Art. 60. (( (Durata). )) (( 1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.
2. Il brevetto non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata))
2. Il brevetto non puo' essere rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata))