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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/05/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 260/2025, iscritto al Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: “Ricorso Congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nato ad [...] il [...], residente in [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1
pagina 1 di 6 , nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_2
(C.F.: ); C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Golme (C.F.: , elettivamente domiciliati C.F._3
presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Alghero nr. 42;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, rilevavano:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Olbia, l'11.10.2003, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al nr. 94, parte 2, serie A, optando per il regime della comunione dei beni;
- che, dalla loro unione, nasceva un figlio, ad oggi maggiorenne, , nato ad [...], il Persona_1
22.07.2006;
- che, a causa di reciproche incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi veniva meno, e la prosecuzione della convivenza diventava intollerabile, per cui gli stessi presentavano ricorso per separazione consensuale, omologata con decreto nr. 2128/2014 del
04.03.2014 – R.G. 3029/2013, emesso dall'intestato Tribunale;
- che lo stato di separazione si protraeva nel corso del tempo, senza alcuna riconciliazione da parte dei coniugi che, pertanto, chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebarto tra gli stessi, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati serbandosi il reciproco rispetto fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
pagina 2 di 6 2) Dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento essendo economicamente indipendenti;
3) A titolo di contribuzione al mantenimento del figlio , seppur maggiorenne, il Sig. Per_1 Pt_1
provvederà entro il giorno 5 di ogni mese al versamento di un assegno periodico di complessivi
[...]
€. 300,00 mensili, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT che dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra attivo Parte_2
presso il Banco di Sardegna Cod. IB : [...] 0000000 35240;
4) Il Signor contribuirà inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche Parte_1 del figlio e a quelle straordinarie in genere, purché quest'ultime siano state preventivamente concordate.
5) I coniugi dichiarano di aver completamente definito ogni pregresso rapporto patrimoniale e non, si che, all'attualità, null'altro hanno da pretendere reciprocamente;
6) Nulla a provvedere in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria;
7) Dichiarano altresì di essere soddisfatti delle condizioni che precedono e di accettare le stesse senza riserva alcuna”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 28 maggio 2025, i ricorrenti si richiamavano a quanto già dedotto nel proprio ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice Relatore, delegato alla trattazione del procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 29 maggio 2025.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
pagina 3 di 6 giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Le condizioni indicate dai ricorrenti in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo conformi al superiore interesse della prole.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato l'11 ottobre 2003 in Olbia, tra:
pagina 4 di 6 , nato il [...] in [...]; Parte_1
e
, nata il [...] in [...]; Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al Nr. 94, P.2 S. A, anno 2003;
alle seguenti:
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati serbandosi il reciproco rispetto fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
2) Dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento essendo economicamente indipendenti;
3) A titolo di contribuzione al mantenimento del figlio , seppur maggiorenne, il Sig. Per_1 Pt_1
provvederà entro il giorno 5 di ogni mese al versamento di un assegno periodico di complessivi
[...]
€. 300,00 mensili, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT che dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra attivo Parte_2
presso il Banco di Sardegna Cod. IB : [...] 0000000 35240;
4) Il Signor contribuirà inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche Parte_1 del figlio e a quelle straordinarie in genere, purché quest'ultime siano state preventivamente concordate.
5) I coniugi dichiarano di aver completamente definito ogni pregresso rapporto patrimoniale e non, si che, all'attualità, null'altro hanno da pretendere reciprocamente;
6) Nulla a provvedere in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria;
pagina 5 di 6 7) Dichiarano altresì di essere soddisfatti delle condizioni che precedono e di accettare le stesse senza riserva alcuna”;
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 29 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 260/2025, iscritto al Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: “Ricorso Congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nato ad [...] il [...], residente in [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1
pagina 1 di 6 , nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_2
(C.F.: ); C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Golme (C.F.: , elettivamente domiciliati C.F._3
presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Alghero nr. 42;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, rilevavano:
- di avere contratto matrimonio concordatario in Olbia, l'11.10.2003, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al nr. 94, parte 2, serie A, optando per il regime della comunione dei beni;
- che, dalla loro unione, nasceva un figlio, ad oggi maggiorenne, , nato ad [...], il Persona_1
22.07.2006;
- che, a causa di reciproche incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi veniva meno, e la prosecuzione della convivenza diventava intollerabile, per cui gli stessi presentavano ricorso per separazione consensuale, omologata con decreto nr. 2128/2014 del
04.03.2014 – R.G. 3029/2013, emesso dall'intestato Tribunale;
- che lo stato di separazione si protraeva nel corso del tempo, senza alcuna riconciliazione da parte dei coniugi che, pertanto, chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebarto tra gli stessi, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati serbandosi il reciproco rispetto fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
pagina 2 di 6 2) Dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento essendo economicamente indipendenti;
3) A titolo di contribuzione al mantenimento del figlio , seppur maggiorenne, il Sig. Per_1 Pt_1
provvederà entro il giorno 5 di ogni mese al versamento di un assegno periodico di complessivi
[...]
€. 300,00 mensili, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT che dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra attivo Parte_2
presso il Banco di Sardegna Cod. IB : [...] 0000000 35240;
4) Il Signor contribuirà inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche Parte_1 del figlio e a quelle straordinarie in genere, purché quest'ultime siano state preventivamente concordate.
5) I coniugi dichiarano di aver completamente definito ogni pregresso rapporto patrimoniale e non, si che, all'attualità, null'altro hanno da pretendere reciprocamente;
6) Nulla a provvedere in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria;
7) Dichiarano altresì di essere soddisfatti delle condizioni che precedono e di accettare le stesse senza riserva alcuna”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 28 maggio 2025, i ricorrenti si richiamavano a quanto già dedotto nel proprio ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice Relatore, delegato alla trattazione del procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 29 maggio 2025.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
pagina 3 di 6 giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Le condizioni indicate dai ricorrenti in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo conformi al superiore interesse della prole.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato l'11 ottobre 2003 in Olbia, tra:
pagina 4 di 6 , nato il [...] in [...]; Parte_1
e
, nata il [...] in [...]; Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al Nr. 94, P.2 S. A, anno 2003;
alle seguenti:
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati serbandosi il reciproco rispetto fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
2) Dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento essendo economicamente indipendenti;
3) A titolo di contribuzione al mantenimento del figlio , seppur maggiorenne, il Sig. Per_1 Pt_1
provvederà entro il giorno 5 di ogni mese al versamento di un assegno periodico di complessivi
[...]
€. 300,00 mensili, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT che dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra attivo Parte_2
presso il Banco di Sardegna Cod. IB : [...] 0000000 35240;
4) Il Signor contribuirà inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche Parte_1 del figlio e a quelle straordinarie in genere, purché quest'ultime siano state preventivamente concordate.
5) I coniugi dichiarano di aver completamente definito ogni pregresso rapporto patrimoniale e non, si che, all'attualità, null'altro hanno da pretendere reciprocamente;
6) Nulla a provvedere in ordine agli altri beni delle parti, limitandosi essi a beni personali, per i quali è già intervenuta divisione bonaria;
pagina 5 di 6 7) Dichiarano altresì di essere soddisfatti delle condizioni che precedono e di accettare le stesse senza riserva alcuna”;
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 29 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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