TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2618/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 12.12.2024,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PANDOLFI FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via
Piave n. 12, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.5.1974;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. senza osservazioni in data 6.3.2025);
pagina 1 di 3 OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri e Parte_1
a Varese in data 12 maggio 2005, con atto iscritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Varese al numero 40, Parte I;
2. Nulla in punto provvedimenti relativi alla prole, essendo AT maggiorenne e avendo il medesimo intrapreso un'attività lavorativa;
3. Nulla reciprocamente tra le parti a titolo di assegno divorzile non sussistendone i presupposti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Varese in data 12.5.2005, atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 40, Parte I.
Per_ Dall'unione è nato il figlio (Varese) in data 3.12.2005, maggiorenne.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Varese in data 15.7.2008, verbale omologato con decreto n. 462/2008 del 4.9.2008 (n. 2315/2008 R.G).
ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio. Parte_1
All'udienza dell'8.4.2025 compariva personalmente la sola parte ricorrente con l'assistenza del difensore;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notificazione nei confronti della parte resistente non comparsa, dichiarava la contumacia di , non adottava Controparte_1
statuizioni provvisorie in assenza di domande di contenuto economico e di prole minorenne e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
pagina 2 di 3 La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Varese in data 15.7.2008, verbale omologato con decreto n. 462/2008 del 4.9.2008 (n. 2315/2008 R.G). Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il
12.12.2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Controparte_1
Varese in data 12.5.2005 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 40, Parte I);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varese affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 12.12.2024,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PANDOLFI FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via
Piave n. 12, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.5.1974;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. senza osservazioni in data 6.3.2025);
pagina 1 di 3 OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri e Parte_1
a Varese in data 12 maggio 2005, con atto iscritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Varese al numero 40, Parte I;
2. Nulla in punto provvedimenti relativi alla prole, essendo AT maggiorenne e avendo il medesimo intrapreso un'attività lavorativa;
3. Nulla reciprocamente tra le parti a titolo di assegno divorzile non sussistendone i presupposti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Varese in data 12.5.2005, atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 40, Parte I.
Per_ Dall'unione è nato il figlio (Varese) in data 3.12.2005, maggiorenne.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Varese in data 15.7.2008, verbale omologato con decreto n. 462/2008 del 4.9.2008 (n. 2315/2008 R.G).
ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio. Parte_1
All'udienza dell'8.4.2025 compariva personalmente la sola parte ricorrente con l'assistenza del difensore;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notificazione nei confronti della parte resistente non comparsa, dichiarava la contumacia di , non adottava Controparte_1
statuizioni provvisorie in assenza di domande di contenuto economico e di prole minorenne e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
pagina 2 di 3 La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Tribunale di Varese in data 15.7.2008, verbale omologato con decreto n. 462/2008 del 4.9.2008 (n. 2315/2008 R.G). Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il
12.12.2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Controparte_1
Varese in data 12.5.2005 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2005, atto n. 40, Parte I);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varese affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 3 di 3