Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/1983, n. 4689
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Sentenza 11 luglio 1983

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In conformità al principio di cui all'art. 2697 cod. civ. chi agisce per il pagamento di un proprio credito deve dimostrare il rapporto dal quale deriva il suo diritto, ma non è tenuto a provare anche che il debitore non ha pagato, costituendo il pagamento un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore medesimo, che l'eccepisca. ( V 2277/80, mass n 405947; ( V 91/75, mass n 273255).*

A norma dell'art. 2702 cod. civ., la scrittura privata, una volta riconosciutane la sottoscrizione, si comporta come atto pubblico per quel che riguarda l'attendibilità del documento e la sua efficacia probatoria, nonché per quanto riguarda il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione, con conseguente possibilità di rimuovere siffatta efficacia soltanto attraverso la querela di falso. ( V 5162/81, mass n 415957; ( V 4416/80, mass n 408291).*

Nel rito del lavoro, la parte rimasta volontariamente contumace, pur dovendo, in caso di sua successiva Costituzione, accettare il processo nello stato in cui si trova - e con tutte le preclusioni e le decadenze già verificatesi, può tuttavia produrre nel giudizio di appello nuovi documenti, poiché l'art. 437 cod. proc. civ., nell'escludere l'ammissione di nuovi mezzi di prova in tale giudizio (salvo che non siano ritenuti indispensabili), si riferisce alle sole prove costituende, ossia a quelle che devono essere esperite ed assunte nel corso del procedimento e non a quelle costituite. ( V 3636/81, mass n 414252; ( V 1932/79, mass n 398332).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/1983, n. 4689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4689
    Data del deposito : 11 luglio 1983

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