CASS
Ordinanza 1 dicembre 2022
Ordinanza 1 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/12/2022, n. 35389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35389 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 12470-2022 relativo al procedimento n. 19667/2019 proposto da: RI AN, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AN RI;
- ricorrente -
contro FALLIMENTO N. 08/2017 GESEMA AMBIENTE E PATRIMONIO SRL, in persona del curatore fallimentare, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NE ON - resistente - Civile Ord. Sez. 6 Num. 35389 Anno 2022 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: VELLA PAOLA Data pubblicazione: 01/12/2022 Ric. 2022 n. 12470 sez. M1 - ud. 10-11-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 10128/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che: 1. con «Istanza di correzione ex art. 287 c.p.c. Ordinanza n. 10128/2022 pubblicata 29.03.2022» l’avv. Simone Labonia, quale difensore e procuratore costituito nell’interesse del controricorrente Fallimento n. 08/2017 GE.SE.MA. Ambiente e Patrimonio s.r.l., ha chiesto l’integrazione dell’ordinanza di questa Corte sopra indicata «attribuendo le spese di lite del giudizio di legittimità, così come liquidate, in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario»; 1.1. nella proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata confermata l’ammissibilità del rimedio (Cass. sez. U, 31033/2019) ma l’istante è stato invitato a provvedere alla notifica del ricorso alla controparte e a depositare copia autentica dell’ordinanza da correggere, nonché copia del controricorso asseritamente contenente la richiesta di distrazione delle spese;
1.2. è stata quindi fissata l'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 2. il ricorrente ha provveduto, giusta nota di deposito del 12/10/2022, a notificare in pari data alla controparte il ricorso per correzione di errore materiale nonché a depositare copia dell’ordinanza da correggere e dell’originario controricorso nel quale si era dichiarato antistatario;
3. sussistono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, c.p.c.; Ric. 2022 n. 12470 sez. M1 - ud. 10-11-2022 -3- 4. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018).
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 10128/2022, depositata il 29/03/2022, nel senso che, nel secondo periodo, dopo la frase «condanna il ricorrente al pagamento» si debba intendere inserita la frase «, in favore dell’avv. Simone Labonia, quale procuratore antistatario del controricorrente, ». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10/11/2022
- ricorrente -
contro FALLIMENTO N. 08/2017 GESEMA AMBIENTE E PATRIMONIO SRL, in persona del curatore fallimentare, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NE ON - resistente - Civile Ord. Sez. 6 Num. 35389 Anno 2022 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: VELLA PAOLA Data pubblicazione: 01/12/2022 Ric. 2022 n. 12470 sez. M1 - ud. 10-11-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 10128/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. Rilevato che: 1. con «Istanza di correzione ex art. 287 c.p.c. Ordinanza n. 10128/2022 pubblicata 29.03.2022» l’avv. Simone Labonia, quale difensore e procuratore costituito nell’interesse del controricorrente Fallimento n. 08/2017 GE.SE.MA. Ambiente e Patrimonio s.r.l., ha chiesto l’integrazione dell’ordinanza di questa Corte sopra indicata «attribuendo le spese di lite del giudizio di legittimità, così come liquidate, in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario»; 1.1. nella proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata confermata l’ammissibilità del rimedio (Cass. sez. U, 31033/2019) ma l’istante è stato invitato a provvedere alla notifica del ricorso alla controparte e a depositare copia autentica dell’ordinanza da correggere, nonché copia del controricorso asseritamente contenente la richiesta di distrazione delle spese;
1.2. è stata quindi fissata l'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 2. il ricorrente ha provveduto, giusta nota di deposito del 12/10/2022, a notificare in pari data alla controparte il ricorso per correzione di errore materiale nonché a depositare copia dell’ordinanza da correggere e dell’originario controricorso nel quale si era dichiarato antistatario;
3. sussistono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, c.p.c.; Ric. 2022 n. 12470 sez. M1 - ud. 10-11-2022 -3- 4. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018).
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 10128/2022, depositata il 29/03/2022, nel senso che, nel secondo periodo, dopo la frase «condanna il ricorrente al pagamento» si debba intendere inserita la frase «, in favore dell’avv. Simone Labonia, quale procuratore antistatario del controricorrente, ». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10/11/2022