Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 novembre 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 aprile 1997 |
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con due ordinanze di analogo tenore, entrambe del 15 ottobre 2024, iscritte ai numeri 244 e al n. 245 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, …
Leggi di più… - 2. Prime determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVIDEdoardo Caterina · https://www.osservatoriosullefonti.it/
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2023, n. 36197Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 36197 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 28/12/2023 1.Con sentenza del 23 luglio 2016, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello dell'Inail avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto di AV LI al riconoscimento, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, dell'intero periodo di lavoro prestato come dipendente a tempo determinato dell'Ispesl. Egli aveva, infatti, lavorato alle sue dipendenze, con inquadramento di III livello del CCNL del comparto istituzioni di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, in forza di plurimi …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 35092Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12231-2020 proposto da: CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CONCETTA SAETTA; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 35092 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 14/12/2023 Ric. 2020 n. 12231 sez. SU - ud. 10-10-2023 -2- ASL NAPOLI 1 CENTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DE SANTIS, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO VITALE; - controricorrente - nonchè contro BFER BANCA S.P.A. (già COMMERCIO …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2022, n. 12209Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 6572-2017 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A., quale società incorporante la CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; Civile Sent. Sez. U Num. 12209 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 14/04/2022 - ricorrente - contro PREMI ER, IA AN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROSSI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DR OR; - controricorrenti …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/12/2021, n. 38136Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - *RIC.CONTRO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI (CONS. DI STATO ETC.) Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente - Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - Ud. 23/11/2021 - PU Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - R.G.N. 22241/2020 Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere - Rep. Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere - Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere - Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22241-2020 proposto da: OM SPA, …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21764Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12853-2015 proposto da: AZIENDA USL DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato DARIO BUZZELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANTE ANGIOLELLI; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 21764 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 29/07/2021 contro IN - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANMAMENDOLA», in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell'avvocato GAVINA MARIA SULAS, che lo rappresenta e difende …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Sanita'). 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equita' distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all' articolo 32 della Costituzione , assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all' articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;
b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalita' personalizzate di fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;
d) definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie locali come aziende infraregionali con personalita' giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall' articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 . La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita', l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attivita' per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalita' ed esperienza gestionale e organizzativa, e' nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanita' ed e' assunto con contratto di diritto privato a termine; e' coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e' assistito per le attivita' tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unita' sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificita' delle aree montane;
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;
g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarita' della categoria di assistiti di cui all' articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , espressi per le attivita' rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;
h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e ella province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
Le stesse norme debbono prevedere altresi' il riordino dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale (( ed entro il limite del 75 per cento )) l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalita' ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;
l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualita' ed economicita', che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalita' giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unita' sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;
o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed universita' sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'universita' regolino l'apporto all'attivita' assistenziale delle facolta' di medicina, secondo le modalita' stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalita' va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed universita' per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalita' giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare gia' di proprieta' dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverra' soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalita' sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalita' di accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attivita' di tirocinio e formazione di tutto il personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attivita' degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalita' di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all' articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonche' di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unita' sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16 , 20 , 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria in riferimento alla sanita' animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attivita' di ricerca di biomedica finalizzata, alle attivita' di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonche' ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanita';
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;
v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1 gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalita' previste dall' articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanita', sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell' articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialita' che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialita' gia' presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permamenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993. - Art. 2. (Pubblico impiego). 1. Il Governo della Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma , e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 , siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni; b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri ed operante in conformita' alle direttive impartite dal presidente del Consiglio dei ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi; c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono def- inite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi; e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, (( . . . )) al personale delle carriere diplomatica e prefettizia; f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita' di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilita' didattico-scientifiche e gestionali-organizzative; g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; cio' al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti, nonche' la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita' delle funzioni e della quantita' delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale; h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresi' la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo stesso; i) (( prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato )) ; l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amminstrative, nonche' sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall' articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il piu' efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato; m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale; n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all' articolo 2103 del codice civile , l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresi' criteri, procedure e modalita' di detta assegnazione; o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita' individuale e a quella collettiva ancorche' non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita' particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumita' personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilita' personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori; p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, societa' o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall' articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso articolo 24; q) (( LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 marzo 1997, N. 59 )) . r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell' articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche' realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determi- nate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilita' di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita' ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all' articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende; t) prevedere una organica regolamentazione delle modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, concorsi unici per profilo professionale (( da espletarsi a livello regionale )) abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresi' la possibilita', in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresi' il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi; u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 , l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione; v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita', per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore; z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni; aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilita' professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilita' in ciascun anno scolastico; bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall' articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'articolo 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270 , e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore.
Tale nuova regolamentazione potra' consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unita'; cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali.
Cio' nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui all' articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e successive modificazioni; dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilita' di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuita' didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti; ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un piu' razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e suc- cessive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento; ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilita' di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli; gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalita' scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento; hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 , in tutti i settori del pubblico impiego; ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, 241; ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
Tale periodo e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza; mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari; prevedendo altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficenza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici. 2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo.
Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione. 5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993. - Art. 3. Previdenza 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, uno o piu' decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle disposizioni di cui all' articolo 38 della Costituzione e ferma restando la pluralita' degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonche' di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) elevazione graduale del limite di eta' a sessanta anni per le donne e a sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un anno ogni due anni dal 1994; b) conferma dei limiti di eta' eventualmente piu' elevati gia' in vigore per le forme di previdenza sostitutive od esclusive del regime generale obbligatorio, per uomini e donne, facolta' di permanere in servizio oltre i limiti di eta' per un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge; facolta' di deroga per gli inabili in misura non inferiore all'80 per cento, nonche', con conferma dei vigenti limiti di eta', per i lavoratori non vedenti, per il personale militare, per il personale viaggiante del settore autoferrotranviario, per il personale di volo e per i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti; c) elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' del limite previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro; d) elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio dell'opzione di continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al compimento dell'eta' pensionabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' in misura idonea ad incentivare il differimento del trattamento pensionistico e compatibile con l'obiettivo di contenimento della spesa previdenziale; e) subordinazione del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro; f) anticipazione dei limiti di eta' pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attivita' particolarmente usuranti, fatto salvo il disposto dell' articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 , fino ad un massimo di sessanta mesi, con copertura del maggior onere a carico dei settori interessati, senza aggravi a carico del bilancio dello Stato. A tal fine saranno individuate, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e sulla base della relazione di una commissione tecnico -scientifica, le categorie e figure professionali dei lavoratori addetti a tali attivita', nonche' i relativi apporti della contribuzione integrativa; g) graduale elevazione da quindici anni a venti anni del requisito di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in ragione di un anno ogni due anni, con esclusione degli assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano conseguito il requisito minimo in base alla normativa vigente e dei soggetti che per un periodo non inferiore a dieci anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purche' risultino assicurati da almeno venticinque anni, nonche' dei soggetti che siano stati ammessi ad effettuare versamenti volontari anteriormente al 31 dicembre 1992; h) graduale elevazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione annua pensionabile da duecentosessanta a cinquecentoventi settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, in ragione di un anno ogni due anni, con rivalutazione delle retribuzioni, in relazione alle variazioni del costo della vita con aumento di un punto percentuale, con graduale estensione di tale meccanismo nei confronti degli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno ogni due anni; per coloro che possono far valere una anzianita' contributiva inferiore a quindici anni nell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive del regime generale e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile e' determinato aggiungendo al periodo stabilito dalla normativa vigente nei singoli ordinamenti quello intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione; previsione di adeguati correttivi a favore dei lavoratori collocati in mobilita'; i) facolta' per i lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa, di riscattare, a domanda, con le norme e le modalita' di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e nella misura massima complessiva di cinque anni, successivi al 1 gennaio 1994, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio, periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purche' in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione, con esclusione delle cumulabilita' con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, ad eccezione dei periodi obbligatori relativi a gravidanze e puerperio che saranno coperti da contribuzione figurativa anche se intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro; l) determinazione di un limite massimo non superiore a cinque anni per i periodi figurativi computabili ai fini del diritto a pensione di anzianita' limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianita' assicurativa; m) armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di limitazioni al cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti i lavoratori pubblici e privati, con esclusione della non cumulabilita' per i redditi derivanti da attivita' promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e privati per programmi di reinserimento degli anziani in attivita' socialmente utili o da attivita' sia autonome sia dipendenti di limitata rilevanza economica o che comportino un limitato impegno temporale; i lavoratori che, al 31 dicembre 1992, risultano gia' pensionati, continuano a percepire, se piu' favorevoli, i trattamenti in atto; n) elevazione, a decorrere dal 1 gennaio 1994, di un anno del requisito contributivo richiesto per il pensionamento di anzianita' di tutti i regimi, ad eccezione di coloro che a tale data abbiano compiuto l'eta' di cinquantasette anni per gli uomini e di cinquantadue anni per le donne, e graduale estensione della disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione di anzianita' a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, prevedendo:
1) la conservazione del diritto al pensionamento, per coloro che hanno maturato l'anzianita' contributiva e di servizio prevista nei singoli ordinamenti per poter usufruire di tale diritto;
2) il differimento della possibilita' di pensionamento a non prima
del compimento del trentacinquesimo anno di anzianita'
contributiva e di servizio per coloro che hanno maturato
un'anzianita' contributiva e di servizio non superiore ad otto anni;
3) una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli anni di servizio inversamente proporzionale all'anzianita' contributiva e di servizio mancante al raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di dieci anni;
4) la concessione della pensione di anzianita' dopo l'effettiva
cessazione dell'attivita' lavorativa, dipendente o autonoma, con identici criteri di non cumulabilita' tra pensione e retribuzione o reddito da lavoro autonomo; o) estensione della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianita' assicurativa, con riferimento del calcolo della pensione alla contribuzione dell'intera vita lavorativa, adeguata secondo i criteri di cui alla lettera h), alle forme pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarita' e le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie; estensione del riferimento dell'intera vita contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle attivita' iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che diano luogo a nuova iscrizione alla rispettiva gestione, secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti; p) previsione che i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere g), h), m), n), q), t), u) e v) si applichino al personale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 . Le conseguenti variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 non determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori di lavoro di cui, rispettivamente, all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218 , salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione; q) disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attivita', la salvaguardia del loro potere di acquisto; r) conservazione per le forme pensionistiche di cui alla lettera o) dell'autonomia di gestione e, se piu' favorevole, della normativa vigente in materia di invalidita' specifiche e per causa di servizio; s) revisione ed armonizzazione dei requisiti reddituali per le integrazioni al trattamento minimo e per le maggiorazioni sociali delle pensioni, al fine di assicurare al nucleo familiare del pensionato, computandovi il reddito del coniuge, un reddito spendibile non inferiore al livello minimo vitale; t) ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina di finanziamento del sistema previdenziale, stabilendo per ciascuna gestione previdenziale aliquote contributive idonee ad assicurare l'equilibrio gestionale, con esclusione di imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a disposizione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro; u) disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni da determinare in quota parte in base alla previgente normativa a garanzia dei diritti maturati; v) previsione di piu' elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza anche articolate secondo criteri di flessibilita' e diversificazione per categorie di beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi gestori delle forme di obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli cui si applica l' articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , nonche' alle imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742 , alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilita' di concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall' articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 ; z) revisione delle aliquote di rendimento indicate nella tabella di cui all' articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , secondo criteri di gradualita' ed equita', con armonizzazione dei rendimenti delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle specificita' delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di meccanismi di solidarieta'; aa) razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e di accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto della disciplina vigente per la generalita' dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88 , al fine di una migliore efficienza del servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e le elusioni; revisione e semplificazione delle norme concernenti le agevolazioni contributive.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ad eccezione di quelli in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del medesimo comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del comma 1 e' stabilito in duecentosettanta giorni ed i relativi schemi debbono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
; 3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.
Note all' art. 3 :
- L' art. 38 della Costituzione e' cosi' formulato:
"Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera".
- Il testo dell' art. 6 della legge 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), e' il seguente:
Art. 6 (Eta' pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro). -1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purche' di vecchiaia.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facolta' di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108 .
5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facolta' di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.
6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta' di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all' art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.
7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di eta' avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 120/1991 (Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Le attivita' lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all' art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 , anche agli effetti d'ell'anzianita' assicurativa".
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 1338/1962 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) e' il seguente:
"Art. 13. - Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell' art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessatodi contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo deter- minate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 568 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 27 dicembre 1989, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto e del quinto comma dell'articolo sopratrascritto, nella parte in cui, salva la necessita' della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione.
- Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.Lgs. n. 357/1990 (Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi) alle quali il presente articolo fa rinvio:
"Art. 1 (Fusioni, trasformazioni e conferimenti). - 1.
Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all' art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.
2. Le operazioni di cui al comma precedente nonche' i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o piu' societa' per azioni, gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto".
"Art. 2 (Progetto). - 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che intendono procedere a ristrutturazione devono inoltrare alla Banca d'Italia un progetto nel quale illustrano le singole operazioni da effettuare, le modalita' e i tempi previsti per la loro attuazione, le finalita' perseguite e quanto richiesto dal successivo art. 10, comma 1.
2. Il progetto presentato da enti aventi sezioni di credito speciale prive di personalita' giuridica puo' prevedere, in deroga alla distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono risparmio a medio e lungo termine, che le societa' bancarie risultanti continuino ad esercitare le attivita' svolte dagli enti originari per un periodo massimo da stabilirsi in sede di approvazione del progetto medesimo. Durante detto periodo le attivita' connesse alla raccolta di risparmio a medio e lungo termine devono avere separata evidenza contabile, secondo le istruzioni della Banca d'Italia.
3. Il progetto e' deliberato dall'organo dell'ente competente in materia di modificazioni statutarie, con le maggioranze previste per la regolare costituzione e per la validita' delle relative deliberazioni.
4. La Banca d'Italia, sulla base della documentazione ricevuta e degli altri dati e informazioni all'occorrenza acquisiti, e sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa per quanto di competenza, riferisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
5. La Banca d'Italia da' notizia al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio della presentazione dei singoli progetti di ristrutturazione e riferisce semestralmente in merito ai progetti di cui e' in corso di svolgimento l'istruttoria o l'attuazione".
Art. 5 (Fusioni). - 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, con fondo di dotazione a composizione associativa possono effettuare, tra loro ovvero con societa' bancarie, fusioni dalle quali - sia mediante incorporazione sia mediante costituzione di nuovi soggetti - risultino societa' per azioni bancarie.
2. La deliberazione di fusione deve essere assunta dagli enti con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, e dalle societa' bancarie secondo la disciplina generale delle societa' per azioni, ove non diversamente stabilito dal presente decreto. Lo statuto della societa' risultante dalla fusione si considera parte integrante di ciascuna deliberazione e deve essere a queste allegato.
3. La deliberazione di fusione deve fissare il rapporto di cambio, anche ai sensi dei successivi articoli 8, 9 e 10, e determinare il patrimonio netto iniziale della societa' risultante dalla fusione a norma dell'art. 4, commi 3, 4 e 5.
4. Entro trenta giorni dall'accertamento di conformita' di cui all'art. 3, comma 5, le deliberazioni sono depositate per l'iscrizione nel registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell' art. 2411, commi 1 , 2 e 3, del codice civile , nonche' quelle degli articoli 2503 e 2504 del codice civile . L'atto di fusione deve essere stipulato entro quarantacinque giorni dall'ultimo dei decreti con cui il tribunale ordina l'iscrizione delle delibere nel registro delle imprese.
5. Per le operazioni ricomprese nel progetto approvato ai sensi dell'art. 3 il termine di cui all' art. 2503, comma 1, del codice civile e' ridotto a quindici giorni".
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 218/1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) e' il seguente:
"Art. 1 (Fusioni, trasformazioni e conferimenti). - 1.
Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all' art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 , e successive modificazioni e integrazioni nonche' le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.
2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonche' ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le norme fiscali di cui all'art. 7.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta delib- erate dagli organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio".
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente:
"Art. 1 (Funzioni e finalita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS). - 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita' deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto.
3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.
4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati.
Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l' art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ".
- La legge n. 742/1986 reca nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita. Il ramo VI dell'allegata tabella riguarda le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
- Il testo dell' art. 17 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall' art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche, strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai princi'pi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;
b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalita' per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunita' economica europea; in relazione a tali obiettivi verra' tenuto particolarmente conto della effettiva necessita' di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attivita', anche in relazione alle dimensioni dell'attivita', nonche' delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verra' determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;
d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potra' superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990;
d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 , a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell' art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 .
1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princ/pi e criteri direttivi, potra' essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di societa' costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sara' commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potra' superare, per ciascuna annualita', l'importo di un milione di lire.
1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princi'pi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta', purche' le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonche' una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entita' dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all' art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , nella composizione stabilita dall' art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 .
La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione, nonche' indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi.
Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1992 ovvero dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1".
- Il testo dell' art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente:
"6. A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta e' computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione cosi' calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa.
TABELLA Quote di pensione
Quote di retribuzione eccedenti corrispondenti per
il limite (espresse in percentuale) ogni anno di anzianita'
del limite stesso contributiva complessiva (*)
sino al 33 per cento . . . . . . . . . . . . . 1,50
dal 33 per cento al 66 per cento . . . . . . . 1,25
oltre il 66 per cento . . . . . . . . . . . . 1
(*) Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno la quota di pensione e' calcolata in misura proporzionale ai periodi stessi".