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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 12610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12610 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 28147/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 4 dicembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 6 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28147/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. P. Desideri Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Funzionario dott.ssa C. Bava
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/7/2024 e ritualmente notificato in data
11/8/2025 parte attrice ha premesso che in data 14/3/2025 il Tribunale di Roma
– sezione lavoro e previdenza le aveva riconosciuto con decreto di omologa il diritto alla pensione di inabilità con decorrenza maggio 2023 ma l' non le aveva ancora CP_2 erogato alcun rateo della predetta provvidenza economica;
ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito rappresentando l'avvenuta liquidazione della prestazione in CP_2 data 22/10/2025 con accredito in data 7/11/2025 e chiedendo, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Il giudice, superflua qualsiasi attività istruttoria orale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di rilevare come l' abbia dimostrato CP_2 documentalmente (vedasi cassetto previdenziale e comunicazione liquidazione allegati alla memoria di costituzione) di avere liquidato in favore di parte ricorrente nelle more del procedimento la prestazione oggetto del ricorso.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese sono a carico della parte che ha determinato comunque la lite a causa del proprio ritardo nel liquidare la prestazione, cioè l' che ha provveduto a farlo CP_2 solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e comunque oltre i 120 giorni dall'invio della richiesta amministrativa di parte ricorrente previsti dalla normativa in materia (24/3/2025-22/10/2025).
Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D. M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in misura, tuttavia, inferiore ai minimi, in ragione dell'assenza della fase decisionale, avendo il Tribunale aderito all'istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, nonché della pressoché totale assenza di questioni giuridiche.
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 854,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi.
Roma, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 4 dicembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 6 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28147/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. P. Desideri Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Funzionario dott.ssa C. Bava
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31/7/2024 e ritualmente notificato in data
11/8/2025 parte attrice ha premesso che in data 14/3/2025 il Tribunale di Roma
– sezione lavoro e previdenza le aveva riconosciuto con decreto di omologa il diritto alla pensione di inabilità con decorrenza maggio 2023 ma l' non le aveva ancora CP_2 erogato alcun rateo della predetta provvidenza economica;
ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito rappresentando l'avvenuta liquidazione della prestazione in CP_2 data 22/10/2025 con accredito in data 7/11/2025 e chiedendo, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Il giudice, superflua qualsiasi attività istruttoria orale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di rilevare come l' abbia dimostrato CP_2 documentalmente (vedasi cassetto previdenziale e comunicazione liquidazione allegati alla memoria di costituzione) di avere liquidato in favore di parte ricorrente nelle more del procedimento la prestazione oggetto del ricorso.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese sono a carico della parte che ha determinato comunque la lite a causa del proprio ritardo nel liquidare la prestazione, cioè l' che ha provveduto a farlo CP_2 solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e comunque oltre i 120 giorni dall'invio della richiesta amministrativa di parte ricorrente previsti dalla normativa in materia (24/3/2025-22/10/2025).
Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D. M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in misura, tuttavia, inferiore ai minimi, in ragione dell'assenza della fase decisionale, avendo il Tribunale aderito all'istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, nonché della pressoché totale assenza di questioni giuridiche.
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 854,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi.
Roma, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE