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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona della dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta nel registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2014 al numero 3491, vertente tra Parte
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. SELLITTI STEFANO
parte opponente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI LORENZO GIAMPIERO Controparte_1
parte opposta
CONCLUSIONI: come da note delle parti.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Parte Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_2 dinanzi all'intestato Tribunale, affinché fosse accertato Controparte_1
l'inadempimento del convenuto e, per l'effetto, fosse risolto il contratto di compravendita sottoscritto in data 15.01.2011 e che fosse condannato a corrispondere la somma di €. 6.000,00 nonché la somma di €. 2.250,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.11.2014,
[...]
si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto delle avverse CP_1 domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Inoltre, ha chiesto in via riconvenzionale condannarsi la società attrice a restituire la somma di €. 2.000,00 oltre ad interessi versata come deposito cauzionale nonché ha chiesto ridursi il risarcimento ai soli danni effettivamente subiti con liquidazione da farsi in via equitativa.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 All'udienza del 12.06.2025 (celebrata con lo scambio delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti deducevano di aver accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudicante con ordinanza depositata in data 09.04.2025.
Tale proposta conciliativa prevede che “parte attrice rinuncia alla domanda ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, corrisponde a parte convenuta la somma di €. 2.000,00 oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. Parte attrice inoltre corrisponde a parte convenuta la somma di 852,00 a titolo di compensi professionali, oltre ad accessori di legge”.
Inoltre, con le note ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in recepimento della proposta conciliativa e che la parte attrice avrebbe già versato le somme indicate in tale proposta;
pertanto, hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Dunque, alla luce dell'accoglimento della proposta conciliativa, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, a tal riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. n.
12844 del 3.9.03).
Qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta.
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite si intendono compensate tra le parti alla luce della concorde richiesta delle parti, avendo già regolato le rispettive posizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3