Sentenza breve 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 08/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05755/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5755 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS- in qualità di genitori del Minore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosa Iovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Istituto Professionale Statale per -OMISSIS-“ -OMISSIS- ” Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Centro Servizi Amministrativi di Napoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Della nota di riscontro all’accesso agli atti con cui il DS, oltre ad inoltrare documentazione relativa all’a.s. 2023/24, recante l’attestazione di per n.27 ore di assegnazione dell’insegnamento di sostegno
c) Del PEI, ove esistente per l’anno scolastico in corso 2024/25 di cui non si conoscono gli estremi nella parte in cui eventualmente non vengano assegnate al minore il numero massimo di ore di sostegno;
d) dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di Napoli hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2024/25, assegnando all'Istituto Scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell'istituto;
PER LA DECLARATORIA del diritto del minore -OMISSIS--OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2024/25 e per gli anni futuri ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetto.
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di redigere il Pei (piano educativo individuale) ovvero modificarlo/emendarlo ove esistente e darvi corretta esecuzione in favore del minore -OMISSIS-e, pertanto, assegnare al minore il numero massimo di ore di sostegno, ovvero 32.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e dell’Istituto Professionale Statale per -OMISSIS-“-OMISSIS-” di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Rilevato che:
-il minore indicato in epigrafe è affetto da “epilessia parziale con generalizzazione secondaria; ritardo cognitivo e degli apprendimenti in soggetto con disturbi comportamentali” e per tale patologia è stata accertata la disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92 (con verbale della Commissione medica dell’INPS di Napoli nella seduta dell’1/08/2023 con diritto all’indennità di accompagnamento);
- frequenta la classe 2 dell’Istituto Professionale indicato in epigrafe e, secondo quanto riferito in ricorso (la circostanza non è stata però contestata dalla controparte) frequenta la scuola con orario ridotto (27 ore settimanali su un monte ore complessivo di 32), per l’assenza dell’insegnante di sostegno per il restanti ore, essendo stata assegnata tale misura solo per 27 ore (“ frequenta regolarmente le lezioni, come dichiarato dal D.S con un monte ore coperto dall’insegnante di sostegno di 27 ore settimanali. I propri compagni di classe effettuano, invece, un orario scolastico attualmente di 32 ore; il ragazzo non può seguire considerata l’assenza dell’insegnante di sostegno per il monte ore residuo ”);
- a supporto della domanda di annullamento dell’atto dirigenziale di assegnazione, i ricorrenti allegano anche il PEI per l’anno trascorso, 2023/2024, nel quale si evince che la proposta per l’anno successivo sarebbe stata di 32 ore con la precisazione “sentenza TAR”;
2. Ritenuto che il ricorso sia fondato;
3. Considerato che
- la situazione soggettiva di -OMISSIS-di cui si reclama tutela in questa sede è già stata portata alla cognizione della Sezione per un diverso anno scolastico, con il giudizio recante n. RG 4917/2021, nell’ambito del quale è stata adottata l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, solo in esecuzione della quale l’amministrazione ha poi attribuito al minore l’insegnamento per l’intero monte ore (il giudizio è stato poi definito con sentenza di cessata materia del contendere);
- pertanto l’amministrazione, parte del giudizio definito con sentenza passata in giudicato, era pienamente a conoscenza del bisogno del minore all’assegnazione di un insegnante di sostegno per tutto il tempo scuola, trattandosi di misura necessaria per la stessa frequentazione scolastica, ma ciononostante, con l’atto impugnato ha negato tale diritto, inducendo i genitori per la seconda volta a ricorrere alla giustizia amministrativa;
4. Rilevato che
- nonostante lo specifico precedente sopra richiamato, l’amministrazione non ha tenuto conto della situazione concreta del minore in controversia (cfr. Cons. Stato, Sez, VI, 16 giugno 2017, n. 2943, che a sua volta richiama anche Corte cost. n. 80/2010) ed ha assegnato le ore inferiori a quelle di frequenza, senza alcuna specifica motivazione che spiegasse il disallineamento con gli atti istruttori e in violazione della normativa e dei principi ermeneutici alla luce dei quali essa va interpretata sono oggetto di una giurisprudenza granitica, anche della Corte costituzionale, per la quale si richiamano solo alcuni precedenti (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642 (si osserva che nessuno dei precedenti giudiziari della Sezione risulta essere stato appellato dal Ministero dinnanzi al Consiglio di Stato);
5. Osservato che un simile esercizio illegittimo del potere alimenta il contenzioso giudiziale in una materia caratterizzata da una giurisprudenza consolidata, in cui le decisioni di primo grado divengono definitive per mancata impugnazione, generando un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del sistema giustizia e alle frequenti condanne dell’amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie (si richiama in particolare, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341 “ nei fatti - come risulta chiaramente dalla stessa esistenza del contenzioso seriale posto all'esame dei TAR e del Consiglio di Stato, per i casi di attribuzione di ore in numero inferiore a quelle indicate nelle "proposte" - solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possano ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi” ) e che, nel caso specifico, il peso anche emotivo posto a carico della famiglia è aggravato dalla circostanza che già in un precedente giudizio è stata accertata la necessità della copertura integrale delle ore scolastiche con l’insegnamento di sostegno;
6. Considerato che risulta oramai scaduto il termine anche per l’adozione del PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), e che tuttavia, anche in mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili tra cui la certificazione medica allegata al ricorso, la proposta contenuta nel PEI 2023/2024 e il precedente giudiziario specifico sopra citato;
7. Ritenuto che invece non possa essere accolta l’azione volta al riconoscimento del sostegno, in misura integrale, “anche per gli anni successivi, non potendo, il Tribunale, pronunziarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, ex art. 34 c.p.a. comma 1;
8. Ritenuto infine che debba condannarsi l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, in ragione della soccombenza e tenuto anche conto della mancanza di attività difensiva (l’amministrazione si è costituita con memoria di mero stile, senza neanche produrre gli atti del procedimento);
9. Ritenuto che, per quanto evidenziato in parte motiva al punto 5, debba disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore distrattario, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori come per legge.
Manda la Segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.