Sentenza 28 luglio 1999
Massime • 1
In tema di fideiussione "omnibus" in favore di un istituto di credito stipulata in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 154/92, la clausola di rinuncia preventiva del fideiussore ad avvalersi della liberazione nell'ipotesi di credito concesso al debitore principale senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 1956 cod. civ. (e nonostante l'aggravamento della situazione patrimoniale del debitore stesso) non si pone in contrasto con il disposto degli artt. 1175, 1325, 1346, 1375, 1938 cod. civ., ed è, pertanto, valida ed efficace, a condizione che l'istituto bancario tenga, nel corso del rapporto, un comportamento improntato ai principi di buona fede e correttezza, la prova della mancanza dei quali grava, peraltro, sul fideiussore che ne assuma la violazione (principio affermato con riferimento ad una clausola di dispensa che conteneva, tra l'altro, la previsione espressa dell'onere, per il fideiussore, di "tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dell'evoluzione dei suoi rapporti con l'istituto di credito": la S.C., premesso che il predetto fideiussore non aveva fornito alcuna prova di avere adempiuto a tale, esplicito incombente, ha rigettato il ricorso per la declaratoria di invalidità della clausola "de qua").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8176 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. SArio DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. IO ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI MA MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso l'avvocato M. CARUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato MI AGNUSDEI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CARIPUGLIA SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TUSCOLANA 404, presso l'avvocato CRISTOFORO DE CARO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO TRABACE, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 520/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 19/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/99 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente, l'Avvocato Trabace, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso della società PU S.p.A. il Presidente di Bari ingiunse con decreto 6.6.1989 ai coniugi Di IO CH e SO SA, quali fideiussori della società Club Touring Fuoristrada di Lecce Matteo Angelo, S.n.c., il pagamento della somma di L. 449.761.204, quale saldo passivo del c/c della società, oltre interessi legali e spese processuali. Il decreto fu opposto sul rilievo che mancasse il titolo, in quanto era stato sottoscritto solo un modulo in bianco;
perché la fideiussione omnibus era nulla per indeterminatezza dell'oggetto; perché la garanzia era comunque limitata a L. 250.000.000. La PU resistette alla opposizione e propose domanda riconvenzionale per l'adeguamento del tasso di interesse a quello convenzionale. Il Tribunale rigettò la opposizione e accolse la domanda riconvenzionale, condannando gli opponenti ad adeguare gli interessi al tasso del 13,6%. Ritenne il Tribunale che mancasse la prova della limitazione della garanzia, giudicando inammissibile la prova per testi richiesta in ordine all'abusivo riempimento del foglio - da provarsi solo con querela di falso - risultando i patti coevi o anteriori contrari al contenuto del documento;
che la fideiussione omnibus fosse valida, in quanto anteriore alla L. 17.2.1992 n. 154; che la garanzia ex art. 1056 c.c. fosse rimasta, non essendo stata offerta la prova della malafede della banca nell'ampliamento dell'originario affidamento al debitore principale;
che, infine, vi fosse stata la pattuizione degli interessi ultralegali, ravvisabile nella espressione "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito nella piazza" contenuta nel contratto di conto corrente.
La sentenza, appellata dai coniugi Di IO - SO, fu confermata dalla Corte di Appello di Bari in data 21.3 - 19.5.1997. Considerò la Corte territoriale infondati i due motivi di appello, sia quello che aveva censurato la statuizione in ordine alla validità della pattuizione sugli interessi e della fideiussione omnibus, sia quello che in via generica aveva lamentato la illogicità e la carenza di motivazione su punti decisivi della controversia, ritenuto una petizione di principio assorbita dal primo gravame, inammissibile a norma dell'art. 342 c.p.c. e comunque superfluo, mentre la questione relativa al preteso abusivo riempimento del modulo prestampato, avente ad oggetto la fideiussione ed ogni altro profilo della garanzia dibattuto in primo grado, risultava coperta da giudicato, in mancanza di impugnazione. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con atto 25.7.1997 Di IO CH e SO SA, con due motivi di censura. Ha resistito con controricorso la società PU. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo hanno dedotto i ricorrenti la violazione e falsa applicazione di legge della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sotto più aspetti: per aver ritenuto che il tasso di interessi potesse fondarsi sugli accordi dipendenti dal cartello interbancario, quasi che essi fossero fonte normativa secondaria;
per aver considerato valida ed efficace la fideiussione omnibus, come pure la dispensa della banca dall'obbligo dell'art.1956 c.c. di chiedere l'autorizzazione del fideiussore per il credito al terzo, pur dopo aver conosciuto l'aggravamento delle sue condizioni patrimoniali, in violazione degli artt. 1175, 1325, 1346, 1355, 1375, 1938 c.c., dovendo la clausola della dispensa interpretarsi in funzione del corretto comportamento di ogni istituto bancario;
per avere, infine, in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c., rigettato la censura di invalidità della convenzione fideiussoria, benché fosse stata prodotta la prova documentale attraverso un modulo firmato in bianco, con riguardo alla dispensa dall'onere dell'art. 1956 c.c., nonché la richiesta della prova testimoniale e documentale, volta a stabilire che la banca aveva fatto altro credito al debitore, anche quando costui era rimasto inadempiente alle obbligazioni di pagamento già maturate.
Nessuna delle doglianze merita di essere accolta.
Il primo motivo è inammissibile, perché si limita a sostenere la erroneità dell'assunto (attribuito alla sentenza impugnata) secondo cui gli accordi dipendenti dal cartello intestatario costituiscono "fonte normativa secondaria", mentre in realtà il giudice di appello non ha attribuito a tali accordi la natura di "usi" o comunque di "norme", ma ha affermato la validità della "relatio" (della pattuizione delle parti in causa) ad una diversa perfettamente identificabile, che ha reso l'oggetto della pattuizione predetta determinabile.
Quanto alla fideiussione omnibus, posta la sua validità per il periodo che ha preceduto la data di entrata in vigore della L.154/1992 (7.7.1992), non ha alcun fondamento la tesi secondo cui la dispensa dall'obbligo dell'art. 1956 c.c. contrasterebbe con gli artt. 1175, 1325, 1346, 1355, 1375, 1938 c.c. Esclusa la sanzione di invalidità della clausola di rinunzia preventiva del fideiussore ad avvalersi della liberazione nella ipotesi di credito concesso senza preventiva autorizzazione, pur in condizioni di aggravamento della situazione patrimoniale del debitore principale, essendo stata introdotta dalla citata L. 154/1992 ed operando dunque solo dal 7.7.1992, del tutto improprio appare il richiamo alle disposizioni sulla correttezza e buona fede dei contraenti, dal momento che è insufficiente la deduzione del principio, che impone il rispetto di quelle regole sin dall'avvio delle trattative e ancor più nella fase della esecuzione, per inferirne automaticamente la sua disapplicazione da parte della banca, salva la prova contraria, il cui onere si assume fosse a carico di colui che quell'obbligo aveva il dovere di rispettare. La clausola di dispensa, nei termini in cui fu concepita, attribuiva al fideiussore "l'obbligo di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'azienda di credito", sicché, per ritenere inadempiuto il dovere di buona fede di quest'ultima sarebbe stato necessario che egli avesse ottemperato al proprio obbligo pattiziamente assunto e avesse tentato, senza successo per l'opposizione della banca, di acquisire utili elementi di valutazione. La contraria affermazione suppone, senza averlo provato, l'inadempimento dell'obbligo di correttezza della controparte, ed ipotizza, per l'effetto, una presunzione di colpa a suo carico, così gravandola dell'onere di provare la inimputabilità di tale inadempimento, quasi che esso fosse in re ipsa, in forza dell'erroneo richiamo dell'art. 1218 c.c., che presume la colpa, purché sussista l'inadempimento della prestazione contrattualmente assunta, ma non anche l'inadempimento - salvo prova contraria - degli obblighi ad essa connessi. Quanto poi ai motivi che attengono alla nullità della convenzione fideiussoria, perché portata da un foglio firmato in bianco, e alla mancata ammissione dei mezzi istruttori volti a stabilire che la banca avesse fatto altro credito al debitore, la Corte territoriale ha ritenuto tale punto coperto da giudicato, motivando con il fatto che non era stato dedotto con i motivi di appello, e tanto giova a disattendere l'assunto dei ricorrenti secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe motivato sulle ragioni di tale giudicato, trovando peraltro la circostanza riscontro nei limiti della impugnazione a suo tempo proposta, la quale mancò di qualunque accenno a siffatte doglianze. Le censure a riguardo sono dunque infondate.
Con il secondo motivo hanno denunziato i ricorrenti la insufficiente, contraddittoria e omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata motivato sia in ordine alla eccezione di invalidità della convenzione fideiussoria, conseguita mercè rilascio di una firma su moduli non riempiti, avendo ritenuto quel punto coperto da giudicato, sia in ordine al diniego della prova testimoniale e documentale da loro richiesta anche nelle conclusioni dell'atto di appello, mentre affetta da illogicità sarebbe stata la motivazione laddove aveva affermato l'obbligo del fideiussore di tenersi al corrente delle operazioni eseguite dalla banca nei confronti del debitore garantito. Quanto più sopra osservato porta a disattendere tale doglianza nella prima delle tre articolazioni, mentre le conclusioni raggiunte in ordine alla clausola di dispensa ex art. 1956 c.c. - nella sua vecchia formulazione - e alla buona fede della banca tolgono pregio alla doglianza in ordine alle deduzioni probatorie, che sono state genericamente formulate, senza alcuna indicazione delle circostanze di fatto e dei testi da assumere, semplicemente per relationem alle conclusioni dell'atto di appello e dunque in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, necessario allo scopo di dare al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della decisione impugnata (Cass. 9558/1997; 7692/1996; 11517/1995;
6863/1995; 1037/1994). Nè si presta alla censura di illogicità la motivazione relativa all'obbligo del fideiussore di tenersi al corrente delle operazioni bancarie del debitore garantito, esso corrispondendo ad un suo precipuo interesse e fondandosi su precisa pattuizione contrattuale, assunta direttamente con l'Istituto di credito, obbligato a fornire le necessarie informazioni. Il ricorso va dunque respinto e le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti in solido in ragione di L. 8.220.000=, di cui L.
8.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da Di IO CH e SO SA nei confronti della società PU S.p.A. avverso la sentenza 21.3 - 19.5.1997 della Corte di Appello di Bari e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 8.220.000=, di cui L.
8.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999