Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
―Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Il Tribunale di Lecce
Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8302/2022 R.G. contenzioso, vertente
TRA Parte 1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore Parente, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Livio Cesare Ziani, come da mandato in atti
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Parte 1Con atto di citazione notificato in data 28.10.2022 proponeva appello avverso alla sentenza n. 2307/2022, depositata dal Giudice di Pace di Lecce in data 30.3.2022, mai notificata, con la quale era stato riconosciuto all'appellato il diritto al pagamento della somma di € 3.804,37, in riscossione del buono fruttifero postale n. 06508552 12 emesso in data 18.4.1995; deduceva, a sostegno dell'illegittimità della prefata statuizione, che il Giudice di prime cure non avesse ritenuto maturata la prescrizione al momento del deposito dell'atto introduttivo, sull'erroneo presupposto che il buono fosse ordinario e non a termine;
assumeva che, nel primo grado di giudizio, il giudicante avesse ascritto tale
instava, pertanto, per la riforma della statuizione in contestazione, mediante rigetto della domanda formulata in primo grado. Il CP 1 costituendosi, evidenziava che il giudice di primo grado avesse correttamente ritenuto
,
l'appellante inottemperante agli obblighi di trasparenza e di informazione, avendo riportato sul retro del buono due timbri recanti contrapposte condizioni di prestito, tali da ingenerare incertezza nel risparmiatore;
deduceva che, ad ogni buon conto, egli si fosse presentato presso l'Ufficio postale per richiedere il rimborso dei titoli di credito in data 18 aprile 2015, data in cui la prescrizione, anche a voler considerare il buono a termine, non era ancora maturata;
invocava, pertanto, il rigetto del gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nell'udienza del 12.3.2024 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
La statuizione di primo grado non appare suscettibile di conferma, in virtù dei rilievi appresso delineati.
Preliminarmente par d'uopo rammentare che a fronte dell'eccezione di prescrizione, è onere del creditore dare prova, in sede processuale, dell'avvenuta interruzione del relativo termine o in virtù del riconoscimento del diritto da parte del debitore (ex art. 2944 c.c.) o in virtù di fatti provenienti dal titolare del diritto stesso;
ed invero, secondo l'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio o dalla domanda proposta nel corso di un giudizio,
anche da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore;
l'art. 1219 c.c. precisa poi che la costituzione in mora debba consistere in una intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Deve trattarsi, in sostanza, di una prova documentale, non essendo sufficienti generiche affermazioni sull'asserito verificarsi di eventi interruttivi;
a nulla rileva, pertanto, la circostanza, peraltro, non documentata e meramente riportata dall'appellato secondo la quale egli si sarebbe presentato presso l'Ufficio postale per sollecitare la riscossione del buono fruttifero in data 15 aprile 2015.
Ancora, come condivisibilmente esposto e puntualizzato dall'appellante, deve ritenersi che il termine prescrizionale relativo al diritto al rimborso -termine decennale decorrente dalla scadenza del titolo- fosse spirato alla data del primo atto interruttivo della prescrizione documentato, atteso che alcuna incidenza spiegano, rispetto alla cennata circostanza, le delineate carenze informative: ed invero, l'impossibilità di far valere un diritto che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., assurge a fatto ostativo alla decorrenza della prescrizione deve essere ancorata ad una motivazione giuridica che ne impedisce l'esercizio; non rilevano,
pertanto, gli impedimenti soggettivi o di mero fatto, se non nei limiti di cui all'art. 2941 c.c. che non contempla, tuttavia, l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio sulla sussistenza del medesimo o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass. civ. sent. n.
40104/21, n.19193/18 e n. 21026/14).
Ad ogni buon conto, l'eventuale omesso adempimento degli obblighi informativi da parte dell'Ente
postale non impedisce il decorso del relativo termine prescrizionale, semmai risulta idoneo a spiegare la propria incidenza solo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, che tuttavia è apprezzabile solo qualora l'investitore che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico della controparte abbia proposto la relativa domanda risarcitoria.
Circostanza, questa, che non si è verificata nel caso di specie, posto che parte appellata aveva richiesto il solo accertamento dell'inadempimento e la conseguente condanna al pagamento del buono fruttifero.
Peraltro, rispetto a tale ipotesi, non risulterebbe dirimente l'avvenuta apposizione di due timbri differenti sul retro del buono, il primo riferibile ai tassi al lordo delle trattenute con le relative decorrenze di un buono ordinario, appartenente alla serie "Q", applicabili nella sola ipotesi di rimborso anticipato del titolo ed il secondo riferibile ad un buono fruttifero postale a termine, appartenente alle serie “AD” avente la durata di sette o undici anni.
Invero, la natura “a termine” del titolo risulta chiaramente e dal fronte del buono stesso e dal retro ove,
prima dei riferimenti relativi a tassi e decorrenza è specificata la natura a termine del buono e la data di emissione dello stesso.
Peraltro, al momento dell'emissione del buono di cui è causa erano in corso sia la serie "AD" con scadenza a 11 anni, sia la serie “Q” con scadenza a 20 anni: il risparmiatore, ove non avesse voluto attribuire credito alle dizioni “a termine" presenti sulla parte frontale e posteriore del titolo, facendo uso dell'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, avrebbe potuto attivarsi al fine di rimuovere ogni dubbio sulla natura del proprio buono.
In riforma della pronuncia gravata, pertanto, deve disporsi il rigetto della domanda formulata dal
CP 1 in danno di Parte 1
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in ragione del valore della lite, della ridotta consistenza dell'attività processuale volta e della limitata complessità delle questioni giuridiche trattate seguono la soccombenza dell'appellato
PQM
Il Tribunale di Lecce -II Sezione Civile -in persona del Giudice in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda articolata in primo grado dal CP 1 ai danni di Parte 1 disponendo la restituzione delle somme in evento corrisposte dall'appellante in esecuzione della pronuncia riformata;
- Condanna il CP 1 alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite, che liquida:
a) In € 350,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa, quanto al primo grado di giudizio;
b) In € 90,00 per esborsi ed € 300,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa, quanto al primo grado di giudizio.
Lecce, 23.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo