Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 3065/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06/06/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 18/12/2024 da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
PETRELLA FRANCESCO, e da , rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_2
VICCARO ILARIA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
UA (CE) in data 27/08/2005; rilevato che dal matrimonio sono nati tre figli: (18/03/2006), (03/04/2007) e Per_1 Per_2 Per_3
(07/07/2010), di cui la prima maggiorenne ed economicamente autosufficiente, il secondo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e la terza minore;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 03/05/2011; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale, a modifica del ricorso depositato, di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nelle note di trattazione scritta del 05/06/2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in Parte_1 Parte_2
UA (CE) il 27/08/2005;
b) affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Persona_4 madre;
c) il padre trascorrerà con i figli minori: − i weekend alternati nonché un altro giorno della settimana da concordare previamente con la madre tenuto conto delle esigenze scolastiche dei ragazzi e degli impegni lavorativi del predetto;
− durante le vacanze estive due settimane da concordarsi previamente con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
− durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni la Vigilia di Natale ed il giorno di
Natale o la Vigilia di Capodanno ed il giorno di Capodanno, mentre il giorno dell'Epifania verrà trascorso ad anni alterni con il padre;
− durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis;
Per_ d) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per i figli Parte_2 Parte_1
e la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di Per_3 cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte dell'epigrafato Tribunale oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo emanato dal Consiglio Nazionale Forense;
e) i coniugi provvederanno ognuno per sé al proprio mantenimento. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in UA (Ce) il 27/08/2005 da
, nata a [...] il [...], e da , nato a Parte_1 Parte_2
Maddaloni (Ce) il 12/01/1977, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UA (Ce) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 59, parte II, serie A, Uff. 1, anno
2005);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese