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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/04/2024, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. N. 1171/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1171 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con termine ridotto a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Franco Novella, del Foro di Avezzano, presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Controparte_1
Colaiacovo, del Foro di Avezzano, presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTO
Materia: Diritti reali – Servitù prediali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 6.2.2024 le parti concludevano come da verbale, segnatamente: l'attore si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio ed in via istruttoria insisteva per l'ammissione della richiesta C.T.U.; il convenuto si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta e il rigetto delle domande ed eccezioni di parte attrice, compresa la richiesta di C.T.U.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
1 A. Con atto regolarmente notificato l'attore citava in giudizio la sorella, Controparte_1 premettendo di essere stata chiamata, assieme a questa, all'eredità del fratello, ER
. A seguito dell'accettazione dell'eredità si era instaurata una comunione ereditaria
[...] tra le due e, nell'impossibilità di procedere amichevolmente alla divisione per varie questioni insorte, si procedeva allo scioglimento mediante divisione giudiziale (proc. n. 2176/2003
R.G. di questo Tribunale). Nell'ambito di tale giudizio, risolte le contestazioni con sentenza, si procedeva alla formazione del progetto divisionale con assegnazione dei lotti mediante sorteggio. Il terreno sito in Celano, censito in catasto al Fol. 32 part. 288 ed il capannone artigianale sempre in Celano, censito in catasto fabbricati al Fol. 32 particella 1134 venivano frazionati come da verbale di estrazione a sorte dei lotti su delega dell'autorità giudiziaria,
Rep. 351 - Racc. 308, registrato ad Avezzano il 29.7.2016 e trascritto a L'Aquila il 1.8.2016.
In tale atto le parti davano atto dell'esistenza di una servitù di passaggio costituita con atto pubblico del 1977 (Rep. 52.768 - Racc. 5.708) sul fondo di cui al Fol. 32 Partt. 288 e 304 a vantaggio del fondo censito al Fol. 32 Part. 10. Nello specifico si trattava di una servitù di passaggio, per persone, animali ed autoveicoli, da esercitarsi su di una striscia di terreno, della larghezza di metri lineari quattro, lungo il confine nord dei fondi stessi, fino alla stradella comunale di “Prato Vecchio”.
ha, poi, rilevato come l'esercizio di tale servitù, secondo quanto descritto Parte_1 nell'atto non sarebbe da tempo possibile per il mutato stato dei luoghi (realizzazione di un muro di confine e annesso cancello), eccependo comunque l'estinzione della servitù per non uso ultraventennale.
L'attore allegando contrasti insorti con la germana, che pretende di esercitare il passaggio, ha perciò domandato accertarsi l'inesistenza della descritta servitù sui fondi di proprietà di
, distinti in catasto terreni al Fol. 32, Part. 288 e 304 nonché in relazione agli Parte_1 immobili derivati dal frazionamento della Part. 304 (Part. 1134, vari sub) in favore del fondo
Fol. 32 Part. 10, di proprietà della , con ordine a quest'ultima di Controparte_1 cessazione di ogni atto antigiuridico di passaggio.
si è costituita in giudizio contrastando la domanda e affermando come Controparte_2 le Partt. 1192 e 1193 fossero originate dal frazionamento della originaria Part. 288 mentre la Part. 1134 – vari sub, sia derivata dal frazionamento della originaria Part. 304.
La convenuta ha, poi, dedotto come in data 6.12.2016 l'attrice avesse fatto pervenire una missiva lamentando il taglio di cespugli nella sua proprietà e l'effrazione di un lucchetto del cancello.
2 In considerazione della portata della dichiarazione contenuta nell'atto del 2016 e dell'esercizio della servitù, la convenuta ha quindi chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
1. Preliminarmente si osserva come l'actio negatoria servitutis sia un'azione di accertamento negativo e, in quanto tale, l'interesse ad esperirla sorge allorché il convenuto, con azioni concrete (seppur si assumano cessate), abbia determinato una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno della servitù che ritiene sussistere a vantaggio del proprio fondo. Ne deriva che detta azione in tanto è comunque promovibile allorché, come nel caso in esame, si sia creata una situazione che implichi l'esercizio, assunto abusivo, di servitù a carico del fondo dell'attore, il quale tende alla declaratoria della sua libertà attraverso l'accertamento della inesistenza di quella servitù (Cass. Sez. 2, 28.8.2002, n. 12607).
Nel caso di specie l'attore, qualificatosi come proprietario di alcuni fondi, ha domandato l'accertamento negativo dell'esistenza del diritto di servitù di passaggio che la convenuta, mediante atti costituenti molestie a dire dell'attore, pretende di esercitare.
Non vi è dubbio come sussista l'interesse ad agire di tenendo altresì Parte_1 presente che, nell'azione de qua, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia (Cass. Sez. 2, 23.1.2023, Ord.
1905).
2. Deve, in primo luogo, osservarsi come con l'atto pubblico del 28.1.1977 a rogito del Dott.
– Notaio in Avezzano, Rep. 52.768 - Racc. 5.708, madre Persona_2 Persona_3 di , e , avesse donato a , per Persona_1 Parte_1 Controparte_1 Persona_1 quanto qui interessa, il terreno censito al Fol. 32 Part. 304 ed a il terreno Controparte_1 censito al Fol. 32 Part. 10. In tale atto pubblico le parti davano atto dell'esistenza di una servitù di passaggio per persone, animali ed autoveicoli a favore della Part. 10 ed a carico delle Partt. 288 e 304; servitù da esercitarsi su di una striscia di terreno, della larghezza di metri lineari quattro, lungo il confine nord dei fondi stessi, fino alla stradella comunale di
“Prato Vecchio”.
3. Dal verbale di estrazione a sorte dei lotti in sede di divisione giudiziale tra le odierne parti, del 21.7.2016 ed a ministero della Dott. – Notaio in Avezzano, Rep. 351 – Persona_4
Racc. 308, risulta come il terreno Fol. 32 Part. 288 fosse stato frazionato nelle nuove Partt.
1192, 620 e 1193 e come il capannone censito al Fol. 32 Part. 1134 fosse stato diviso nei
Subb. 1 e 2 graffato;
3 e 4 graffato.
All'esito delle operazioni di estrazione a sorte, i beni relitti già appartenuti al defunto ER
, venivano così assegnati:
[...]
3 - a (“QUOTA B”) composta dai beni di seguito censiti: Fol. 32 Part. 1134, Parte_1
Subb. 3 e 4 graffati (capannone); Fol. 32 Part. 1193 (terreno);
- a (“QUOTA A”) composta dai beni così censiti: Fol. 32 Part. 1134 Controparte_1
Subb. 1 e 2 graffati (capannone); Fol. 32 Part. 1192 (terreno); Fol. 32 Part. 11 (terreno);
Fol. 32 Part. 17 (terreno); quota indivisa sul Fol. 39 Part. 223 (terreno).
Le parti si davano reciprocamente atto dell'esistenza della servitù, negli stessi termini di cui al punto 2.
4. Si impone, a questo punto e preliminarmente, la valutazione della natura e portata giuridica delle dichiarazioni delle parti - che, rispettivamente, hanno partecipato agli atti sopra indicati
– in ordine all'esistenza della descritta servitù.
a. Quanto all'atto del 1977 c.c. deve escludersi che per mezzo di esso si sia costituita la servitù della quale, piuttosto, se ne riconosce l'esistenza come dato fattuale già verificatosi nella realtà giuridica.
Anzitutto deve escludersi che tale dichiarazione abbia natura di confessione. Ai sensi dell'art. 2730 c.c., infatti, dichiarazione confessoria ha, in primo luogo, ad oggetto fatti cioè accadimenti percettibili per mezzo dei sensi e giuridicamente rilevanti. Così, la confessione non ha ad oggetto diritti che scaturiscono dai fatti in quanto ciò non si tradurrebbe in una attività di mera percezione, ma sarebbe già l'esito di un processo intellettivo di giudizio. Né tali dichiarazioni possono essere considerate ricognizioni ai sensi dell'art. 2720 c.c. in quanto, in tal caso, la dichiarazione suppone l'esistenza di un documento originale contenente una valida dichiarazione, da cui derivi l'esistenza del diritto riconosciuto e non sostituisce il titolo, costituendo solo prova della sua esistenza
(Cass. Sez. 1, 4.2.2009, n. 2719). Ancor meglio, a norma dell'art. 2720 c.c. l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica (così come appunto quella della confessione) soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, nei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che a tale atto non può pertanto riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o, al di fuori dei casi previsti, di altri diritti reali (Cass. Sez. 2,
11.6.2007, n. 13625; Cass. Sez. 3, 18.6.2003).
Con specifico riferimento alla materia delle servitù prediali, è stato affermato che l'atto ricognitivo unilaterale di servitù, previsto con efficacia costitutiva dall'art. 634 codice civile del 1865 non è contemplato dal codice vigente e non vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione di debito dall'art. 1988
c.c., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali (Cass. Sez. 2, 2.5.2013, n. 10238).
4 Tale assunto, che nega qualsivoglia valore probatorio alla ricognizione di un diritto reale, non può essere condiviso. Questo Giudice ritiene che, se certamente l'art. 1988 c.c. si applichi ai diritti di obbligazione, non potendo estendersi la nozione di debito alle restrizioni di facoltà che possano ravvisarsi in caso di iura in re aliena, purtuttavia la norma in questione deve essere ricollegata all'art. 2698 c.c. Tale disposizione, infatti, consente alle parti a contrario ed entro certi limiti (disponibilità dei diritti, non eccessiva gravosità dell'esercizio in giudizio del diritto), di invertire ovvero modificare altrimenti l'onere della prova, stabilito in via generale dall'art. 2697 c.c. L'onere della prova è criterio di giudizio ed opera sulla base della nozione di comune esperienza per cui chi è titolare di un diritto ha interesse a procurarsi le prove dei fatti costitutivi del diritto stesso, del che dalla mancanza di tali prove si inferisce l'inesistenza del diritto (analogo discorso vale per le eccezioni). Per mezzo del patto di cui all'art. 2698 c.c. è consentito alle parti, a ben vedere, di istituire delle presunzioni di natura convenzionale e di segno inverso a quello a fondamento della regola di giudizio contenuta nell'art. 2697 c.c.
Del resto è evidente come, in tema di giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili, la disposizione delle prove comporta, sia pure per via mediata dall'applicazione delle norme da parte del giudice, la disposizione del diritto sostanziale tanto che si richiede alla parte che sia chiamata alla prova la medesima capacità di disporre del predetto diritto (v. art. 2731 c.c.).
Ora, l'art. 1988 c.c. conferisce alla promessa di pagamento ed alla ricognizione di debito l'effetto di astrazione meramente processuale, cioè dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale (c.d. “relevatio ab onere probandi”).
Questo, perciò, si presume esistente in ragione della stessa dichiarazione del debitore, ferma restando la possibilità di dare prova contraria dell'inesistenza del rapporto per le più varie ragioni (Cass. Sez. 1, 25.1.2022, Ord. n. 2091). Si tratta, quindi, in tal caso di una presunzione relativa e legale derivante semplice dichiarazione, ma che le parti avrebbero potuto anche disciplinare con un patto di deroga o modifica dell'onere della prova. Tale osservazione ha spinto parte della dottrina a ravvisare nelle dichiarazioni di cui all'art. 1988 c.c. comunque dei negozi giuridici in quanto innovativi della sfera giuridica sotto il profilo processuale e intesi ad agevolare l'onere di prova del destinatari;
soluzione, questa, pure condivisa da Cass. Sez. 1, 3.7.2013, n.16621 ed anche con riferimento alla ricognizione di debito.
Mentre, allora, dalla confessione deriva la prova legale, dunque piena, dei fatti confessati over riferiti a diritti disponibili, tanto che non rileva la mera non veridicità della stessa (art.
5 2732 c.c.), la promessa di pagamento e la ricognizione di debito determinano un diverso regime dell'onere della prova e, quindi, delle conseguenze circa la mancata prova in maniera non dissimile da un patto che abbia a diretto oggetto quest'ultimo.
Nell'ipotesi ricognizione di diritto reale mi pare si possa pervenire a riconoscere alla dichiarazione la medesima portata giuridica stabilita dall'art. 1988 c.c., sia pure non in via di diretta applicazione della norma indicata, ma per il tramite dell'art. 2698 c.c. dunque con modifica del regime dell'onere della prova. Chi riconosce, infatti, l'esistenza attuale di un diritto reale altrui ha certamente l'intenzione, così percettibile dal destinatario e dunque considerata dall'ordinamento, di facilitare la posizione in giudizio di questi nel senso che tale diritto, per effetto della ricognizione, deve intendersi esistente ferma restando – vista anche l'assoluta non operatività dell'astrazione sostanziale in ambito di diritto reali – la possibilità di provare l'assenza dei fatti costitutivi del diritto ovvero il sopraggiungere di fatti modificativi o estintivi dello stesso.
Sotto tale aspetto, quindi, l'art. 1988 c.c. pare una tipizzazione di tale intento negoziale avente ad oggetto la disciplina dell'onere della prova, dimodoché dal compimento delle dichiarazioni considerate deve ritenersi come comprensivo di tali effetti, comunque riferibili alla volontà delle parti (di qui la natura negoziale e non di atti in senso stretto).
L'utilità dell'art. 1988 c.c. starebbe quindi nel negare effetti d'ordine sostanziale alle dichiarazioni escludendo che esse procurino in sé considerate (cioè quale nude volontà) la costituzione del rapporto, così escludendo un fenomeno di astrazione sostanziale.
Così affrontata una ricostruzione sistematica, deve conclusivamente osservarsi come in caso di ricognizione di diritti reali la prova contraria non sarebbe più gravosa di quella che spetterebbe all'autore della promessa di pagamento o della ricognizione di debito non titolate vista l'autoderminatezza del diritto reale e la tipicità dei modi di loro acquisto
(Cass. Sez. 2, 27.2.2012, n. 2973 del 27/02/2012). La dichiarazione, quindi, non impingerebbe nella nullità stabilita dall'art. 2698 c.c.
La possibilità di poter dare prova dell'inesistenza del diritto riconosciuto varrebbe, poi, a distinguere la dichiarazione ricognitiva dal negozio di accertamento che, ferme le complesse questioni circa la sua ammissibilità, rinverdite dalla neointroduzione dell'art. 2643 n. 12-bis) c.c., ponendo fine alla lite o al pericolo di essa per l'esistenza di una res dubia, anche solo in termini di soggettiva incertezza, pur senza essere qualificabile in termini di transazione, dovrebbe avere il primario effetto (conformemente alla pretesa causa negoziale) di rendere irretrattabile quanto accertato.
6 La conclusione sopra evidenziata è, a bene vedere, impiegata – in maniera quasi però non consapevolmente percepita – in materia di rivendicazione ove il diritto di proprietà è oggetto autentico del giudizio e, al fine di attenuare il rigore dell'onere probatorio incombente sull'attore (c.d. “probatio diabolica”), si dà rilievo al riconoscimento, da parte del convenuto e perfino implicito, del diritto di proprietà in capo all'attore stesso o ai suoi danti causa, essendo sufficiente in tal caso la dimostrazione di successivi e validi trapassi di proprietà (v. Cass. Sez. 2, 18.6.1991, n. 6888). Questo criterio di giudizio, rispetto al quale non viene in considerazione neppure il novellato art. 115 c.p.c. (che fa riferimento a “fatti” non contestati e non già al diritto, oggetto del giudizio), non può che fondare la relevatio ab onere probandi in base al congegno presuntivo fondato sulla ricognizione, nei termini sopra descritti che risultando, perciò, rafforzati nella loro bontà.
b) Con riferimento all'atto del 2016 si osserva come le parti abbiano dato atto dell'esistenza della servitù, nei termini descritti, come costituita con l'atto del 1977. Il titolo della costituzione della servitù viene indubbiamente indicato nel risalente atto mentre quest'ultimo, per quanto già osservato, contiene una ricognizione di una precedente servitù. La dichiarazione del 2016 assume, allora, i crismi dell'atto di ricognizione di cui all'art. 2720 c.c., dunque un documento di secondo grado: il documento ricognitivo è la prova documentale di una dichiarazione di scienza sull'esistenza di un altro documento
(originale) e del suo contenuto, pur senza riprodurlo come nel caso di atto rinnovativo.
Mediante produzione ad opera dell'attore del contratto di donazione del 1977 in copia, la cui conformità all'originale non è stata disconosciuta dalla controparte, risulta evidente l'errore nella ricognizione atteso che detto atto non è titolo costitutivo del diritto di servitù.
Pertanto è evidente come, dimostrato detto errore cessi la rilevanza dell'atto ricognitivo quale prova.
5. Ciò chiarito, deve sottolinearsi come la dichiarazione ricognitiva del diritto reale del 1977 provenisse pure da , del quale odierne parti sono successori mortis causa Persona_1 ed a titolo universale, come allegato nell'atto introduttivo dall'attore. E' da tale atto ricognitivo del diritto reale che, quindi, discendono gli effetti di cui al punto 4.a che precede, ai quali l'attore non è perciò estraneo.
6. Il convenuto ha articolato mezzi di prova intesi a dimostrare – secondo il regime proprio e normale nell'actio negatoria servitutis (Cass. Sez. 2, 25.3.1999, n. 2838) - il possesso attuale, ininterrotto e continuo della servitù di passaggio contestata dall'attrice sin dal 1977 per mezzo dei testimoni e , rispettivamente genero e figlia Testimone_1 Tes_2 di . Sul punto si osserva come tali testimoni abbiano dato contezza di un Controparte_1
7 passaggio esercitato dalla convenuta, costituito da atti fisici e palesi, manifestanti il contenuto del diritto reale in questione (servitù discontinua), perciò pure idonei a denotare l'intervenuto acquisto dello stesso per compiuta usucapione. Tale passaggio, secondo, queste deposizioni sarebbe stato esercitato sul tracciato della strada raffigurata nelle riproduzioni fotografiche, realizzata sull'avversa proprietà, cui si accede mediante cancello carrabile.
Le prove assunte a richiesta dell'attore hanno evidenziato uno stato di fatto incompatibile con l'esercizio della servitù, per come descritta nella ricognizione, in tutta la sua estensione ma non hanno dimostrato l'assoluta e protratta impossibilità di esercitare una servitù di passaggio quantomeno pedonale. Sul punto si deve rilevare come l'accertata impossibilità di uso ai fini del transito carrabile non consente di ritenere, per questo solo fatto, automaticamente accertata anche l'impossibilità di uso in termini di passaggio pedonale, poiché l'art. 1075 c.c. stabilisce che la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero (Cass. Sez. 2, 25.2.2008, n. 4794).
7. A questo punto si evidenzia come debba distinguersi l'esistenza della servitù su un certo fondo servente dal luogo di suo esercizio, come denotato dagli artt. 1068, co. 1, 2, 3 e 1071, co. 2 c.c. che fanno riferimento al trasferimento di quest'ultimo in contrapposizione all'art. 1068, co. 4 c.c. che, per contro, fa riferimento al trasferimento su altro fondo servente, con estinzione del diritto con contestuale costituzione di un altro diritto, sebbene del medesimo contenuto. Oggetto della servitù è, in sostanza il fondo nella sua interezza, mentre il luogo di esercizio costituisce solo una modalità topografica di espressione del contenuto di quel diritto.
