Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 6 maggio 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 400/2017 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso il proprio Studio in Olbia via Cesare Beccaria n. 18 e rappresentato dall'avv. Pietro Luigi
Sau,
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv.ti Maria Antonietta Canu ( – C.F._2
C in proprio e quale mandatario della Email_1 CP_3 elettivamente domiciliato in Sassari, nella Via Rockfeller n.68 presso l'Ufficio Legale della
Sede Provinciale dell'Istituto
RESISTENTE
E
(c.f. ) rapp.ta e difesa Controparte_4 P.IVA_2 dall'Avv. Niccolò Lucchi Clemente ed elettivamente domiciliata in Via Roma n. 40, Sassari,
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 615 co. 1 c.p.c., l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 10220179001971052000 ricevuta in data CP_ 20.04.17, convenendo in giudizio e e rassegnando le Controparte_4 seguenti conclusioni: “-in via preliminare, sospendere l'efficacia dell'intimazione di pagamento, nonché delle cartelle e dei ruoli impugnati, - nel merito, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento, nonché delle cartelle e dei relativi ruoli impugnati;
in ogni caso dichiarare prescritti i crediti oggetto di esame, nonché prescritta l'azione esecutiva per decorso del termine quinquennale. Con vittoria di spese”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- L'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
- La prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_4 rappresentato e ha così concluso: “Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, mandando assolta, in ogni caso, da ogni avversaria pretesa. 2) Sulle eccezioni CP_5
di merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva di 4) Sulle spese di Controparte_6 lite. Condannare parte ricorrente alla rifusione di onorari, diritti e spese”. CP_ Costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha così concluso:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta IN VIA PRELIMINARE: dichiarare il CP_ difetto di legittimazione passiva dell' la inammissibilità e tardività del ricorso giudiziario per le ragioni esposte in precedenza;
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, respingere il ricorso in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto ritenere dovute le somme portate dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di pagamento sottesi agli atti impugnati;
IN
VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso giudiziario, tenere indenne l' dal pagamento delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio -Con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio ed al risarcimento danni per lite temeraria.”.
Con le note del 3.12.2021, ha rappresentato che, successivamente all'entrata in Pt_2
vigore del D.L. 119/20181 e del D.L. 41/21, le seguenti cartelle oggetto di impugnazione risultano interamente annullate:
10220070007432162000,
2 10220070040017847000,
10220080006995752000,
10220080015111723000,
10220080024867221000,
10220080033818568000,
10220090000096751000,
10220090006136491000,
10220090029888691000,
10220090038950535000,
10220090039866783000,
10220100001918019000,
10220100006485834000,
10220100007959375000,
10220100032299192000,
10220100038446803000 (Cartella multiruolo (Agenzia delle Entrate (Irpef Il ruolo CP_1
CP_ contributivo 774/10 è totalmente annullato),
10220100040946677000,
10220100043736475000,
10220100046395568000,
10220100051770261000,
10220110003711278 000 (cartella multiruolo Comune di FO NC (Ufficio Tributi) CP_1
CP_ Il ruolo 172/11 è totalmente annullato), CP_ 10220110006795747000 (cartella multiruolo Agenzia delle Entrate -Inps. Il ruolo 1395/10
è totalmente annullato),
10220110009871623000 (cartella multiruolo Comune di FO NC (Ufficio Tributi) -Inps. CP_ Il ruolo 1594/10 è totalmente annullato).
Pertanto, ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del Controparte_4
contendere rispetto alle suddette cartelle annullate e ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni solo relativamente alle cartelle n. 10220000028521558000,
10220040011784419000, 10220100035114870 000 e 10220100057798984000 non oggetto di annullamento.
Alla stessa richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha aderito anche parte ricorrente con le note del 21.4.2025.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa il giudice osserva quanto segue.
3 CP_
Preliminarmente va affrontata l'eccezione proposta da e avente ad oggetto il proprio difetto di legittimazione. La doglianza è infondata. Infatti, le SS UU Cass. 7514/2022 hanno statuito che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, legittimato passivo è l'ente impositore e non anche quello riscossore.
Quanto all'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, è noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non
è se non un estratto del ruolo. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione a adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro venti giorni.
Nel caso in disamina si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Infatti, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che se in sede di impugnazione della cartella di pagamento o di un atto ad essa successivo si censurino vizi formali della procedura esattoriale o dell'atto esattoriale o afferenti alla notificazione dello stesso o dell'atto presupposto, si deve esperire esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Di conseguenza l'opposizione deve proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento, integrando tale termine una ipotesi di decadenza processuale che dev'essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. S.U. n. 491/2000).
Nel caso di specie l'avviso è stato notificato il 20.4.2017 e il ricorso il 23.6.2017. Ne consegue la tardività della opposizione e, quindi, l'inammissibilità del motivo.
Quanto alla eccezione di prescrizione, ipotesi integrante invece una opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto avente ad oggetto questioni attinenti all'an della pretesa, deve innanzitutto osservarsi che la legge 335/1995 all'art. 3 co. 9 prescrive che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni.
Ciò premesso, considerato che le cartelle di pagamento n. 10220000028521558000 e n.
10220040011784419000 sono state notificate correttamente rispettivamente il 25.1.2002 e il
4 19.4.2005, e che il successivo atto interruttivo, così come specificato dalla stessa CP_4
, è rappresentato dalla iscrizione ipotecaria n. 724/2010 notificata in data 30.04.2010, va
[...]
rilevato lo spirare del termine quinquennale e conseguentemente la prescrizione dei crediti riportati nelle suddette cartelle.
Quanto alle cartelle n. 10220100035114870000 per crediti del 2009 e n.
10220100057798984000 per crediti del 2010, deve rilevarsi che, nonostante la nullità della notifica, in quanto l'insufficienza dell'indirizzo del destinatario non è equiparabile alla sua irreperibilità assoluta, la quale presuppone che il medesimo non sia stato reperito nel luogo dell'esperito tentativo di notificazione – ad esempio perché sconosciuto o trasferito senza lasciare nuovo indirizzo – con la conseguenza che la notifica effettuata ai sensi dell'art 140
c.p.c. è nulla quando l'indirizzo risultava insufficiente, la prescrizione è stata comunque interrotta - prima del decorso del termine di prescrizione - dalla notifica effettuata nell'ottobre del 2012 della proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73, la quale, integrando una richiesta di pagamento mediante compensazione, ha prodotto un effetto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, i crediti di cui alle cartelle n. 10220100035114870000 e n.
10220100057798984000 non sono prescritti e sono dovuti.
Le spese di lite, considerata la cessazione della materia del contendere a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 119/20181 e del D.L. 41/21 per la maggior parte delle cartelle impugnate e la esiguità del debito portato dalle sole due cartelle per le quali non è maturata la prescrizione, si ritiene equo compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere rispetto alle seguenti cartelle impugnate:
10220070007432162000,
10220070040017847000,
10220080006995752000,
10220080015111723000,
10220080024867221000,
10220080033818568000,
10220090000096751000,
10220090006136491000,
10220090029888691000,
5 10220090038950535000,
10220090039866783000,
10220100001918019000,
10220100006485834000,
10220100007959375000,
10220100032299192000,
10220100038446803000,
10220100040946677000,
10220100043736475000,
10220100046395568000,
10220100051770261000,
10220110003711278 000,
10220110006795747000,
10220110009871623000;
2) accerta e dichiara la prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n.
10220000028521558000 e n. 10220040011784419000;
3) rigetta la domanda di annullamento delle cartelle di pagamento n. 10220100035114870000
e n. 10220100057798984000 e, per l'effetto, rigetta la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento opposta relativamente alle suddette due cartelle;
4) spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 09/05/2025
Il giudice
Ugo Iannini
6