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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/08/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale nel procedimento iscritto al nr. 12782/2024 R.G. promosso da nato a [...] - SP, Brasile, il giorno Parte_1
22/05/1959, iscritto al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...]
Doutor Antônio Olimpio, n° 8, Quartiere Patrimônio de São João Batista, Olimpia -
SP, Brasile, CAP: 15400-067;
, nato a [...]é do Rio Preto - SP, Brasile, il giorno Controparte_1
10/02/1993, iscritto al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...]
Doutor António Olímpio, n° 8, Quartiere Patrimônio de São João Barista, Olimpia -
SP, Brasile, CAP: 15400-067;
, nato a [...] - SP, Brasile, il giorno Controparte_2
20/06/1993, iscritto al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...]
Archiles Maricato, n° 237. , Olimpia - SP, Brasile, Controparte_3
CAP: 15402-234;
nato a [...] - SP, Brasile, il giorno Parte_2
10/09/1988, iscritto al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...]
Battaus, n° 233, Quartiere Jardim Alvaro Britto, Olimpia - SP, Brasile, CAP: 15404-
044;
, nata a [...] – SP, Brasile, il giorno Parte_3
23/02/1989, Iscritta al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...]
Chicharro Junior, n° 371, apto 102b, Quartiere Cabral, Curitiba - PR. Brasile, CAP:
80035-040;
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno Controparte_4
08/01/1996, iscritta al codice fiscale (CPF) n° , residente in [...]
Pag. 1 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Alexandre Munhoz, n° 260, Quartiere Vila Dimorco, Olimpia - SP, Brasile, CAP:
15402-096;
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 19/12/1937, Parte_4
iscritta al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...] P.IVA_7
Comércio Local 17, apto 502, Quartiere Sobradinho, Brasilia - DE, Brasile, CAP:
73006-045;
nata a [...] - DF, Brasile, il giorno Parte_5
29/04/1969, iscritta al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...]
, apto 507, Quartiere Controparte_5
Sobradinho, Brasilia - DF, Brasile, CAP: 73010-625;
, nato a [...] - DF, Brasile, il Controparte_6
giorno 09/02/1987, iscritto al codice fiscale [CPF] n° , residente in P.IVA_9
Via/Ax. Quadra 8 Comércio Local 17, apto 302, Edificio I codoro Preire, Quartiere
Sobradinho. Brasilia – DF, Brasile, CAP: 73006-045;
, nata a [...] - DF, Brasile, il giorno 29/05/1966, Parte_6
iscritta al codice fiscale [CPP] n° , residente in [...] P.IVA_10
Comercio Local 9, apto 101, Quartiere Sobradinho, Brasilia - DF, Brasile, CAP:
73026-525;
nata a [...] – DF, Brasile, il giorno Controparte_7
01/10/2001, iscritta al codice fiscale [CPF] n° residente in [...]
Quadra 6 Comércio Local 9, apto 101, , Brasilia - DF, Brasile, Controparte_8
CAP: 73026-525;
, nato a [...] – SP, Brasile, il giorno 03/03/1957, iscritto al codice Parte_7
fiscale [CPF] n° , residente in [...] Controparte_9
, , Brasilia - DF, Brasile, CAP: 73010-605;
[...] Controparte_8
nata a [...] - DF, Brasile, il giorno Controparte_10
09/03/2000, iscritta al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...], P.IVA_13
Coso 7, Quartiere Sobradinho, Brasilia - DF, Brasile, CAP: Parte_8
73070-045 Pag. 2 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Isabel De Lima in
Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185 dalla quale sono rappresentati e difesi
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_11 P.IVA_14 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08.11. 2024 gli attori, tutti cittadini brasiliani hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_11
cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano
nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile dove ha Persona_1
vissuto senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana.
Con decreto del 19.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 02 luglio
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta in data 01.07.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda e rassegnando le conclusioni che vengono qui trascritte.
Pag. 3 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Firenze riconoscere alla IG.ra , il diritto allo status Parte_9
di cittadina e di conseguenza: Accertare e dichiarare che, i ricorrenti sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto tutti discendenti da cittadina che ha validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatari”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_11
udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
In data 28.02.1895 il IG. si sposò con la Parte_10
IG.ra (DOC. 003), e dal loro matrimonio nacque la IG.ra Persona_2
il giorno 17.07.1899 (DOC. 004);
3. In data 28.04.1921 la IG.ra Pt_9 [...]
si sposò con il IG. e dal loro matrimonio Pt_9 Controparte_12
nacquero: la IG.ra il giorno 19.12.1935 e il IG. Parte_4
il giorno 01.02.1928; Pt_1
DISCENDENTI DELLA SIG.RA Parte_4
In data 26.11.1953 la IG.ra si sposò con il IG. Parte_4 CP_13
e dal loro matrimonio nacquero:
[...]
il giorno 29.05.1966 che si sposò con il IG. Parte_6 [...]
e dal loro matrimonio nacque la IG.ra Controparte_14 [...]
il giorno 01.10.2001; Controparte_7
il giorno 29.04.1969 che si sposò con il IG. Parte_5
e dal loro matrimonio nacque il IG. Persona_3 [...]
il giorno 09.02.1987 Controparte_6
Pag. 4 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
il giorno 03.03.1957 si sposò con la IG.ra Parte_7 [...]
e prima della loro unione nacque la IG.ra Persona_4 [...]
il giorno 02.05.1981 Persona_5
Dall'unione more uxorio tra la IG.ra e il IG. Persona_5
nacque la IG.ra Parte_11 Controparte_10
il giorno 09.03.2000;
[...]
DISCENDENTI DEL SIG. ORLANDO
In data 16.05.1953 il IG. si sposò con la IG.ra Parte_12
e dal loro matrimonio nacquero: Persona_6
il giorno 22.03.1955 che si sposò con il IG. Parte_13
e dal loro matrimonio nacque il IG. Controparte_15 [...]
il giorno 10.09.1988 Parte_2
il giorno 25.09.1963 che dall'unione more Persona_7
uxorio tra con nacque il IG. Controparte_16 [...]
il giorno 20.06.1993 Controparte_2
il giorno 19.06.1967 che si sposò con il IG. Pt_9 Parte_14
e dal loro matrimonio nacquero: la IG.ra Controparte_17 [...]
il giorno 08.01.1996 e Controparte_4 Parte_3
il giorno 23.02.1989;
[...]
il giorno 22.05.1959 che si sposò con la Parte_1
IG.ra e dal loro matrimonio nacque il IG. Controparte_18 [...]
il giorno 10.02.1993 Controparte_1
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
Pag. 5 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_11
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia né è stato dedotto il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile,
Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non Pag. 6 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_1
naturalizzarsi colombiano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia il quale l'ha trasmessa a sua volta ai figli che a loro volta l'hanno Parte_9
trasmessa ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato
Pag. 7 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a , ed alla figlia di questa, Parte_9 Parte_4
entrambe sposate con cittadino straniero talché appare necessario richiamare
[...]
l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto
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perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana.
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti Pag. 9 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_11
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del Controparte_11
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_11
dichiara che
• ; Parte_1
• ; Controparte_1
• ; Controparte_2
Pag. 10 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
• Parte_2
• ,; Parte_3
• ; Controparte_4
• ; Parte_4
• ; Parte_5
• ; Controparte_6
• ; Parte_6
• Controparte_7
• ; Parte_7
• Controparte_10
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_11
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 02 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
Pag. 11 di 11
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale nel procedimento iscritto al nr. 12782/2024 R.G. promosso da nato a [...] - SP, Brasile, il giorno Parte_1
22/05/1959, iscritto al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...]
Doutor Antônio Olimpio, n° 8, Quartiere Patrimônio de São João Batista, Olimpia -
SP, Brasile, CAP: 15400-067;
, nato a [...]é do Rio Preto - SP, Brasile, il giorno Controparte_1
10/02/1993, iscritto al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...]
Doutor António Olímpio, n° 8, Quartiere Patrimônio de São João Barista, Olimpia -
SP, Brasile, CAP: 15400-067;
, nato a [...] - SP, Brasile, il giorno Controparte_2
20/06/1993, iscritto al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...]
Archiles Maricato, n° 237. , Olimpia - SP, Brasile, Controparte_3
CAP: 15402-234;
nato a [...] - SP, Brasile, il giorno Parte_2
10/09/1988, iscritto al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...]
Battaus, n° 233, Quartiere Jardim Alvaro Britto, Olimpia - SP, Brasile, CAP: 15404-
044;
, nata a [...] – SP, Brasile, il giorno Parte_3
23/02/1989, Iscritta al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...]
Chicharro Junior, n° 371, apto 102b, Quartiere Cabral, Curitiba - PR. Brasile, CAP:
80035-040;
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno Controparte_4
08/01/1996, iscritta al codice fiscale (CPF) n° , residente in [...]
Pag. 1 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Alexandre Munhoz, n° 260, Quartiere Vila Dimorco, Olimpia - SP, Brasile, CAP:
15402-096;
, nata a [...] - SP, Brasile, il giorno 19/12/1937, Parte_4
iscritta al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...] P.IVA_7
Comércio Local 17, apto 502, Quartiere Sobradinho, Brasilia - DE, Brasile, CAP:
73006-045;
nata a [...] - DF, Brasile, il giorno Parte_5
29/04/1969, iscritta al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...]
, apto 507, Quartiere Controparte_5
Sobradinho, Brasilia - DF, Brasile, CAP: 73010-625;
, nato a [...] - DF, Brasile, il Controparte_6
giorno 09/02/1987, iscritto al codice fiscale [CPF] n° , residente in P.IVA_9
Via/Ax. Quadra 8 Comércio Local 17, apto 302, Edificio I codoro Preire, Quartiere
Sobradinho. Brasilia – DF, Brasile, CAP: 73006-045;
, nata a [...] - DF, Brasile, il giorno 29/05/1966, Parte_6
iscritta al codice fiscale [CPP] n° , residente in [...] P.IVA_10
Comercio Local 9, apto 101, Quartiere Sobradinho, Brasilia - DF, Brasile, CAP:
73026-525;
nata a [...] – DF, Brasile, il giorno Controparte_7
01/10/2001, iscritta al codice fiscale [CPF] n° residente in [...]
Quadra 6 Comércio Local 9, apto 101, , Brasilia - DF, Brasile, Controparte_8
CAP: 73026-525;
, nato a [...] – SP, Brasile, il giorno 03/03/1957, iscritto al codice Parte_7
fiscale [CPF] n° , residente in [...] Controparte_9
, , Brasilia - DF, Brasile, CAP: 73010-605;
[...] Controparte_8
nata a [...] - DF, Brasile, il giorno Controparte_10
09/03/2000, iscritta al codice fiscale [CPF] n° , residente in [...], P.IVA_13
Coso 7, Quartiere Sobradinho, Brasilia - DF, Brasile, CAP: Parte_8
73070-045 Pag. 2 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Isabel De Lima in
Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185 dalla quale sono rappresentati e difesi
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_11 P.IVA_14 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08.11. 2024 gli attori, tutti cittadini brasiliani hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_11
cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano
nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile dove ha Persona_1
vissuto senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana.
Con decreto del 19.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 02 luglio
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta in data 01.07.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda e rassegnando le conclusioni che vengono qui trascritte.
Pag. 3 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Firenze riconoscere alla IG.ra , il diritto allo status Parte_9
di cittadina e di conseguenza: Accertare e dichiarare che, i ricorrenti sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto tutti discendenti da cittadina che ha validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana. Per effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatari”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_11
udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che:
In data 28.02.1895 il IG. si sposò con la Parte_10
IG.ra (DOC. 003), e dal loro matrimonio nacque la IG.ra Persona_2
il giorno 17.07.1899 (DOC. 004);
3. In data 28.04.1921 la IG.ra Pt_9 [...]
si sposò con il IG. e dal loro matrimonio Pt_9 Controparte_12
nacquero: la IG.ra il giorno 19.12.1935 e il IG. Parte_4
il giorno 01.02.1928; Pt_1
DISCENDENTI DELLA SIG.RA Parte_4
In data 26.11.1953 la IG.ra si sposò con il IG. Parte_4 CP_13
e dal loro matrimonio nacquero:
[...]
il giorno 29.05.1966 che si sposò con il IG. Parte_6 [...]
e dal loro matrimonio nacque la IG.ra Controparte_14 [...]
il giorno 01.10.2001; Controparte_7
il giorno 29.04.1969 che si sposò con il IG. Parte_5
e dal loro matrimonio nacque il IG. Persona_3 [...]
il giorno 09.02.1987 Controparte_6
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il giorno 03.03.1957 si sposò con la IG.ra Parte_7 [...]
e prima della loro unione nacque la IG.ra Persona_4 [...]
il giorno 02.05.1981 Persona_5
Dall'unione more uxorio tra la IG.ra e il IG. Persona_5
nacque la IG.ra Parte_11 Controparte_10
il giorno 09.03.2000;
[...]
DISCENDENTI DEL SIG. ORLANDO
In data 16.05.1953 il IG. si sposò con la IG.ra Parte_12
e dal loro matrimonio nacquero: Persona_6
il giorno 22.03.1955 che si sposò con il IG. Parte_13
e dal loro matrimonio nacque il IG. Controparte_15 [...]
il giorno 10.09.1988 Parte_2
il giorno 25.09.1963 che dall'unione more Persona_7
uxorio tra con nacque il IG. Controparte_16 [...]
il giorno 20.06.1993 Controparte_2
il giorno 19.06.1967 che si sposò con il IG. Pt_9 Parte_14
e dal loro matrimonio nacquero: la IG.ra Controparte_17 [...]
il giorno 08.01.1996 e Controparte_4 Parte_3
il giorno 23.02.1989;
[...]
il giorno 22.05.1959 che si sposò con la Parte_1
IG.ra e dal loro matrimonio nacque il IG. Controparte_18 [...]
il giorno 10.02.1993 Controparte_1
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
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La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_11
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia né è stato dedotto il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile,
Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non Pag. 6 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai Persona_1
naturalizzarsi colombiano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia il quale l'ha trasmessa a sua volta ai figli che a loro volta l'hanno Parte_9
trasmessa ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato
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da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a , ed alla figlia di questa, Parte_9 Parte_4
entrambe sposate con cittadino straniero talché appare necessario richiamare
[...]
l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto
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perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana.
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti Pag. 9 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ.
S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_11
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del Controparte_11
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_11
dichiara che
• ; Parte_1
• ; Controparte_1
• ; Controparte_2
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• Parte_2
• ,; Parte_3
• ; Controparte_4
• ; Parte_4
• ; Parte_5
• ; Controparte_6
• ; Parte_6
• Controparte_7
• ; Parte_7
• Controparte_10
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_11
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 02 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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