Articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
Articolo 5Articolo 7
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6 ottobre 2011
Art. 6. (Sanzioni) 1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa. 2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5. 3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalita' diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito. 4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 . In deroga a quanto previsto dall' articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, ((in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) , l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione. ((2)) 5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.
---------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Entrata in vigore il 6 ottobre 2011
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