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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/10/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 324 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 324-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(Codice fiscale e Partita Iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimetti
- RICORRENTE- nei confronti di
con socio unico in liquidazione (c.f.: Controparte_1
11347490010), con sede legale a Torino, in strada del Salino 11, cancellata dal registro delle imprese l'11.12.2024
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 3 giugno 2025 (d'ora innanzi Parte_1 per brevità solo “ ”) ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti CP_2 della limitata con socio unico in liquidazione (c.f.: Controparte_1 ), con sede legale a Torino, in strada del Salino 11, cancellata dal registro P.IVA_2 delle imprese l'11.12.2024.
Con decreto 4.6.2025 il giudice designato alla trattazione ha fissato udienza per l'8 luglio
2025 e lo stesso giorno del deposito del decreto la Cancelleria ha attestato l'impossibilità di procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo pec.
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_2
10.6.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il 12.6.2025, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo a carico della società convenuta è pari a euro 239.050,41, di cui 238.555,30 euro a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” e 495,11 euro a titolo di “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”.
All'udienza dell'8 luglio 2025 nessuno è comparso per la convenuta, il ricorrente ha dichiarato di non aver avuto comunicazione dell'esito negativo della tentata notifica da parte della Cancelleria ed ha chiesto un termine per notificare alla parte convenuta.
Il Giudice designato alla trattazione, rilevato l'esito negativo della tentata notifica via pec da parte della Cancelleria e che non risulta la notifica in Area Web, ha assegnato ad CP_2 termine per la notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del verbale alla parte convenuta nelle forme di cui all'art. 40, co.8, CCII, nel rispetto del termine di cui all'art. 41, co.2, CCII.
La ricorrente ha provveduto a depositare il 29 luglio 2025 prova della notifica effettuata presso la Casa Comunale di Torino il 16 luglio 2025, essendo la società convenuta irreperibile all'indirizzo risultante quale sede legale a Torino, strada del Salino 11.
Alla successiva udienza del 05.09.2025, nessuno è comparso per la società convenuta, la ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che risulta creditrice della convenuta sulla base degli estratti di ruolo e della documentazione allegata al ricorso. La somma a debito nell'informativa datata 10.6.2025 è stata quantificata in complessivi euro 239.050,41;
2 - questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è sede legale a Torino, in strada del Salino 11 (cfr. visura camerale del 5.6.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate.
Occorre evidenziare, al riguardo, che all'esito della attestazione da parte della Cancelleria di impossibilità di notificare a mezzo pec (in data 4.6.2025), a seguito della assegnazione di termine per notifica effettuata all'udienza 8.7.2025, la ricorrente appare correttamente aver provveduto a notificare mediante deposito presso la ex art. 40, co 8, CCII CP_3 stante l'impossibilità di notificare l'atto presso la sede legale. Nella fattispecie, dunque, le modalità di notifica appaiono corrette, avendo la società cancellata l'obbligo di conservare il proprio indirizzo di posta elettronica per un anno dalla cancellazione (art. 33 co 2 CCII);
- la società è stata cancellata dal registro delle imprese l'11.12.2024 e pertanto non è ancora decorso il termine di cui all'art. 33 co 1 CCII;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata con socio unico in liquidazione avente quale oggetto sociale, che risulta dalla visura in atti, lo sfruttamento economico e commerciale dei diritti legati alla fama di personaggi pubblici) e la mancata prova da parte di CP_4
[... con socio unico in liquidazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Mette conto osservare, peraltro, che essendo il primo e unico bilancio depositato risalente all'anno 2015 ed in assenza di qualsiasi dichiarazione fiscale nell'ultimo triennio, non vi è alcun elemento da cui poter desumere la qualifica di impresa minore della convenuta;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato funzionamento della pec attestato dalla cancelleria al momento della tentata notifica del ricorso e l'impossibilità di notificare, presso la sede legale della società risultante dalla visura camerale, in quanto sconosciuta, come attestato dall'ufficiale giudiziario in sede di notifica (cfr. allegato alla memoria 29.7.2025); l'esposizione erariale emersa da informativa;
il mancato deposito di bilanci dopo il primo ed unico nell'anno CP_2
2015; l'assenza di dichiarazioni relative ai periodi di imposta almeno a far data dal 2018
3 (certificazione ADE in atti); il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente;
l'avvenuta cancellazione nonostante l'insoddisfazione dei debiti erariali. Deve rilevarsi, inoltre, trattandosi di società cancellata, che i debiti risultanti dall'informativa CP_2 appaiono tutti (tranne una cartella per circa 129 euro) relativi a cartelle notificate entro il giugno 2024 e dunque prima della cancellazione avvenuta nel dicembre 2024, perciò
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione (art. 33 co 1 CCII);
-ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito della ricorrente risultante dall'informativa di Agenzia delle Entrate-Riscossione citata;
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 responsabilità limitata con socio unico in liquidazione (c.f.: ), con sede P.IVA_2 legale a Torino, in strada del Salino 11, cancellata dal registro delle imprese l'11.12.2024; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
4 ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 16 gennaio 2026 alle ore 11:00 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, piano primo), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono
5 ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11.09.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 324-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(Codice fiscale e Partita Iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cimetti
- RICORRENTE- nei confronti di
con socio unico in liquidazione (c.f.: Controparte_1
11347490010), con sede legale a Torino, in strada del Salino 11, cancellata dal registro delle imprese l'11.12.2024
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
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Con ricorso depositato il 3 giugno 2025 (d'ora innanzi Parte_1 per brevità solo “ ”) ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti CP_2 della limitata con socio unico in liquidazione (c.f.: Controparte_1 ), con sede legale a Torino, in strada del Salino 11, cancellata dal registro P.IVA_2 delle imprese l'11.12.2024.
