Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 dicembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 agosto 2018 |
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L'Amministrazione intende procedere all'inserimento nel Piano triennale delle assunzioni 2012-2014 l'assunzione a tempo determinato, per tre mesi, di un Agente di Polizia Municipale, naturalmente nell' Area di Polizia Municipale . E' possibile procedere a tale assunzione, alla luce delle novità in materia di personale contenute nel DDL di conversione in legge con modificazioni del D.L. 02/03/2012 n. 16, anche tenendo conto del fatto che il Comune di Carcare non aveva alcuna spesa per assunzioni a tempo determinato nel 2009? Si possono destinare i proventi derivanti dalle sanzioni alla violazione del Codice della strada (c. 4 bis art. 208 del D.Lgs. … In vista della scadenza dell'incarico …
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- 4. TAR Sardegna, sezione II, sentenza 2 gennaio 2020, n. 8https://www.eius.it/articoli/
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Consiglio di Stato - Sez. V – Sentenza n. 1863 del 2014 Sull'illegittimità dell'affidamento diretto del servizio trasporto urbano ad una cooperativa sociale ex art. 5, l. n. 381/1991 Corte costituzionale - Sentenza n. 2 del 2014 In materia di servizi di trasporto pubblico locale, proroga dei contratti scaduti o in scadenza Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza n. 5631 del 2013 In materia di trasporto pubblico locale, potere di soccorso Corte costituzionale – Sentenza n. 264 del 2013 In materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 16841Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18321/2019 R.G. proposto da: EMERGENZA MEDICOSANITARIA SOC COOP A RL ONLUS IN LCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, N.62, presso lo studio ELl'avvocato SEBASTIANO RIBAUDO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ON D'ALESSANDRIA; - ricorrente - contro ASST AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI, N. 35B, presso lo studio ELl'avvocato GABRIELE DI PAOLO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente APPALTI PUBBLICI Dott. MARIO BERTUZZI Consigliere Dott. LINALISA CAVALLINO Consigliere Ud. 23/05/2025 …Leggi di più...
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- 2. Trib. Macerata, sentenza 17/06/2025, n. 452Provvedimento: N. R.G. 2835/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2835/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: Parte_1 (c.f. C.F._1 ), Parte_2 (c.f. C.F._2 ) e Parte_3 (c.f. C.F._3 nella [...] Persona_1 (c.f. C.F._3 in proprio MI OL RE ATTORI contro Controparte_1 , in persona del Presidente e legale rapp.te. (p. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARINO GENNARO CONVENUTO e Controparte_2 , in persona del Presidente e legale rapp.te. (p.i. P.IVA_2 …Leggi di più...
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- 3. Trib. Salerno, sentenza 15/11/2024, n. 66Provvedimento: R.G. P.U. 150/24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Terza Sezione Civile Ufficio Procedure Concorsuali IL COLLEGIO: Dott. Giorgio Jachia Presidente Dott.ssa Francesca Sicilia Giudice Dott.ssa Enza Faracchio Giudice relatore ed estensore PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in NA (84022) (SA) alla Strada Provinciale 31, 135, cod. fis. e P.Iva pec: P.IVA_1 Email_1 RESISTENTE NON COSTITUTO ESPONENDO QUANTO SEGUE. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. DEL RICORSO Con ricorso depositato in data 12.9.2024 , Parte_1 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Definizione 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi , incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), ((del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)) ;
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale". - Art. 2. Soci volontari 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalita' dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4. - Art. 3. Obblighi e divieti 1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all' articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 , e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonche' la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione), come modificato dall' art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302 , e' il seguente:
"Art. 26 (Requisiti mutualistici). - Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico.
In caso di controversia decide il Ministro pe il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la commissione centrale per le coop- erative".
- Il testo dell'art. 13 del medesimo D.L.C.P.S. n. 1577/1947 , cosi' come modificato dall' art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 , e dall'art. 6, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, e' il seguente:
"Art. 13 (Riordinamento del registro prefettizio). - Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:
a) tutte le cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;
b) (soppressa).
Il registro e' tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attivita' degli enti, e cioe':
Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista;
Sezione cooperazione sociale.
Oltre che nella sezione per essere specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attivita' da esse svolta".
- Il testo dell'art. 2 del citato D.L.C.P.S. n. 1577/1947 e' il seguente:
"Art. 2 (Ispezioni). - La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie.
Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni; esso sono eseguite nei termini e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 18.
Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunita', con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie.
Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre amministrazioni dello Stato competenti per materia".