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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5420/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5420/2022 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente, via Pietro Novelli n. 57, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Tuccitto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 30.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalla parte ricorrente, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 29.11.2022 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 02.08.2001 e di essersi da lei Controparte_1
separato giusto decreto di omologa n. 252/2020 del 17.11.2020, chiedeva al Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed adottarsi le seguenti ulteriori
1 statuizioni: a) affidamento ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
b) regolamentazione del diritto di visita paterno;
c) disponibilità
a versare a la somma di euro 225,00 a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1
minore, e di versare un assegno di pari importo direttamente alla figlia Per_2
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente.
Radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza presidenziale del 14.02.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione della resistente, il
Presidente nulla disponeva in via provvisoria e urgente e nominava il Giudice istruttore.
Dopo la regolare istaurazione del contraddittorio anche per la fase di trattazione, con memoria integrativa depositata il 24.02.2023, a parziale modifica delle domande di cui al ricorso introduttivo, chiedeva di nulla statuire in ordine all'affidamento e al Parte_1
collocamento della figlia minore perché nelle more del giudizio divenuta Per_1
maggiorenne; domandava, inoltre, di poter provvedere al versamento dell'assegno di mantenimento di 225,00 euro direttamente in favore di ciascuna delle figlie.
In assenza di istanze istruttorie, con note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.05.2025, il ricorrente precisava le proprie conclusioni e il giudice istruttore con provvedimento del 30.05.2025 poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendone la parte espressamente rinunciato.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale Controparte_1
non si è costituita in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Tanto premesso, passando al merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale, (cfr. decreto di omologa depositato in atti), per un tempo superiore a quello prescritto per legge
(art. 3, n. 2, lett. b, Legge n. 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 02.08.2001, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa, (atto n. 315, Parte II, Serie
A, anno 2001).
2 4. In ordine all'obbligo di mantenimento di e entrambe maggiorenni ed Per_2 Per_1
economicamente non autosufficienti, il Collegio prende atto della disponibilità manifestata dal di continuare a corrispondere la somma di euro 225,00 direttamente in favore Pt_1
di ciascuna di esse, come del resto è stato lui richiesto espressamente dalle stesse figlie (v. allegati alla note depositate il 22.02.2025).
5. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura del giudizio e della mancata opposizione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5420/2022 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 02.08.2001, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa CP_1
(atto n. 315, Parte II, Serie A, anno 2001); dà atto che provvederà al pagamento dell'assegno di mantenimento di euro Parte_1
225,00 direttamente in favore di ciascuna delle figlie maggiorenni;
ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 3.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5420/2022 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente, via Pietro Novelli n. 57, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Tuccitto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 30.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalla parte ricorrente, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 29.11.2022 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 02.08.2001 e di essersi da lei Controparte_1
separato giusto decreto di omologa n. 252/2020 del 17.11.2020, chiedeva al Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed adottarsi le seguenti ulteriori
1 statuizioni: a) affidamento ad entrambi i genitori della figlia minore con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
b) regolamentazione del diritto di visita paterno;
c) disponibilità
a versare a la somma di euro 225,00 a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1
minore, e di versare un assegno di pari importo direttamente alla figlia Per_2
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente.
Radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza presidenziale del 14.02.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione della resistente, il
Presidente nulla disponeva in via provvisoria e urgente e nominava il Giudice istruttore.
Dopo la regolare istaurazione del contraddittorio anche per la fase di trattazione, con memoria integrativa depositata il 24.02.2023, a parziale modifica delle domande di cui al ricorso introduttivo, chiedeva di nulla statuire in ordine all'affidamento e al Parte_1
collocamento della figlia minore perché nelle more del giudizio divenuta Per_1
maggiorenne; domandava, inoltre, di poter provvedere al versamento dell'assegno di mantenimento di 225,00 euro direttamente in favore di ciascuna delle figlie.
In assenza di istanze istruttorie, con note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.05.2025, il ricorrente precisava le proprie conclusioni e il giudice istruttore con provvedimento del 30.05.2025 poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendone la parte espressamente rinunciato.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale Controparte_1
non si è costituita in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3. Tanto premesso, passando al merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale, (cfr. decreto di omologa depositato in atti), per un tempo superiore a quello prescritto per legge
(art. 3, n. 2, lett. b, Legge n. 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 02.08.2001, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa, (atto n. 315, Parte II, Serie
A, anno 2001).
2 4. In ordine all'obbligo di mantenimento di e entrambe maggiorenni ed Per_2 Per_1
economicamente non autosufficienti, il Collegio prende atto della disponibilità manifestata dal di continuare a corrispondere la somma di euro 225,00 direttamente in favore Pt_1
di ciascuna di esse, come del resto è stato lui richiesto espressamente dalle stesse figlie (v. allegati alla note depositate il 22.02.2025).
5. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura del giudizio e della mancata opposizione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5420/2022 R.G.: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 02.08.2001, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa CP_1
(atto n. 315, Parte II, Serie A, anno 2001); dà atto che provvederà al pagamento dell'assegno di mantenimento di euro Parte_1
225,00 direttamente in favore di ciascuna delle figlie maggiorenni;
ordina all'Ufficiale di stato di civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 3.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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