Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1355.
(Condizione meramente potestativa).
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta' dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
(Condizione meramente potestativa).
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta' dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Commentari • 112
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 16 gennaio 2024 · 293.84836
L'articolo 1355 del Codice Civile, […] Titolo II – Dei contratti in generale, Capo III – Della condizione del contratto. All'art. 1355 c.c. viene stabilito che è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o da quella del debitore. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 1355 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato ell'art. 1355 del Codice Civile: "Art. 1355 c.c. È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, […]
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- 1. Trib. Caltanissetta, sentenza 03/03/2025, n. 163Provvedimento: […] A sostegno delle sue difese la ricorrente ha assunto la nullità della condizione apposta alla restituzione della somma in forza dell'art. 1355 c.c., in quanto meramente potestativa. […]Leggi di più...
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