Articolo 567 del Codice dell'ordinamento militare
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23 aprile 2023
Art. 567. Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati 1. Le spese per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 267, ivi comprese tutte quelle connesse con le attivita' istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti ((all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa)) , gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa. 2. La gestione dei fondi e' demandata al ((capo dell'Ufficio)) il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
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