Articolo 60 del Codice della proprietà industriale
Articolo 58Articolo 59
Versione
15 maggio 2005
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Versione
23 agosto 2023
Art. 60. (( (Durata). )) (( 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.
2. Il brevetto non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata))
Entrata in vigore il 23 agosto 2023
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