti di tutti i locali dell'unità immobiliare interessata dall'allagamento è in buono stato, perfettamente aderente alle superfici sottostanti, non ci sono rigonfiamenti ed efflorescenze. L'indagine è stata effettuata battendo l'intonaco in diversi punti di ogni locale e ascoltando il suono emesso (suono sordo, non “a vuoto”). Nei giorni successivi all'allagamento, l'intonaco non ha mai perso la sua funzionalità e l'acqua che lo ha bagnato non ha provocato il suo danneggiamento. In genere, quando si verificano eventi come questo, si lasciano asciugare i muri ed i solai bagnati (con l'evaporazione artificiale il processo è più veloce, per farli invece asciugare in maniera naturale potrebbe essere necessario qualche anno, dipende dalle condizioni ambientali), avvenuta l'asciugatura si valuta se
12 è necessario sostituire il vecchio intonaco. Nel caso in esame, l'intonaco esistente non è stato danneggiato ed ha svolto sempre regolarmente la sua funzione”9.
In particolare, il CTU ha dato espressamente conto della esorbitanza delle soluzioni tecniche prospettate dalla parte attrice, evidenziando come “il CTP per i locali dell'unità immobiliare ha previsto anche la demolizione del vecchio intonaco, il risanamento dei muri con intonaco deumidificante e la ripresa di intonaci interni. Per quanto spiegato sopra il CTU ritiene che non sia necessario effettuare questi interventi, costosi ed inutili, in quanto l'intonaco non è stato danneggiato;
inoltre l'intonaco deumidificante per il caso in esame non sarebbe idoneo, in quanto esso viene impiegato per contrastare l'umidità che si crea sulle pareti
a causa della risalita dell'acqua dal terreno. Il CTU ritiene invece che per tutti i locali vada rimossa la vecchia tinteggiatura, applicato un trattamento antimuffa su tutte le pareti e soffitti, applicata una mano di fissativo ed effettuata una nuova tinteggiatura. Inoltre lo scrivente ha previsto anche altri interventi per la sistemazione dei danni, interventi elencati e quantificati nel computo metrico”10.
La parte attrice non ha svolto, a seguito del deposito della relazione definitiva, alcuna censura avverso tali conclusioni dell'ausiliario.
Al contrario, la convenuta ha censurato la soluzione tecnica prospettata dal CP
CTU, evidenziando che le operazioni di ripristino non necessiterebbero di un trattamento antimuffa, non presentando le murature tracce attuali ed evidenti di muffa.
Tali censure non sono fondate, risultando condivisibili le risposte dell'ausiliario sul punto, secondo cui “Lo scrivente ritiene che, a distanza di quasi cinque anni, muri e solai interessati dall'allagamento si siano asciugati, ma non si può avere la certezza assoluta (in qualche punto muri e solai potrebbero essere non perfettamente asciutti), pertanto un trattamento antimuffa è auspicabile in considerazione anche del fatto che nell'unità immobiliare svolgono attività lavorativa per diverse persone. Sta di Parte_1 fatto, comunque, che tale trattamento andava sicuramente fatto tempi addietro, al comparire delle prime tracce di muffa, in quanto diversi studi hanno dimostrato che ci sono varie patologie riconducibili alla presenza di muffa e quindi di spore disperse in aria: allergie respiratorie, rinite allergica, asma, congiuntivite, dermatiti, ecc.”11.
Invero, la comparsa di muffa a seguito dell'allagamento risulta documentata dalle fotografie allegate alla CTU, per cui l'esecuzione del relativo trattamento costituisce un rimedio necessario volto a contrastare gli effetti pregiudizievoli della condizione di persistente bagnamento in cui la muratura ha versato a seguito del sinistro. Per altro verso, l'attuale localizzazione delle muffe in alcuni punti soltanto della muratura non consente di escludere la necessità di eseguire un trattamento generalizzato: l'allagamento della struttura ha infatti interessato l'intera superficie dell'immobile di proprietà dell'attrice, per cui richiede un rimedio ripristinatorio altrettanto generalizzato, volto a riportare la muratura nello stato anteriore al sinistro.
