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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7498 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 32283 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to S. M. Mancusi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite;
Pone definitivamente a carico dell CP_1 le spese di C.T.U. (RGN.
37918/23) liquidate in separato decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. della fase ex art. 445-bis, c.p.c., confermando la valutazione della Commissione Medica, ha ritenuto che la ricorrente non si trovasse in una situazione di incapacità totale a compiere gli atti quotidiani di vita.
Certamente, si è di fronte ad un complesso di plurime infermità, in particolare ad una patologia artrosica rilevante, tuttavia, la ricorrente deambula autonomamente, seppure con appoggio monolaterale, individua e supera gli ostacoli, compie i passaggi posturali, si veste e si sveste da sola, ha svolto le manovre semeiologiche richieste dalla CTU.
Ha un visus ridotto ma ben corretto con le lenti. L'udito è utile.
Non vi è alcun aspetto da segnalare sotto il profilo neuropsichico, salvo una lieve flessione del tono dell'umore (piuttosto comune per gli over 80).
La ricorrente è sì invalida al 100% ma è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani di vita propri dell'età.
La stessa osteoporosi sia pure diffusa, certamente incide sul quadro clinico, ma, come emerge dalla MOC del marzo 2023, nel tratto lombare la condizione è di normalità e all'altezza dell'anca sinistra è iniziale:
l'impatto funzionale, almeno allo stato, non determina un'incapacità deambulatoria o di movimentazione ai fini delle attività quotidiane di vita connesse all'età.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP 1 e le spese di lite sono dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione ai fini dell'esenzione ex art. 152, disp. att. c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 25 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to S. M. Mancusi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite;
Pone definitivamente a carico dell CP_1 le spese di C.T.U. (RGN.
37918/23) liquidate in separato decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. della fase ex art. 445-bis, c.p.c., confermando la valutazione della Commissione Medica, ha ritenuto che la ricorrente non si trovasse in una situazione di incapacità totale a compiere gli atti quotidiani di vita.
Certamente, si è di fronte ad un complesso di plurime infermità, in particolare ad una patologia artrosica rilevante, tuttavia, la ricorrente deambula autonomamente, seppure con appoggio monolaterale, individua e supera gli ostacoli, compie i passaggi posturali, si veste e si sveste da sola, ha svolto le manovre semeiologiche richieste dalla CTU.
Ha un visus ridotto ma ben corretto con le lenti. L'udito è utile.
Non vi è alcun aspetto da segnalare sotto il profilo neuropsichico, salvo una lieve flessione del tono dell'umore (piuttosto comune per gli over 80).
La ricorrente è sì invalida al 100% ma è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani di vita propri dell'età.
La stessa osteoporosi sia pure diffusa, certamente incide sul quadro clinico, ma, come emerge dalla MOC del marzo 2023, nel tratto lombare la condizione è di normalità e all'altezza dell'anca sinistra è iniziale:
l'impatto funzionale, almeno allo stato, non determina un'incapacità deambulatoria o di movimentazione ai fini delle attività quotidiane di vita connesse all'età.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP 1 e le spese di lite sono dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione ai fini dell'esenzione ex art. 152, disp. att. c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 25 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro