Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00990/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2026, proposto da
SO VE, da sé rappresentato e difeso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 1324/25, reso in data 28.2.2025 dal Giudice di Pace di Catania, pubblicato in data 28.2.2025, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del dì 29.4.2025, con successiva notifica in forma esecutiva in data 30.4.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. NI PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe, emesso dal Giudice di Pace di Catania, con cui il Ministero resistente è stato condannato al pagamento, in suo favore, di una somma di denaro pari ad € 208,75, a titolo di rimborso dell’imposta di registro e delle spese di notifica e registrazione dell’ordinanza n. 587/19 resa dalla Corte di Appello di Catania e impugnata davanti alla Corte di Cassazione (proc. n. 33157/19), oltre agli interessi legali ex art.1284 c.c., primo comma, dal dovuto al deposito del ricorso e, ai sensi dell’art.1284 c.c., quarto comma, dal deposito del ricorso al saldo.
La medesima pronuncia ha posto a carico dell’Amministrazione resistente anche il pagamento delle spese del rito monitorio, liquidate in ulteriori € 208,75, di cui € 1,50 per spese ed il resto per compensi professionali oltre spese generali, CPA e IVA se fiscalmente dovuta.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere sui fatti di causa, rappresentando come il ricorrente, con comunicazioni precedenti a lui destinate, sarebbe stato reso edotto, ai fini della soddisfazione del credito vantato, della necessità di presentare “[…] istanza di rimborso presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Territoriale di Catania, Area 2, Gestione e controllo atti, prendendo contatti, se necessario, preventivamente, con la II sezione Civile della Corte d’Appello di Catania ”.
Non avendo il ricorrente mai riscontrato l’anzidetta comunicazione e non avendo fornito alcuno dei dati necessari all’Amministrazione debitrice per poter procedere al pagamento di quanto dovuto, l’odierna controversia dovrebbe intendersi conclusa con una pronuncia di cessata materia del contendere, venendo in rilievo un’ipotesi di mora credendi in grado di far venire meno qualsivoglia responsabilità del debitore per il paventato inadempimento dell’obbligazione.
3. Con scritti difensivi conclusionali parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, precisando come, da un lato, non sarebbe stata fornita alcuna prova dell’avvenuta notificazione nei suoi confronti della comunicazione a cui fa riferimento la difesa erariale che, ad ogni buon conto, sarebbe comunque avvenuta dopo la definitività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione. In secondo luogo, poi, dalla lettura degli atti prodotti non si evincerebbe alcuna intenzione dell’Amministrazione di dare pronta esecuzione al titolo giudiziale in commento, ormai definitivo, paventandosi, piuttosto, la necessità che sia la parte privata a dover attivare procedure presso Enti terzi rispetto al titolo giudiziale per ottenere il soddisfacimento del credito, in palese contrasto con quanto stabilito dal Giudice di Pace, il quale, a ben vedere, ha posto in carico al Ministero della Giustizia, e non all’Agenzia delle Entrate, il debito di cui si discorre in questa sede di esecuzione.
4. Alla camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. Va, anzitutto, respinta la domanda di definizione del giudizio con una pronuncia di cessata materia del contendere formulata dalla parte pubblica, posto che, ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., una sentenza di merito di tal fatta risulta adottabile soltanto laddove, in corso di causa, la pretesa del ricorrente sia stata pienamente soddisfatta, cosa che non è occorsa nel caso di specie, come risulta dal contenuto degli scritti conclusionali depositati dalla parte privata, non avendo peraltro l’Amministrazione fornito alcuna dimostrazione dell’avvenuto adempimento.
Né pare ipotizzabile, nel caso in esame, la ricorrenza della mora credendi , che si verifica quando senza motivo legittimo, il creditore si rifiuti di ricevere la prestazione offerta dal debitore ovvero non compia quanto necessario per permettere a quest’ultimo di adempiere.
Dal contenuto degli atti depositati dalla difesa erariale, lungi dal rinvenirsi una espressa volontà del Ministero resistente di procedere al pagamento di quanto dovuto in favore del ricorrente, viene piuttosto in rilievo la necessità che sia quest’ultimo a doversi attivare con la presentazione di istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate per ottenere la soddisfazione del credito vantato.
Orbene, al di là del fatto che detto credito non riguardi il solo rimborso dell’imposta di registro versata, ma anche le spese legali del rito monitorio, che sono state poste a carico del Ministero della Giustizia dal decreto ingiuntivo adottato dal Giudice di Pace, non può comunque essere sottaciuto che pur volendo, in astratto, aderire alla tesi della p.a. resistente, secondo cui il rimborso dell’imposta di registro versata avrebbe dovuto essere chiesto dall’Avvocato, ab origine , all’Agenzia delle Entrate competente e non al Ministero della Giustizia, tale osservazione avrebbe potuto avere un valore fintanto che, su tale somma di denaro, non si fosse formato un titolo giudiziale inoppugnabile come quello di cui si discorre in questa sede processuale e del quale è stata chiesta l’integrale esecuzione. Sul punto, va rilevato come all’esito del giudizio monitorio il Giudice di Pace di Catania abbia emesso l’odierno decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Giustizia, che nulla ha eccepito in quella sede mediante lo strumento processuale tipico dell’opposizione, lasciando così che il titolo divenisse definitivamente esecutivo, come documentato in atti.
In una situazione di tal fatta, al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, non è consentito di modificare quanto già disposto nel titolo giudiziale di cui si chiede esecuzione, anche nell’ipotetico caso in cui questo risulti essere errato in fatto o in diritto, posto che l’unico potere riconosciutogli, in questa fase processuale, è quello della verifica dell’esatto adempimento, o meno, del titolo in parola.
Ogni questione sulla legittimità della pretesa creditoria fatta valere dal ricorrente nei confronti del Ministero resistente, tra cui rientra anche il caso in cui questa avrebbe dovuta essere indirizzata verso altri Enti, avrebbe dovuto essere rappresentata in sede di opposizione davanti al giudice civile, non potendo essere messo in discussione il decreto ingiuntivo di cui si chiede l’esecuzione in questa sede processuale davanti al giudice amministrativo.
L’eventuale coinvolgimento dell’Agenzia delle Entrate, rimasta estranea al rito monitorio, è del tutto irrilevante ai fini dell’odierno giudizio di ottemperanza che, si ribadisce, attiene, soltanto, alla verifica dell’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale azionato (decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivo) e, in caso contrario, alla condanna dell’Amministrazione debitrice (Ministero della Giustizia) a provvedere in tal senso, ossia al pagamento dell’intera somma ivi indicata.
6. Tanto chiarito, dalla documentazione versata in atti emerge come il decreto ingiuntivo di cui trattasi sia ormai divenuto definitivo, in quanto non opposto, e che lo stesso sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
8. Alla luce dell’inadempimento del Ministero resistente, deve pertanto essere disposto che esso provveda al pagamento di quanto dovuto in favore della parte ricorrente entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.
7. Si ritiene di non dover nominare, allo stato, un Commissario ad acta , potendo il ricorrente presentare eventuale istanza in tal senso in caso di mancato adempimento da parte dell’Amministrazione resistente nel termine assegnato.
9. In ragione della peculiarità delle questioni trattate sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto nei confronti dell’odierna parte ricorrente, così come indicato nel titolo giudiziale di cui è stata chiesta l’ottemperanza;
2) rimanda la nomina del Commissario ad acta alla presentazione di istanza di parte in caso di perdurante inerzia da parte dell’Amministrazione debitrice.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente
NI PR, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI PR | OR EN |
IL SEGRETARIO