Pertanto, condividendo le conclusioni del CTU, la voce di danno in esame va quantificata in complessivi € 27.218,28, quale importo necessario al ripristino delle lesioni strutturali cagionate dall'allagamento.
Occorre al riguardo considerare che, secondo quanto affermato dalla stessa parte attrice, la società ha già ricevuto per i danni subiti l'indennizzo di € 6.074,00 da parte della Parte_1 compagnia assicurativa HDI Assicurazioni S.p.A., che deve necessariamente essere scomputato dal risarcimento dovuto in questa sede, per l'evidente ragione che il danneggiato non può ottenere un risarcimento superiore al danno effettivamente patito (cfr. Cass. Civ., n.
7349/2015).
Ne deriva che il risarcimento attribuibile in questa sede ammonta all'importo differenziale tra il danno subito e quello già risarcito, pari a € 21.144,28.
Tale importo, già calcolato al netto dell'Iva, non può essere maggiorato del valore dell'imposta.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'Iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione (cfr. Cass. Civ., n.
22580/2022).
Nel caso di specie, la danneggiata è una società commerciale, come tale abilitata a portare in detrazione l'Iva corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all'attività d'impresa, come quelle necessarie alla riparazione di un bene strumentale, ai sensi degli artt. 4 e 19 DPR 633/1972, mentre non è stata fornita prova, da parte della società attrice, della sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'Iva.
Trattandosi di risarcimento del danno, e dunque di debito di valore, sulla somma liquidata, pari a € 21.144,28, decorre la rivalutazione. Considerando tuttavia che tali importi sono stati
14 calcolati al tempo della consulenza depositata il 15/03/2023, la rivalutazione deve decorrere da tale data.
Infine, quanto agli interessi compensativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio per cui il pregiudizio da ritardo deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1712/1995): nel caso di specie l'attrice non ha svolto specifiche allegazioni circa il rapporto tra la remuneratività media del denaro, o comunque dell'uso che avrebbe fatto del denaro, e il tasso di svalutazione, con conseguente carenza di prova anche solo presuntiva in ordine al danno da ritardo (cfr. Cass. Civ., n.
18564/2018). Non possono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo del risarcimento.
In conclusione, il risarcimento spettante alla società per tale voce di danno Parte_1 ammonta a € 21.144,28, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 15/03/2023 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3.1.2. Deprezzamento dell'immobile
L'attrice ha invocato poi il risarcimento del danno per il deprezzamento subito dall'immobile, quale conseguenza dei danni riportati dalla struttura.
La domanda sul punto è infondata.
All'esito della CTU sono stati accertati i danni riportati dall'immobile, risultati grandemente inferiori rispetto a quelli allegati dalla parte attrice, e sono stati quantificati i relativi costi di ripristino.
L'attribuzione di tale risarcimento del danno, coerentemente con la funzione riparatoria della responsabilità civile, è volta a riportare la danneggiata nello stato anteriore al sinistro, e dunque a neutralizzare le conseguenze economiche dell'illecito. La possibilità di eseguire le opere di ripristino e di riportare quindi l'immobile nello status quo ante esclude in radice la possibilità di riconoscere un deprezzamento dell'immobile in ragione delle medesime lesioni oggetto di ripristino.
Una diversa conclusione conduce evidentemente a una duplicazione risarcitoria, laddove il medesimo pregiudizio darebbe luogo dapprima a un risarcimento calibrato sui costi di ripristino e poi a uno calibrato sulla svalutazione dell'immobile, laddove tuttavia il presupposto della svalutazione sarebbe già eliso dal ripristino della struttura.
La domanda di risarcimento del deprezzamento va quindi rigettata.
15
3.1.3. Beni mobili
L'attrice ha poi invocato il risarcimento del danno per la lesione dei beni mobili contenuti nell'unità immobiliare di proprietà di Parte_1
La domanda è infondata.
La parte attrice, nel proprio atto di citazione, si è limitata ad allegare che “ ha subito Parte_1 danni alle strutture dell'unità immobiliare, di cui è proprietaria ed ai beni mobili di sua proprietà presenti nei locali condotti in locazione da e da (mobili, arredi, ecc.)”12, senza Parte_5 Parte_2 tuttavia svolgere una specifica allegazione di quali sarebbero, in concreto, i beni danneggiati.
A seguito delle contestazioni di genericità sollevate dalle parti convenute, l'attrice, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha ritenuto di specificare la propria domanda risarcitoria limitandosi a richiamare i doc. 4-7-8 ivi allegati, affermando in particolare, con riguardo alla società che “Rispetto agli ulteriori danni per €.38.497,63, contrariamente a Parte_1 quanto ex adverso assunto, questi sono stati ampiamente documentati (cfr. ex plurimis, sopra all.ti 4, 7 e 8), quali i danni alla mobilia e agli arredi per €.14.227,68, subiti dalla 13. Parte_1
Anche alla luce di tali ulteriori deduzioni, i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria in relazione a tali voci di danno non sussistono.
In primo luogo, infatti anche in tal caso non vi è alcuna descrizione, nel corpo dell'atto giudiziario, di quali sarebbero i singoli beni mobili danneggiati, avendo la parte attrice sostanzialmente rimesso la concreta individuazione dei pregiudizi all'esame della documentazione. Sennonché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da un lato la specificità dell'allegazione non può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. Cass. Civ., n. 22055/2017), e dall'altro lato che la produzione dei documenti non può surrogare la carente allegazione (cfr. Cass. Civ., n.
7115/2013).
In secondo luogo, se da un lato i documenti 4-7-8 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n.
1 c.p.c. contengono molteplici tabelle riepilogative dei danni, dall'altro lato non sono idonei a dimostrare che i mobili ivi indicati corrispondano a quelli effettivamente presenti sul luogo del sinistro a seguito dell'allagamento, per l'evidente ragione che le suddette tabelle possono assumere al più una riepilogativa dei danni, ma non certo una funzione probatoria, essendo unilateralmente predisposte dalla parte.
Per altro verso, la parte attrice non ha neppure formulato specifiche richieste istruttorie volte a dimostrare l'effettiva presenza in loco dei mobili indicati nelle tabelle contenute nei suddetti doc.
4-7-8, posto che l'unico capitolo di prova orale formulato in ordine al danno ai beni mobili della società ossia il cap. 24 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte Parte_1 attrice, è limitato alla generica affermazione del danno riportato dalle “strutture immobiliari di proprietà della con i relativi mobili ed arredi”, senza tuttavia alcun riferimento a specifici Parte_1 beni mobili o comunque alle tabelle contenute nei suddetti doc. 4-7-8.
Per tali ragioni, la domanda di risarcimento riferita ai beni mobili non può essere accolta.
3.2. Parte_2
La società quale conduttrice dell'immobile, ha lamentato “danni Parte_2 conseguenti all'interruzione dell'attività (compresa quella del personale dipendente) ed alle proprie attrezzature informatiche, beni strumentali indispensabili per svolgere l'attività lavorativa”14.
Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., a fronte delle contestazioni di genericità sollevate dalle altre parti, ha riepilogato i pregiudizi menzionando “il danno per interruzione dell'attività per €.9.916,00 subito dalla i danni ai software pari ad Parte_2
€.6.600,00 subiti ancora dalla ed i danni alle attrezzature Parte_2 informatiche/hardware (parzialmente quantificati) per €.889,45; le spese varie per €.6.864,50, a titolo di costo per riparazione del centralino, per ripristino delle funzionalità del server e della rete aziendale, il costo del personale dipendente per effettuare le elaborazioni manuali per la contabilità e gli stipendi già sostenuti da
[...] 15. Parte_2
3.2.1. Interruzione dell'attività e distrazione del personale
Quanto all'interruzione dell'attività, essa configura senza dubbio un danno-evento derivante dall'illecito, ma come detto sopra il risarcimento presuppone non solo il danno-evento, ma anche il danno-conseguenza. La parte attrice, se da un lato ha dedotto l'impossibilità di svolgere i servizi aziendali nei confronti della clientela, dall'altro lato non ha offerto alcuna prova, né ha formulato specifiche istanze istruttorie in tal senso, circa una qualche effettiva diminuzione dei ricavi causata da tale interruzione di attività. Quanto al distoglimento del personale dipendente dalle occupazioni coerenti con i servizi aziendali, anche in tal caso il fatto, di per sé, configura un danno-evento e non anche un danno- conseguenza. Non è stata parimenti offerta alcuna prova concreta di una effettiva diminuzione del ricavato derivante dall'avere distratto il personale su attività non confacenti con l'ordinaria attività di impresa.
Per altro verso, non vi è alcuna allegazione di un danno emergente derivante da somme pagate a tali dipendenti per ovviare alla situazione di allagamento. L'attrice non ha infatti prodotto i contratti di lavoro stipulati con il personale che si assume dedicato ad ovviare all'allagamento de locali, per cui resta ignoto se quel personale sia stato assunto con la specifica funzione di porre rimedio alla situazione, con conseguente danno emergente insito nei corrispettivi pagati, o se invece quel personale fosse già stato assunto prima del sinistro e, dunque, avrebbe comunque avuto diritto al pagamento della retribuzione. In tale secondo caso, infatti, il danno emergente non sarebbe insito tanto nel pagamento in sé della retribuzione, quanto piuttosto dal minore ricavo causato dalla distrazione dell'attività lavorativa di quelle persone, laddove tuttavia, come detto, di tale minore ricavo non è stata fornita alcuna prova concreta.
In ogni caso, della concreta destinazione del personale alle attività di ripristino non è stata offerta prova documentale, né risultano avanzate specifiche istanze istruttorie, considerato che l'unico capitolo di prova formulato sul punto, ossia il n. 25 della memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c., si limita ad una generica indicazione del “personale dipendente, che lavorava all'interno dell'unità immobiliare allagata”, senza alcuna indicazione dei nominativi delle persone concretamente coinvolte nelle attività di pulizia. Ne deriva l'impossibilità di individuare, in modo razionale, oggettivo e verificabile, specifici esborsi destinati a specifiche persone impiegate in attività diverse da quelle proprie dell'impresa.
Sotto questo aspetto, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
3.2.2. Danni ai software
Quanto ai danni ai software, l'attrice ha dedotto l'impossibilità di lavorare da più postazioni, il mancato accesso ai codici sorgente dei programmi, l'impossibilità di utilizzare il programma per l'elaborazione degli stipendi fino al completo ripristino dell'applicativo, la necessità di redigere la contabilità manualmente, l'interruzione del rilevatore delle presenze, l'impossibilità di consultare gli archivi dei programmi di contabilità e degli stipendi.
Tali pregiudizi, pur configurando senza dubbio un danno-evento, non configurano tuttavia un danno-conseguenza utile all'attribuzione del risarcimento del danno.
18 Infatti, la parte attrice non ha né allegato né tanto meno dimostrato che, a causa del malfunzionamento dei software determinato dall'allagamento, siano derivati un minore ricavo dall'attività commerciale o, più in generale, pretese di terzi conseguenti all'impossibilità di erogare i servizi informatici in modo analogo al periodo ante sinistro.
Va infatti rilevato che non risultano prodotti né i bilanci societari né le dichiarazioni fiscali o altri documenti contabili utili ad evincere, in concreto, il dato economico conseguente all'evento lesivo lamentato, per cui, anche in tal caso, non sussistono elementi oggettivi per ravvisare un pregiudizio economico concretamente individuabile e causalmente riconducibile all'illecito.
È infine inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di risarcimento per i “servizi software persi e relativi importi annui di fatturato maturati e ancora maturandi”, in quanto avanzata per la prima volta nelle note scritte del 02/05/2023, e dunque dopo lo spirare delle preclusioni assertive e istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., senza alcuna allegazione o prova della sopravvenienza di tali danni, e comunque senza alcuna prova dell'effettiva perdita di fatturato.
3.2.3. Danni alle attrezzature e spese varie
Quanto ai danni alle attrezzature, la parte attrice ha dedotto costi di ripristino per € 889,45, nonché spese varie per € 6.864,50 a titolo di “costo per riparazione del centralino, per ripristino delle funzionalità del server e della rete aziendale, il costo del personale dipendente per effettuare le elaborazioni manuali per la contabilità e gli stipendi già sostenuti da 16. Parte_2
Quanto al costo del personale dedicato alle attività di ripristino e al difetto di prova del relativo danno si è già detto sopra.
Quanto agli altri costi dedotti dalla parte, e in particolare per il ripristino delle attrezzature, la riparazione del centralino e il ripristino delle funzionalità del server della rete aziendale, va osservato che tali costi, per quanto è possibile evincere dalla tabella contenuta a pag. 15 del doc.
8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., contenente il riepilogo dei danni aggiornato al
01/04/2019, ammontano ai seguenti importi unitari: € 889,45 per il ripristino delle attrezzature,
€ 350,00 per il ripristino del centralino, € 988,20 per le riparazioni degli hardware e per il ripristino delle funzionalità delle postazioni di lavoro, € 600,00 per il ripristino della funzionalità del server e della rete aziendale.
Anche laddove si ritenesse provata la relativa spesa e dimostrato il nesso di consequenzialità tra questa e l'allagamento verificatosi il 07/05/2018, è in ogni caso dirimente osservare che la sommatoria di tali importi risulta già indennizzata da parte di HDI Assicurazioni S.p.A., che, 16 Cfr. pag. 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 19 pur senza riconoscimento di responsabilità, ha comunque corrisposto l'importo di € 2.760,00, come risulta dalla missiva del 03/12/201817 e come del resto è pacifico tra le parti.
Per tali ragioni, avendo l'attrice già percepito il ristoro per gli esborsi sopportati in conseguenza del sinistro, la pretesa di ulteriore attribuzione in questa sede costituisce una duplicazione risarcitoria e come tale non può essere accolta.
Conseguentemente, anche sotto questo aspetto la domanda deve essere rigettata.
Non assumono invece rilevanza in questo procedimento i danni alla salute prospettati a carico del legale rappresentante delle società, per l'evidente ragione che il danno in questione, ove esistente, sarebbe in ogni caso riferibile al patrimonio della persona fisica e non certo della società, mentre nel caso di specie l'azione risarcitoria è stata esercitata solo dalla società e non anche dalla persona fisica in proprio.
3.3. Sul danno all'immagine
Entrambe le società hanno poi invocato il risarcimento per la lesione all'immagine e alla reputazione subita, affermando che “In conseguenza del sinistro e dell'interruzione improvvisa dell'attività aziendale, parte attrice ha infatti subito altresì un grave danno alla propria immagine. Nei confronti di coloro che erano già clienti, nonché, nei confronti dei potenziali nuovi utenti, ed non sono Parte_2 Parte_1 state infatti in grado di garantire i servizi dichiarati né, tanto meno, la loro manutenzione. Detta situazione ha senz'altro configurato una lesione alla reputazione aziendale di così come di Parte_2 sul mercato in cui operano, avendo causato minori introiti e determinato conseguenze non del tutto Parte_1 eliminabili, neppure a seguito dell'effettivo ripristino dei loro essenziali servizi”18.
La domanda è infondata.
Se da un lato, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche nei confronti delle persone giuridiche, e in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, quale è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca (cfr. Cass. Civ., n. 22396/2013), dall'altro lato, nel caso concreto, difetta la prova delle concrete conseguenze che il sinistro ha determinato sulla reputazione delle società. L'attrice ha infatti basato la propria domanda sul presupposto che, a causa dell'allagamento dei locali, non sarebbe stato possibile svolgere l'attività di impresa e così garantire i servizi promessi.
Sennonché, la parte non ha offerto alcuna prova di concrete richieste di servizi da parte della clientela che le società attrici non sono state in grado di soddisfare, né di una qualche doglianza dei clienti avverso una mancata prestazione o un disservizio da parte delle società attrici, né tanto meno ha offerto prova della diffusione tra la clientela di una qualche considerazione negativa sull'operato delle imprese.
Per altro verso, come già detto sopra, non vi è alcuna prova di una diminuzione del volume di affari causalmente riconducibile al sinistro oggetto di causa. Le deduzioni svolte dall'attrice in comparsa conclusionale, aventi ad oggetto i dati di bilancio dal 2016 al 2022, sono indimostrate, non essendo stati tempestivamente prodotti i relativi bilanci sociali depositati dalle società attrici.
Al riguardo va osservato che non può considerarsi una rituale produzione dei dati contabili il mero inserimento delle tabelle riepilogative all'interno delle note scritte di parte attrice del
02/05/2023 o della comparsa conclusionale, da un lato perché tali tabelle non sono supportate da documentazione contabile ritualmente depositata, dall'altro lato perché ciò si risolve nella sostanziale elusione delle preclusioni istruttorie maturate ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Né, infine, può ravvisarsi un danno all'immagine a causa delle contestazioni sollevate dalla società conduttrice con missiva del 22/05/201819, considerato da un lato che non vi Parte_6
è prova del fatto che tali contestazioni si siano effettivamente tradotte in un concreto esborso di denaro da parte della società locatrice né del fatto che la vicenda abbia Parte_1 effettivamente causato l'interruzione dei rapporti commerciali tra le imprese.
Per tali ragioni, in assenza della prova del danno concretamente subito a causa del sinistro, la domanda di risarcimento del danno all'immagine deve essere rigettata.
3.4. Conclusioni sul danno
In conclusione, va accertato e liquidato il danno subito da in conseguenza del Parte_1 sinistro del 07/05/2018 nella misura di € 21.144,28, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 15/03/2023 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo. 19 Cfr. doc. 9 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 21 Per contro, la domanda risarcitoria proposta da deve essere Parte_2 rigettata.
4. Sul rapporto di garanzia tra e ON [...]
Controparte_4
In ragione di quanto finora esposto, considerato che deve essere accolta, pur in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
è necessario esaminare la domanda di garanzia proposta dalla medesima ON società nei confronti della chiamata in causa Controparte_4
La domanda di manleva è fondata.
Va premesso che l'assicurazione terza chiamata non ha disconosciuto il contratto di assicurazione e l'operatività della polizza.
Al contrario, l'assicurazione si è difesa contestando innanzitutto la responsabilità dell'assicurata, ma tali argomentazioni, alla luce delle considerazioni sopra esposte, devono ritenersi infondate.
L'assicurazione ha poi eccepito l'avvenuta corresponsione degli indennizzi da parte di HDI
Assicurazioni in favore delle società attrici, laddove tuttavia anche di tali indennizzi si è già tenuto conto nella liquidazione del danno sopra determinata. Come detto sopra, infatti, una parte del risarcimento spettante a è già stato corrisposto da parte di HDI Parte_1
Assicurazioni, per cui la liquidazione del danno finale è avvenuta al netto delle somme già percepite.
Infine, l'assicurazione terza chiamata ha eccepito la pattuizione di uno scoperto del 10%, oltre che del massimale per sinistro, ai sensi della clausola 088 delle condizioni generali di polizza.
Tale eccezione è fondata.
La convenuta a fondamento della domanda di manleva, ha prodotto la ON polizza Multirischi Impresa n. 05127012000030, comprensiva della garanzia per la responsabilità civile. In particolare, il rischio assicurato si estende la “installazione e manutenzione sia occasionale sia regolata da contratti di impianti elettrici, telefonici, telegrafici, radiotelevisivi, idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento ambienti”, ed è quindi senz'altro comprensiva dell'attività che, nel caso di specie, ha provocato il danno.
Non sussiste controversia tra le parti circa l'applicabilità alla fattispecie delle condizioni generali di polizza modello 80/003 – Edizione 01.01.2017.
La controversia tra le parti circa l'applicabilità del massimale di € 100.000,00 o di € 500.000,00 è irrilevante, atteso che in ogni caso il danno liquidato è inferiore al massimale.
22 La clausola 088 rileva nella misura in cui riguarda non già l'attività di carpenteria metallica e del legno, quanto piuttosto l'installazione di impianti all'interno degli edifici, ossia l'attività nell'ambito della quale è stato provocato il danno nel caso di specie.
