Sentenza 22 marzo 2016
Massime • 1
L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
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Cassazione civile sez. III, 03/02/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 03/02/2022), n.3286 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere – Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere – Dott. GORGONI Marilena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 31870/2018 proposto da: C.P., elettivamente domiciliato in Roma Via G. Borsi n. 4, presso o studio dell'avvocato Federica Scafarelli, e rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Garofano; – ricorrente – contro B.R., elettivamente domiciliato in Roma Via …
Leggi di più… - 3. L’AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA E LA CD. “AZIONE REVOCATORIA RISARCITORIA”Avv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 19 marzo 2018
ISSN 2385-1376 Procedimento patrocinato dallo Studio legale Filesi LA MASSIMA Sia l'azione revocatoria ordinaria, sia la c.d. “revocatoria risarcitoria” e cioè la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento del terzo che, dopo avere acquistato un bene dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all'azione revocatoria possono essere proposte non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso. In quest'ultima ipotesi, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale, successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2016, n. 5619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5619 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2016 |
Testo completo
56 19 /1 6 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA C.I. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: AZIONE Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente - REVOCATORIA ORDINARIA Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Ud. 22/10/2015 - Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere - PU R.G.N. 29025/2012B.G.N.ho05618 Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere - Rep. Dott. ANTONELLA PELLECCHIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29025-2012 proposto da: MOMENT DI ZI EN SNC, (già s.n.c. Moment di NE IA RA & C.), in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra OZ MA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. D'OVIDIO 83, presso lo studio dell'avvocato RENATO PEDICINI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI RICCIARDELLI giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
2015
contro
FALLIMENTARE PANTALONIFICIO 2050 CURATELA MARCIANISE SRL, in persona del curatore, avv. Carla Mancini, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 13, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PARLATORE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE PASSARELLI giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3797/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/12/2011, R.G.N. 5296/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l'Avvocato ANDREA PARLATORE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RF TI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nel mese di ottobre dell'anno 2000 AD ON e altri venti attori esponevano che avevano lavorato alle dipendenze della Pantalonificio Marcianise S.r.l. negli anni dal 1995 al 1999, che vantavano crediti nei confronti di detta società per complessive lire 250.000.000 per differenze retributive e TFR e che la predetta società aveva alienato, con atto in data 8 aprile 1998, i due terzi dell'immobile sito in Marcianise, alla via Oberdan, n. 30, costituente l'unico cespite di proprietà della venditrice, alla Moment di NE IA RA & C. s.n.c.. Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di S. IA C.V. sezione distaccata di Marcianise, la - Pantalonificio di Marcianise S.r.l.e la Moment di NE IA RA & C. s.n.c., chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia del citato atto nei propri confronti. Ric. 2012 n. 29025 -2- Si costituivano entrambe le parti convenute chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza del 12 giugno 2006, il Tribunale di S. IA C.V. dichiarava il fallimento della Pantalonificio Marcianise S.r.l.. Il medesimo Tribunale, adito dagli attori, con sentenza del 1° agosto 2006, rigettava la domanda di BE NA IA, LA NA, LA AN e AT ES, per carenza di legittimazione attiva;
accoglieva la domanda degli altri attori e dichiarava nei confronti di costoro l'inefficacia della compravendita dell'8 aprile 1998 e condannava le convenute alla rifusione, in favore degli attori, delle spese di lite e di c.t.u.. Avverso tale decisione la Moment di NE IA RA e & C.s.n.c. proponeva gravame notificato agli attori e alla Curatela del Fallimento Pantalonificio Marcianise S.r.l. Si costituiva la Curatela del detto Fallimento, quale sostituto processuale degli originari attori, chiedendo il rigetto dell'appello e l'estensione degli effetti della sentenza nei confronti della massa dei creditori o nei confronti degli originari attori, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di lite. Non si costituivano gli altri appellati. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 dicembre 2011, rigettava il gravame, dichiarava l'estensione degli effetti dell'impugnata sentenza nei confronti della massa dei creditori della Curatela fallimentare e condannava l'appellante alle spese di quel grado di giudizio in favore della Curatela del Fallimento Pantalonificio Marcianise S.r.l.. Avverso la sentenza della Corte di merito la Moment di OZ MA s.n.c. (già Moment di NE IA RA & C. s.n.c.) ha proposto ricorso illustrato da memoria e articolato in tre motivi. Ric. 2012 n. 29025 -3- Ha resistito con controricorso il Fallimento Pantalonificio Marcianise S.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, rubricato "Violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 99 c.p.c. (art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.)", la società ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia riconosciuto la legittimazione attiva degli originari attori - i quali hanno dedotto di vantare crediti di lavoro e di aver ottenuto al riguardo decreti ingiuntivi, la cui esecuzione provvisoria è stata sospesa dal giudice dell'opposizione -, senza considerare che, "alla luce dell'istruttoria svolta, l'aspettativa degli attori non poteva neppure valutarsi come probabile".
1.1. Il motivo è infondato e va, pertanto, rigettato. Questa Corte ha più volte affermato, e va ribadito in questa sede, che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento - dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 9/02/2012, n. 1893). La giurisprudenza di legittimità ha pure precisato che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. 7/05/2014, n. 9855) e che nel giudizio ex art. 2901 c.c. è Ric. 2012 n. 29025 -4- sufficiente al creditore procedente l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità di un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria;
la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (Cass. 1/06/2007, n. 12849).
2. Con il secondo motivo, rubricato "Violazione degli artt. 2702 ss. c.civ. e 115 ss c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.). Motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria (art. 360 n. 5 c.p.c.)", la ricorrente censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui, in relazione alla posizione di AD ON, "non ha fondamento il rilievo che egli nella scrittura privata menzionata dall'appellante si sarebbe impegnato a rinunziare alla domanda dinanzi al giudice, attesa la genericità di tale dichiarazione, la mancanza di prova che tale rinunzia si riferisca al credito in oggetto". Sostiene la ricorrente che siffatta affermazione contrasterebbe con il contenuto dei documenti prodotti e con le dichiarazioni sottoscritte e mai contestate da ON AD e, al riguardo, fa riferimento alla procura speciale autenticata dal notaio Matano in data 9 marzo 1988 [recte 1998], rep. n. 91122 nonché alla scrittura privata sottoscritta dal AD in pari data per la cessione delle quote a NE IA RA, amministratrice della società acquirente, evidenziando che l'atto di vendita impugnato è stato stipulato in data 8 aprile 1998. 2.1. Il motivo è fondato in relazione alla posizione di ON AD - cui soltanto si riferisce -, stante la non genericità della dichiarazione dello stesso contenuta nella procura speciale autenticata dal notaio Matano (con cui conferisce a EP NE mandato a comparire Ric. 2012 n. 29025 dinanzi al Giudice del lavoro di Caserta per “rinunziare incondizionatamente alla domanda proposta nei confronti della società Pantalonificio Marcianise con ricorso del 24 luglio 1997 iscritto al n. 2605/97, e a tutti i sottostanti diritti specificamente dichiarando che, per tutto il periodo indicato in atti relativamente al quale egli si duole di non essere stato inquadrato né di aver percepito retribuzioni né indennità accessorie, non è intercorso con la società Pantalonificio Marcianise s.r.l. alcun rapporto di lavoro né autonomo né subordinato per avere egli prestato la propria attività nell'esclusiva veste di socio della medesima") ed alla luce della contestuale scrittura privata di cessione delle quote a NE IA RA, amministratrice della società acquirente, sottoscritta dal solo AD e, pertanto, irrilevante rispetto alla pozione degli altri lavoratori, come pure messo in luce dalla parte controricorrente e sostanzialmente confermato a p. 3 delle memorie della ricorrente (scrittura in cui si legge che: i soci cedenti, tra cui il AD, avevano proposto nei confronti di Pantalonificio Marcianise S.r.l. separati ricorsi al Giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento della qualifica di lavoratori subordinati, le corrispondenti retribuzioni e l'accertamento dei diritti consequenziali;
avendo deciso di rinunciare a dette domande per aver riconosciuto l'infondatezza di dette pretese, essi rilasciavano a IC NE procura speciale irrevocabile affinché si presentasse davanti al magistrato per formalizzare la rinuncia;
i soci cedenti, pertanto, non vantavano alcun diritto di credito nei confronti del Pantalonificio Marcianise fino all'atto del loro formale inquadramento, poi non realizzatosi), e tenuto, altresì, conto che solo trenta giorni dopo i predetti atti è stato stipulato l'atto di vendita dei due terzi dell'immobile di cui si discute in causa. Ric. 2012 n. 29025 -6- 3. Con il terzo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione degli artt. 2702 c.c., 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.). Motivazione insufficiente ed errata sul punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.). Violazione del principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.)", si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la scientia damni in capo alla società cedente, in quanto, ad avviso della ricorrente, dal contratto di cessione delle quote sociali della Pantalonificio Marcianise in favore di NE IA RA si evincerebbe con chiarezza l'assenza dell'elemento soggettivo necessario per l'esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.. Assume, inoltre, la ricorrente che la Corte di merito avrebbe valutato l'elemento oggettivo con riferimento non alla data di compimento dell'atto, bensì alla situazione patrimoniale della società venditrice condizionata da eventi successivi, non aventi, invece, alcuna rilevanza.
3.1. Il motivo è infondato, tenuto conto che, senza incorrere né nella violazione né nella falsa applicazione di legge lamentate dalla ricorrente e con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, la Corte di merito ha ritenuto nella specie sussistenti l'eventus damni e la scientia damni al momento del venire in essere dell'atto dispositivo come si evince, in particolare, da quanto argomentato a p. 5 della sentenza impugnata. Si osserva, peraltro, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui va data in questa sede continuità, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché come nel caso di specie è stato accertato dal Giudice del - merito l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito,è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole Ric. 2012 n. 29025 -7- conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 1/06/2000, n. 7262; Cass. 29/07/2004, n. 14489). Inoltre, per le ragioni espresse compiutamente dalla Corte di merito, la circostanza che il bene venduto fosse l'unico immobile della società alienante era sicuramente noto ad entrambi i contraenti dell'atto di vendita di cui si discute in causa. Al riguardo si osserva che questa Corte ha pure affermato che, nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi in re ipsa (Cass. 27/03/2007, n. 7507). Non risulta, pertanto, determinante, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte di merito la quale ha adeguatamente motivato il proprio convincimento sulla base delle risultanze in atti e agli elementi, anche presuntivi acquisiti - che la stessa non abbia fatto espresso riferimento, ai fini che qui interessano, al documento del 9 marzo 1998, Ric. 2012 n. 29025 -8- sottoscritto, come precisato dalla stessa ricorrente, da uno solo degli originari attori e, peraltro, neppure trascritto almeno per la parte che si assume significativa in relazione al motivo all'esame, non incidendo lo stesso sull'impianto argomentativo della pronuncia impugnata.
4. Alla luce di quanto precede, vanno rigettati il primo e il terzo motivo e va accolto il secondo motivo del ricorso;
la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto. La causa si presta ad essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con declaratoria di difetto di legittimazione dell'originario attore ON AD. Tenuto conto della particolarità delle questioni esaminate con riferimento al motivo accolto, vanno compensate per intero, tra il AD e le altre parti le spese del relativo procedimento. Le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e la controricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la prevalente soccombenza della prima.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara il difetto di legittimazione dell'originario attore ON AD e compensa perintero le spese di giudizio tra lo stesso e le altre parti in relazione al relativo procedimento;
condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2015. Il Consigliere est Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLÉRIA eici. 22 MAR 2016 Ric. 2012 n. 29025 -9- Il Fazionario G i o Pere Giudiziario Francusos CHIAMA CATANIA