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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/11/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1554 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA MESSINA CP_1 presso lo studio dell'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.04.2017, impugnava i provvedimenti Parte_1
del 29.12.2015 di riliquidazione e successivo recupero di indebiti relativi CP_1 alle prestazioni di disoccupazione agricola per gli anni 2011 e 2012 (importi indicati in atti), deducendo di avere prestato 102 giornate di lavoro agricolo per il
Consorzio P.A.C. Produttori Associati Capo d'Orlando, con regolare iscrizione negli elenchi anagrafici (docc. DMAG, buste paga, comunicazioni ). CP_1
L' si costituiva eccependo, in via preliminare, la decadenza dall'azione ai CP_1 sensi dell'art. 22 d.l.
3.2.1970 n. 7, conv. in l. 11.3.1970 n. 83, per mancata impugnazione nei 120 giorni dei provvedimenti divenuti definitivi a seguito di pubblicazione telematica delle variazioni;
nel merito, richiamava attività ispettive sul Consorzio, il disconoscimento dei rapporti, la cancellazione/variazione degli elenchi e la conseguente legittimità del recupero.
Con note ex art. 127-ter c.p.c. (Avv. Bonina) la ricorrente depositava estratti degli elenchi, deducendo — per quanto qui rileva — che con il 3° elenco di variazione
2014 ella risulta “reiscritta dopo variazione” per l'anno 2011 per 102 giornate
(rigo 23), insistendo per l'accoglimento; l' replicava confermando le proprie CP_1 conclusioni.
Diritto
L'art. 22 d.l. 7/1970 (conv. l. 83/1970) stabilisce un termine perentorio di 120 giorni per proporre azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi in materia di elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, decorrente dalla notifica o comunque dalla conoscenza legale del provvedimento (anche per effetto della definitività conseguente a mancata impugnazione amministrativa).
A seguito delle modifiche introdotte dalla finanza pubblica 2011 e della prassi attuativa, la pubblicazione telematica degli elenchi annuali e delle variazioni sul portale istituzionale tiene luogo di notificazione ai lavoratori interessati;
la definitività del provvedimento conseguente non impugnato fa decorrere il termine decadenziale.
Le note dell'Avv. Bonina richiamano e depositano l'estratto del 3° elenco di variazione 2014, dal quale emerge che per l'anno 2011 la ricorrente risulta
“reiscritta dopo variazione” per 102 giornate (rigo 23).
Tale sopravvenienza elide l'interesse ad agire quanto alla domanda di accertamento dell'iscrizione 2011, perché l'assetto giuridico richiesto in giudizio risulta già satisfatto in via amministrativa. Ne discende la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sul punto.
Quanto agli indebiti riferiti al 2011, nella parte in cui erano fondati sulla cancellazione poi superata dalla reiscrizione, viene meno il presupposto della pretesa restitutoria;
residua soltanto l'eventuale verifica contabile (qui non controversa in modo specifico) circa la corrispondenza tra reiscrizione e somme recuperate.
Per l'anno 2012 l' ha documentato la pubblicazione telematica delle CP_1 variazioni nel periodo 15.12.2014 – 10.01.2015. In difetto di utile ricorso amministrativo, il provvedimento è divenuto definitivo e la ricorrente avrebbe dovuto proporre l'azione giudiziaria entro 120 giorni;
viceversa, il ricorso è stato depositato nell'aprile 2017, quando la decadenza risultava spirata.
L'eccezione va pertanto accolta, con declaratoria di improponibilità delle domande riferite al 2012 (reiscrizione/accertamento e conseguenziale annullamento degli indebiti), con assorbimento delle questioni sul merito
(sussistenza del rapporto) e sui presupposti soggettivi dell'indebito.
La peculiarità della vicenda — combinazione tra pubblicità telematica delle variazioni, sopravvenuta reiscrizione del 2011 e risalenza dei fatti — integra gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. (in ragione del serio contrasto applicativo emerso nella prassi locale sul dies a quo e sugli effetti delle variazioni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso n.r.g. 1554/2017 proposto da contro , ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di accertamento dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 proposta da per intervenuta Parte_1 reiscrizione (102 giornate, 3° elenco variazioni 2014, rigo 23);
2. Accerta che, per l'effetto di cui al punto 1), non sono dovute a Pt_1 le somme richieste dall' a titolo di indebito riferito all'anno
[...] CP_1
2011, nella misura in cui fondate sulla pregressa cancellazione poi superata dalla reiscrizione;
3. Dichiara improponibili per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970
(conv. l. 83/1970) le domande di relative all'anno 2012; Parte_1
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Patti 09/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo