Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8176
CASS
Sentenza 28 luglio 1999

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In tema di fideiussione "omnibus" in favore di un istituto di credito stipulata in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 154/92, la clausola di rinuncia preventiva del fideiussore ad avvalersi della liberazione nell'ipotesi di credito concesso al debitore principale senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 1956 cod. civ. (e nonostante l'aggravamento della situazione patrimoniale del debitore stesso) non si pone in contrasto con il disposto degli artt. 1175, 1325, 1346, 1375, 1938 cod. civ., ed è, pertanto, valida ed efficace, a condizione che l'istituto bancario tenga, nel corso del rapporto, un comportamento improntato ai principi di buona fede e correttezza, la prova della mancanza dei quali grava, peraltro, sul fideiussore che ne assuma la violazione (principio affermato con riferimento ad una clausola di dispensa che conteneva, tra l'altro, la previsione espressa dell'onere, per il fideiussore, di "tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dell'evoluzione dei suoi rapporti con l'istituto di credito": la S.C., premesso che il predetto fideiussore non aveva fornito alcuna prova di avere adempiuto a tale, esplicito incombente, ha rigettato il ricorso per la declaratoria di invalidità della clausola "de qua").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8176
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8176
    Data del deposito : 28 luglio 1999

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