Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Luca Bosco
- Ricorrente – contro
“ in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. Annachiara Putortì
- Convenuta –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5 ottobre 2024 la ricorrente in epigrafe indicata - premesso di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della ASL TA dal 16.6.2021 in qualità di
[...]
- ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accogliere CP_2
le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare per tutte le ragioni esplicitate in ricorso, l'insussistenza di ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di trasferimento presso la così come Controparte_3
formulata dalla ricorrente con nota prot. n. 0192720.09-11-2023;
2. Per l'effetto, ordinare ad ASL TA, in persona del Direttore Generale p.t. di trasferire la
Dott.ssa dalla Centrale Operativa 118 alla U.O. Formazione della Pt_1 Controparte_1
convenuta.
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Lamentava l'illegittimità del diniego al trasferimento manifestatole dall'Azienda sanitaria convenuta - rimasta del tutto insensibile alle istanze della lavoratrice beneficiaria di L. 104/92 nonostante l'unanime parere positivo di tutti i dirigenti coinvolti - non solo perché contrario ai principi di cui all'art. 97 Cost. in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., ma anche perché sfornito di congrua e plausibile motivazione.
Si costituiva tempestivamente la Asl convenuta rappresentando la mancanza delle condizioni oggettive per l'accoglimento della istanza - stante l'assenza di posti vacanti nella Unità desiderata -
e dando atto di aver espresso disponibilità di riesame nel caso di mutamento delle condizioni;
rilevava inoltre l'insussistenza del diritto della ricorrente nella qualità (ritenuta non provata) di caregiver di scegliere la propria destinazione preferita all'interno della stessa sede di lavoro.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi viene decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008
n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
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La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi che si andranno ad evidenziare.
Parte ricorrente ha fondato la sua pretesa nei confronti della convenuta sulla propria qualità di caregive familiare, rappresentando infatti di godere già dei benefici previsti dalla l. 104/92 con riferimento ai permessi lavorativi.
È noto che la prima definizione normativa di caregiver familiare in Italia è stata introdotta dall'art. 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017, il quale stabilisce che "Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi
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cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18".
Il caregiver familiare beneficia solo di specifici istituti riconosciuti da particolari norme di legge che, spesso mirano ad estendere al detto caregiver forme di protezione non sue, ma proprie del disabile che assiste. In particolare, il caregiver può godere di benefici fiscali e previdenziali, delle risorse di fondi ad hoc e di alcuni diritti garantiti dalla legge n. 104 del 1992 che, in suo favore, prevede agevolazioni lavorative, tra cui: a) permessi mensili retribuiti;
b) congedi retribuiti;
c) il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere;
d) il rifiuto al trasferimento ad altra sede senza il suo consenso.
Pertanto, nel caso di specie, deve necessariamente rilevarsi che quanto chiesto dalla ricorrente alla convenuta datrice di lavoro non trova riscontro in alcuna norma di legge che preveda l'esistenza di un diritto del caregiver familiare al mutamento di reparto (e dunque di orari di lavoro) all'interno della stessa sede.
Del resto, anche la norma (art. 33 comma 5, L.104/92) che prevede il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio dell'assistito non conferisce in capo al lavoratore un diritto soggettivo pieno ed assoluto al quale corrisponde un obbligo datoriale, ma subordina l'esercizio dello stesso ai soli casi in cui ciò sia effettivamente possibile.
La giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha infatti interpretato l'inciso “ove possibile” come un limite derivante dal necessario e corretto bilanciamento dei contrapposti interessi costituzionalmente rilevanti, ovvero da un lato la solidarietà, il diritto alla salute e all'assistenza e dall'altro quello della libera iniziativa ed organizzazione imprenditoriale ex art. 41 Cost.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito al riguardo il seguente principio: “Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso – come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso “ove possibile” – può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro” (Sent. 27/03/2008, n. 7945).
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Nel caso di specie, non esistendo alcun diritto in capo alla ricorrente all'auspicato trasferimento, neanche si pone la questione del bilanciamento degli interessi (ovvero tra il diritto del caregiver e le esigenze datoriali) e dell'eventuale sussistenza di circostanze ostative all'esercizio del diritto (che presuppone ovviamente la sua esistenza).
Alla luce delle brevi ed assorbenti considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità della questione affrontata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
1. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
2. Spese compensate.
Taranto, 5 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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