Con decreto 4.6.2025 il giudice designato alla trattazione ha fissato udienza per l'8 luglio
2025 e lo stesso giorno del deposito del decreto la Cancelleria ha attestato l'impossibilità di procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo pec.
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_2
10.6.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il 12.6.2025, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo a carico della società convenuta è pari a euro 239.050,41, di cui 238.555,30 euro a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” e 495,11 euro a titolo di “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”.
All'udienza dell'8 luglio 2025 nessuno è comparso per la convenuta, il ricorrente ha dichiarato di non aver avuto comunicazione dell'esito negativo della tentata notifica da parte della Cancelleria ed ha chiesto un termine per notificare alla parte convenuta.
Il Giudice designato alla trattazione, rilevato l'esito negativo della tentata notifica via pec da parte della Cancelleria e che non risulta la notifica in Area Web, ha assegnato ad CP_2 termine per la notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del verbale alla parte convenuta nelle forme di cui all'art. 40, co.8, CCII, nel rispetto del termine di cui all'art. 41, co.2, CCII.
La ricorrente ha provveduto a depositare il 29 luglio 2025 prova della notifica effettuata presso la Casa Comunale di Torino il 16 luglio 2025, essendo la società convenuta irreperibile all'indirizzo risultante quale sede legale a Torino, strada del Salino 11.
Alla successiva udienza del 05.09.2025, nessuno è comparso per la società convenuta, la ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che risulta creditrice della convenuta sulla base degli estratti di ruolo e della documentazione allegata al ricorso. La somma a debito nell'informativa datata 10.6.2025 è stata quantificata in complessivi euro 239.050,41;
2 - questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è sede legale a Torino, in strada del Salino 11 (cfr. visura camerale del 5.6.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate.
Occorre evidenziare, al riguardo, che all'esito della attestazione da parte della Cancelleria di impossibilità di notificare a mezzo pec (in data 4.6.2025), a seguito della assegnazione di termine per notifica effettuata all'udienza 8.7.2025, la ricorrente appare correttamente aver provveduto a notificare mediante deposito presso la ex art. 40, co 8, CCII CP_3 stante l'impossibilità di notificare l'atto presso la sede legale. Nella fattispecie, dunque, le modalità di notifica appaiono corrette, avendo la società cancellata l'obbligo di conservare il proprio indirizzo di posta elettronica per un anno dalla cancellazione (art. 33 co 2 CCII);
- la società è stata cancellata dal registro delle imprese l'11.12.2024 e pertanto non è ancora decorso il termine di cui all'art. 33 co 1 CCII;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata con socio unico in liquidazione avente quale oggetto sociale, che risulta dalla visura in atti, lo sfruttamento economico e commerciale dei diritti legati alla fama di personaggi pubblici) e la mancata prova da parte di CP_4
[... con socio unico in liquidazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Mette conto osservare, peraltro, che essendo il primo e unico bilancio depositato risalente all'anno 2015 ed in assenza di qualsiasi dichiarazione fiscale nell'ultimo triennio, non vi è alcun elemento da cui poter desumere la qualifica di impresa minore della convenuta;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato funzionamento della pec attestato dalla cancelleria al momento della tentata notifica del ricorso e l'impossibilità di notificare, presso la sede legale della società risultante dalla visura camerale, in quanto sconosciuta, come attestato dall'ufficiale giudiziario in sede di notifica (cfr. allegato alla memoria 29.7.2025); l'esposizione erariale emersa da informativa;
il mancato deposito di bilanci dopo il primo ed unico nell'anno CP_2
2015; l'assenza di dichiarazioni relative ai periodi di imposta almeno a far data dal 2018
3 (certificazione ADE in atti); il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente;
l'avvenuta cancellazione nonostante l'insoddisfazione dei debiti erariali. Deve rilevarsi, inoltre, trattandosi di società cancellata, che i debiti risultanti dall'informativa CP_2 appaiono tutti (tranne una cartella per circa 129 euro) relativi a cartelle notificate entro il giugno 2024 e dunque prima della cancellazione avvenuta nel dicembre 2024, perciò
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione (art. 33 co 1 CCII);
-ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito della ricorrente risultante dall'informativa di Agenzia delle Entrate-Riscossione citata;
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 responsabilità limitata con socio unico in liquidazione (c.f.: ), con sede P.IVA_2 legale a Torino, in strada del Salino 11, cancellata dal registro delle imprese l'11.12.2024; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
4 ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 16 gennaio 2026 alle ore 11:00 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, piano primo), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono
5 ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11.09.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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