Articolo 10 della Legge 17 febbraio 1992, n. 154
Articolo 9Articolo 11
Versione
10 marzo 1992
Art. 10. Fideiussione 1. L' articolo 1938 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali).
La fideiussione puo' essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito".
2. All' articolo 1956 del codice civile e' aggiunto il seguente comma:
"Non e' valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione".
Nota all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell' art. 1956 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1956 (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura). - Il fideiussore per un'obbligazione futura e' liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile il soddisfacimento del credito.
Non e' valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione".
Entrata in vigore il 10 marzo 1992
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