L'estensione di garanzia in esame, se da un lato deve ritenersi applicabile in quanto ricorre il presupposto della ultimazione dei lavori, data non solo dal collaudo delle opere ma finanche dalla “consegna anche provvisoria delle opere al committente”, prevede espressamente uno scoperto del
10%, fermo il limite del massimale di € 500.000,00.
Ne consegue che, alla luce di tali pattuizioni contrattuali, la domanda di manleva proposta nei confronti dell'assicurazione può essere accolta, con conseguente condanna dell'assicurazione a tenere indenne l'assicurata da quanto pagato alla danneggiata a titolo di Parte_1 risarcimento e spese al netto del 10%.
5. Conclusioni
In conclusione, devono essere accolte la domanda di verso Parte_1 ON nonché la domanda di garanzia da questa proposta nei confronti di
[...]
mentre va rigettata la domanda proposta nei confronti di Controparte_4 [...] dalla società Ne consegue, in relazione alla posizione CP Parte_2 di tale società, l'assorbimento della domanda di garanzia proposta da nei ON confronti di Controparte_4
Per contro, vanno rigettate le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 contro il , con conseguente assorbimento della
[...] RT domanda di garanzia proposta dal Condominio
contro
HDI Assicurazioni S.p.A.
6. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, occorre distinguere i singoli rapporti processuali.
Nel rapporto tra e la convenuta sussiste soccombenza di Parte_1 ON quest'ultima, per cui le spese di lite vanno regolate ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Sussiste parimenti soccombenza di rispetto alla domanda di Controparte_2 garanzia proposta da ON
Al riguardo occorre tuttavia distinguere. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla
23 rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che
l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b).
I due crediti e quindi le due condanne, infatti, come già detto hanno fonti e presupposti diversi” (cfr. Cass.
Civ., n. 4275/2024).
Nel caso di specie, la convenuta ha concluso nelle proprie note scritte del CP
18/06/2024 chiedendo la condanna dell'assicurazione a “pagare in luogo dell'Assicurata e comunque in subordine rimborsare integralmente alla stessa, quanto questa sarà condannata a pagare alle Società attrici a qualsiasi titolo o che fosse condannata ripetere in favore del in caso di denegato accoglimento CO della domanda di manleva da quest'ultimo formulata nei confronti di In ogni caso condannare la CP
Compagnia assicurativa chiamata in causa a ristorare degli oneri tutti sostenuti nel presente ON giudizio per la propria difesa, compresi gli oneri di CTP, CTU e/o quant'altri.”.
In tale generica richiesta, priva di specificità in ordine alle distinte causae petendi sopra individuate, devono senz'altro ritenersi comprese le spese per la chiamata in causa dell'assicurazione, anche considerando il principio secondo cui “se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo, il giudice non può limitarsi a condannare questi al pagamento di quanto dal primo dovuto all'attore, anche per spese processuali, dovendo invece liquidare anche le spese occorse per la chiamata in causa” (così Cass. Civ., n. 23904/2022).
Diversamente, le spese sostenute dalla convenuta per resistere alla domanda risarcitoria, e in particolare quelle sostenute per il pagamento del proprio legale, non possono essere addebitate all'assicurazione, atteso che, anche ove si considerino comprese nella domanda di refusione, di esse non è stato provato dalla convenuta il concreto esborso, necessario ai fini della liquidazione (cfr. Cass. Civ., n. 21290/2022).
Infine, devono essere addebitate all'assicurazione le spese di soccombenza liquidate a carico dell'assicurata e in favore della danneggiata posto che tale garanzia discende Parte_1 direttamente dal contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c. (cfr. Cass. Civ.,
n. 4275/2024, cit.), ferma restando l'applicazione dello scoperto contrattuale del 10%.
24 Il valore della causa, ai sensi dell'art. 5 DM 55/2014, è dato dall'importo della domanda accolta
(cfr. Cass. Civ., 30999/2023), e dunque è compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, con applicazione dei parametri ivi previsti, nonché, avendone l'attrice fatto espressa domanda in sede di nota spese, della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 2, DM 55/2014, avendo l'attrice svolto difesa nei confronti della convenuta e della terza chiamata in relazione all'eziologia del danno. Per converso, analoga domanda di maggiorazione non è stata avanzata dalla convenuta in sede di nota spese. CP
Quanto al rapporto tra da un lato e e Parte_2 CP [...]
dall'altro lato, sussistono gravi ed eccezionali motivi per la Controparte_2 compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, essendo stato comunque riscontrato un danno-evento imputabile alla condotta colposa di . CP
Diversamente, nel rapporto tra le società attrici e il convenuto RT
, sussiste soccombenza delle prime. Poiché il convenuto vincitore ha
[...] chiamato in causa il terzo HDI Assicurazioni S.p.A., la domanda nei confronti della quale è rimasta assorbita dal rigetto della domanda attorea, trova applicazione il principio secondo cui le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. Civ., n.
23123/2019). Nel caso di specie, non ricorre l'arbitrarietà della chiamata in causa, atteso che la stessa compagnia assicurativa chiamata ha comunque riconosciuto il vincolo contrattuale con il condominio assicurato.
In tale rapporto processuale, in cui la domanda è stata rigettata, trova applicazione il criterio del disputatum (cfr. Cass. Civ., n. 35195/2022), che nella specie deve ritenersi indeterminabile, atteso che la parte attrice, nel domandare il risarcimento, ha indicato una somma determinata, seguita poi dalla locuzione “ovvero in quella diversa che sarà accertata nel corso di causa”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando, pur essendo stata richiesta la condanna della controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, la causa deve essere ritenuta di
25 valore indeterminabile, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass. Civ., n. 10984/2021).
Pertanto, il valore della causa va individuato nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia. Non spetta la maggiorazione del
30% ex art. 4 DM 55/2014, essendo mancata domanda in tal senso ad opera della parte.
Alla luce dei criteri di liquidazione sopra adottati, le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di Anche rispetto a ON tali spese sussiste il diritto alla manleva nei confronti dell'assicurazione, atteso che tali spese discendono parimenti dalla soccombenza in giudizio, fermo restando lo scoperto del 10%.
Vanno infine liquidati, in favore delle parti vincitrici, gli esborsi per contributo unificato e bollo, nonché le spese di notifica ove documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna al risarcimento, in favore di di € 21.144,28, ON Parte_1
oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 15/03/2023 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna a tenere indenne Controparte_4 ON
da quanto pagato a a titolo di risarcimento, al netto del 10%;
[...] Parte_1
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 RT
;
[...]
- Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_2 [...]
e ; CP RT
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ON Parte_1
che si liquidano in complessivi € 6.600,10, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 545,00 per esborsi di contributo unificato e bollo;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di ON
26 - Condanna a tenere indenne Controparte_4 ON
da quanto pagato a a titolo di spese legali, nonché da quanto pagato a
[...] Parte_1 titolo di spese di CTU, al netto del 10%;
- Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_4
per la chiamata in causa in favore di che si liquidano in complessivi ON
€ 5.077,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre
€ 518,00 per esborsi da contributo unificato;
- Condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore di , che si RT liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 532,23 per esborsi da contributo unificato e notifica per chiamata di terzo;
- Condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese di lite in favore di HDI Assicurazioni S.p.A., che si liquidano in complessivi €
7.616,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Compensa le spese di lite tra e Parte_2 ON [...]
Controparte_4
Perugia, 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 7 della relazione di CTU 3 Cfr. doc. 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 5 6 Cfr. pag. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 7 Cfr. pag. 7 della relazione di CTU 8 9 Cfr. pag. 8 della relazione di CTU 10 Ibidem 11 Cfr. pag. 104 della relazione di CTU 13 12 Cfr. pag. 13 della citazione 13 Cfr. pag. 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 16 14 Cfr. pag. 13 della citazione 15 Cfr. pag. 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 17 17 Cfr. doc. 18 della citazione 18 Cfr. pag. 11 della citazione 20