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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Emilia Caleca, in esito alla riserva assunta all'udienza del 14 febbraio
2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 296 / 2019 R.G. vertente
TRA
Signora nata a [...] il [...] Parte_1
C.F.: elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Francesco Paladini, che la rappresenta e difende per procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
I.A.C.P. ISTITUTO AUTONOMO , C.F: Controparte_1
, via L. Pellegrino, in persona del Coordinatore Generale, P.IVA_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria della Neve Barbera, giusta determina dirigenziale n. 109 del 25.3.19 , legale interno IACP.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione decreto di rilascio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 1035\1972, depositato presso la cancelleria civile del Tribunale di Messina in data 01 febbraio 2019, la Signora
[...]
chiedeva l'annullamento del decreto di rilascio immobile datato Parte_1
12.10.2018, ritenendolo illegittimo ed infondato;
riferiva che la di Lei zia era assegnataria dell'alloggio sito in Roccavaldina c\da S.S. Salvatore, via Falcone e Borsellino, e che , a seguito della richiesta di acquisto da parte di questa ultima,
l'I.A.C.P. fissava il prezzo e le condizioni di vendita ed acconsentiva a che la vendita venisse effettuata direttamente alla nipote convivente, la quale Parte_1
sottoscriveva il preliminare di vendita e provvedeva a pagare interamente il prezzo pattuito, giusta fattura n. 2875 del 15.10.1996. Con nota del 31.10.1917 l'I.A.C.P. comunicava alla ricorrente l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto di acquisto dell'immobile, per carenza in capo alla Signora dei requisiti richiesti, per Pt_1
avere la stessa trasferito per tre anni la propria residenza a Catania ed emetteva il decreto di rilascio oggi opposto. L'opponente riferiva di essersi allontanata dall'alloggio per un breve periodo, per esigenze lavorative e di non averlo mai abbandonato e di avere ancora interesse all'assegnazione.
Con comparsa datata 02.04.2019, si costituiva in giudizio l per chiedere CP_2
l'inammissibilità del ricorso, proposto fuori termine, ed il rigetto dell'opposizione, infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita con produzione documentale, e dopo la discussione orale, veniva trattenuta per la pronuncia della sentenza all'udienza del 14 febbraio 2025, che si svolgeva a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice accoglie l'opposizione, per quanto di ragione.
Risulta acquisita agli atti di causa copia della documentazione attestante l'intervenuto accordo fra l'odierna opponente e l'I.A.C.P., siglato con contratto preliminare di vendita .
Secondo la Deliberazione del 13 marzo 1995, in caso di decesso dell'aspirante Per_1
assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al punto 3.2, secondo l'ordine al punto stesso indicato. Tuttavia il diritto al subentro nell'utilizzo di un immobile già assegnato ad un familiare non può andare esente dalla presenza delle condizioni stabilite da ciascuna Regione e Comune ai fini dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare e dal rispetto delle graduatorie.
Le graduatorie di assegnazione si applicano a tutti, sia ai primi richiedenti sia a chi chieda di subentrare nell'utilizzo dell'immobile precedentemente assegnato ad un familiare. I requisiti per ottenere l'assegnazione di una unità abitativa di edilizia popolare vengono stabiliti dagli Enti locali in base alla normativa quadro fissata dalla
Regione di appartenenza, quindi vengono emanati i bandi di concorso, con l'indicazione dei criteri di ammissione e dei punteggi da attribuire in base a varie situazioni, quali: reddito, carichi di famiglia, vecchiaia, disabilità, invalidità permanenti e altri stati di disagio fisico o sociale. Sulla base di tali criteri, vengono vagliate le domande e determinate le graduatorie.
Nel caso di specie risulta che parte opponente abbia inoltrato domanda di assegnazione dell'alloggio e che quest'ultima sia stata accettata, atteso che l'IACP ha sottoscritto con la stessa un contratto preliminare di vendita ed ha incassato la somma dallo stesso Istituto determinata .
La circostanza che parte opponente abbia, per un certo periodo, trasferito altrove la propria residenza, poco rileva ai fini della conferma del diritto all'assegnazione dell'alloggio, già riconosciuto alla Signora con la sottoscrizione del preliminare. Pt_1
Da ciò consegue la declaratoria di illegittimità dell'opposto decreto di rilascio, che va pertanto revocato e annullato.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice unico, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Signora Parte_1
in accoglimento dell'opposizione:
[...] revoca ed annulla il decreto di rilascio immobile emesso dall'I.A.C.P. in data
12.10.2018 .
Spese compensate.
Messina, 22 febbraio 2025 IL G.O.
Emilia Caleca
SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Emilia Caleca, in esito alla riserva assunta all'udienza del 14 febbraio
2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 296 / 2019 R.G. vertente
TRA
Signora nata a [...] il [...] Parte_1
C.F.: elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Francesco Paladini, che la rappresenta e difende per procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
I.A.C.P. ISTITUTO AUTONOMO , C.F: Controparte_1
, via L. Pellegrino, in persona del Coordinatore Generale, P.IVA_1 CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria della Neve Barbera, giusta determina dirigenziale n. 109 del 25.3.19 , legale interno IACP.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione decreto di rilascio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 1035\1972, depositato presso la cancelleria civile del Tribunale di Messina in data 01 febbraio 2019, la Signora
[...]
chiedeva l'annullamento del decreto di rilascio immobile datato Parte_1
12.10.2018, ritenendolo illegittimo ed infondato;
riferiva che la di Lei zia era assegnataria dell'alloggio sito in Roccavaldina c\da S.S. Salvatore, via Falcone e Borsellino, e che , a seguito della richiesta di acquisto da parte di questa ultima,
l'I.A.C.P. fissava il prezzo e le condizioni di vendita ed acconsentiva a che la vendita venisse effettuata direttamente alla nipote convivente, la quale Parte_1
sottoscriveva il preliminare di vendita e provvedeva a pagare interamente il prezzo pattuito, giusta fattura n. 2875 del 15.10.1996. Con nota del 31.10.1917 l'I.A.C.P. comunicava alla ricorrente l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto di acquisto dell'immobile, per carenza in capo alla Signora dei requisiti richiesti, per Pt_1
avere la stessa trasferito per tre anni la propria residenza a Catania ed emetteva il decreto di rilascio oggi opposto. L'opponente riferiva di essersi allontanata dall'alloggio per un breve periodo, per esigenze lavorative e di non averlo mai abbandonato e di avere ancora interesse all'assegnazione.
Con comparsa datata 02.04.2019, si costituiva in giudizio l per chiedere CP_2
l'inammissibilità del ricorso, proposto fuori termine, ed il rigetto dell'opposizione, infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita con produzione documentale, e dopo la discussione orale, veniva trattenuta per la pronuncia della sentenza all'udienza del 14 febbraio 2025, che si svolgeva a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice accoglie l'opposizione, per quanto di ragione.
Risulta acquisita agli atti di causa copia della documentazione attestante l'intervenuto accordo fra l'odierna opponente e l'I.A.C.P., siglato con contratto preliminare di vendita .
Secondo la Deliberazione del 13 marzo 1995, in caso di decesso dell'aspirante Per_1
assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al punto 3.2, secondo l'ordine al punto stesso indicato. Tuttavia il diritto al subentro nell'utilizzo di un immobile già assegnato ad un familiare non può andare esente dalla presenza delle condizioni stabilite da ciascuna Regione e Comune ai fini dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare e dal rispetto delle graduatorie.
Le graduatorie di assegnazione si applicano a tutti, sia ai primi richiedenti sia a chi chieda di subentrare nell'utilizzo dell'immobile precedentemente assegnato ad un familiare. I requisiti per ottenere l'assegnazione di una unità abitativa di edilizia popolare vengono stabiliti dagli Enti locali in base alla normativa quadro fissata dalla
Regione di appartenenza, quindi vengono emanati i bandi di concorso, con l'indicazione dei criteri di ammissione e dei punteggi da attribuire in base a varie situazioni, quali: reddito, carichi di famiglia, vecchiaia, disabilità, invalidità permanenti e altri stati di disagio fisico o sociale. Sulla base di tali criteri, vengono vagliate le domande e determinate le graduatorie.
Nel caso di specie risulta che parte opponente abbia inoltrato domanda di assegnazione dell'alloggio e che quest'ultima sia stata accettata, atteso che l'IACP ha sottoscritto con la stessa un contratto preliminare di vendita ed ha incassato la somma dallo stesso Istituto determinata .
La circostanza che parte opponente abbia, per un certo periodo, trasferito altrove la propria residenza, poco rileva ai fini della conferma del diritto all'assegnazione dell'alloggio, già riconosciuto alla Signora con la sottoscrizione del preliminare. Pt_1
Da ciò consegue la declaratoria di illegittimità dell'opposto decreto di rilascio, che va pertanto revocato e annullato.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice unico, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Signora Parte_1
in accoglimento dell'opposizione:
[...] revoca ed annulla il decreto di rilascio immobile emesso dall'I.A.C.P. in data
12.10.2018 .
Spese compensate.
Messina, 22 febbraio 2025 IL G.O.
Emilia Caleca