Articolo 14 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 13Articolo 15
Versione
29 agosto 1974
Art. 14.
L'articolo 19 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Se la casa canonica manchi, o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, va ammessa fra le passivita' un'indennita' di alloggio.
Tale indennita' e' stabilita per una casa adatta allo scopo in base alla media dei prezzi locali, e, comunque, in misura non superiore ad annue L. 80.000 e L. 120.000 per parrocchie site in comuni la cui popolazione non ecceda, rispettivamente, i 100.000 e 300.000 abitanti, ed in misura non superiore ad annue L. 180.000 per parrocchie site in comuni con oltre 300.000 abitanti".
Entrata in vigore il 29 agosto 1974