Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3642/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 31/03/2025, alle ore 11.03, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
CP_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
Per 'avv. FLAMINI PIER LUIGI nessuno compare Parte_1
Per Controparte_2
l'avv. ABRIGNANI IGNAZIO, oggi sostituito dall'avv. Enrico Rosi Cappellani
Per l'avv. PATALINI LUCA nessuno compare CP_1
Per PA
l'avv. BALDONI LUCIA e l'avv. Controparte_4
MASSUOLI EMANUELE ( ) C.F._1 Controparte_5
81/O ; nessuno compare. CP_6
Per l'avv. e l'avv. FAGUGLI LUDOVICO MARIA Parte_2
( ) VIA XIV SETTEMBRE 69 ; C.F._2 CP_6
Per IN PERSONA DEL CURATORE DR. Controparte_7
'avv. BRIGANTI IVANO Persona_1
Per con l'avv. Massuoli e Baldoni, nessuno compare Controparte_8
1
L'avv. Fagugli si riporta agli scritti difensivi ed alle note autorizzate in atti.
L'avv. Rosi Cappellani si riporta alla memoria depositata il 21.3.2025
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
2
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 31.3.2025 che precede e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3642/2017 (che reca riunito il procedimento n. R.G.
5454/2017 e il procedimento n. R.G. 3664/2017) promossa da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Luigi Flamini (indirizzo pec:
ed elettivamente domiciliato presso e nello studio Email_1 del difensore, sito via L. Bonazzi, n. 13, giusta procura in atti;
CP_6
Attore opponente nel procedimento iscritto 3642/2017 ed attore nel procedimento5454/2017
E
, in persona del legale PA rappresentante pro tempore
PA
CP_4
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Massuoli (indirizzo pec:
nonché, anche disgiuntamente, dall'avv. Lucia Email_2
Baldoni (indirizzo pec: ed elettivamente domiciliati Email_3 presso il loro Studio sito in str. Perugia San Marxo, n. 81/O, giusta delega in atti;
CP_6
3
Terzo chiamato nel procedimento 3642/2017 ed attore in opposizione nel procedimento n. R.G.
3664/2017 nonché convenuto nel procedimento n. R.G. 5454/2017
Contro in persona del legale rappresentante p.t., PA rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini (C.F. ; l'indirizzo di C.F._3 posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliata in Via Email_4 CP_6
Baglioni n. 24; giusta procura generale in atti;
Convenuta opposta nel procedimento iscritto al n. R.G. 3642/2017 e 3664/2017
Con l'intervento in giudizio di di e dei soci Controparte_7 PA illimitatamente responsabili e in PA CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore
Rappresentati e difesi dall'avv. Ivano Briganti (indirizzo pec:
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Email_5 difensore sito in via M. Fanti n. 2, giusta delega in atti;
CP_6
Ricorrente in riassunzione
Con l'intervento in giudizio di in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa quale Controparte_9 procuratrice e servicer a sua volta per il tramite della PA0 mandataria Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Abrignani (cod. fisc. – C.F._4 pec: ), ed elettivamente domiciliata presso la Email_6 casella di posta elettronica certificata , giusta Email_6 delega in atti;
Terzo intervenuto
Nonché con la costituzione di
Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Ludovico Maria Fagugli, del Foro di (cod. fisc. CP_6
, FAX 075 7816058, PEC C.F._2
, presso il cui studio in alla Strada Email_7 CP_6
Perugia San Marco 81/O, giusta procura in atti;
4
e di
Controparte_8
Avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria;
contratti bancari
(deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
Conclusioni: come da verbale del 20.1.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La complessità sul piano soggettivo del presente procedimento, derivante dalla riunione di tre distinti procedimenti con domande talvolta ripetute altre volte incrociate, impone una ricostruzione più analitica della posizione delle parti, al fine di rendere, a monte, di più immediata percezione le domande e le difese svolte dalle parti e, soprattutto in quale giudizio tali deduzioni si trovano svolte;
a valle, più immediata la soluzione delle varie questioni poste, a loro volta condizione dagli accadimenti che sul piano processuale si sono verificati nel corso del procedimento.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Con decreto ingiuntivo n. 862/2017 ha ingiunto alla società PA nonché ai sig.ri , e PA PA Parte_1
nella loro qualità di garanti, il pagamento della somma di € 157.677,95. CP_4
A fondamento della propria richiesta, l'istituto di credito aveva rappresentato che:
- che la società aveva intrattenuto un contratto di conto Parte_3 corrente identificato con il n. 10203966, sul quale era stato accordato un affidamento di € 40.000,00, poi ridotto ad € 25.000,00;
- che la medesima società aveva stipulato un contratto di finanziamento chirografario in data 16.1.2012 dell'importo di € 175.394,65;
- che i sig.ri e si erano costituiti PA Parte_1 CP_4 fideiussori in favore di fino all'importo di € 208.000,00 in data 3.10.2010; CP_1
- che a tale garanzia si accompagnava quella specifica sottoscritta per garantire il finanziamento in data 16.1.2012;
- di aver intimato il recesso dai rapporti il 28.10.2016;
- che alla data del 9.3.2017 sussisteva una posizione debitoria per complessivi €
157.677,95, di cui € 61.175,89 quale saldo debitore del conto corrente n. 10203966
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ed € 33.034,77 quale saldo debitore del conto corrente n. 10203953 ed € 63.467,49
a titolo di capitale residuo e rate arretrate in relazione al mutuo chirografario.
Da qui la domanda monitoria.
1.1. Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3642/2017 il provvedimento monitorio n.
862/2017 del 10.4.2017 è stato opposto dal sig. contestando la Parte_1 fondatezza della pretesa creditoria, e chiedendo, in ipotesi, la condanna della società
Tecnicosistem s.n.c. e dei sig.ri e a manlevare e tenere PA CP_4 indenne l'opponente dalle pretese azionate da PA
L'opponente, dopo aver ripercorso il contenuto della domanda monitoria, ha osservato di aver ceduto il 23.2.2015 la propria quota di partecipazione e di aver convenuto con i cessionari il loro subentro in tutti i diritti ed obblighi nei confronti della società nonché che gli stessi procurassero la liberazione dalle garanzie personali prestate e che, ancora, qualora ciò non fosse possibile, che i sig.ri e sarebbero stati tenuti PA1 CP_4
a tenerlo indenne da ogni responsabilità.
1.1.1. Ciò posto, ha dedotto in diritto il sig. Parte_1
- l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento monitorio per l'inidoneità delle certificazioni prodotte a dare prova del credito, il mancato invio degli estratti conto, l'intervenuta revoca della garanzia successivamente alla cessione del credito;
- la nullità della garanzia per la sproporzione del massimale, la genericità delle obbligazioni garantite, la mancata verifica delle “potenzialità finanziarie dell'opponente e degli altri fideiussori”, la liberazione del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c., la mancata comunicazione del deterioramento della situazione finanziaria della società garantita, anche rispetto alla azione monitoria intrapresa;
- la nullità delle garanzie per la natura indebita de costi applicati tanto al conto corrente (capitalizzazione, usura).
1.1.2. Sulla scorta di tali fatti, l'opponente ha svolto la domanda di manleva nei confronti della società e dei sig.ri e provvedendo alla PA CP_4 loro citazione diretta.
1.2. Si è costituita in giudizio la società contestando la fondatezza CP_1 dell'opposizione ed evidenziando l'idoneità della documentazione prodotta, corredata ulteriormente dalla produzione degli estratti conto versati in atti con la comparsa, nonché in ogni caso la natura del giudizio di opposizione che non si limita ad un controllo formale delle regolarità del decreto ingiuntivo.
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Ha, di poi, contestato la dedotta violazione dell'art. 1956 c.c. sia perché sguarnite di prova sia richiamando l'art. 4 della garanzia e, in particolare, l'onere di informazione gravante sul fideiussore.
Quanto alla fideiussione, ha osservato, anzitutto, che una garanzia è specifica;
quanto alla garanzia generica, ha evidenziato che la stessa , ha individuato non solo CP_1
l'importo massimo garantito, pari ad € 208.000,00, ma anche i rapporti fondamentali da cui debbano o possano scaturire le obbligazioni garantite dai fideiussori.
Ha, quindi, osservato che società la cessione di quote non influisce né interessa in alcuna maniera le obbligazioni contratte dal Sig. a seguito della Parte_1 sottoscrizione delle garanzie prestate in favore della società che PA rimangono assolutamente valide ed efficaci, contestando di aver ricevuto alcuna dichiarazione di recesso, men che meno nei termini e con le modalità convenute.
Ha, ancora, ribadito la validità delle condizioni applicate al rapporto principale, sia quanto all'anatocismo giacchè i contratti sono stati sottoscritti in data 8.03.2004 ed in data
16.01.2012, ossia quando già era pienamente efficace la disposizione dettata dall'art. 120
II°c. Dlgs. 35/1993, come modificato dall'art. 25 Dlgs. 342/1999, sia con riferimento alla lamentata violazione in tema di usura.
1.2.1. Con riferimento, poi, all'azione di regresso, l'istituto di credito ha richiamato l'art. 8 che condizionerebbe l'esercizio del regresso all'estinzione delle ragioni di credito.
1.2.2. Infine, ribadita la propria legittimazione processuale, ha sollevato l'eccezione di prescrizione in relazione ad eventuali addebiti illegittimi.
1.3. Con comparsa datata 13.11.2017 si sono costituiti i sig.ri PA [...]
la società CP_4 PA
I convenuti hanno contestato la carenza probatoria della pretesa stante la mancanza di tutti gli estratti conto, la natura usuraria delle condizioni applicate ai contratti di conto corrente nonché la presenza di usura ed “altre nullità e anomalie” nel contratto di mutuo, rappresentate in particolare dal fatto che il tasso effettivo di estinzione anticipata supera il tasso soglia d'usura, il tasso convenzionale sarebbe indeterminato e, ancora, il TAEG/ISC sarebbe difforme da quello effettivo.
Hanno, ancora, dedotto che per il carattere usurario delle condizioni nonché per la dedotta illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, alcuna pretesa può essere azionata nei confronti dei garanti che, anzi, vantano per tale ragione
“un'autonoma ragione di danno”, di cui si assume l'avvenuta proposizione nel procedimento iscritto al n. R.G. 3664/2017.
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1.3.1. Con riguardo, invece, alla domanda di manleva, i convenuti hanno dedotto che i debiti nei confronti di istituti di credito e fornitori al momento dell'uscita della società erano, in realtà, maggiori di quelli che il sig. pretenderebbe di aver saldato, Parte_1 rappresentando che la tale domanda era stata già azionata nel procedimento iscritto al n.
R.G. 5454/2017.
2. Il giudizio iscritto al n. R.G. 3664/2017 era quello pendente tra la società
il sig. ed il sig. e la Parte_4 CP_4 PA
CP_1
Le deduzioni svolte dagli opponenti sono sostanzialmente identiche e sovrapponibili a quelle appena riassunte, sicché nel merito sia consentito un rinvio a quanto già osservato.
Si osserva per completezza che a quei rilievi si aggiunge la richiesta svolta in via riconvenzionale per il ristoro dei danni cagioni alla società ed ai fideiussori in ragione dell'infondatezza delle relative pretese.
Da qui le conclusioni rassegnate con le quali hanno chiesto la condanna dell'istituto di credito alla condanna di € 129.237,31 per condizione illegittime applicate sui rapporti di conto corrente ed € 39.070,12 a titolo di risarcimento del danno in favore di ciascuno degli opponenti.
2.1. Anche in tal caso, la sostanzialmente sovrapponibilità delle deduzioni svolte dall'istituto di credito consente di rinviare a quanto già illustrato, aggiungendo la contestazione delle pretese risarcitorie.
3. Nel giudizio, infine, n. r.g. 5454/2017 il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio la società il sig. il sig. PA PA CP_4
e la sig.ra onde ottenere la liberazione dagli obblighi di cui alla
[...] Parte_2 garanzia con condanna al rimborso delle somme eventualmente corrisposte oltre al risarcimento del danno, confermando il provvedimento di sequestro conservativo nonché chiedendo che venga dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di trasferimento intercorso tra e realizzato mediante separazione CP_4 Parte_2 consensuale dei beni il 2.12.2015.
3.1. In quel giudizio l'attore aveva dedotto in punto di fatto che in occasione della cessione delle quote, i cessionari si erano impegnati a procurare la liberazione del cedente dalle garanzie personali prestate nonché a tenere indenne lo stesso cedente per eventuali somme che lo stesso fosse tenuto a corrispondere in favore di istituti di credito che non avessero autorizzato la liberazione.
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Aveva, quindi, rappresentato che al momento della cessione la società presentava una esposizione debitoria di circa € 200.000,00, proponendo il versamento di € 65.000,00 quale propria quota di partecipazione alle obbligazioni sociali, con conseguente sua liberazione.
Aveva, ancora, rappresentato che al momento della cessione e della conseguente revoca delle garanzie, la aveva rappresentato l'esistenza di una PA2 esposizione debitoria di € 32.107,78 mentre alcuna risposta era pervenuta da CP_1
Aveva, infine, rappresentato che con riferimento al sig. aveva PA ottenuto un sequestro conservativo fino a concorrenza della somma di € 200.000,00 e che, ancora, il sig. aveva compiuto un atto di disposizione patrimoniale trasferendo in CP_4 sede di separazione il beni in favore della sig.ra Parte_2
Da qui, le conclusioni contenute in citazione e sopra compendiate.
3.2. Si erano costituiti in quel giudizio la società i sig.ri PA
e la sig.ra ma anche la sig.ra PA CP_4 Parte_2 CP_8
[...]
I convenuti hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per la mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Sempre in via pregiudiziale, hanno eccepito l'incompetenza per materia in favore del
Tribunale delle imprese, essenzialmente sull'assunto che la domanda azionata era una domanda avente ad oggetto le partecipazioni sociali e i diritti inerenti relativi al loro trasferimento.
3.2.1. Con altro ordine di ragioni, i convenuti hanno lamentato la violazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra in quanto non evocata nel procedimento Parte_2 cautelare, dovendone conseguire, a dire dei convenuti, la nullità dell'intero procedimento.
Con riferimento, invece, all'azione revocatoria, la sig.ra ne ha contestato il Parte_2 fondamento rappresentando che l'atto era da intendersi a titolo oneroso, alla stregua di una remunerazione per le somme investite in quella abitazione nonché a titolo di mantenimento.
3.2.2. Quanto, infine, alle richieste riconvenzionali, i convenuti hanno, per un verso, osservato che, al momento dell'uscita dalla società, la stessa aveva una esposizione debitoria di € 366.244,13, cui corrispondeva una quota debitoria in capo al sig. di € Parte_1
122.069,91, corrispondente alla quota del 33,33% sicché, a fronte del versamento di €
65.000,00 residuava una esposizione di € 57.069,16.
3.2.3. Inoltre, a fronte del sequestro ottenuto e che ha impedito la vendita dell'immobile tanto il sig. quanto la sig.ra hanno chiesto il PA CP_8 ristoro dei danni conseguenti.
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Da qui, dunque, le conclusioni rassegnate.
4. Gli ulteriori incombenti processuali.
A fronte di tali domande e della connessione oggettiva e soggettiva intercorrente, tutti i procedimenti sono stati riuniti.
4.1. Sul piano della dinamica processuale, all'udienza del 24.10.2018 l'opponente
[...] ha eccepito la nullità della garanzia prestata per la contrarietà allo schema ABI. Parte_1
4.2. Con ordinanza del 19.12.2018, è stata accordata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 21.5.2020; in proposito sul piano della dinamica processuale, mette conto osservare che l nella CP_1 propria prima memoria ex art. 22.1.2019 si era “associata” alla domanda di revocatoria, chiedendo, nelle proprie conclusioni, la declaratoria di inefficacia dell'atto anche nei propri confronti espressamente rassegnando le relative conclusioni.
4.3. Nelle more, tuttavia, della celebrazione dell'udienza, depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., è stato depositato in data 18.12.2019 un ricorso in riassunzione del giudizio interrotto.
In verità, tale interruzione non è mai stata dichiarata sicché, per il vero, tale atto dovrebbe più propriamente essere qualificato alla stregua di una comparsa di costituzione in prosecuzione.
Nondimeno, poggiando sugli effetti dell'art. 43 l. fall., è stato adottato, in data
28.12.2019, un decreto di fissazione d'udienza con assegnazione del termine per la notifica.
Il provvedimento è stato notificato ai procuratori costituiti avv. Lucia Baldoni e
Emanuele Massuoli, all'avv. Flamini ed all'avv. Patalini, al fine di “ripristinare” il contraddittorio.
4.4. Successivamente alla riassunzione del procedimento, deve osservarsi che:
- nessuno è più comparso in udienza per l'originario opponente, sig. ; Parte_1
- la curatela del fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, preso atto che il sig. tra le altre cose, aveva proposto una azione revocatoria ai CP_3 sensi dell'art. 2901 c.c. – alla quale, peraltro, si era “associata” anche ha CP_1 rappresentato di voler riassumere il giudizio subentrando nell'azione revocatoria promossa dal Sig. , giacché, a seguito del fallimento, l'azione Parte_1 revocatoria ordinaria promossa da un creditore relativamente ad atti dispositivi compiuti dal fallito può essere proseguita dal curatore del fallimento nell'interesse della massa dei creditori;
- nessuno è più comparsa per la sig.ra Controparte_8
- la sig.ra si è costituita con il patrocinio di altro difensore;
Parte_2
10
- si è costituita in giudizio la società affermandosi cessionaria dei Controparte_9 crediti oggetto del presente procedimento per averli acquistati da PA3
[...]
4.5. Sempre per completezza argomentativa e ricostruttiva, si osserva che, successivamente alla riassegnazione del procedimento allo scrivente, in vista dell'udienza del 19.3.2025, era pervenuta una istanza intestata come nell'interesse di
[...]
a firma PA PA PA CP_4 dell'avv. Massuoli, con la quale si chiedeva l'interruzione del procedimento, contestata – in un non autorizzato “contraddittorio cartolare” – dalla Curatela e su cui lo scrivente ha provveduto in data 27.2.2025.
4.6. All'esito di tale udienza, non ritenendosi necessario svolgimento di ulteriori attività, le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale della lite ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5. Premessa.
La ricostruzione maggiormente ampia del presente procedimento consenta di procedere ad una risoluzione delle questioni poste dal presente procedimento e che le stesse deduzioni delle parti (cfr. verbale d'udienza del 21.1.2021) sembrano in realtà voler circoscrivere alla decisione dell'azione revocatoria più che delle questioni tutte originariamente poste quale effettivo e residuo oggetto del procedimento all'interesse, come del resto desumibile dal contegno processuale delle parti.
Nondimeno, non essendo intervenute rinunce delle domande o l'abbandono formale del giudizio (salvo quanto appresso si dirà), è onere del Tribunale decidere l'intera controversia, conservando, in parte e laddove sia possibile, l'autonomia delle domande azionate che, come noto, non viene meno per effetto della riunione, e dall'altro, di circoscriverne il contenuto, inevitabilmente condizionato dagli accadimenti processuali, cominciando, in primo luogo, dal dato soggettivo.
6. segue: la legittimazione del cessionario del credito Controparte_9
Ora, nel presente procedimento è intervenuta in giudizio con atto del 7 marzo 2025, la società affermandosi titolare del credito in capo alla cedente Controparte_9 CP_13
di cui non ha però chiesto l'estromissione, “ai soli fini attivi”, e ribadendo la
[...] propria carenza di legittimazione in relazione al rapporto controverso ed alle questioni ad esso connesse.
Anche detta società si è poi “associata” all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dal predetto nei confronti del e della sig.ra avente ad CP_4 Parte_2 oggetto l'atto di trasferimento del 2.12.2015 con cui in sede di separazione il Sig. CP_4
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ha assegnato il diritto di proprietà dell'unico bene immobile di cui era intestatario alla CP_4 moglie, con conseguente lesione delle ragioni creditorie, analogamente a quanto aveva fatto nella propria prima memoria ex art. 22.1.2019, nella quale aveva PA espressamente rassegnato la conclusioni.
6.1. Nelle proprie deduzioni, il soggetto interventore si è, invero, preoccupato di sottolineare l'inopponibilità nei propri riguardi delle eccezioni e contestazioni afferenti il rapporto oggetto di cessione, essendo solo cessionaria del credito.
Come noto, è stato ritenuto che consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla società veicolo al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel patrimonio separato a destinazione vincolata di cui si diceva, scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei titoli emessi dallo special pourpose vehicle possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione - ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori. (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019, in particolare, punto 7.1.4. in motivazione).
6.2. Si è detto che tale conclusione, del resto, come già affermato da Cass. Sez. 3 n.
21843 del 2019, trova un indiretto conforto nel dettato normativo, ed esattamente nella L.
n. 130 del 1999, art. 4, comma 2.
Esso, infatti, per un verso, stabilisce che dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), nonché, per altro verso, che in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data.
Orbene, risulta evidente come il divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione dei crediti “sorti posteriormente” alla data della pubblicazione della notizia
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dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (o alla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione), risponde a quella stessa logica, di cui dianzi si diceva, di salvaguardia del patrimonio separato a destinazione vincolata cui dà vita l'operazione cartolarizzazione.
Sicché, in conclusione, come pure precisato da Cass. 2 maggio 2022 n. 13735 “non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”, il cui importo, ignoto alla “società veicolo” al momento della cessione, debba essere accertato giudizialmente.
6.3. A monte, però, vi è la prova della legittimazione.
6.3.1. Giova premettere che la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti
è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 24798/20 ma anche Cass. civ. sez. I, 22/02/2022, n. 5857).
Nel dettaglio, occorre rilevare che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito,
l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta
Ufficiale costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
Infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche
Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”, nonché il disposto contenuto nel precedente comma 3 in base al quale “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
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acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
6.3.2. In tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n.
7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Di recente, Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 ha evidenziato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
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contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum; il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 in motivazione;
nonché, sempre in motivazione, Cass. Civ., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in
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un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Occorre poi sempre ricordare che, la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, Sentenza Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2024, Sentenza
Corte di Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza Corte di Cassazione n. 18016 del
09/07/2017).
6.3.3. Alla luce di quanto descritto, la S.C. ha in conclusione affermato i seguenti principi di diritto, cui lo scrivente convintamente aderisce:
- in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni;
- tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. atteso che in tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione;
- se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio;
- più nel dettaglio, in caso di contestazione specifica, il contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore
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ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente (che, dunque, è affatto irrilevante) o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità (cfr. recenti Cass. n. 5478 del 2024 e Cass. n. 17944 del 2023 nonché Cass. Civ. sez. I,
22/11/2024, n. 30207);
- laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
6.4. Ora, ripercorrendo gli atti processuali, la società compare PA3 nel presente giudizio, sempre con il patrocinio dell'avv. Patalini, per la prima volta mediante il deposito delle note autorizzate del 20.4.2021.
In tale atto non viene neanche specificato il titolo di tale intervento né viene prodotta documentazione a riguardo.
A sua volta agisce affermandosi cessionaria del credito di Controparte_9 CP_13 che, però, non è dato comprendere a che titolo e quando sia subentrata nella
[...] posizione giuridica di e per essa, già PA CP_14 PA5 sempre con il patrocinio dell'avv. Patalini.
[...]
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Ne consegue che ai fini che ci occupano non v'è prova della legittimazione di CP_9
quale cessionaria di perché non v'è prova della titolarità del
[...] PA3 credito in capo alla dante causa;
ne consegue ancora che la domanda di pagamento rimane quella azionata da non potendosi ritenere la prova della legittimazione in PA capo a difettando, a monte, la prova della cessione del credito tra la propria Controparte_9 dante causa e PA3 PA
7. segue: l'intervenuto fallimento della società PA
, e dei soci illimitatamente responsabili e
[...] CP_4
. Il giudizio n. R.G. 3664/2017. PA
La domanda proposta nei loro confronti è divenuta improcedibile, così assorbendo tutte le questioni poste nel procedimento 3664/2017.
