Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 05/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Monica Moi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 110 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2024 promossa da
Parte_1 domiciliato elettivamente in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Curreli
e Francesca Corda che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti.
APPELLANTE CONTRO
CP_1
In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Sassari, presso la sede dell'agenzia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elisabetta Corona e Maria Santoru in forza di procura in atti,
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 392/2024 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di decadenza per incompatibilità.
All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE 1) in riforma della sentenza n. 392 del 2024 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, voglia la Corte d'Appello adita, accogliere integralmente le conclusioni del ricorso introduttivo così formulate;
- dichiarare la nullità e comunque l'illegittimità del provvedimento di decadenza comminato in data 5.9.2023 e per l'effetto reintegrare il ricorrente nel medesimo ruolo e con lo stesso inquadramento della sua originaria assunzione e condannare l'amministrazione resistente al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data della decadenza fino a quella dell'effettiva ricostituzione del rapporto e ricostruire la continuità del rapporto anche ai fini contributivi;
2) con vittoria di spese e competenze professionali da liquidarsi in ragione dei collegamenti ipertestuali con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 e distrazione in favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di averle anticipate. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “1. Con ricorso depositato in data 23 novembre 2023, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , chiedendo CP_2 l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. Il dott. ha Pt_1 dedotto di essere stato dipendente della convenuta a partire dall'1.1.2022 quale funzionario tecnico con qualifica D, livello retributivo D1, con assegnazione al centro zonale di Valledoria, c.d. ATO 1. 3. Parte ricorrente ha inoltre rappresentato di essere stato socio della RB S.N.C. di RO e IN
RB OC CO, costituita nel 1988 dal padre e dallo zio del ricorrente per la gestione del patrimonio immobiliare agricolo della famiglia e che Pt_1 si limitava a svolgere attività agricola.
4. Il dott. a poi rilevato che in Pt_1 data 13.5.2021, quando non era ancora in essere il rapporto con la CP_1
S.N.C. di RO e IN RB OC CO ha avanzato Pt_1 all' domanda di integrazione del premio per la produzione Parte_2 del grano duro, non finanziata per mancanza di risorse nell'anno di riferimento.
5. Allorché assunto in parte ricorrente ha evidenziato di aver proceduto a CP_1 rimuovere la potenziale causa di incompatibilità col rapporto di pubblico impiego, mediante costituzione delle società agricole RB RO DI S.S. e RB
IN DI S.S., delle quali non era parte, e trasferendo a queste ultime dall'1.1.2022 la gestione del patrimonio immobiliare della RB S.N.C. di RO e IN RB OC CO, che da tale momento cessava l'attività imprenditoriale.
6. Il ricorrente ha poi allegato che la gestione e l'istruttoria delle pratiche relative all'ottenimento del premio di grano duro sono passate dall' a quest'ultima nel 2023 ha dichiarato finanziabile la Parte_2 CP_1 domanda presentata nel maggio 2021 dalla RB S.N.C. di RO e IN
RB OC CO.
7. Con nota del 19 luglio 2023, la dott.ssa Per_1
direttrice del servizio del personale della resistente, ha poi richiesto al
[...] ricorrente dei chiarimenti con riferimento alla situazione di conflitto di interessi e all'incompatibilità derivante dalla partecipazione detenuta dal dott. Pt_1 presso la RB S.N.C. di RO e IN RB OC CO.
8. A tale richiesta il ricorrente ha replicato che il premio del grano duro, ancorché riscosso nel 2022, faceva riferimento alla domanda trasmessa ad altra agenzia nel 2021, quando peraltro il dott. non era dipendente pubblico, e che la RB Pt_1
S.N.C. di RO e IN RB OC CO aveva cessato qualsiasi attività agricola.
9. Alla nota in discussione faceva seguito la diffida emessa in data 27 luglio 2023 dalla dott.ssa che invitava il ricorrente alla rimozione della Per_1 causa di incompatibilità, individuata nella qualità di amministratore di una società avente scopo di lucro, nel termine di cinque giorni. 10. Il ricorrente ha poi allegato che con nota del 1° agosto 2023 rappresentava alla l'intenzione di CP_1 rimuovere la potenziale, ma ritenuta insussistente, causa del conflitto di interessi o di incompatibilità, fissando un appuntamento presso il notaio di fiducia per la data del 7 settembre 2024, poi rinviato al 12, stante l'imminenza del periodo feriale. 11. Ciononostante, in data 5 settembre 2023, la dott.ssa dichiarava il Per_1 ricorrente decaduto dal rapporto di pubblico impiego per incompatibilità
2 dell'attività svolta, in violazione dell'art. 44 della legge regionale n. 31/98, risolvendo il rapporto di lavoro. 12. Avverso detta determina è insorto il dott. eccependo anzitutto la violazione di quanto disposto dagli artt. 44, 49 e Pt_1
50 della legge regionale n. 31/1998, che attribuiscono natura di sanzione disciplinare al provvedimento con cui viene risolto il rapporto di lavoro per violazione della norma che statuisce il divieto di incompatibilità. 13. Ciò, anzitutto, in quanto il provvedimento di risoluzione sarebbe stato adottato dal direttore del servizio, laddove invece la competenza era affidata al direttore generale dell' . 14. Inoltre, l'atto impugnato sarebbe altresì nullo a tesi attorea in CP_2 quanto non sarebbe stata formalizzata alcuna contestazione disciplinare, non sarebbe stato concesso al dipendente il termine a difesa di dieci giorni e la sanzione disciplinare sarebbe stata adottata oltre il termine perentorio consentito dalla normativa regionale. 15. Alle stesse conclusioni si giungerebbe, secondo il ricorrente, qualora si ritenesse di applicare alla controversia quanto previsto dal CCNL Comparto Regione e dall'art. 55 del d.lgs. n. 165/2001, atteso che nel caso di specie sarebbe stato competente per l'avvio del procedimento disciplinare e l'adozione del provvedimento conclusivo dello stesso, l'ufficio per i procedimenti disciplinari, diversamente da quanto avvenuto. 16. Il dott. ha inoltre Pt_1 evidenziato che il provvedimento sarebbe formalmente viziato anche con riferimento all'ipotesi della decadenza stabilita dagli artt. 60 e ss. del d.P.R. n. 3/1957, posto che appunto il provvedimento di risoluzione del rapporto è stato emanato dal direttore del personale e non dal direttore generale, unico legittimato ad esprimere e rappresentare la volontà dell'Ente. 17. La violazione della procedura sarebbe a tesi attorea evidente anche tenendo in considerazione che al dipendente è stato concesso un termine di soli cinque giorni per la rimozione della causa di incompatibilità, e non quindici come invece imposto dall'art. 63 del d.P.R. n. 3/1957. Peraltro, nel ristretto termine concesso il dott. si sarebbe Pt_1 anche prontamente attivato per la rimozione della causa di incompatibilità, con fissazione dell'appuntamento presso il notaio per la cessione della quota. Sicché, il comportamento di che non ha opposto obiezione alcuna all'appuntamento CP_1 così fissato, limitandosi a risolvere il rapporto di lavoro, sarebbe contrario a correttezza e buona fede. 18. Oltre ai censurati aspetti formali, il dott. Pt_1 ha inoltre rivendicato l'assenza nel merito di alcuna causa di incompatibilità, ovvero di conflitto di interessi, atteso che l'esercizio di mera attività agricola non sarebbe vietato dalla legge regionale più volte citata, volta invece a impedire l'esercizio di attività commerciali, industriali e professionali. E l'attività agricola svolta dalla RB S.N.C. di RO e IN RB OC CO non aveva tale natura commerciale. 19. Inoltre, la conduzione di terreni agricoli svolta dalla società agricola sarebbe cessata al momento della concessione dell'affitto di azienda alle altre due società, RB RO DI S.S. e RB IN DI S.S., senza alcuna partecipazione nelle stesse del ricorrente. 20. Da tale momento, la RB S.N.C. di RO e IN RB OC CO si sarebbe limitata alla riscossione dei canoni percepiti dalle locazioni agrarie;
in quanto tale non si configurerebbe un esercizio di attività commerciale o imprenditoriale. 21. Il dott. ha pertanto introdotto il presente giudizio, chiedendo la ricostituzione Pt_1 del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento di risoluzione, e il versamento degli arretrati
3 maturati, sulla base dell'ultima retribuzione ammontante a € 2.485,19. 22. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità e comunque l'illegittimità del provvedimento di decadenza comminato in data 5.9.2023 e per l'effetto reintegrare il ricorrente nel medesimo ruolo e con lo stesso inquadramento della sua originaria assunzione e condannare l'amministrazione resistente al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data della decadenza fino a quella dell'effettiva ricostituzione del rapporto e ricostruire la continuità del rapporto anche ai fini contributivi;
2) con vittoria di spese e competenze professionali da liquidarsi in ragione dei collegamenti ipertestuali con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 e distrazione in favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di averle anticipate”. 23. Si è ritualmente costituita l' , chiedendo CP_2
l'integrale rigetto delle doglianze avversarie. 24. Nello specifico, la parte resistente ha anzitutto sottolineato che il dott. era stato inizialmente Pt_1 assunto a tempo determinato per otto mesi dal 3 febbraio 2021, rapporto tuttavia risolto il 12 marzo 2021 a seguito delle dimissioni presentate dal dipendente, e che già in tale sede aveva attestato l'inesistenza di cause d'incompatibilità. Pertanto, alla data di trasmissione della domanda volta ad ottenere il premio grano duro ad nel 2021, il ricorrente continuava ad essere amministratore della Parte_2
RB S.N.C. di RO e IN RB OC CO. 25. La società convenuta ha poi eccepito che alla data di sottoscrizione del contratto alle dipendenze di il 13.12.2021, il dott. ra ancora amministratore CP_1 Pt_1 della società in nome collettivo, e che dunque all'epoca sussisteva la causa di incompatibilità di cui si discute. 26. Né successivamente all'assunzione, e fino alla risoluzione del rapporto, il dipendente avrebbe mai avanzato richiesta per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di amministratore presso la RB S.N.C. di RO e IN RB OC CO. 27. LAORE ha altresì evidenziato che, contrariamente a quanto rivendicato dalla parte avversaria, la situazione di incompatibilità non sarebbe stata rimossa;
invero, dalla stessa risposta ai chiarimenti trasmessa dal dipendente in data 25.7.2023, risultava allegato un contratto preliminare di vendita di terreni di proprietà della RB
S.N.C. di RO e IN RB OC CO e un terzo soggetto, risalente al dicembre 2022, in cui il ricorrente figurava ancora come socio amministratore.
28. La resistente inoltre ha rappresentato che la partecipazione e la carica ricoperta dal dott. presso la società figurava ancora dalla visura Pt_1 camerale estratta in data 5.7.2023. 29. In aggiunta, la società ha evidenziato che nonostante la diffida trasmessa al fine di rimuovere la situazione di incompatibilità, il ricorrente non si sarebbe immediatamente dimesso dalla carica di amministratore, azione che avrebbe potuto intraprendere, rilevando poi la questione della nomina di altro amministratore nei soli rapporti societari. 30. La datrice avrebbe dunque legittimamente interrotto il rapporto di lavoro, con un provvedimento da qualificarsi quale decadenza dal pubblico impiego ai sensi degli artt. 60 e ss. del d.P.R. n. 3/1957. In quanto tale, a nulla rileverebbero i pretesi vizi denunciati dalla controparte rispetto alla violazione delle norme stabilite dalla legge regionale con riferimento alle sanzioni disciplinari, non assumendo il provvedimento che dichiara la decadenza una tale veste giuridica. 31. Non sussisterebbe secondo nemmeno la denunciata criticità rispetto all'asserita CP_1
4 incompetenza del direttore del servizio ad adottare siffatto provvedimento;
in ogni caso, la decadenza sarebbe stata ratificata dal direttore generale con nota del 27 ottobre 2023. 32. Nel merito, il provvedimento di decadenza dall'impiego sarebbe CP_ legittimo secondo quanto rivendicato dall' resistente, atteso che il dipendente avrebbe mantenuto una partecipazione in violazione del principio di esclusività più volte richiamato, anche per come chiarito nelle modalità applicative dal decreto n. 37/1 dell'11.1.2021 dell'Assessore al Personale e riforma della Regione Sardegna, che evidenziava l'incompatibilità assoluta all'esercizio di attività economiche comprensive di attività commerciali, industriali, professionali, artigianali e agricole. 33. ha dunque richiesto il rigetto del ricorso.”. CP_1
La causa, istruita con documenti, è stata definita con la sentenza n. 392/2024 del
Tribunale di Sassari, sezione lavoro, di rigetto del ricorso, con compensazione integrale delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, ritenuta la natura non disciplinare né sanzionatoria del provvedimento adottato, con conseguente applicabilità della procedura prevista per l'ipotesi di incompatibilità ex artt. 60 ss dpr n. 3/1957, art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e rigetto delle eccezioni relative all'asserita violazione delle norme dettate in tema di procedimento e sanzione disciplinare, ha disatteso l'eccezione di incompetenza del dirigente che ha adottato il provvedimento di decadenza attesa l'intervenuta ratifica medio tempore di detto provvedimento da parte del direttore generale dell'ente resistente in data 27.10.2023. Nel merito, il Tribunale ha sottolineato l'irrilevanza, quale fattore ostativo dell'intimata decadenza, dell'appuntamento presso un notaio per la cessione delle quote societarie attesa l'automaticità della decadenza al decorso del termine di 15 giorni dalla diffida, al pari dell'invocata violazione dei principi di correttezza e buona fede stante appunto, la natura dichiarativa della pronuncia di decadenza. Ancora, il Tribunale ha disatteso l'eccezione sulla violazione del diritto di difesa atteso che il termine tra la diffida e la dichiarazione di decadenza è stato superiore a
15 giorni. Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto assoluta l'incompatibilità contestata al ricorrente ex art. 60 n. 1 dpr n. 3/1957 ossia l'avere ricoperto la carica di amministratore e socio della soc. agricola RB snc di RO e IN RB
e, dunque, assoggettato a una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali, così rivestendo la qualifica di imprenditore il quale esercita abitualmente e professionalmente un'attività economica, con fine di lucro: esercizio incompatibile col vincolo di esclusiva derivante dal rapporto di pubblico impiego. Trattasi di conclusione conforme anche al decreto dell'Assessorato degli Affari Generali, Personali e Riforme della Regione Sardegna, N.P. 37/1 dell'11/01/2021, oltre che alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 27420/2020) e amministrativa. Ancora, non rileva neppure la cessione in affitto dei terreni di proprietà della Snc alla RB RO DI S.S. e alla RB IN DI S.S., rispetto alle quali il ricorrente non ha quote di partecipazione considerato che, comunque, la snc ha mantenuto quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola. Né maggiore rilevanza può assegnarsi alla circostanza che di fatto, la RB S.N.C. di RO e IN RB OC CO non eserciti attività agricola atteso che quel che rileva nel sistema delle incompatibilità delineato dall'art. 60 del d.P.R. n.
5 3/1957, nonché dalla legge regionale n. 31/1998 con contenuto analogo, è la preminenza dell'interesse pubblico che ha determinato un assetto segnato dalla equiparazione di attualità e potenzialità del conflitto: l'ordinamento con giudizio prognostico ex ante, ha inteso prevenire, con il regime delle incompatibilità, il concretarsi del contrasto, inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere. Non ultimo, il risulta avere riconosciuto la sussistenza dell'indicata Pt_1 ragione di incompatibilità allorché si è impegnato alla rimozione della stessa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il cui ha resistito, con memoria, Pt_1
CP_1
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, l'appellante ha contestato i seguenti punti della sentenza impugnata: 1) Violazione dell'art. 60 DPR 3/1957 in quanto l'incompatibilità è prevista solo per l'esercizio di attività commerciali e non per quelle agricole. L'atto costitutivo della società RB SNC dimostra che questa è stata costituita dal padre e dallo zio dell'appellante al fine di custodire in essa il patrimonio dei terreni agricoli di famiglia: essa non è altro che la veste giuridica alternativa della comunione ereditaria, senza assumere i caratteri della professionalità e abitualità, come evidenziato anche dai modesti utili ripartiti nell'ultimo quinquennio. In definitiva, l'appellante non svolgeva alcuna attività di imprenditore commerciale, di tal ché la causa di incompatibilità era totalmente insussistente. Né assumono rilevanza, in senso contrario, l'estensione dei terreni agricoli, il decreto assessoriale (privo dell'efficacia di fonte primaria) e l'isolato precedente giurisprudenziale non pertinente al caso di specie nel quale è provata la cessazione dell'attività agricola e lo svolgimento di mera gestione del patrimonio immobiliare con conseguente venire meno dell'esigenza tutelata dall'art. 60 citato. Ancora, si imputa al Tribunale di non avere approfondito la rilevanza concreta della cessazione dell'attività ai fini della valutazione della natura imprenditoriale, limitandosi a dare rilievo al solo aspetto potenziale e trascurando in toto la giurisprudenza invocata dall'attore in punto di iscrizione alla gestione commercianti;
2) Violazione dell'art. 44 legge 31/98 quale legge speciale che disciplina i requisiti dell'incompatibilità e la procedura che accerta la decadenza. In sintesi dalla combinata lettura degli artt. 44 e 49 della L.R. n.31/1998 si evincerebbe che con detta legge, la Regione nell'ambito della potestà normativa propria, abbia introdotto una peculiare normativa che disciplina la materia dell'incompatibilità nel pubblico impiego e, nel caso specifico, l'esercizio concreto di attività commerciali, industriali o professionali: tesi disattesa dal Tribunale sul presupposto che la materia dell'incompatibilità troverebbe la sua fonte nell'art. 60 e ss. DPR 3 del 1957 e nell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001, in contrasto con le peculiarità della normativa della che quale regione a statuto speciale trova nel D.lgs. CP_1
165/2001 – come prevede l'art. 1 comma 3 – solo i principi fondamentali cui attenersi ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Né appare condivisibile il ragionamento del primo giudice laddove ha respinto la pretesa dell'appellante di applicare la disciplina in materia di procedimenti disciplinari. Invero, egli ha inteso affermare che anche nel procedimento
6 decadenziale si sarebbe dovuta osservare la procedura prevista per il licenziamento poiché è l'art. 49 che richiama la disciplina sulle incompatibilità dell'art. 44, col solo limite di prevedere che le conseguenze di queste ultime siano sottratte alla disponibilità dei contratti collettivi;
3) Violazione dell'art. 132 c.p.c. e 118 disp. attuazione c.p.c. in ragione dell'omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione sul mancato rispetto del termine dell'art. 63 DPR 3/1957; Violazione dell'art. 44 legge regionale 31/98 che prevede che l'accertamento delle cause di recesso debba avvenire in contraddittorio tra le parti;
Violazione degli artt. 1175 (comportamento secondo correttezza), 1375
c.c. (esecuzione in buona fede) e art. 1218 c.c. (responsabilità del debitore). In sintesi, Il Tribunale implicitamente riconosce al termine di 15 giorni per la rimozione della causa di incompatibilità natura perentoria confondendo la conseguenza dello spirare del termine assegnato, che è appunto la decadenza dall'impiego, con la natura del termine stesso e non dando pertanto rilevanza all'atto compiuto dall'appellante nei tempi strettamente e tecnicamente necessari per spogliarsi delle vesti di socio della snc. Ma anche opinando in tale senso, non vi è dubbio che detto termine resta sospeso fino a che l'adempimento diventa possibile, ai sensi dell'art. 1256 c.c. Salvo ritenere che si sia in presenza di una condizione risolutiva espressa come sembrerebbe affermare il Tribunale laddove ha riconosciuto l'insufficienza di detto termine per consentire all'appellante la rassegnazione delle dimissioni dalla carica di amministratore: unica interpretazione coerente con la rilevanza degli interessi costituzionali che trovano componimento nella disposizione in esame. Da un lato, l'interesse della pubblica amministrazione all'esclusività della prestazione lavorativa;
dall'altro il diritto del dipendente al lavoro che non può essere sacrificato a fronte del mancato rispetto di un termine impossibile. Specie nei casi, come quello di specie, in cui l'interesse dell'amministrazione non subiva pregiudizio alcuno, posto che l'attività imprenditoriale era cessata, e la società si limitava a riscuotere un canone di locazione per tutti gli immobili, con un impegno quindi del tutto inconsistente dei suoi soci amministratori. Termine peraltro talmente severo da far ritenere non rispettato il contraddittorio tra le parti. Infine, si censura la condotta dell'appellata contraria ai principi della buona fede e correttezza. Invero, in data 19.7.2023 ha inizialmente prefigurato un conflitto CP_1 di interesse specifico, chiedendo al ricorrente di fornire una spiegazione in ordine al fatto che una società, di cui lui era amministratore, avesse ricevuto da CP_1 stessa l'erogazione di aiuti tesi alla valorizzazione del grano duro. In un secondo momento, a seguito della spiegazione fornita dal ricorrente in data 24.7.2023, ha ravvisato la causa di incompatibilità ed ha mutato la contestazione, intimando in data 27.7.2023 l'immediata rimozione dell'incompatibilità entro il termine di 5 giorni. E nonostante la risposta data nei termini concessi, con la richiesta di breve proroga in ragione dell'impossibilità di rispettare il predetto lasso temporale, CP_1 ha risposto con il provvedimento di decadenza in data 6.9.2023.
Peraltro, trattandosi di decadenza negoziale, nei confronti della quale trovano applicazione i principi di correttezza e buona fede, l'atteggiamento di appare CP_1 equivoco: prima configurando il fatto come conflitto di interesse;
poi domandando l'immediata rimozione della situazione di incompatibilità; infine disponendo la
7 decadenza dopo oltre un mese dalle rassicurazioni con le quali il ricorrente si era impegnato a modificare i patti sociali nel più breve tempo possibile.
Tale comportamento non può non rilevare al fine della legittimità del provvedimento espulsivo.
I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi non sono condivisibili.
Invero, appare opportuno richiamare il contenuto del provvedimento di decadenza intimato dall'amministrazione appellata. In questo è scritto “nonostante la sottoscrizione del contratto di pubblico impiego, il Dott. ha sempre mantenuto il ruolo di socio Parte_1 amministratore e legale rappresentante della società “
[...] ; DATO ATTO CHE il dipendente Parte_3 pubblico, in forza della normativa nazionale e regionale che disciplina il sistema generale delle incompatibilità dei pubblici dipendenti fondato sul principio di esclusività di cui all'articolo 98 della Costituzione, non può svolgere, tra l'altro, attività commerciali, industriali o professionali, né può assumere cariche di rappresentanza e comunque con responsabilità gestorie in società con fini di lucro;
l'omessa comunicazione e la condizione di socio amministratore rappresenta una violazione dei principi e degli obblighi sanciti dal codice di comportamento dei dipendenti dell'amministrazione pubblica;
VISTO l'articolo 44 L.R. 13 novembre 1998, n. 31 che prevede che il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati;
… RILEVATO CHE il dott. risulta Parte_1 tuttora svolgere attività incompatibili con il rapporto di lavoro con l'Agenzia e non ha ottemperato al provvedimento che gli imponeva la loro cessazione;
determina DI DISPORRE, ai sensi dell''articolo 44 L.R. n. 31/1998, la risoluzione del rapporto di lavoro del Dott. con decorrenza immediata.”. Parte_1
Dunque, il provvedimento di decadenza trova il proprio fondamento nella violazione della parte dell'art. 44 L.R. n. 31/1998 relativa al mantenimento del ruolo di socio amministratore e legale rappresentante della
[...]
. Parte_3 Ciò premesso, quest'ultimo articolo stabilisce -per quanto rileva in questa sede - che “1. Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2. Il dipendente può essere autorizzato ad espletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro.
3. Non è richiesta autorizzazione per le prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o presso le cooperative sociali di cui alla Legge
8 novembre 1991, n. 381, né per il percepimento di compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa non retribuita.
4. Le autorizzazioni previste nel comma 2 sono concesse dal direttore generale
8 competente in materia di personale, o dall'Assessore qualora riguardino direttori generali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, dopo aver verificato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e sempreché non ostino ragioni di opportunità in relazione alla necessità di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove, entro trenta giorni dalla presentazione, non venga adottata motivata determinazione di diniego. “.
Trattasi di una disciplina che non deroga ma si coordina con la normativa statale, come precisato dall'art. 2 della L.R. n. 31/19998 “1. L'Amministrazione e gli enti sono ordinati secondo disposizioni legislative ovvero, sulla base delle medesime, mediante disposizioni statutarie e regolamentari e atti di organizzazione.
2. In particolare sono regolate dalla legge ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi da essa stessa posti, con atti normativi o amministrativi le seguenti materie: a) ..; b) ..; c) …; d…; e) …; f) le incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
g) ….
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, di seguito denominati "dipendenti", è disciplinato dalle disposizioni delle sezioni Il e III, capo
I, titolo Il, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge…….”. Orbene, la normativa statale stabilisce che “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.” (Art. 60 dpr 3/1957), e che “L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 60 .. viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dallo impiego. La decadenza è dichiarata con decreto del ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.” (art. 63 RPR N. 3/1957). Ciò premesso, in maniera del tutto condivisibile la Cassazione ha precisato che “nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato l'illegittimità del provvedimento di decadenza per chi svolga attività incompatibili è … parificabile, quanto agli effetti, alla illegittimità del licenziamento, …: questo perché, nel caso di recesso per sopravvenuta incompatibilità, la fattispecie, stante anche il suo operare in seguito a diffida, può accostarsi a quella del recesso per ragioni oggettive, in quanto riconducibile ad un'iniziativa datoriale ed essendo munita dell'effetto ultimo di far cessare il rapporto di lavoro.
3.4 A riguardo, va rammentato che l'istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è applicabile ai dipendenti di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 53, comma 1, stesso decreto, e, siccome attiene alla materia delle incompatibilità, è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 dello stesso testo normativo (vedi, per tutte: Cass. 19 gennaio 2006, n. 967). In materia di pubblico impiego, poi, la disciplina
9 dell'incompatibilità prevista dal d.P.R. n. 3 del 1957, art. 60, e segg. – operante per tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, a norma del d.lgs. n.165 del
2001, art. 53, comma 1, nonché per i dipendenti degli enti locali, in virtù dell'abrogazione, da parte della legge n. 142 del 1990, art. 64, del r.d. n. 393 del
1934, art. 241 – prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico. Ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 del decreto citato, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza, che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro (vedi, tra le tante: Cass. 12 ottobre 2012, n. 17437; Cass. 15gennaio 2015, n. 617; Cass. 4 aprile 2017, n. 8722; Cass. 30 novembre 2017, n. 28797; Cass. 6 agosto 2018, n. 20555” (Cass. Civ. n. 16636/2024). Dal che consegue che nel caso di specie, non assume rilevanza il mancato esercizio di commercio o industria o libera professione quanto il ricoprire una “carica” in società costituite a fini di lucro: concetto quest'ultimo che si determina avendo riguardo alla previsione del comma 3 dell'art. 44 citato che disciplina le ipotesi nelle quali non è necessaria alcuna autorizzazione per lo svolgimento delle relative attività. L'appellante avrebbe dunque dovuto dimostrare che alla data della stipula del contratto individuale di lavoro con l'amministrazione appellata egli non ricopriva alcuna carica sociale nella snc, né ancora, alla data della richiesta di chiarimenti da parte dell'appellata, né alla data della diffida né infine alla data della dichiarazione di decadenza, e che, pertanto, non è incorso nell'ipotesi di incompatibilità contestatagli né necessitasse di essere autorizzato.
Prova incontrovertibilmente assente alla luce delle risultanze della visura della
Camera di Commercio della predetta snc, del contratto preliminare di vendita di parte dei terreni di proprietà della snc, della donazione delle proprie quote societarie: documenti dai quali emerge incontrovertibilmente che il non ha Pt_1 mai volontariamente dismesso la propria carica di socio e amministratore della snc agricola. Né appare condivisibile il rilievo che quest'ultima, dopo l'affitto di parte dei terreni ad altre due società riconducibili agli “eredi” abbia cessato di essere Pt_1 società di lucro per trasformarsi in società di godimento.
Invero, si è già anticipato che, ai fini che rilevano in questo giudizio, al concetto di finalità lucro si contrappone quello di gratuità o di svolgimento di una delle attività previste dal 3° comma dell'art. 44 citato, non ricorrenti nel caso di specie;
inoltre, lo stesso appellante ha confermato che la società agricola snc ha conseguito degli utili ripartiti tra i soci a conferma del perseguimento di uno scopo di lucro ex art. 2247 c.c.; né la circostanza che nella agricola snc, a seguito del decesso degli originari soci siano subentrati gli eredi, va a modificare la natura della società trasformandola in comunione a scopo di godimento ex art. 2248 c.c. atteso che gli eredi hanno comunque deciso di subentrare, pro quota, nella società.
Infine, non possono trovare accoglimento gli ulteriori profili di lagnanza.
10 In particolare, ricordato che l'intimata decadenza non ha natura disciplinare né sanzionatoria con conseguente inapplicabilità dei termini del procedimento disciplinare previsto dal d.lgs. n. 165/2001, l'art. 63 citato richiede esclusivamente il decorso di 15 giorni tra la data della diffida e quella della dichiarazione di decadenza: termine pacificamente osservato nel caso di specie ancorché sia stato originariamente indicato un termine inferiore.
Pertanto, non è dato ravvisare alcun comportamento contrario alla buona fede da parte dell'amministrazione appellata, maggiormente assente ove si consideri che l'appellante, lungi dall'adottare la soluzione più veloce per fare cessare la situazione di incompatibilità esistente sin dalla data della stipula del contratto di lavoro individuale con l'amministrazione, ha optato per una soluzione volta a sollecitare la tolleranza di quest'ultima tentando di giustificare una proroga fino ai primi di settembre 2023 e, poi, ancora un'ulteriore proroga. Ben avrebbe potuto, invece, rinunciare alla qualità di socio e di amministratore ex art. 2285 c.c. tenuto presente che la società è a tempo indeterminato (v. statuto) e che comunque ricorre una giusta causa nella sussistenza dei presupposti per la decadenza del socio dal pubblico impiego, senza dovere dare alcun preavviso agli altri soci i quali, peraltro, avrebbero comunque potuto rinunciare a detto termine ove ritenuto applicabile. La natura dell'atto di rinuncia è quella di un atto unilaterale recettizio che si perfeziona al momento della sua ricezione da parte dei destinatari (artt. 1344 e
1355 c.c.), non essendo necessaria alcuna approvazione ai fini della relativa efficacia. Deve, pertanto, concludersi che l'appellante ha violato “la normativa sul pubblico impiego (che) prevede il dovere di 'esclusività' del dipendente pubblico, il quale è obbligato a riservare all'ufficio di appartenenza tutte le sue energie lavorative, con espresso divieto, salve limitate tassative eccezioni, di svolgere attività imprenditoriale, professionale o di lavoro autonomo, nonché di instaurare rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi o accettare cariche o incarichi in società o enti che abbiano fini di lucro;
4.2. l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 rappresenta la norma generale in materia;
tale disposizione, che si applica a tutti i dipendenti pubblici, al primo comma (come modificato dall'art. 3, comma 8, lett. b), della I. n.
145/2002), richiama espressamente il principio generale in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi ed impieghi di cui all'art. 60 del d.P.R. 10/1/1957 n. 3, …, salve le deroghe previste dall'art. 23-bis dello stesso decreto e quelle relative ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
la materia è stata di recente novellata in esito alla legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione e arricchita con il d.lgs. n. 39/2013 in tema d'incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, oltre che dal d.P.R. n.
62/2013, recante il nuovo codice di condotta del pubblico dipendente;
ulteriori modifiche sono state apportate dal d.lgs. n. 75/2017 (Modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego) con riferimento agli incarichi conferiti successivamente al 10 gennaio 2018, ma il primo comma dell'art. 53 sopra ricordato è rimasto inalterato;
4.3. la ragione della sottrazione della disciplina delle incompatibilità alla contrattazione collettiva non è individuabile nella sua estraneità all'ambito lavorativo ma nella considerazione che essa concerne quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, … sono preclusivi della
11 stessa costituzione del rapporto di lavoro, in base all'art. 98 Cost. che, statuendo che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", rafforza il principio di imparzialità stabilito dall'art. 97 Cost.; • 4.4. la normativa ha, dunque, posto sbarramenti assoluti, mirando a prevenire, già sul piano della potenzialità, il dispendio di energie del lavoratore pubblico in altre attività; così la preminenza dell'interesse pubblico ha determinato un assetto segnato dalla equiparazione di attualità e potenzialità del conflitto: l'ordinamento ha inteso prevenire, con il regime delle incompatibilità, il concretarsi del contrasto, inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere;
trattasi di valutazione astratta con giudizio prognostico ex ante, indipendentemente dall'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio (si veda Cons. St., Sez. V, 13 gennaio 1999, n. 24 secondo cui: "non vale ad escludere la situazione d'incompatibilità di un pubblico dipendente, che eserciti un'attività imprenditoriale, il fatto che egli eserciti regolarmente il suo lavoro, in quanto la norma d'incompatibilità mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente stesso, ai fini di un miglior rendimento nei confronti della p.a. datrice di lavoro");” (Cass. Civ. n. 31277/2019). Non solo: proprio in quanto amministratore “l'art. 60 del DPR n. 3 del 1957, richiamato dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, addirittura prevede,
…, la decadenza dall'impiego, in ragione del previsto regime dell'incompatibilità assoluta, in ordine al quale non occorre valutare l'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio, essendo sufficiente, per la preminenza dell'interesse pubblico, la mera potenzialità del conflitto, senza che rilevi l'eventuale conoscenza del fatto da parte dell'amministrazione, stante l'indisponibilità della materia ( Cass., n. 22188 del 2021).” (Cass. Civ. n. 8846/2023).
Inoltre, la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi anche rispetto all'ipotesi oggetto di causa affermando che “la materia dell'incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi negli enti locali territoriali è regolata in modo composito ed articolato;
la disciplina che la riguarda, infatti, è distribuita fra fonti primarie e contrattazione collettiva nazionale di comparto, sia pure in modo residuale;
in particolare, la materia in esame è stata specificatamente sottratta alla regolamentazione pattizia dalla legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, il cui art. 2, comma 1, lett. c), num. 7 ha sottoposto a riserva di legge proprio la disciplina
"delle incompatibilità, tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici"; la ragione che ha indotto il legislatore a mantenere questa materia al di fuori della contrattazione collettiva nazionale di comparto risiede nella necessità di preservare i principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di esclusività della prestazione del pubblico dipendente, entrambi costituzionalmente previsti, rispettivamente, degli artt. 97, comma 1 e 98, comma 1 Cost., e quindi di attuarli in modo omogeneo per tutti i rapporti di lavoro dei comparti del pubblico impiego, interessati o meno alla depubblicizzazione;
sebbene la materia delle incompatibilità e del cumulo di impieghi e degli incarichi sia assoggettata ad una riserva di regolazione tramite atti aventi forza di legge, la contrattazione collettiva nazionale di comparto è tutt'altro che ininfluente come è evincibile dal fatto che la violazione del dovere di esclusività può essere agevolmente ricondotta alle fattispecie di cui ai commi 7,
12 lett. i) o 8, lett. f) dell'art. 25 del c.c.n.l. Comparto Regioni e Autonomie locali del
6/7/1995, cosi come modificati dal c.c.n.l. del medesimo Comparto del 22/1/2004; quanto alle fonti primarie va ricordato che la disciplina dell'incompatibilità non era estranea all'ordinamento del pubblico impiego nella vigenza del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, il cui art. 60 elencava i 'Casi di incompatibilità', indicando le attività precluse all'impiegato, disposizione integrata dal successivo art. 63 che stabiliva i 'Provvedimenti per casi d'incompatibilità', prevedendo un regime sanzionatorio particolarmente severo, che poteva sfociare nella pronuncia di decadenza dall'impiego previa diffida alla cessazione della situazione contra ius;
per il personale degli enti locali, nella vigenza dei testi unici, e quindi prima della legge 8 giugno 1990 n. 142, il regime delle incompatibilità era delineato dall'art. 241 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383; tale norma prevedeva un regime di incompatibilità pressoché assoluto, escludendo che i dipendenti dei comuni e delle province potessero svolgere attività concomitanti con il loro rapporto di pubblico impiego ed infatti prescriveva che "salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di [...] impiegato e salariato dei comuni, delle province e dei consorzi è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente" fermo restando che "qualora ricorrano speciali motivi [...] il Prefetto [...] sentita l'amministrazione interessata, può autorizzare [...] gli impiegati e i salariati dei comuni, delle province e dei consorzi a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di altri enti pubblici locali"; la disciplina era completata dal comma 6 della disposizione de qua, la quale prevedeva che
"[...] gli impiegati e i salariati devono astenersi inoltre da ogni occupazione o attività che, a giudizio del Prefetto [...] non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro dell'amministrazione stessa"; l'art. 241 del R.D. n. 383 del 1934 è stato abrogato dall'art. 64 della I. 8 giugno 1990 n.
142, il cui art. 51, comma 9, ha rinviato al d.P.R. n. 3 del 1957 ai fini della regolamentazione degli istituti della responsabilità in generale e di quella disciplinare in particolare;
attualmente la fattispecie è regolamentata per gli enti locali territoriali dall'art. 1, commi da 56 a 65 della I. n. 662 del 1996 e dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001; ed infatti a decorrere dal primo c.c.n.l. Comparto
Regioni e Autonomie locali - quadriennio normativo 1994/1997 e biennio economico 1994/1995 - sottoscritto il 6.7.1995, anche ai dipendenti delle Regioni e degli enti locali si applica l'art. 53 (ex 58) del TUPI e, per i dipendenti a tempo parziale, si applica l'art. 1, commi 56 e seguenti, della I. n. 662 del 1996 (del resto, Regioni, province e comuni sono compresi nell'ambito della previsione di cui all'art. 1, comma 2, del TUPI); per i dipendenti degli enti locali, dunque, il regime delle incompatibilità risulta ora chiaramente riunificato sotto la generale disciplina di cui all'art. 53 TUPI che, a sua volta, sancisce per tutti i pubblici dipendenti (centrali e locali, privatizzati e non) l'ultravigenza nell'attuale regime dei datati artt. 60-64 del d.P.R. n. 3 del 1957; nel corso del tempo, i commi 1, 2 e 9 dell'art. 53 sono rimasti inalterati, così come la giurisprudenza di questa Corte in materia che ha attribuito alla anzidetta disciplina di carattere generale natura cogente, in conformità con l'indirizzo della Corte costituzionale (fra le altre: Cass.
2 maggio 2017, n. 10629);
6.3. dalla lettura combinata e complessiva dell'art. 53 TUPI con l'art. 60 cit. deriva che si possono distinguere tre ipotesi: 1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare
13 nemmeno con autorizzazione (art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 etc.); 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione (indicate dall'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del TUPI (i casi possono essere molteplici);
6.4. quanto alle attività assolutamente incompatibili l'art. 60 del TUPI stabilisce che: "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente"; orbene la previsione, dal punto di vista oggettivo, è ampia e tale da includere tutte le attività che presentino i caratteri della abitualità e professionalità idonee a disperdere all'esterno le energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste ultime e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto;
non ignora questa Corte quella parte della giurisprudenza (specie amministrativa) secondo cui l'attività agricola non rientrerebbe tra le attività automaticamente incompatibili;
si sostiene, a sostegno di detta interpretazione … che tale attività non sia stata specificamente individuata dall'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 tra quelle precluse per l'impiegato pubblico e che deponga nel senso della esclusione anche il raffronto, sul piano sistematico, con la disciplina civilistica, atteso che nel codice civile all'attività agricola è dedicato uno specifico settore (titolo II, capo II) del medesimo libro (V – del lavoro), il quale contiene anche la disciplina attinente al commercio e all'industria (titolo II, capo III), alle professioni intellettuali (titolo III, capo II), al lavoro subordinato (titolo II, capo I), alle cariche societarie (titolo
V); pertanto la mancata inclusione dell'attività agricola - una delle attività lavorative tipiche secondo la disciplina civilistica - tra quelle vietate dal citato art. 60, sarebbe un elemento decisivo per ritenere la stessa compatibile con l'impiego pubblico a tempo pieno;
tale impostazione, però, non tiene conto di quella che era la struttura economico-sociale del Paese negli anni '50, nei quali fu emanato il d.P.R. n. 3 del 1957, ove quasi ogni famiglia, a vario titolo, era implicata nell'agricoltura, sicché se tale attività fosse stata inserita, per via interpretativa, tra quelle incompatibili ne sarebbe derivata l'esclusione dall'impiego statale della maggior parte dei cittadini;
soprattutto non tiene conto di quella che è stata l'evoluzione dell'attività agricola sia attraverso la legge 9 maggio 1975, n. 153
'Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura' secondo la quale (art. 12) "la qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all'attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale" sia attraverso l'adeguamento di tale attività alle strutture societarie già presenti nel nostro ordinamento, così che l'imprenditore agricolo può essere anche una società, sia di persone che di capitali, oltre che cooperative;
in questo caso l'impresa agricola resta comunque un'impresa commerciale ma qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 cod. civ. otterrà lo status di agricola e in quanto tale non sarà assoggettata al fallimento e alle altre procedure concorsuali (ex art. 14 2221 cod. civ.) né obbligata alla tenuta delle scritture contabili (ex art. 2136 cod. civ.); ed infatti con il d.lgs. 20 marzo 2004, n. 99 è stata prevista, all'art. 2, espressamente la 'società agricola', che deve svolgere le attività previste per il singolo imprenditore e, sebbene non sia vincolata a qualche forma societaria, deve rispettare alcuni canoni come ad esempio l'espressa qualifica nella ragione sociale o denominazione;
tale tipo di società può essere costituita nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperativa e deve essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio; ed allora, interpretata la disposizione di cui al citato art. 60 del d.P.R.
n. 3 del 1957 in un senso più aderente alla realtà attuale, non può che intendersi la stessa riferita anche a tale tipo di impresa agricola;
….
6.6. ciò detto, quello che rileva non è la remunerazione che il dipendente ottenga da un'attività esterna ma la sussistenza di un centro di interessi alternativo all'ufficio pubblico rivestito implicante un'attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudicando il rispetto del dovere di esclusività, potrebbe turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della p.a.; la ratio del divieto che, come detto, permane anche nel lavoro pubblico privatizzato, è, infatti, da ricercare nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. con il quale i nostri Costituenti, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (Cass. n. 12626 del 2020; n. 11949 del 2019; n. 3467 del 2019; n. 427 del 2019; n. 20880 del 2018; n. 28975 del 2017; n. 28797 del 2017; n. 8722 del 2017);
6.7. se il criterio guida è, dunque, l'interferenza sull'attività ordinaria del dipendente, anche la partecipazione in imprese agricole è da ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati caratteri della abitualità e professionalità, caratteri che la forma societaria prescelta fa indubbiamente presumere;
6.8. nella specie la sentenza impugnata, nelle conclusioni cui è pervenuta, è assolutamente coerente con tali principi avendo la Corte cagliaritana valorizzato che il N. era socio ed amministratore dell Parte_4
(si trattava, come è pacifico in atti, di una impesa costituita con la forma della società semplice ed iscritta al registro delle imprese), il che è già significativo di quella dedizione continua tipica dell'impresa professionale e rende superflua ogni ulteriore considerazione.” (Cass. Civ. n. 27420/2020). Stante la conferma della sentenza impugnata, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
392/2024 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione del lavoro, in contraddittorio con in persona del legale rappresentante;
CP_1
15 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di grado a favore di parte appellata che liquida in complessivi € 4.700,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 26.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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