Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 dicembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 agosto 2018 |
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- 1. TAR Sardegna, sezione II, sentenza 2 gennaio 2020, n. 8https://www.eius.it/articoli/ · 1
FATTO Con deliberazione di G.C. n. 36 del 9 maggio 2019 il Comune di Lula prevedeva di continuare l'attività dei c.d. "Cantieri verdi" (per il triennio 2019-2021) istituiti, ai sensi dell'art. 29, comma 36, della l.r. n. 5/2015, a scopi occupazionali in favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali. La Giunta delegava al Servizio degli Affari Generali l'avvio delle fasi preliminari volte alla programmazione dell'attività, tra cui la ricerca di idonea «Cooperativa di tipo B» per l'affidamento e la gestione dei soggetti da impiegare nei cantieri. L'Amministrazione, con la determinazione n. 59 del 13 maggio 2019 del Responsabile del Servizio degli Affari Generali, dava avvio ad …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 16841Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18321/2019 R.G. proposto da: EMERGENZA MEDICOSANITARIA SOC COOP A RL ONLUS IN LCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, N.62, presso lo studio ELl'avvocato SEBASTIANO RIBAUDO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ON D'ALESSANDRIA; - ricorrente - contro ASST AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI, N. 35B, presso lo studio ELl'avvocato GABRIELE DI PAOLO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente APPALTI PUBBLICI Dott. MARIO BERTUZZI Consigliere Dott. LINALISA CAVALLINO Consigliere Ud. 23/05/2025 …Leggi di più...
- art. 348 ter c.p.c.·
- appalti pubblici·
- contratti pubblici·
- contributo unificato·
- vizio di motivazione·
- delibera regionale·
- interpretazione contrattuale·
- art. 360 c.p.c.·
- rimborso costi personale·
- doppia conforme
Versioni del testo
- Art. 1. Definizione 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi , incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), ((del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)) ;
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale". - Art. 2. Soci volontari 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalita' dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4. - Art. 3. Obblighi e divieti 1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all' articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 , e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonche' la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione), come modificato dall' art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302 , e' il seguente:
"Art. 26 (Requisiti mutualistici). - Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico.
In caso di controversia decide il Ministro pe il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la commissione centrale per le coop- erative".
- Il testo dell'art. 13 del medesimo D.L.C.P.S. n. 1577/1947 , cosi' come modificato dall' art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 , e dall'art. 6, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, e' il seguente:
"Art. 13 (Riordinamento del registro prefettizio). - Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:
a) tutte le cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;
b) (soppressa).
Il registro e' tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attivita' degli enti, e cioe':
Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista;
Sezione cooperazione sociale.
Oltre che nella sezione per essere specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attivita' da esse svolta".
- Il testo dell'art. 2 del citato D.L.C.P.S. n. 1577/1947 e' il seguente:
"Art. 2 (Ispezioni). - La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie.
Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni; esso sono eseguite nei termini e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 18.
Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunita', con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie.
Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre amministrazioni dello Stato competenti per materia".