7.1. La necessità della cognizione nella sede fallimentare non discende tanto dal disposto dell'art. 24 della l. Fall., il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, quanto piuttosto dal principio di obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento: non può negarsi, infatti, che le domande svolte dall'opposta siano comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito, risolvendosi in una richiesta di pagamento di prestazioni patrimoniali.
Invero, va considerato in punto di diritto che l'art. 24 Legge Fallimentare non si limita a fissare una competenza per materia in deroga agli artt. 7 e ss. c.p.c., ma deve essere letto in uno con gli artt. 43 (rapporti processuali;
3° co.: interruzione automatica) e 52, c. 2,
(concorso) che rinviano agli artt. 92 e ss. L.F., di talché, può affermarsi che la norma introduce un rito speciale per l'accertamento dei crediti della massa fallimentare e, più in generale per le azioni proposte da terzi contro il fallimento.
Più nel dettaglio, per azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 l. fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna (cfr. Cassazione civile sez. III 08 agosto 2007 n. 17388).
Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare le azioni revocatorie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione
(sulla scorta di tali elementi, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in
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materia di contratto di factoring, ha ritenuto insussistente la competenza del tribunale fallimentare, in relazione alla chiamata, nella causa tra factor e debitore principale, della società, cedente il credito, successivamente fallita;
si veda anche Cassazione civile, sez. I,
10/01/2003 n. 148 secondo cui «…Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento e per la quale non si ponga l'esigenza di derogare, ai sensi dell'art. 36
c.p.c., alle ordinarie regole sulla competenza (perché la domanda riconvenzionale rientri, già in base alle regole ordinarie, nella competenza territoriale del tribunale adito dal curatore con la domanda principale), la trattazione unitaria delle due cause non è imposta dall'art. 36 cit.; ne consegue che l'improponibilità – nel giudizio introdotto dal curatore davanti al giudice competente secondo le regole ordinarie – della riconvenzionale soggetta al rito speciale dell'accertamento del passivo fallimentare comporta, ancorché le due cause traggano fondamento dal medesimo titolo contrattuale, la separazione delle cause stesse, restando quella principale incardinata dinanzi al giudice naturale, ritualmente adito dal curatore, atteso che
l'esigenza del "simultaneus processus" né può derogare al rito speciale fallimentare, né può (al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 36 cit.) sottrarre la domanda principale al giudice che per essa sia naturalmente competente, per devolverla, con travisamento della struttura logica del sistema concorsuale, al giudice fallimentare, e deve rimediarsi con l'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c. all'esigenza del
“simultaneus processus” posta dall'identità del titolo…»; ancora, nella giurisprudenza di merito,
Tribunale Roma sez. XIII, 09 luglio 2003, secondo cui «…Quando il debitore convenuto in giudizio dal fallimento opponga in compensazione nei confronti della curatela un proprio controcredito, occorre distinguere due ipotesi: se l'eccezione è sollevata al solo fine di paralizzare la pretesa attorea, resta ferma la competenza del tribunale ordinario;
se, invece, il convenuto domanda in via riconvenzionale un accertamento che possa costituire premessa di una pretesa da far valere nei confronti della massa, l'intera causa è devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare, ai sensi degli art. 36 c.p.c. e 52 r.d. 16 marzo
1942 n. 267…»; da ultimo anche Trib. Prato, 2 agosto 2015, n. 900).
Sul punto, difatti, la giurisprudenza anche più recente è oramai consolidata nel ritenere che “…nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori…” (cfr Cass Civ, Sez I, 5.3.2020 n.
6196).
7.2. Pertanto, con ciò tornando al caso in esame, la domanda monitoria avanzata nei confronti della società e dei sig.ri e PA CP_4 [...]
cui si è esteso il fallimento, è certamente divenuta improcedibile nei confronti di CP_3
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tutti, ancorché i soci illimitatamente responsabili fossero, contestualmente, garanti, stante, per l'appunto, l'estensione nei loro riguardi del fallimento.
Da ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo nei loro confronti.
8. segue: la domanda di regresso e la domanda di risarcimento del danno avanzate dal sig. Parte_1
Analoga sorte spetta alla domanda di regresso e quella di risarcimento del danno entrambe avanzate dal sig. Parte_1
In particolare, il sig. – tanto nel procedimento iscritto al n. R.G. Parte_1
3642/2017 quanto nel procedimento iscritto al n. R.G. 5454/2017 – ha chiesto l'accertamento dell'obbligo della società e dei sig.ri PA [...]
e con condanna alla refusione delle spese eventualmente CP_4 PA sostenute oltre che al risarcimento del danno eventualmente subito (richieste di cui ai punti
1, 2 e 3 del giudizio iscritto al n. R.G. 5454/2017).
8.1. Ora, la domanda avanzata nel procedimento iscritto al n. R.G. 3642/2017 era, in verità, inammissibile già per la modalità con cui la stessa era stata formulata, avendo l'opponente provveduto alla citazione del terzo senza la preventiva richiesta di autorizzazione.
Giova, invero, ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale è quello di specie, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali.
Una diversa soluzione dovrebbe risiedere nella considerazione che il terzo in realtà tale non è, in quanto è citato direttamente in giudizio unitamente all'opposto, senonché ciò contrasta con la struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che vede inizialmente e necessariamente due parti: l'opponente (debitore ingiunto) e l'opposto
(creditore che ingiunge). Ed è questo un presupposto evidente, dal quale è inevitabile dedurre che se il giudizio va esteso ad altro soggetto, questi è terzo, ed il suo ingresso è regolato dalle norme sulla chiamata del terzo e non può farsene citazione diretta la quale, qualora operata, sarebbe nulla e tale nullità non sarebbe sanabile neanche per effetto del raggiungimento dello scopo.
Resta, altresì, fermo che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in ogni caso (anche, eventualmente, in via gradata) tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la
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quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata (cfr., in termini, Cass. n. 16336/2020; in termini anche Cass. Civ. sez. II, 19/03/2024, n. 7259; Cass. Civ. sez. III, 12/03/2024, n.
6503).
8.2. In ogni caso, le domande avanzate in entrambi i procedimenti sono divenute improcedibile per le ragioni che si sono esposte nel paragrafo che precede ed a cui, dunque, si rinvia.
9. segue: l'azione revocatoria proposta dal sig. Parte_1
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 5454/2017 il sig. aveva svolto Parte_1 una azione revocatoria;
a tale richiesta si era, peraltro, “associata”, successivamente alla riunione, anche la società (in occasione della prima memoria di cui all'art. PA
183, co. 6, c.p.c. del 22.1.2019) e, tale richiesta è stata, poi, ripresa dalla PA6
indipendentemente dalla tempestività della richiesta fatta anche da
[...] CP_1
– giacché la deduzione consiste in una domanda nuova fatta in occasione della prima
[...] memoria tesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia del medesimo atto anche nei confronti dell'altro creditore – la domanda del curatore sostituisce la legittimazione dei creditori particolari nell'interesse della massa.
9.1. Più nel dettaglio, l'aspetto da ultimo esposto pone la questione se, sopravvenuto il fallimento del debitore in pendenza di azione revocatoria ordinaria proposta da un singolo creditore a norma dell'art. 2901 c.c., l'intervento in giudizio del curatore a tutela degli interessi della massa faccia venir meno la legittimazione e l'interesse dell'originario attore a stare in giudizio, ovvero se le due azioni possano concorrere.
Si tratta, dunque, di stabilire se il fallimento consenta al curatore di subentrare all'attore originario ai sensi dell'art. 66 l. fall. (che, come noto, consente al curatore di esercitare la medesima azione revocatoria ordinaria secondo le norme del codice civile), e se tale subentro comporti l'improcedibilità dell'azione originariamente proposta dal singolo creditore.
Come noto, sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno ritenuto che «…qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio…».(Sez. U, Sentenza n. 29420 del 17/12/2008, Rv. 605966).
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Si è in particolare evidenziato che il curatore, in quest'ultima ipotesi, ha la possibilità di proseguire il giudizio intrapreso prima del fallimento dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di costui.
Hanno precisato, ancora, le Sezioni Unite che, pur comportando tale subentro una qualche modifica oggettiva dei termini della causa – in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti – questo solo rilievo non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l'azione ex novo
(come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare), perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende.
Del resto, come opportunamente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione, non viene realmente in rilievo l'esigenza di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte, qualora all'indicato ampliamento degli effetti della domanda e della conseguente revoca dell'atto non si accompagni alcun sostanziale mutamento della materia del contendere (né sotto il profilo del thema probandum, né sotto quello del thema decidendum).
Detto mutamento, infatti, sottolineano i Giudici di legittimità, sarebbe compatibile solo con la scelta del curatore di intraprendere una nuova ad autonoma azione, ma non anche con la diversa scelta di subentrare nell'azione già promossa dal creditore singolo, che il curatore è tenuto ad accettare così come la trova.
9.2. Sulla scorta di tali argomenti, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso di una legittimazione prevalente, se non esclusiva, del curatore.
Invero, muovendo dal presupposto secondo il quale il sopravvenuto fallimento del debitore implica la possibilità di subentro del curatore nella medesima azione revocatoria già precedentemente promossa dal singolo creditore, ad avviso delle Sezioni Unite appare arduo ammettere che, quando tale subentro abbia luogo, quella precedente azione possa coesistere con l'azione ormai in corso a tutela della massa e ciò sia sul piano concettuale, perché non si è in presenza di due azioni, ma sempre dell'unica azione originaria, nella quale il curatore è subentrato avvalendosi di una speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella del singolo creditore, sia sul piano dell'individuazione dell'interesse, che pur sempre dovrebbe continuare a sorreggere l'azione individuale ove se ne volesse predicare la sopravvivenza, ove si consideri che anche il
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positivo esperimento dell'azione revocatoria comporterebbe la necessità di soddisfare il proprio credito comunque in sede concorsuale.
Riservandoci di tornare proprio sulla permanenza di un interesse in capo all'attore principale, ad avviso della giurisprudenza delle sezioni unite, in realtà il maggiore ostacolo ad ammettere la possibile coesistenza delle due azioni non risiede tanto direttamente nel divieto per il singolo creditore di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sul patrimonio del debitore (L. Fall., art. 51), quanto nella considerazione della naturale finalità dell'azione revocatoria che, pur non essendo di per sé un'azione esecutiva, ha tuttavia come sua finalità tipica ed essenziale quella di consentire il soddisfacimento esecutivo del creditore sul cespite patrimoniale del quale il debitore si sia spogliato.
Soddisfacimento che, tuttavia, sopravvenuto fallimento ed il subentro del curatore nell'azione, vedrà, in caso di accoglimento della domanda non già arrecare beneficio al creditore singolo, bensì all'intera massa dei creditori: detto altrimenti, la circostanza che il bene dovrà essere appreso a fini esecutivi dal curatore ed il singolo creditore potrà fruire del ricavato dell'esecuzione soltanto secondo le regole del riparto concorsuale, comporta, ad avviso delle sezioni unite, che l'ipotetica prosecuzione dell'azione individuale sia priva di un utile sbocco e come, di conseguenza, non possa più ravvisarsi alcun interesse attuale e concreto dell'originario attore ad ulteriormente coltivarla in parallelo all'azione del fallimento.
Da qui l'affermazione per cui «…sin dal momento del subentro nell'azione del curatore fallimentare, l'interesse ad agire del creditore individuale, se di fatto non cessa del tutto, diviene quanto meno soltanto ipotetico e residuale: non più tale, perciò, da giustificare il permanere in vita dell'azione proposta dal singolo, perché, almeno nella normalità dei casi, un'eventuale pronuncia negativa del giudice sulla domanda revocatoria fatta propria dal curatore non potrebbe non segnare anche la sorte della domanda del singolo creditore, e, viceversa, una pronuncia giudiziale positiva sarebbe ineseguibile da parte di quest'ultimo, dovendo egli cedere il passo all'attività esecutiva degli organi del fallimento…».
Sicché, in conclusione, dalla disamina dei principi sopra succintamente richiamati, le
Sezioni Unite, ne hanno inferito l'affermazione del principio di diritto sopra richiamato per cui qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore ed, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dalla L.
Fall., art. 66, accettando la causa nello stato m cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente
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proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio.
Per mera completezza espositiva, si osserva altresì che la pronuncia in questione ha financo escluso l'esperibilità da parte del singolo creditore, dell'intervento adesivo, di cui non ricorrono gli estremi.
Si osserva poi che in casi del genere di quello sopra descritto, spettando al curatore la legittimazione alla prosecuzione del giudizio, si è escluso che la partecipazione di costui al giudizio debba realizzarsi nella forma dell'intervento di terzo, proprio in considerazione del fatto che il curatore agisce quale sostituto processuale della massa dei creditori, ormai carenti d'interesse e privati della legittimazione a proseguire l'azione; con la conseguenza che gli effetti dell'azione, consistenti nell'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, sono destinati a prodursi non più a vantaggio del singolo creditore attore, bensì di tutti i creditori del fallito
(si vedano, tra le altre, con alcune sfumature di differenza, ma conformi nella sostanza,
Cass. n. 17943 del 2005, Cass. n. 11760 del 2002, Cass. n. 10921 del 2002, Cass. n. 10547 del 2002, Cass. n. 7119 del 1998, e Cass. n. 3485 del 1977).
Ne consegue che il curatore che, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66
l.fall., intenda subentrare nell'azione revocatoria ordinaria intrapresa da un creditore per fare dichiarare inopponibile, nei suoi confronti, un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore poi fallito durante quel giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova, sicché l'esercizio di tale facoltà non è soggetto ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, né, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni di cui all'art. 345, comma 1, c.p.c., poiché, al contrario, è sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex art. 2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori.
9.3. Il principio di diritto affermato nel 2008 non è stato esente da alcune considerazioni critiche della dottrina e da alcuni correttivi apportati dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
In successive pronunce, evidentemente accomunate dalla intenzione di valutare situazioni in cui ancora permanesse un interesse dell'attore principale, si è infatti affermato che il principio secondo cui, dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, la legittimazione a proporre le azioni a tutela della massa – tra cui la revocatoria fallimentare – spetta, in via esclusiva, al curatore, se esclude, per un verso, la legittimazione del singolo creditore ad esperire le azioni predette e ad intervenire in via principale nel giudizio
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all'uopo promosso dal curatore, non impedisce, per altro verso, l'intervento adesivo dipendente del creditore nello stesso giudizio, al fine di sostenere le ragioni di una delle parti, fondando la sua legittimazione su un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del processo e potendo subire l'efficacia riflessa della sentenza, in quanto il suo credito è soddisfatto, nell'ambito del concorso proprio della procedura fallimentare, in misura che dipende anche dall'esito delle azioni di massa proposte dal curatore (così, Sez. 1, Sentenza
n. 3906 del 18/02/2009, Rv. 606810).
Si è, poi, “limitata” l'operatività del principio di diritto in questione, ritenendo che l'affermazione per cui, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento dopo la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, ove il curatore subentri nel giudizio, ai sensi dell'art. 66 della legge fallimentare, vengono meno la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario, opera solo quando si tratti di azione revocatoria ordinaria proposta esclusivamente nei confronti del debitore poi fallito, di talché, qualora l'originaria domanda sia stata proposta anche nei confronti di un terzo, rispetto al quale la curatela fallimentare non vanta alcuna pretesa, il creditore che ha introdotto il giudizio è legittimato a riassumerlo dopo l'interruzione conseguente alla dichiarazione di fallimento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 8984 del 19/04/2011, Rv. 617536) nei confronti del litisconsorte non attinto dalla procedura (Sez. 3, Sentenza n. 21810 del 27/10/2015, Rv. 637530).
Sicché il principio per cui il fallimento del debitore, pendendo il giudizio di revocatoria ordinaria promossa contro di lui dal creditore ex art. 2901 c.c., permette al curatore sia di subentrare nel relativo processo sia di proporre ex novo la medesima domanda, in forza dell'art. 66 L. Fall. - R.D. n. 267 del 1942 - con la precisazione che, in entrambi i casi, la legittimazione processuale dell'organo concorsuale è comunque esclusiva, non potendo cumularsi con quella del creditore singolare (cfr. Cass. civ. sez. un. 17 dicembre 2008, n.
29420) - vale solo in caso di azione proposta esclusivamente nei confronti del debitore poi fallito, mentre, laddove l'originaria pretesa sia stata, come nella specie, giudizialmente introdotta anche nei confronti di altra parte, rispetto alla quale la curatela fallimentare non vanta alcun diritto, il creditore è legittimato a riassumere il processo, dopo l'interruzione conseguente alla dichiarazione di fallimento, nei confronti del litisconsorte non attinto dalla procedura (cfr. Cass. civ. 19 aprile 2011, n. 8984; Cass. civ. sez. III, 05/03/2019, n.6327; più di recente Cass. Civ. sez. I, 07/03/2023, n. 6795).
9.4. Da quanto sopra discende che l'azione revocatoria proposta dai creditori particolari
è divenuta improcedibile, essendo proseguita dalla Curatela, che, dunque, subentra nella medesima posizione.
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Sul punto si tornerà, quindi, infra.
10. Le domande riassunte dalla Curatela.
Giova, invero, evidenziare che nel presente procedimento la società
[...] ed il sig. ed il sig. avevano svolto delle PA CP_4 PA domande di tipo risarcitorio nei confronti tanto dell'istituto di credito quanto nei confronti del sig. Parte_1
Tali domande non sono state più coltivate ed, anzi, le stesse devono intendersi rinunciate come emerso, da ultimo, all'udienza odierna.
10.1. È certamente vero che per effetto dell'interruzione e della conseguente riassunzione del procedimento il rapporto processuale si è, per così dire, riattivato e che le domande originariamente proposte sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (cfr. Cass.,
Sez. III, sent. n.24331/2008 e nello stesso senso Cass., Sez. III, sent. n.21334/2010).
10.2. Per il vero, sono consolidati i principi per cui alla stregua del collegamento della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 303 cod. proc. civ. con quella di portata generale dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., dopo l'interruzione del processo, la parte destinataria dell'atto di riassunzione ha l'onere di rinnovare la costituzione pena la dichiarazione di contumacia (Cass. n. 12638/1991; Cass. n. 12191/1998; Cass. n.
26372/2014), ma a ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (v. Cass. 3963/1998; Cass. n.
24331/2008); peraltro è stato anche precisato (Cass. n. 10445/2019) che la previsione di cui all'art. 303, comma quarto, c.p.c., attiene alla c.d. riassunzione modificativa, nel caso in cui parte del processo diventa un soggetto diverso da quello originario (come è nella specie), onde è doveroso che questi si costituisca depositando una comparsa ai sensi dell'art. 167
c.p.c., pena la dichiarazione di contumacia;
mentre nel caso di riassunzione non modificativa, ove resta invariato il soggetto del rapporto processuale - come accade nell'ipotesi in cui l'evento interruttivo abbia colpito una parte diversa da quella che, dopo la notifica dell'atto di riassunzione, ometta di “costituirsi” - la parte non colpita dall'evento interruttivo, secondo dottrina e giurisprudenza concordi, non ha l'onere di costituirsi ex novo, per la semplice ragione che l'interruzione del processo non ha fatto venir meno né la sua capacità di stare in giudizio né la legittimazione del suo difensore, né gli effetti delle domande proposte o delle eccezioni sollevate (Cass. n. 10445/2019).
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10.3. Con riguardo, poi, alla possibilità di ravvisare in questa posizione processuale una rinuncia “alla domanda o una rinuncia all'azione - ovvero all'intera pretesa dall'attore nei confronti del convenuto - e alla questione dell'efficacia di tale rinuncia, va ricordato che:
a) la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal modo esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, anche in relazione agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato); essa si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (v. Cass. n. 28146/2013 conforme a Cass. n.
1439/2002; Cass. n. 140/2002; Cass. n. 2572/1998, e successivamente a Cass. n.
4837/2019; Cass. n. 13636/2024);
b) la rinuncia all'azione - intesa come rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto - costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (v. da ultimo
Cass. n. 13636/2024, conforme a Cass. n. 19845/2019; Cass. n. 4837/2019; Cass. n.
28146 del 17/12/2013; Cass. n. 1439/2002; Cass. n. 3734/1998; Cass. n.
2572/1998);
c) per potersi configurare rinunzia all'azione non sono richieste formule sacramentali, poiché detta rinuncia può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, occorrendo il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima;
“solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte - che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio
– l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche
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d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (cfr. Cass. 19845/2019 conforme a Cass.
n. 1442/1981; Cass. n. 2267/1990; Cass. n. 4505/2001; Cass. n. 12844/2003).
10.4. Nella specie, fermo il fatto che il curatore fallimentare subentra nella posizione patrimoniale del fallito ed anche, eventualmente, nella sua posizione processuale, e che la riassunzione non dà vita ad un nuovo processo ma alla prosecuzione di quello interrotto
- onde dalla mancata costituzione della parte nel processo riassunto non consegue che le domande già proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale possono ritenersi rinunciate o abbandonate, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità – tuttavia, con la comparsa di costituzione, nella specie, la curatela ha dichiarato di riassumere espressamente la domanda di revocatoria esercitandovi il subentro scrutinato al paragrafo che precede, addirittura affermando di non avere interesse ad opporsi alla pretesa di pagamento.
Ancor più nel dettaglio, in tal senso depongono inequivocabilmente le conclusioni rassegnate nell'atto di riassunzione che hanno ad oggetto esclusivamente la domanda di revocatoria, senza alcun richiamo alle domande fatte dalla società e dai soci in bonis.
Ancora, in tal senso depongono palesemente le deduzioni del difensore della Curatela svolte all'udienza del 21.1.2021 nel cui verbale si legge – in maniera del resto coerente con le conclusioni che si rassegnate nella riassunzione – che “…l'Avv. BRIGANTI rappresenta che il fallimento è interessato all'esito dell'azione revocatoria, mentre non ha un suo interesse a contestare le fideiussioni, né il credito vantato da ”. Parte_5
Tali deduzioni, poi, sono state ribadite anche nel corso dell'udienza odierna, sicché, in definitiva, le domande che i soggetti poi falliti avevano esercitato devono intendersi rinunciate, mentre si tornerà in seguito sulle richieste della sig.ra e della sig.ra Parte_2 in relazione alla quale, peraltro, si renderanno necessarie brevi precisazioni quanto CP_8 alla stessa modalità di formulazione della domanda.
11. (Prime) Conclusioni.
Alla luce di quanto fin qui ripercorso, possono trarsi le seguenti, prime, conclusioni.
La domanda monitoria nei confronti di PA
e nei confronti di e è divenuta improcedibile
[...] CP_4 PA per effetto del loro fallimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei propri confronti.
La domanda di regresso svolta dal sig. unitamente alla domanda Parte_1 risarcitoria da questi proposta nei confronti di PA
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e nei confronti di e è divenuta improcedibile CP_3 CP_4 PA per effetto del loro fallimento.
La domanda revocatoria proposta dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
e è divenuta improcedibile – al pari di quella rassegnata, lo si CP_17 Parte_2 ripete, in disparte il rilievo della sua tempestività, da – perché nella stessa è PA subentrato, ai sensi dell'art. 66 L. fall. e 2901 c.c., il Curatore.
Le domande risarcitorie proposte da PA
e da e devono intendersi non ulteriormente proseguite e CP_4 PA coltivate e, dunque, rinunciate.
11.1. Rimangono invece scrutinabili:
- la domanda monitoria proposta nei confronti di che non è più Parte_1 comparso nel presente giudizio, ma in relazione al quale il difensore di
[...] ebbe a comunicare la rinuncia al mandato difensivo che però non ha Parte_1 effetto nei confronti delle altre parti fino che non sia avvenuta la sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.) e non è causa interruttiva del processo (art. 301 u.c. c.p.c.);
- la domanda revocatoria proposta nei confronti di e CP_4 [...]
proseguita dalla curatela. Parte_2
Come si è anticipato, un discorso a parte si farà quanto alla domanda proposta dalla sig.ra CP_8
12. La domanda monitoria nei confronti di (procedimento Parte_1 iscritto al n. R.G. 3642/2017).
L'opposizione che ha proposto il sig. non più comparso nel Parte_1 procedimento, è infondata.
12.1. Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti
- avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori;
e ciò in quanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
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Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n.
3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è indubbio che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass.
N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio
2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).
In sostanza, il Giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
Sicché è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova, nei sensi di cui si è prima detto, degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi la parte il ruolo di attore in senso sostanziale.
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12.2. In ogni caso, se è vero che l'estratto conto ex art. 50, è sufficiente unicamente in sede monitoria, altresì vero è che l'opposta ha assolto l'onere probatorio su quest'ultima gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Giova, a riguardo, ricordare che con sentenza del 3 maggio 2019, n. 11543 (cfr. in tal senso, più di recente, anche Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2435 del 4 febbraio 2020; Sez. 1,
Sentenza n. 7895 del 17 aprile 2020).
In tale precedente, cui il Tribunale convintamente aderisce, si è osservato che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca abbia l'onere di produrre i detti estratti a partire dall'apertura del conto;
si aggiunge, al riguardo, che la banca stessa non possa sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (Cass. 10 maggio 2007, n. 10692; Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass.
26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 20 aprile 2016, n. 7972;
Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; più di recente, sempre nel senso dell'affermazione dell'onere della banca di produrre gli estratti conto dal momento di inizio del rapporto:
Cass. 16 aprile 2018, n. 9365; Cass. 27 settembre 2018, n. 23313).
La ragione di tale conclusione si spiega ove si consideri che, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca
(sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 cit., in motivazione).
La regola vale, come è evidente, non soltanto nell'ipotesi di contabilizzazione degli interessi ultralegali, ma in tutti i casi in cui al correntista siano state addebitate, nel corso del rapporto, somme non dovute (come interessi anatocistici, o anche commissioni e spese che la banca non potesse legittimamente pretendere).
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È incontestabile, infatti, che solo con tale produzione documentale la banca ponga il giudice del merito nella condizione di identificare le appostazioni illegittime e di depurare il conto dagli addebiti che non potessero aver luogo. L'adempimento di tale onere, dunque, è sufficiente (ma, al contempo, assolutamente necessario) perché la banca ottenga la condanna del correntista al saldo a suo credito risultante dal riesame delle diverse partite contabili (sempre che questo riesame non consegni un saldo a suo debito, naturalmente).
Che debba essere così, può agevolmente comprendersi, dal momento che l'approvazione delle operazioni annotate negli estratti conto - approvazione che può determinarsi anche in sede giudiziale, giacché la produzione degli estratti conto costituisce
“trasmissione” ai sensi dell'art. 1832 c.c. (Cass. 28 luglio 2006, n. 17242) -, riguarda, come poc'anzi si accennava, gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (per tutte: Cass. 26 maggio 2011, n. 11626; Cass. 17 novembre 2016, n. 23421): sicché in assenza di contestazioni specifiche dirette alla contestazione di singole operazioni, deve ritenersi che il conto abbia avuto lo svolgimento indicato nei predetti documenti.
12.2.1. In detto precedente si è quindi affermato il seguente principio di diritto:
“…ove sia la ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo CP_10 iniziale a debito del cliente, è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto;
è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicché in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio; ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo…”
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12.2.2. Il totale rigetto della domanda, nella prima ipotesi, e non nella seconda, si spiega facilmente: ove la banca è attrice, essa deve fornire una base certa per la rielaborazione del conto e tale base non è offerta se la medesima non riesca ad eliminare l'incertezza quanto al fatto che al momento iniziale del periodo rendicontato il correntista potesse essere creditore di un importo di indeterminato ammontare;
ove la banca assume la veste di convenuta, è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.
Diversa, come si diceva, è, naturalmente, l'ipotesi in cui tanto la banca che il correntista si facciano attori, in modo che nella medesima causa si fronteggino due diverse domande,
l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale. Pur non potendosi esaminare, nella presente sede, le diverse possibili declinazioni che la vicenda processuale venga ad assumere in conseguenza della detta contrapposizione, va precisato che anche in tale eventualità sarà necessario valorizzare tutti i dati che rendano possibile individuare un saldo iniziale. Così, ad esempio, rileverà che, a fronte dell'assenza di riscontri forniti dalle parti quanto all'esistenza e all'ammontare dell'esposizione debitoria maturata dal cliente nel periodo non documentato da estratti conto, esista concordanza di allegazioni dei contendenti quanto all'inesistenza di un credito conseguito, in quell'arco di tempo, dal correntista stesso: sicché, anche qui, potrà risultare legittimo l'azzeramento del saldo iniziale del periodo successivo, avendo il giudizio guadagnato una certezza minimale con riferimento alla prima frazione del rapporto di durata. Nel caso in esame, infatti, benché non si possa predicare alcunché riguardo all'ipotetico debito del correntista al momento del primo degli estratti conto prodotti, andrà apprezzata la concorde deduzione delle parti secondo cui quel soggetto, all'epoca, non aveva comunque maturato un credito (e, a fortiori, un credito di indeterminata entità): ciò imporrà di escludere che l'incertezza inerente all'evoluzione del rapporto nel primo intervallo di tempo si sia comunicata a quello successivo e consentirà di affidare le rielaborazioni del conto a una idonea base di calcolo.
12.3. Discorso parzialmente diverso, invece, va condotto con riguardo ai contratti di mutuo chirografario, rispetto ai quali la dimostrazione, da parte dell'istante, dell'esistenza del titolo (i.e. del contratto di finanziamento sottoscritto) e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario impongono a quest'ultimo di provare di aver adempiuto o di non averlo potuto fare per causa a lui non imputabile, secondo le ordinarie regole sul riparto dell'onere della prova.
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12.4. Nella specie risultano prodotti i titoli negoziali, gli impegni di garanzia, nonché gli estratti conto ed il finanziamento, sicché della prova del credito non si ha ragione di dubitare.
12.5. Quanto alle questioni inerenti la garanzia, si osserva quanto segue.
12.5.1. Com'è noto, per effetto della novella attuata dall'art. 10, comma 1, L. 17 febbraio
1992, n. 154, l'art. 1938 recita ora che “la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito”, il che ha elevato il requisito della predeterminazione nel massimo dell'impegno assunto dal fideiussore a condizione di validità del relativo negozio, tanto da indurre la giurisprudenza di legittimità a differenziare il trattamento giuridico tra i negozi fideiussori stipulati prima e dopo l'entrata in vigore della l. 154/92.
Se, per vero, la sopravvenienza di detta legge non tocca infatti la validità e l'efficacia della fideiussione fino al momento del sua entrata in vigore, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data, determina, viceversa, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto e pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell'importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione (Cass., Sez. I,
20/01/2017, n. 1580; Cass., Sez. I, 9/02/2007, n. 2871; Cass., Sez. I, 29/10/2005, n.
21101; Cass. Civ. sez. I, 03/07/2024, n. 18232).
E, nella specie, la garanzia indica l'importo massimo garantito e menziona le possibili linee di credito oggetto di garanzia, con specifico riferimento alla fideiussione omnibus, laddove l'altra garanzia era specifica.
12.5.2. Quanto alla genericità delle obbligazioni garantite, le stesse, come appena detto, non è neanche necessario che siano indicate.
12.5.3. Quanto, ancora, alla mancata verifica delle potenzialità finanziarie dell'opponente e dei garanti, rispetto “alle potenzialità economico-finanziarie” della società garantita, si osserva che non rientra tra i compiti dell'istituto di credito verificare l'effettiva potenzialità del garante di far fronte agli obblighi derivanti dalla garanzia, trattandosi, peraltro, di condotta che ridonderebbe a danno dell'istituto di credito ove la garanzia si rivelasse, nella sostanzia, incapiente, ma certo non ne comporterebbe la nullità.
12.5.4. Quanto, ancora alla violazione, dell'art. 1956 c.c., si osserva che l'assunto è del tutto sguarnito di prova.
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Ed infatti è opportuno innanzitutto ricordare che la giurisprudenza della S.C. ha già affermato che il fideiussore il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità ai sensi dell'art. 1956 cit. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate (sentenze 22 maggio 2003, n. 8040, e 17 novembre 2016, n. 23422, ordinanza 25 luglio 2022, n. 23065; Cass. Civ. sez. III, 17 luglio 2023, n. 20713).
Egli, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
Nella specie trattasi di due garanzie rilasciate il 3.12.2010, quella omnibus, ed in data
16.1.2012 a garanzia del finanziamento, successivamente alle quali non vi è alcuna prova del rilascio di ulteriori linee di credito
A ciò si aggiunga che il garante aveva l'obbligo di tenersi in formato e lo stesso era socio.
A riguardo, in relazione alla clausola che prevede l'obbligo di informazione a carico del fideiussore, è da ribadire, innanzitutto, che la giurisprudenza di legittimità ne ha già riconosciuto l'ammissibilità, a prescindere dal fatto che essa si affianchi o meno alla rinuncia ad avvalersi dell'art. 1956 cit., a condizione che l'istituto bancario tenga, nel corso del rapporto, un comportamento improntato ai principi di buona fede e correttezza (v. in tal senso le sentenze 20 luglio 1989, n. 3385, e 28 luglio 1999, n. 8176).
Quanto alla veste di socio, costituisce infatti principio di diritto indiscusso nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore)
o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione)” (cfr. per tutte Cass. sent. n. 2902 del 15/02/2016; n. 16822 del 17/06/2024, la quale ribadisce il principio anche in relazione alla posizione del socio di minoranza).
La circostanza, che la società garante sia amministrata da una persona fisica diversa da quella che amministra la debitrice principale, appare del tutto irrilevante, rientrando tra i
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poteri/doveri del medesimo, anche in relazione agli obblighi di redazione del bilancio ai sensi della sezione IX del capo V del libro V c.c. (richiamato dall'art. 2478 bis c.c.) la verifica delle condizioni economiche della partecipata.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2364 c.c. l'assemblea dei soci provvede ad approvare i bilanci, per cui nella specie, atteso che la società appellata è socia unica della debitrice principale, a detta assemblea non poteva che partecipare il suo amministratore, la cui attività è da imputare direttamente alla società amministrata a prescindere dalla persona fisica che svolge la funzione.
12.5.5. Infondata, infine, è la deduzione della nullità della garanzia per contrarietà al modello ABI.
Come oramai noto, Cass. civ. sez. un. 30 dicembre 2021, n. 41994 ha ritenuto che debba essere esclusa - per diversi ordini di ragioni - la nullità totale del contratto a valle.
Ed invero, anche a prescindere dalle critiche mosse alla tesi che propendeva per la nullità totale del rapporto di garanzia - sotto i diversi profili della inconfigurabilità di un collegamento negoziale tra intesa e fideiussione, della non ravvisabilità di un vizio della causa o dell'oggetto, ecc.) -, è proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla L. n. 287 del 1990 e dall'art. 101 del Trattato succitato ad escludere l'adeguatezza del rimedio in questione.
È di tutta evidenza, infatti, che - stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza - i contratti a valle sono integralmente nulli - come rilevato da autorevole dottrina - esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle.
Quest'ultimo è, invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa.
Le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2, 6 e 8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio - le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - il tal guisa - il gioco della libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la Banca d'IT ha osservato che “la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe
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significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI”, e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità dei soli articoli nn. 2, 6 e 8 dell'intesa a monte.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità.
Affette da nullità, come detto, sono le clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la cd. “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la cd. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la cd. “clausola di sopravvivenza”, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
12.5.6.Orbene, venendo al caso di specie, è stata prodotta agli atti la lettera del giorno
3.12.2010, quella generica, e del 16.1.2012, quella specifica, con la quale l'opponente ha assunto l'impegno di garanzia.
Primo aspetto da valutare è rappresentato dal fattore cronologico, atteso che la garanzia è stata nel dicembre del 2010, cioè a dire ben al di fuori dell'arco temporale
(ottobre 2002-maggio 2005), oggetto dell'accertamento condotto dalla Banca d'IT e sfociato nel provvedimento n.55/2005.
La presente causa va quindi inquadrata tra le cause c.d. stand alone relative a fideiussioni successive al provvedimento n.55/2005 della Banca d'IT, che non possono giovarsi del provvedimento stesso ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust.
Pertanto, l'opponente è onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione (2010/2011), di una intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'IT nel 2005 per violazione dell'art.2 della L. n.287/1990.
Secondo la Corte di Cassazione, il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'IT su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa.
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In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso dove essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. 28 novembre 2018
n.30818).
Pertanto, compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa (Cass. 22/05/2019
n.13846).
La necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (Tribunale
Milano Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n.1171, Corte Appello Milano 20/11/2018 n.5039;
Trib. Siena 12/02/2022 n.131; Trib. Torino 17/04/2019 n.1970; Trib. Roma 11/09/2019
n.17243; Trib. Roma 3/05/2019 n.9354).
Inoltre viene in rilievo che tanto la fideiussione omnibus che quella specifica non sono neanche fedelmente riproduttive di quella oggetto dell'intesa restrittiva, dal momento che la deroga all'art. 1957 c.c. è difforme in quanto non è totale ma il termine viene elevato a 36 mesi.
Se, dunque, ad esser parzialmente nulle sono le fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall'Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell'Unione europea, in quanto riproduttive dello schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata (salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti) e se le fideiussioni di che trattasi sono quelle prestate sulla base dello schema standard predisposto nel 2003 dall'Abi, che contiene alcune clausole la cui contrarietà al diritto della concorrenza è stata accertata nel 2005 da KI come
Garante, prima del passaggio dei poteri all'Agcom, osserva il Tribunale che le fideiussioni oggetto di causa esulano da tale fattispecie perché sono al di fuori del periodo sospetto e non sono perfettamente riproduttive di quelle di cui al già richiamato modello giacché non sembrano riprodurre nella sua interezza il modello
ABI in quanto la deroga all'art. 1957 c.c. è strutturata differentemente.
12.6. Sicché l'opposizione del sig. è infondata a va rigettata, risultando Parte_1 per il resto oltremodo generiche le contestazioni in ordine alla violazione delle disposizioni in tema di anatocismo (per il quale è, invero, pattuita la pari periodicità) ed in tema di usura, priva del benché minimo riscontro probatorio.
13. L'azione revocatoria.
Anche qui alcune notazioni in merito alle eccezioni preliminari.
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Si premette che è, anzitutto, evidentemente infondata l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto originariamente formulata, essendo oltremodo chiari i fatti costitutivi della pretesa azionata nel procedimento R.G. 5457/2017.
L'attore aveva originariamente esplicitato la richiesta essere tenuto indenne da ogni pretesa di nei suoi confronti in base agli accordi intercorsi con scrittura privata CP_1 del 23.2.2015 e ne indicava il fondamento fattuale e giuridico.
Ha esercitato, quindi, l'azione revocatoria dell'atto di disposizione, compiuto dal sig. in favore del proprio coniuge con il verbale di separazione consensuale, CP_4 indicando anche le ragioni da cui era ravvisabile l'elemento soggettivo in capo ad entrambe le parti.
Destituita di fondamento è, poi, l'eccezione concernente il mancato coinvolgimento della sig.ra nel procedimento cautelare. Parte_2
Contro la sig.ra infatti, non è mai stata fatta dal sig. prima, e Parte_2 Parte_1
Curatela, poi una domanda di pagamento giacché la sig.ra non è debitrice né Parte_2 dell'uno né dell'altra.
La stessa, per tale ragione, non è stata destinataria della richiesta di sequestro, ama unicamente della domanda di revocatoria, ancorché, peraltro, coniuge non debitore.
13.1. Ciò posto, richiamando quanto già più sopra osservato, giova ribadire che:
- l'azione revocatoria ordinaria mira a rendere inopponibili al creditore
(sterilizzandone gli effetti nei suoi confronti) gli atti di disposizione compiuti dal debitore negativamente incidenti sulla garanzia patrimoniale generica e, quando il debitore sia un imprenditore commerciale e l'atto di disposizione ne abbia cagionato (o aggravato) l'insolvenza, sì da comportarne la dichiarazione di fallimento, il pregiudizio che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria si riverbera necessariamente sulla posizione dell'intero ceto creditorio, le cui ragioni devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso;
- in tal caso, l'art. 66 L.Fall. attribuisce al curatore, nell'interesse della massa, la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ;
si tratta di una legittimazione - non derivante da norme di diritto comune ma prevista da una specifica disposizione positiva - ad esperire un'azione che, seppur postulante i medesimi presupposti di quella regolata dall'art. 2901 cod. civ., deriva da una procedura d'insolvenza ed è con essa strettamente connessa (così Cass., sez. U,
26/04/2017, n. 10233, con l'affermare la devoluzione per competenza delle relative liti al Tribunale fallimentare) e si pone a beneficio dell'intera massa (sicché la sua
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proposizione si profila come doverosa per il curatore) e preclude la praticabilità di autonome iniziative da parte dei creditori;
- nell'intento di disciplinare le ipotesi del concorso dell'azione esperita dal singolo creditore nonché del fallimento del debitore in pendenza di azione revocatoria promossa dal creditore, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 29420 del 17 dicembre
2008, hanno puntualizzato il duplice, alternativo, modo di declinazione della legittimazione all'azione revocatoria ordinaria conferita al curatore fallimentare dall'art. 66 L.Fall.: in via autonoma e principale, cioè con l'introduzione ex novo della domanda giudiziale, oppure come prosecuzione della lite già intrapresa dal singolo creditore e pendente all'epoca del fallimento del debitore. In quest'ultima evenienza, si realizza, dal punto di vista soggettivo, il subentro del curatore nella posizione processuale del creditore originario attore, con accettazione della causa in statu e terminis, mentre, dal punto di vista oggettivo, si determina un ampliamento degli effetti della contesa e della pronuncia, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti;
- non si è in presenza di due azioni, ma sempre dell'unica azione originaria, nella quale il curatore subentra “avvalendosi di una speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella del singolo creditore” (così Cass., n. 29420/2008, cit.; in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. 1, 28/05/2009, n. 12513; Cass., sez. 3, 27/10/2015, n. 21810; Cass., sez. 3, 06/07/2020, n. 13862; Cass. Civ. sez. III, 23/07/2024, n. 20312).
In sostanza, una volta dichiarato il fallimento, l'esercizio dell'azione revocatoria individuale comporterebbe un'inevitabile stortura - una vera e propria violazione della par condicio creditorum - cui la legge pone rimedio legittimando il curatore all'esercizio dell'azione nell'interesse indistinto di tutti i creditori pregiudicati da quell'atto; in tal modo, il bene
“recuperato” viene assoggettato alla liquidazione nella procedura concorsuale, anziché all'esecuzione forzata individuale;
sulla base di tali considerazioni questa Corte ha affermato
(Cass., sez. 3, 05/05/2017, n. 10903) che solo nell'ipotesi in cui venga meno quella ratio, come nel caso di revoca del fallimento, i singoli creditori possono riassumere personalmente l'azione revocatoria ordinaria avviata dal curatore, avvalendosi degli effetti sostanziali e processuali dipendenti dalla notifica dell'atto di citazione originario.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la prosecuzione, da parte del Curatore, dell'azione originariamente intrapresa dal singolo creditore mediante la riassunzione del processo interrotto determina una “modifica oggettiva dei termini della causa” sub specie di
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ampliamento degli effetti della domanda, ma che questo non significa “mutamento della materia del contendere (né sotto il profilo del thema probandum, né sotto quello del thema decidendum)”
(Cass., sez. U, n. 29420/08, cit.).
Tanto comporta che l'azione inizialmente promossa dal sig. cui si è Parte_1 associata e quella proseguita dalla Curatela del fallimento non costituiscono due CP_1 azioni ontologicamente diverse, ma un'unica azione, i cui effetti si estendono alla massa dei creditori concorrenti, con conseguente necessità di accertare la sussistenza dei presupposti dell'azione pauliana - e, in particolare, dell'eventus damni - con riferimento a tali soggetti.
In altri termini, il Curatore assume la stessa posizione dell'originaria parte attrice ed esercita un'azione che si identifica con quella che l'originario creditore particolare ha esperito prima del fallimento (Cass., sez. 1, 07/03/2023, n. 6795), dei cui fatti costitutivi deve dar la prova.
Ciò, peraltro, vale a figurare ogni dubbio in ordine alla paventata – peraltro solo in occasione della comparsa in riassunzione – carenza di legittimazione attiva della Curatela quanto alla posizione del sig. con specifico riferimento ad adombrato CP_4 conflitto di interessi delle azioni della curatela nell'interesse della massa dei creditori (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione in riassunzione del 20.1.2021.
13.2. Tanto premesso, venendo al caso che ci occupa, si impongono alcune considerazioni in ordine all'azione revocatoria, la quale, essendo espressione del potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire esecutivamente sul patrimonio del proprio debitore, in modo tale che risulti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ai sensi dell'art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella propria consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
Attraverso detto tipo di tutela, il creditore, infatti, realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione
(art. 2902 c.c.).
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Più in concreto, in via di prima approssimazione, può dirsi che il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. è costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (Cass., sent. n. 238/1982; Cass., sent. n. 1050/1996) né la formazione di un titolo esecutivo ed essendo al contrario sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, a prima vista non assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (Cass., sent. n. 12678/2001).
Anche in tal caso, infatti, l'attore è portatore di un interesse concreto ed attuale a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivargli dall'atto revocabile nel momento in cui la sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si trasformasse in un credito certo (Cass, sent. n. 1220/1986; Cass., sent. n. 2400/1990; Cass., sent. n.
1050/1996; Cass., sent. n. 8013/1996; Cass., sent. n. 1712/1998; Cass., sent. n. 591/1999;
Cass., sent. n. 12144/1999).
Sempre a livello di profilo oggettivo dell'azione revocatoria, deve evidenziarsi che ulteriore presupposto per l'azione in esame è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'azione revocatoria,
l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando lo renda solamente più difficoltoso
(ex multis: Cass. Civ., sent. n. 8930/1987).
A livello soggettivo, è, poi, necessario, che ricorra la cd. scientia fraudis, ossia la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto di disposizione comporta alle ragioni del creditore, pregiudicando la garanzia patrimoniale dei suoi crediti;
ove l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, tale consapevolezza va provata anche in capo al terzo (cd. partecipatio fraudis): in sostanza, il creditore deve fornire la prova della consapevolezza da parte del debitore e del terzo, ove richiesto dalla legge, dell'eventus damni.
Operata tale sommaria ricostruzione, è possibile procedere al merito della controversia che, come è anticipato, ha ad oggetto la richiesta di revocatoria dell'accordo di separazione nella parte in cui è prevista la cessione della quota di proprietà del sig. in favore CP_4 della sig. Parte_2
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Utile è, allora, procedere ad una ricostruzione dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, anche in ragione della sede ove è contenuto l'atto dispositivo (cioè
l'accordo di separazione).
14. Sull'esistenza del credito e sulle ragioni di pregiudizio al credito. Come si diceva, venendo ai presupposti dell'azione revocatoria, primo, ed indefettibile, presupposto dell'azione stessa è la sussistenza del credito, di talché, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. civ. 3113/1997), in caso di esperimento dell'azione revocatoria, tale circostanza dovrà essere verificata in funzione legittimante, pur in mancanza di una esplicita ed autonoma domanda sul punto.
In via generale, deve specificarsi che non è richiesto che il credito abbia i connotati della liquidità e della esigibilità e, men che meno, è richiesto che colui il quale si afferma creditore sia munito di un titolo esecutivo, restando tale profilo del tutto indifferente ai fini della pronuncia da rendere: ciò che rileva è la aspettativa del credito che non risulti, prima facie, infondata ma che, ancorché con una valutazione incidenter tantum, possa essere oggetto di apprezzamento come probabile.
Ed infatti, richiamando quanto sopra detto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito –
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 22 marzo
2016, n. 5619; cfr. anche Cass. civ. sez. III, 7 marzo 2017, n. 5618).
A riguardo, sia consentito notare che la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l'azione revocatoria non solo nel caso di credito cd. litigioso (ormai di scuola è l'esempio in cui la pretesa creditoria, canonizzata in un provvedimento monitorio, venga successivamente fatta oggetto di opposizione) ma anche l'ipotesi del credito cd. meramente eventuale (cfr.
Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1893 e giurisprudenza ivi richiamata)1.
14.1. Orbene, la pretesa avanzata dal sig. risulta dal contenuto della Parte_1 scrittura privata del 23 febbraio 2015 che i cessionari, al momento dell'acquisizione della partecipazione del sig. avevano assunto l'impegno a liberare il cedente Parte_1 dalle garanzie personali prestate a favore di istituti di credito in relazione a fidi, aperture di credito e finanziamenti concessi alla società ed alle obbligazioni da questa contratte.
Parimenti convenuta era l'obbligazione dei cessionari a tenere indenne e manlevare il sig. dalle somme che eventualmente questi fosse tenuto a corrispondere, Parte_1 obbligandosi, infine, a sollevare il cedente da ogni responsabilità per le obbligazioni sorte fino a quella data.
Né, invero, ha consistenza fattuale e, per lo meno ai fini che ci occupano, l'assunto secondo cui la consistenza debitoria della società, al momento dell'uscita del sig.
[...] sarebbe stata diversa: agli atti, infatti, esiste prova documentale che, in data 12 Parte_1 febbraio 2015, circa due settimane prima dell'atto di cessione, i soci sottoscrissero un verbale di assemblea in cui i soci quantificavano il debito l'esposizione debitoria in circa €
200.000,00 con proposta da parte del sig. di versare un importo di € 65.000,00 CP_3 quale sua quota parte delle obbligazioni sociali.
Nel medesimo atto, quindi, si legge che i sig.ri e PA CP_4 erano identificati come gli unici debitori della società, sollevando espressamente il sig.
in conseguenza della cessione, da ogni debito societario, ivi compresi Parte_1 quelli bancari, di cui assumevano integralmente il carico.
Sicché, ferme le contestazioni che possono essere fatte in merito alla consistenza (o finanche all'esistenza del credito in forza di altre ragioni creditorie), ai fini della delibazione del requisito in esame, il credito a tutela del quale esperire l'azione revocatoria deve ritenersi esistente e come tale legittimante l'esperimento della domanda.
14.2. Venendo gli altri presupposti dell'azione revocatoria, in punto di diritto mette conto evidenziare che il pregiudizio alle ragioni del credito, cd. eventus damni, consiste nella lesione arrecata dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito.
Tale lesione, secondo una più che condivisibile impostazione dottrinaria e giurisprudenziale cui si intende dare continuità, ricorre non solo quando l'atto abbia prodotto un danno effettivo ma anche quando abbia comportato una maggiore difficoltà, incertezza od anche solo dispendiosità nell'azione coattiva del credito.
Del pari consolidato è il principio che a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria si richiede (non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore,
nascenti da fatti illeciti, anche ove gli stessi siano ancora non certi o comunque litigiosi…» nonché Cass. civ. sez. III, 1893/2012 già richiamata.
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ma) soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (tra le tante, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902).
Ciò in quanto «… l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore (Cass. n. 19131 del 2004)…» (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 27718 del 16/12/2005, Rv. 586681).
Ciò posto, reputa il Tribunale che non possa revocarsi in dubbio il fatto che l'assegnazione dell'immobile sia tale da poter determinare un pregiudizio alle ragioni del credito, evidentemente determinando, come già sopra rilevato, quella maggiore difficoltà al soddisfacimento del credito idonea ad integrare l'eventus damni: la rappresentazione del cd. eventus damni, come detto, è da intendersi semplicemente come conoscenza della variazione qualitativa o quantitativa che l'atto dispositivo implica per il patrimonio dell'obbligato (così
Cass. 26151/2014); occorre dunque considerare insita nell'azione di cui all'art. 2901 c.c.
“…la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare
l'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell'azione esecutiva l'eccepisca, fornire la prova…” (così
Cass. 966/2007) e pertanto il suo particolare fondamento non esige neppure la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che - per essere suscettibile di revocatoria - renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito2 risultando, infatti, mutata qualitativamente la composizione del patrimonio del debitore.
14.2.1. Si osserva, infatti, che la fuoriuscita di tali beni dal patrimonio del sig. CP_4 riduce la garanzia generale dei creditori sul patrimonio, fino ad eliminarla completamente, laddove detti beni rappresentino l'unica possibilità per i creditori di poter soddisfare le loro ragioni sul patrimonio dei debitori, dovendosi ulteriormente osservare che l'onere della prova circa il carattere non pregiudizievole dell'atto di disposizione patrimoniale – in
considerazione della capienza del patrimonio residuo e la pari garanzia dallo stesso prestato
– grava sul debitore convenuto in revocatoria.
Sicché il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio effettivo arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass., 9/3/2006, n. 5105).
In tema di revocatoria ordinaria, pertanto, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 23743 del 14/11/2011; Sez. 1, Sentenza n. 755 del 08/03/1969).
14.2.2. A tal proposito, incombe sul convenuto in revocatoria l'onere di provare l'insussistenza del rischio di insoddisfazione delle ragioni creditorie, dimostrando documentalmente l'esistenza di ampie residualità patrimoniali e facendo quindi emergere la mancanza del cd. eventus damni (così Cass. 1902/2015, cfr. Cass. 289672012,
Cass. 24757/2008, Cass. 15310/2007 Cass. 3470/2007, ecc.).
Ed in tal senso, a fronte della evidente alterazione patrimoniale3 derivante dalla cessione della proprietà di un bene immobile, non v'è alcuna indicazione circa residue disponibilità che lascino apprezzare l'eventuale capienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie dell'attore siccome, allo stato, indicate nel contratto di compravendita ed oggetto del provvedimento monitorio (opposto) emesso da questo Tribunale.
L'intervenuta suddetta variazione significativa, rispetto al compendio dei beni destinati a rispondere ex art. 2740 co.1° c.civ., basta a trasferire, a carico del soggetto tenuto a soddisfare tale onere probatorio, anche la dimostrazione circa l'inesistenza di un apprezzabile rischio per la controparte, da intendersi rapportato alla propria posizione; d'altro canto, deve comunque essere il debitore a far eventualmente emergere la positiva esistenza
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di ulteriori “ampie disponibilità economiche”, idonee a soddisfare i creditori (cfr. Cass.
7767/2007, Cass. 7507/2007, Cass. 15265/2006, Cass. 19963/2005).
14.3. segue: Sugli altri requisiti dell'azione revocatoria: la natura ed il tempo dell'atto. Quanto alla valutazione degli altri elementi dell'azione revocatoria deve osservarsi che, oltre all'esistenza del credito e del pregiudizio, altri due sono gli elementi che condizionano la disciplina dell'azione revocatoria, la cui ricorrenza, come si diceva, deve essere valutata in ragione della natura dell'atto contestato: si tratta, in particolare, dell'anteriorità o posteriorità rispetto al sorgere del credito dell'atto ed il suo carattere oneroso o gratuito.
A seconda delle caratteristiche presentate dall'atto “sospetto”, infatti, il Legislatore ha disegnato differentemente l'atteggiarsi dei presupposti dell'azione, per vero evocati da tutte le parti in modo non sempre puntuale e preciso.
Ed allora, volendo procedere in via di prima approssimazione allo scopo di meglio lumeggiare quanto si dirà di qui a breve, si può dire che nel caso di atto a titolo oneroso, il
Legislatore richiede, fra i presupposti dell'azione revocatoria, che anche in capo al terzo sia possibile riscontrare determinati elementi, cosa che, invece, non accade nel caso di atto a titolo gratuito.
Con maggior impegno esplicativo, qualora l'atto sia gratuito è sufficiente che il debitore sia consapevole del pregiudizio o, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, che tale atto sia stato dallo stesso «dolosamente preordinato» a pregiudicarne il soddisfacimento.
Qualora l'atto sia oneroso, invece, in uno con la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, è richiesto, alternativamente, il riscontro della consapevolezza del pregiudizio anche in capo al terzo contraente ovvero, ancora una volta in caso di atto posto in essere anteriormente al sorge del credito, la compartecipazione di questi alla dolosa preordinazione da parte del creditore.
È, dunque, entro tali coordinate che occorre valutare la natura dell'atto contestato.
14.3.1. Principiando dell'epoca di compimento dell'atto, giova osservare che è convinzione del giudicante che tanto il trasferimento attuato rispetto a quanto convenuto in sede di accordo di separazione (atto del 2.12.2015) siano da ritenersi evidentemente successivi al sorgere della pretesa creditoria nei rapporti tra e gli Parte_1 altri due soci, rimontante al febbraio 2015, come si è sopra detto;
ancor più successivo è tale atto ove lo si confronti con la posizione dell'istituto di credito: se, infatti, è vero che i debiti assunti da una società di persone non possono essere considerati debiti personali dei suoi soci illimitatamente responsabili, essendo riconducibili esclusivamente alla società, nei confronti dei quali i soci illimitatamente responsabili assumono piuttosto la posizione e il
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trattamento di garanti ex lege, come è dimostrato dalla possibilità che i soci prestino fideiussione per le obbligazioni della società ai sensi dell'art. 1936 c.c., v'è nella specie che i soci si erano costituiti garanti della società fra il 2010 ed il 2012 (anno di sottoscrizione del finanziamento e della garanzia specifica), dovendosi avere riguardo a tale momento per l'individuazione dell'epoca di assunzione del debito in capo al garante ed il conseguente sorgere del credito4, fermo rimanendo che già all'epoca della scrittura con il sig. CP_3 del febbraio 2015 si dava conto di una esposizione di circa € 200.000.
Sicché non è dubitabile che l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito.
Ed invero, posto che come più volte osservato in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, e ribadito che anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, nel caso di credito litigioso, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 11121 del 10/06/2020).
E nella specie, come detto, i rapporti debitori fra cedente e cessionario risalgono, al più tardi, al febbraio 2015 laddove l'assegnazione è intervenuta il 2.12.2015.
14.3.2. Venendo alla natura degli atti compiuti, si osserva quanto segue.
Va premesso, anzitutto, che, in astratto, è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene dovuto solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché
l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di
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obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 c.c., comma 3 (Cass. 1144/2015; cfr. Cass. civ. sez. VI, 06/10/2020, n. 21358).
In altri termini, la volontà, espressa nell'accordo di separazione di trasferire un bene al coniuge (o ai figli), non integra un contratto preliminare, a favore di terzi, ma, ai fini della revocatoria va visto come l'atto stesso di disposizione del patrimonio, e dunque
l'atto di trasferimento non è adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione: si può, al più ritenere che il trasferimento ha la sua giustificazione esterna in quell'accordo, ma l'effetto traslativo è proprio, ed è riconducibile allo stesso atto di trasferimento e non all'accordo che lo giustifica.
In sostanza, il trasferimento del bene al coniuge in ragione dell'accordo preso in tal senso nel procedimento di separazione, si atteggia come un atto traslativo che ha la sua causa (ossia la sua ragione giustificatrice) non in sé, ma al suo esterno, in un precedente accordo, che funge solo da causa esterna del trasferimento medesimo.
Costituisce, a riguardo, ius receptum (di recente, si veda anche Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2019, n. 27409) l'affermazione secondo cui gli accordi di separazione personale tra coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali concernenti beni mobili o immobili, rispondono di norma ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, il quale sfugge alle connotazioni classiche sia dell'atto di donazione sia dell'atto di vendita e svela una sua tipicità propria la quale poi, di volta in volta, può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali, anche solo riflessi, maturati nel corso della vita matrimoniale (ex plurimis, Cass. 14/03/2006, n. 5473; 23/03/2005, n. 5741; 11/11/1992, n.
12110).
La necessità di qualificare l'atto come oneroso o gratuito rileva poi al diverso fine dell'applicazione della disciplina differenziata di cui all'art. 2901 c.c. (da ultimo, Cass.
15/04/2019, n. 10443), ma non incide sulla giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale, che appunto risiede nella sistemazione dei rapporti tra gli ormai ex coniugi.
14.3.3. Più nel dettaglio, la giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi più volte negli ultimi anni della possibilità, da parte dei creditori di uno dei coniugi (o del curatore fallimentare), di esperire azione revocatoria ordinaria (o fallimentare) nei riguardi di negozi traslativi di diritti posti in essere in sede di crisi coniugale.
Il problema principale, sotteso alle suddette pronunce, attiene al profilo solutorio o meno dell'atto traslativo: essendo notoriamente sottratto a revocatoria l'atto di
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adempimento di un'obbligazione, la qualificazione dei negozi traslativi in esame come negozi a carattere solutorio fornirebbe un insuperabile usbergo avverso le pretese dei creditori in sede di azione individuale (o del curatore in sede di azione concorsuale).
Come si diceva, di tale questione si è occupata la giurisprudenza di legittimità, sia in relazione all'azione revocatoria fallimentare esperita dal curatore (cfr. in particolare, Cass. civ. sez. I, sentenza n. 8379/2000, nonché quelle nn. 18065/2004 e 8516/2006); sia in relazione all'azione revocatoria ordinaria esperita dai creditori (cfr. in particolare Cass. civ. sez. III, le sentenze nn. 15603/2005 e 24757/2008) – ma lo stesso è per l'azione cui il curatore subentri – giungendo agli stessi approdi ermeneutici.
In particolare - partendo dalla considerazione che, da un lato, l'art. 2740 c.c. dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori;
e, dall'altro, l'art. 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo - è stato affermato che: a) sono soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (così Sez. 3,
Sentenza n. 15603 del 26/07/2005, Rv. 584892 - 01); b) l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione;
né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione;
né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti;
c) tale conclusione si impone a fortiori allorché il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano
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i contenuti (così Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 12/04/2006, Rv. 588152 – 01; Cass. civ. sez.
III, 15 aprile 2019, n. 10443).
14.3.4. La giurisprudenza della S.C. ha avuto altresì modo di occuparsi del problema di come qualificare sotto il profilo causale le attribuzioni patrimoniali traslative che accompagnano la sistemazione dei rapporti economici tra marito e moglie, affermando al riguardo che (Sez. 1, sent. n. 5741 del 23/03/2004, Rv. 571414 - 01; Sez. 3, sent. n. 5473 del 14/03/2006, Rv. 589660 - 01), gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della donazione e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, di volta in volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901
c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale.
Siffatta valutazione circa la gratuità ovvero l'onerosità dell'atto è circostanza rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
14.4. segue: Il concreto atteggiarsi degli altri elementi alla luce della natura dell'atto. Ora, risultano evidentemente privi di ogni fondamento gli assunti della Curatela secondo cui la natura gratuita dell'atto discenderebbe dalla non obbligatorietà, a suo dire, del mantenimento in ragione della inesistente sperequazione fra i redditi e della eventualmente superfluità dell'accordo destinato a non avere effetto tombale in merito all'eventuale assegno divorzile.
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Trattasi di argomenti che, seppur suggestivi non sembrano convincenti giacché nulla hanno a che vedere, come sopra osservato, con la natura dell'atto, giacché la asserita non obbligatorietà del mantenimento non vuol dire che lo stesso non potesse essere previsto, anche ed in vista, ad esempio, degli interessi della prole e che, pertanto, tale attribuzione assolvesse a tale funzione.
Ad ogni modo, tornando alla fattispecie in esame, quanto alla natura dell'attribuzione, venendo, quindi, al concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo, non è revocabile in dubbio che, anche qualificando come oneroso l'atto e dunque dando piena plausibilità agli argomenti spesi dalla convenuta secondo cui tale attribuzione “remunerava” il contributo dalla stessa fornito all'acquisto e fungeva contestualmente “fungeva” da attribuzione una tantum del mantenimento (ritenuto, peraltro modesto), il coefficiente psicologico richiesto nella specie – cioè a dire, la sola consapevolezza anche in capo al terzo, non essendo necessario il riscontro di una “dolosa preordinazione – sarebbe ravvisabile tanto in capo al sig. he in capo alla sig.ra CP_4 Parte_2
14.4.1. Quanto al primo, non sussiste il benché minimo dubbio, posto che l'attribuzione patrimoniale è avvenuta addirittura dopo la sottoscrizione dell'atto di cessione delle quote ed il riconoscimento della propria qualità di debitore e l'assunzione dei relativi debiti.
A riguardo giova ribadire che, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nella fattispecie, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore ed, eventualmente, il terzo abbiano del pregiudizio delle ragioni creditorie (Cass. Civ., 18 giugno 2019, n. 16221).
A ciò va anche aggiunto, per inciso, che laddove il debitore disponga di una consistente fetta del patrimonio efficacemente aggredibile dai creditori, l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale di tale atto per le ragioni creditorie devono ritenersi in re ipsa
(Cass. Civ., 25 luglio 2013, n. 18034).
Ed infatti, nelle situazioni come quella in esame, ove a fuoriuscire dal patrimonio del debitore è la quota di bene del debitore, senza che vi sia la prova di altre disponibilità e presumibilmente di più pronta liquidabilità da parte del creditore, si delinea quindi un caso tipico di apporto probatorio presuntivo, non potendosi negare che, al momento della stipula del contratto, si sia integrato il requisito dell'eventus damni; ciò, in particolare, quanto al pregiudizio patrimoniale così arrecato alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo della actio pauliana (così Cass. 18034/2013, Cass. 7507/2007, ecc.), noto essendo che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria può costituire evento di danno anche la mera variazione qualitativa della composizione del patrimonio del debitore
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(ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012, Rv. 621268 – 01, ma anche Cass. Civ. sez. III, 27 giugno 2018, n. 16896).
In sostanza, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore e del terzo di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, già di per sé sussistente per il fatto dell'alterazione qualitativa del patrimonio, non imponendosi, quindi, nella fattispecie in esame, un'indagine circa l'esistenza di una eventuale volontà delle parti di ridurre, o meglio, di privare della garanzia ex art. 2740 c.c.
14.4.2. Quanto alla posizione della sig.ra ed alla conoscenza in capo alla Parte_2 stessa, non può non osservarsi che appare significativa e rilevante la circostanza che, dopo la separazione consensuale, abbia conservato la sua qualità di intestatario CP_4 dello stato di famiglia e la medesima residenza anagrafica, corrispondenti allo stato di coniugio.
Non ignora il Tribunale che la sig.ra abbia contestato tale circostanza nella Parte_2 comparsa di costituzione del 20.1.2021 assumendo che il sig. avesse CP_4 effettivamente lasciato la casa familiare in conseguenza della separazione, trasferendosi nell'abitazione dei propri genitori al piano superiore del medesimo stabile ove è stata recapitata la domanda di divorzio in negoziazione assistita.
Senonché l'assunto, in disparte ogni considerazione sulla sua plausibilità nel merito, è stato in ogni caso tardivamente introdotto solo nella comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, dopo che la causa era stata già oggetto di trattazione con il deposito delle relative memorie prima della dichiarazione di fallimento, senza anche alcunché venisse dedotto.
Ebbene, è innegabile che al momento di compimento entrambe le parti avessero piena e chiara consapevolezza delle ragioni creditorie del sig. e del pregiudizio che il CP_3 trasferimento della quota di proprietà dell'immobile poteva astrattamente arrecare, come d'altro canto confermato dal fatto che tali atti sono stati compiuti in epoca sostanzialmente prossima alle richieste di restituzione avanzate dal sig. CP_3
Del resto, anche a voler ritenere che la cessione dell'immobile abbia avuto una valenza meramente solutoria della compartecipazione della sig.ra alle spese sostenute per Parte_2
l'acquisto, sarebbe stato possibile attribuire lo sola quota corrispondente ai costi sostenuti e non l'intero bene.
In ogni caso, si ribadisce nuovamente, non è necessario che l'atto sia preordinato a ledere le ragioni creditoria ma che solo che vi sia consapevolezza del pregiudizio delle stesse;
consapevolezza che, per le ragioni appena esposte, non può che ritenersi esistente.
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15. La domanda della sig.ra CP_8
Da ultimo, rimane da prendere posizione sulla, per il vero certamente peculiare quanto alla ritualità, domanda della sig.ra CP_8
Quest'ultima, infatti, si è “costituita” unitamente agli altri convenuti svolgendo una
“domanda riconvenzionale” benché la stessa non fosse stata mai raggiunta dall'atto di citazione, dando luogo ad una certamente impropria dilatazione del contraddittorio sul piano soggettivo.
Posto, dunque, che la domanda riconvenzionale non può essere proposta da chi non è mai stato destinatario della domanda principale, tale domanda deve essere qualificata alla stregua di un atto di intervento, con il quale è stata azionata una situazione dipendente ma autonoma alla stessa riconducibile.
Ciò posto, ove non la si voglia ritenere abbandonata, alla luce del contegno processuale della parte, trattasi di domanda evidentemente infondata nel merito di cui non ricorrono i fatti costitutivi, peraltro non provati.
16. Conclusioni e spese.
La domanda di revocatoria deve, quindi, essere accolta.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. deve essere, Parte_1 invece, rigettata.
La domanda della sig.ra eve essere parimenti disattesa. CP_8
16.1. Stimasi equo, in ragione delle implicazioni processuali della presente controversia, compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti di PA
, di e PA PA CP_4 per effetto dell'intervenuto fallimento della società e dei soci illimitatamente
[...] responsabili e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
➢ dichiara improcedibile la domanda di regresso e di risarcimento del danno svolte da nei confronti di Parte_1 PA
, di e per effetto dell'intervenuto
[...] PA CP_4 fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili;
➢ rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo, limitatamente tale posizione;
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➢ dichiara improcedibile la domanda di revocatoria proposta dal sig.
[...]
Parte_1
➢ accoglie la domanda svolta ai sensi dell'art. 66 l. fall. e 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti del PA8
e dei soci illimitatamente responsabili
[...]
e PA CP_4
- l'atto di trasferimento - da a - CP_4 Parte_2 dell'appartamento di civile abitazione sito in via dell'Agricoltura n. 38 CP_6
(già strada del Brozzo n. 32), piano terra, composto da cucina, soggiorno, tre camere, bagno e w.c. distinto al N.C.E.U. del Comune di al foglio 312. CP_6
Particella 244 sub 3, p.T., zona censuaria 2, cat. A/3, classe 4, vani 6, realizzato nell'ambito e mediante verbale di separazione consensuale con assegnazione di beni in data 02.12.2015, trascritto presso Ufficio Provinciale – Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 18.12.2015 al n. Reg. gen. 27600 e
Reg. part. 20115;
➢ ordina l'annotazione della presente sentenza al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari;
➢ rigetta ogni altra domanda
➢ compensa le spese;
Perugia, li 31 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, si veda Trib. Milano, 25 febbraio 2015, n. 2577, in www.iusexplorer.it secondo cui «…l'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito ed ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica, assicurata al creditore dal patrimonio del debitore;
inoltre ai fini dell'esperibilità dell' azione non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile…»; analogamente Trib. Arezzo,. 7 gennaio 2015, n. 12, ibidem; ancora, Trib. Salerno, 18 febbraio 2014, n. 555 secondo cui «… l'art. 2901 accoglie una nozione lata di "credito'', comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare ila garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
conseguentemente, tale azione può essere accolta anche nel caso in cui sia promossa per la tutela di crediti condizionati, crediti che non siano liquidi o facilmente liquidabili e, nel caso di crediti
43 2 L'azione revocatoria non persegue difatti scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori del disponente, inclusi quelli meramente eventuali: v. in proposito, Cass., 29/10/1999, n. 12144; Cass., 24/07/2003, n. 11471. La nozione lata di "credito" accolta nell'art. 2901 c.c., n. 1, nel riferirsi alle "ragioni del creditore", non è dunque limitata, in termini di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, bensì si estende fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione posta a generale tutela del credito. Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione a far dichiarare inefficace ogni atto dispositivo che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicchè per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.
45 3 Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n. 20813; Cass., 29/10/1999, n. 12144), e pertanto anche la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass., 1/6/2000, n. 7262). 4 In proposito, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, in ipotesi di apertura di credito regolata in conto corrente, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento in favore del garantito e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo, da parte del debitore principale, della somma messa a sua disposizione, con la conseguenza che la fideiussione prestata per debito futuro – qual è quella oggetto del caso di specie – costituisce debito da considerare sorto antecedentemente all'atto dispositivo compiuto dal disponente con la donazione (ex multis: Cass. Civ., 9 aprile 2009, n. 8680; Cass. Civ., 15 febbraio 2011, n. 3676 Cass. Civ., 22 marzo 2013, n. 7250; Cass. Civ., 3 giugno 2020, n. 10522).