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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 616/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1900/2021 depositato il 31/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 898/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 10/06/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190044847983000 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 30/9/2019 l' Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 01420190044847983000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del DPR 633 del 1972, per l'omesso versamento dell'IVA dichiarata e non versata in relazione all'anno d'imposta 2016, con relative sanzioni ed interessi, per complessivi € 34.678,91
Con ricorso iscritto al n. 436/2020 R.G.R. Ricorrente_1 impugnava la citata cartella di pagamento eccependo il difetto di motivazione, l'illegittimità della pretesa tributaria e della notifica, la mancata allegazione degli atti prodromici. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva la convenuta Agenzia delle Entrate, contrastando la domanda e chiedendone il rigetto.
Con sentenza nr. 898/2021 del 04/02/2021 depositata il 10/6/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di
Bari rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate-BAT liquidate in Euro 4.000,00 omnicomprensive.
Con appello ricevuto dall'Agenzia delle Entrate il 15/7/2021 Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_1 impugnava la predetta sentenza, per i seguenti motivi: difetto di motivazione, mancata applicazione del principio di non contestazione in ordine a fatti riconducibili all'operato dell'agente della riscossione, non costituito in giudizio e non potendo trovare applicazione le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, mancata sottoscrizione, omesso invio dell'avviso bonario perché spedito a soggetto diverso dal destinatario, motivazione apparente, omessa motivazione in ordine alla condanna alle spese.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza appellata e l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitasi ritualmente in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ,Direzione Provinciale BAT replicava ai motivi di appello e chiedeva il rigetto del gravame con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
All'odierna udienza, l'appello veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado è esaustivamente motivata, essendo ivi esposto il percorso logico e giuridico che ha condotto alla decisione finale, che l'appellante ha contestato sotto plurimi aspetti, dimostrando con ciò di averne pienamente compreso, ancorchè non condiviso, l'integrale contenuto.
Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. in base al quale “ Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” è stato infondatamente richiamato dalla parte;
esso infatti presuppone che la parte sia costituita in giudizio e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, nel giudizio di primo grado così come nel presente, non lo era.
La cartella esattoriale risulta ritualmente notificata a mezzo PEC in forma digitale all'indirizzo Email_4 in data 30/9/2019 alle ore 08.23 come documentato dalla ricevuta di avvenuta consegna. In ogni caso, stante la tempestiva proposizione del ricorso, opera la sanatoria di cui all'art. 156
c.p.c. pacificamente applicabile anche al processo tributario ( Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6417 del
05/03/2019 ).
La sottoscrizione della cartella, sia in formato cartaceo che digitale, non costituisce elemento che influisce in alcun modo sulla sua validità ( Sez. 5 - , Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024).
Alla pagina 7/18 della cartella sono indicati, nell'apposita tabella, gli interessi dovuti e, nelle “ avvertenze
“ i riferimenti normativi in forza dei quali gli interessi sono stati calcolati. La parte peraltro nulla ha argomentato in ordine alla eventuale erroneità o illegittimità degli interessi richiesti.
La mancata allegazione alla cartella notificata degli atti presupposti, non costituisce causa di nullità, poiché non espressamente sancita dall'art. 7 della l. 212/2000.
Per pacifica giurisprudenza ( Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17479 del 28/06/2019; Sez. 5, Sentenza n.
13759 del 06/07/2016 ) il mancato invio della comunicazione di irregolarità, in caso di omessi versamenti, non inficia la validità della successiva iscrizione a ruolo.
Del tutto generiche e dunque inammissibili, sono le doglianze relative alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Per le esposte ragioni, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6.000,00 per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – BAT delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro
4000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
AULENTA MARIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1900/2021 depositato il 31/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 898/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 10/06/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190044847983000 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 30/9/2019 l' Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 01420190044847983000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del DPR 633 del 1972, per l'omesso versamento dell'IVA dichiarata e non versata in relazione all'anno d'imposta 2016, con relative sanzioni ed interessi, per complessivi € 34.678,91
Con ricorso iscritto al n. 436/2020 R.G.R. Ricorrente_1 impugnava la citata cartella di pagamento eccependo il difetto di motivazione, l'illegittimità della pretesa tributaria e della notifica, la mancata allegazione degli atti prodromici. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva la convenuta Agenzia delle Entrate, contrastando la domanda e chiedendone il rigetto.
Con sentenza nr. 898/2021 del 04/02/2021 depositata il 10/6/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di
Bari rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate-BAT liquidate in Euro 4.000,00 omnicomprensive.
Con appello ricevuto dall'Agenzia delle Entrate il 15/7/2021 Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_1 impugnava la predetta sentenza, per i seguenti motivi: difetto di motivazione, mancata applicazione del principio di non contestazione in ordine a fatti riconducibili all'operato dell'agente della riscossione, non costituito in giudizio e non potendo trovare applicazione le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, mancata sottoscrizione, omesso invio dell'avviso bonario perché spedito a soggetto diverso dal destinatario, motivazione apparente, omessa motivazione in ordine alla condanna alle spese.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza appellata e l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitasi ritualmente in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ,Direzione Provinciale BAT replicava ai motivi di appello e chiedeva il rigetto del gravame con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
All'odierna udienza, l'appello veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza di primo grado è esaustivamente motivata, essendo ivi esposto il percorso logico e giuridico che ha condotto alla decisione finale, che l'appellante ha contestato sotto plurimi aspetti, dimostrando con ciò di averne pienamente compreso, ancorchè non condiviso, l'integrale contenuto.
Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. in base al quale “ Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” è stato infondatamente richiamato dalla parte;
esso infatti presuppone che la parte sia costituita in giudizio e l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, nel giudizio di primo grado così come nel presente, non lo era.
La cartella esattoriale risulta ritualmente notificata a mezzo PEC in forma digitale all'indirizzo Email_4 in data 30/9/2019 alle ore 08.23 come documentato dalla ricevuta di avvenuta consegna. In ogni caso, stante la tempestiva proposizione del ricorso, opera la sanatoria di cui all'art. 156
c.p.c. pacificamente applicabile anche al processo tributario ( Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6417 del
05/03/2019 ).
La sottoscrizione della cartella, sia in formato cartaceo che digitale, non costituisce elemento che influisce in alcun modo sulla sua validità ( Sez. 5 - , Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024).
Alla pagina 7/18 della cartella sono indicati, nell'apposita tabella, gli interessi dovuti e, nelle “ avvertenze
“ i riferimenti normativi in forza dei quali gli interessi sono stati calcolati. La parte peraltro nulla ha argomentato in ordine alla eventuale erroneità o illegittimità degli interessi richiesti.
La mancata allegazione alla cartella notificata degli atti presupposti, non costituisce causa di nullità, poiché non espressamente sancita dall'art. 7 della l. 212/2000.
Per pacifica giurisprudenza ( Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17479 del 28/06/2019; Sez. 5, Sentenza n.
13759 del 06/07/2016 ) il mancato invio della comunicazione di irregolarità, in caso di omessi versamenti, non inficia la validità della successiva iscrizione a ruolo.
Del tutto generiche e dunque inammissibili, sono le doglianze relative alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Per le esposte ragioni, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6.000,00 per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – BAT delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro
4000,00 oltre accessori se dovuti.