Articolo 17 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 16 bisArticolo 17 bis
Versione
14 marzo 1948
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Versione
20 gennaio 1972
Art. 17.
Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato ((ovvero della polizia locale, urbana e rurale))
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972