Articolo 22 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 24Articolo 25 bis
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Art. 22. (Autorizzazioni del tribunale) 1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, puo':
((a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese)) ;
b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ((...)) ;
c) autorizzare una o piu' societa' appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ((...)) ;
d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all' articolo 2560, secondo comma, del codice civile , dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l' articolo 2112 del codice civile . Il tribunale verifica altresi' il rispetto del principio di competitivita' nella selezione dell'acquirente.
(( 1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale puo' avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto.
1-ter. La prededucibilita' opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono piu' procedure. )) 2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell' articolo 68 del codice di procedura civile , decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile . Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. ((Il tribunale puo' assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.))
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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