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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/06/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1980/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1980/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FRONGIA TIZIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SONNINO 152 09127 CAGLIARIpresso il difensore avv. FRONGIA TIZIANA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memoria di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'esecuzione delle cartelle azionate è stata sospesa dal Giudice dell'esecuzione con provvedimento reso all'udienza del 15 dicembre 2017,provvedimento confermato in sede di reclamo.
L'agenzia introduce il giudizio di merito sottolineando la non conformità a diritto della sospensione di una esecuzione esattoriale a meno che non si dibatta sulla impignorabilità dei beni. Sottolinea la legittimità del proprio operato e fa presente che solo 4 su tredici cartelle esattoriali sono oggetto di impugnazione. rimane contumace. In esito a precisazione delle conclusioni la causa è CP_1 stata decisa. Il giudice della esecuzione ha sospeso preso atto della rituale impugnazione degli atti su cui era basata la presente esecuzione;
lo stesso è stato ammesso a rateizzazione con protocollo 538832 del 30 dicembre 2015. Per tre cartelle essendo intervenuta nel frattempo sospensione dell'efficacia esecutiva a seguito della rateazione in corso, per un importo di 16 mila euro ed oltre, il Collegio ha confermato la sospensione a suo tempo disposta dal Giudice della esecuzione. Non sono state depositate note conclusionali;
insiste l'esattore nel suo pieno diritto alla esecuzione per le cartelle non sospese. Questo è indubbio;
è altrettanto indubbio che l'intimazione di pagamento riguarda tutte le cartelle, comprensive quelle oggetto di sospensione per rottamazione. Atteso che il ricalcolo non è stato effettuato dall' , ne consegue che l'esecuzione può proseguire per le cartelle Controparte_2 non oggetto di opposizione, escluse però sanzioni ed interessi, essendo la somma del titolo sospeso, quanto a sanzioni ed interessi, globale, e non essendo stato riproposto altro calcolo da cui derivi come possano essere ricalcolati sanzioni, interessi ed aggio escludendo i titoli oggetto di rateizzazione. Come insegna Cass. 10 aprile 2008 n. 9360, in Guida al diritto, 2008, n. 27, p. 79, richiamata in motivazione, secondo la quale la sospensione dell'esecuzione, disposta ai sensi del comma 2 dell'art. 373 c.p.c. per avvenuta proposizione del ricorso per cassazione, sospende anche il termine d'efficacia del precetto che ricomincerà eventualmente a decorrere a seguito della revoca dell'ordinanza di sospensione (ovvero nel caso in cui la sospensione sia revocata con ordinanza non pronunciata in udienza, non dalla pubblicazione dell'ordinanza di revoca, ma dalla sua comunicazione, che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell'ordinanza ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività). In dottrina si è osservato, in senso soltanto in parte conforme, che la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo pronunciata dal giudice della cognizione non determina la caducazione del titolo stesso, comportando soltanto l'impossibilità di esercitare l'azione esecutiva sino alla conclusione del giudizio di merito nell'ambito del quale è stata disposta, rendendo necessario porre il processo esecutivo in uno stato di quiescenza fino a tale momento (quando la parte interessata potrà proporre un'istanza colta alla ripresa dell'esecuzione); peraltro si è allo stesso tempo evidenziato che tali principi non trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui, come nella vicenda processuale all'origine della decisione presente, la sospensione del titolo esecutivo sia stata soltanto parziale, potendo in tal caso il processo esecutivo proseguire limitatamente al credito per il quale il titolo ha conservato efficacia e non trovando di conseguenza applicazione l'art. 623 c.p.c. Dovere del Giudice è quindi stabilire, anche di ufficio, per quale parte il titolo azionato sia ancora valido;
tanto più che è pacifico che per una parte rilevante ( 16 mila euro ed oltre su oltre 28 mila euro ) l'esecuzione sospesa poggia su titoli non più validi.
L'accoglimento solo parziale della opposizione impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dispone che l'esecuzione può proseguire per le cartelle non oggetto di rateizzazione accolta ( quindi eccetto le tre cartelle menzionate nel reclamo) limitatamente alle sorti capitali di ciascuna cartella, con esclusione quindi per ciascuna di sanzioni ed interessi. Spese di lite compensate. Teramo, 24 giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1980/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FRONGIA TIZIANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SONNINO 152 09127 CAGLIARIpresso il difensore avv. FRONGIA TIZIANA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memoria di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'esecuzione delle cartelle azionate è stata sospesa dal Giudice dell'esecuzione con provvedimento reso all'udienza del 15 dicembre 2017,provvedimento confermato in sede di reclamo.
L'agenzia introduce il giudizio di merito sottolineando la non conformità a diritto della sospensione di una esecuzione esattoriale a meno che non si dibatta sulla impignorabilità dei beni. Sottolinea la legittimità del proprio operato e fa presente che solo 4 su tredici cartelle esattoriali sono oggetto di impugnazione. rimane contumace. In esito a precisazione delle conclusioni la causa è CP_1 stata decisa. Il giudice della esecuzione ha sospeso preso atto della rituale impugnazione degli atti su cui era basata la presente esecuzione;
lo stesso è stato ammesso a rateizzazione con protocollo 538832 del 30 dicembre 2015. Per tre cartelle essendo intervenuta nel frattempo sospensione dell'efficacia esecutiva a seguito della rateazione in corso, per un importo di 16 mila euro ed oltre, il Collegio ha confermato la sospensione a suo tempo disposta dal Giudice della esecuzione. Non sono state depositate note conclusionali;
insiste l'esattore nel suo pieno diritto alla esecuzione per le cartelle non sospese. Questo è indubbio;
è altrettanto indubbio che l'intimazione di pagamento riguarda tutte le cartelle, comprensive quelle oggetto di sospensione per rottamazione. Atteso che il ricalcolo non è stato effettuato dall' , ne consegue che l'esecuzione può proseguire per le cartelle Controparte_2 non oggetto di opposizione, escluse però sanzioni ed interessi, essendo la somma del titolo sospeso, quanto a sanzioni ed interessi, globale, e non essendo stato riproposto altro calcolo da cui derivi come possano essere ricalcolati sanzioni, interessi ed aggio escludendo i titoli oggetto di rateizzazione. Come insegna Cass. 10 aprile 2008 n. 9360, in Guida al diritto, 2008, n. 27, p. 79, richiamata in motivazione, secondo la quale la sospensione dell'esecuzione, disposta ai sensi del comma 2 dell'art. 373 c.p.c. per avvenuta proposizione del ricorso per cassazione, sospende anche il termine d'efficacia del precetto che ricomincerà eventualmente a decorrere a seguito della revoca dell'ordinanza di sospensione (ovvero nel caso in cui la sospensione sia revocata con ordinanza non pronunciata in udienza, non dalla pubblicazione dell'ordinanza di revoca, ma dalla sua comunicazione, che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell'ordinanza ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività). In dottrina si è osservato, in senso soltanto in parte conforme, che la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo pronunciata dal giudice della cognizione non determina la caducazione del titolo stesso, comportando soltanto l'impossibilità di esercitare l'azione esecutiva sino alla conclusione del giudizio di merito nell'ambito del quale è stata disposta, rendendo necessario porre il processo esecutivo in uno stato di quiescenza fino a tale momento (quando la parte interessata potrà proporre un'istanza colta alla ripresa dell'esecuzione); peraltro si è allo stesso tempo evidenziato che tali principi non trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui, come nella vicenda processuale all'origine della decisione presente, la sospensione del titolo esecutivo sia stata soltanto parziale, potendo in tal caso il processo esecutivo proseguire limitatamente al credito per il quale il titolo ha conservato efficacia e non trovando di conseguenza applicazione l'art. 623 c.p.c. Dovere del Giudice è quindi stabilire, anche di ufficio, per quale parte il titolo azionato sia ancora valido;
tanto più che è pacifico che per una parte rilevante ( 16 mila euro ed oltre su oltre 28 mila euro ) l'esecuzione sospesa poggia su titoli non più validi.
L'accoglimento solo parziale della opposizione impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dispone che l'esecuzione può proseguire per le cartelle non oggetto di rateizzazione accolta ( quindi eccetto le tre cartelle menzionate nel reclamo) limitatamente alle sorti capitali di ciascuna cartella, con esclusione quindi per ciascuna di sanzioni ed interessi. Spese di lite compensate. Teramo, 24 giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
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