Ne deriva che il trasferimento della servitù in luogo diverso, sebbene non consentita per unilaterale iniziativa (v. art. 1068 c.c.), non dia luogo ad un nuovo diritto di servitù, né
l'esclusivo esercizio in luogo diverso da quello originario estingue il diritto, ma si determina piuttosto una modifica delle modalità spaziali di esercizio dell'unico, originario diritto (v. Cass.
Sez. 2, 5.12.2018, Ord. 31456). Posto, infatti, che l'art. 1071, co. 2 c.c. prevede la liberazione, per effetto di divisione, delle parti del fondo sulle quali non ricadeva l'esercizio della servitù si evince, a contrario, come pure queste fossero gravate del diritto. Con
l'ulteriore conseguenza che la eventuale impossibilità di fatto di usare della servitù (art. 1074
c.c.) nel luogo primitivo non determina estinzione del diritto nel caso che vi siano atti di esercizio su altre parti del fondo che, sebbene praticati in modo difforme dal titolo o dal possesso, procurino al titolare le utilità proprie che il diritto gli assicura.
8 Del resto, l'estinzione del diritto per protratto non uso non è impedito da atti di esercizio difformi solo ove si tratti di tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso, dando rilievo l'art. 1076 c.c. solamente all'elemento temporale. Quando la servitù, infatti, deve essere esercitata in un certo tempo, il tempo stesso diviene elemento essenziale del contenuto del diritto ragion per cui può fondatamente affermarsi che un esercizio fuori tempo equivale a non esercizio di quella servitù, ma ad esercizio di un'altra (con instaurazione del relativo possesso). Tale conclusione non vale, invece, nel caso di difforme esercizio spaziale del diritto in quanto ipotesi non considerata dalla norma e, comunque, per la dirimente considerazione che l'esercizio in luogo diverso è attuazione di quel diritto, sebbene non consentita a termini degli artt. 1065 e 1068 c.c. nella prospettiva di non aggravare la posizione del fondo servente.
Ora, nel caso di specie, risulta provato come la convenuta abbia esercitato il passaggio sui predi nella titolarità dell'attrice e precisamente servendosi della strada su di essa realizzata per raggiungere quelli di sua proprietà, sebbene attuando tale facoltà in diverso luogo da quello oggetto della ricognizione, ma comunque conservando il diritto e, anzi, per effetto del possesso dello stesso in modo utile all'usucapione (secondo quanto riferito dai testimoni indicati dalla convenuta), determinando il trasferimento del luogo di esercizio della servitù, senza neppure estinguere questa (si dissente sul punto, per le ragioni esposte, dalle conclusioni cui perviene Cass. Sez. 2, 6.11.1971, n. 3139). Del resto, che tali atti integrino possesso è fatto palese dalla circostanza che, con missiva datata 6.12.2016 (all. 4 fascicolo di parte convenuta) redatta nell'interesse di , fosse stato lamentato il taglio di Parte_1 arbusti e cespugli e, soprattutto, l'effrazione del lucchetto di chiusura del cancello di ingresso, con diffida ad astenersi da ulteriori condotte. Detta diffida, che certamente non è idoneo ad interrompere il possesso (Cass. Sez. 2, 19.11.2019, n. 30079), denota che quanto compiuto dalla convenuta non si sia svolto nell'altrui tolleranza essendo, per contro, atti di tolleranza quelli che derivano dal tacito permesso di colui che, per familiarità, amicizia o relazioni di buon vicinato, soffra sulla cosa sua l'esercizio di alcune attività che non gli recano notevole incomodo e che può far cessare a suo piacimento, connotando le stesse dell'attributo della precarietà.
Ne discende come le domande dell'attore debbano essere rigettate poiché infondate.
8. Si evidenzia come il resistere all'altrui azione di accertamento negativo implica domanda di accertamento positivo del proprio diritto (Cass. Sez. L., 29.7.2021, n. 21799) poiché, in ragione dell'estensione oggettiva del giudicato, il rigetto della domanda di accertamento negativo comporta positivo accertamento del diritto contestato. Posto che la domanda di
9 accertamento positivo è già ricompresa nel thema decidendi per il modo d'essere stesso della domanda attore, deve essere dichiarata la titolarità in capo alla convenuta del diritto di servitù attiva di passaggio per persone, animali ed autoveicoli a favore del terreno al Fol. 32
Part. 10 ed a carico di quelli censiti al Fol. 32 Part. 304 e 1193 (originata dalla Part. 288), da esercitarsi sul tracciato del percorso carrabile attualmente esistente sui fondi serventi.
9. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della Corte Cost. 77/2018, in ragione della peculiarità delle questioni di diritto illustrate e dell'assenza di specifica giurisprudenza inerente specificamente il caso di specie, si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- accerta la titolarità in capo alla convenuta del diritto di servitù attiva di passaggio a favore del terreno al Fol. 32 Part. 10 ed a carico di quello censito al Fol. 32 Partt. 304 e
1193 (originata dalla Part. 288) secondo quanto in motivazione e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Avezzano, 4 aprile 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1171 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con termine ridotto a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Franco Novella, del Foro di Avezzano, presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Controparte_1
Colaiacovo, del Foro di Avezzano, presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTO
Materia: Diritti reali – Servitù prediali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 6.2.2024 le parti concludevano come da verbale, segnatamente: l'attore si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio ed in via istruttoria insisteva per l'ammissione della richiesta C.T.U.; il convenuto si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta e il rigetto delle domande ed eccezioni di parte attrice, compresa la richiesta di C.T.U.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
1 A. Con atto regolarmente notificato l'attore citava in giudizio la sorella, Controparte_1 premettendo di essere stata chiamata, assieme a questa, all'eredità del fratello, ER
. A seguito dell'accettazione dell'eredità si era instaurata una comunione ereditaria
[...] tra le due e, nell'impossibilità di procedere amichevolmente alla divisione per varie questioni insorte, si procedeva allo scioglimento mediante divisione giudiziale (proc. n. 2176/2003
R.G. di questo Tribunale). Nell'ambito di tale giudizio, risolte le contestazioni con sentenza, si procedeva alla formazione del progetto divisionale con assegnazione dei lotti mediante sorteggio. Il terreno sito in Celano, censito in catasto al Fol. 32 part. 288 ed il capannone artigianale sempre in Celano, censito in catasto fabbricati al Fol. 32 particella 1134 venivano frazionati come da verbale di estrazione a sorte dei lotti su delega dell'autorità giudiziaria,
Rep. 351 - Racc. 308, registrato ad Avezzano il 29.7.2016 e trascritto a L'Aquila il 1.8.2016.
In tale atto le parti davano atto dell'esistenza di una servitù di passaggio costituita con atto pubblico del 1977 (Rep. 52.768 - Racc. 5.708) sul fondo di cui al Fol. 32 Partt. 288 e 304 a vantaggio del fondo censito al Fol. 32 Part. 10. Nello specifico si trattava di una servitù di passaggio, per persone, animali ed autoveicoli, da esercitarsi su di una striscia di terreno, della larghezza di metri lineari quattro, lungo il confine nord dei fondi stessi, fino alla stradella comunale di “Prato Vecchio”.
ha, poi, rilevato come l'esercizio di tale servitù, secondo quanto descritto Parte_1 nell'atto non sarebbe da tempo possibile per il mutato stato dei luoghi (realizzazione di un muro di confine e annesso cancello), eccependo comunque l'estinzione della servitù per non uso ultraventennale.
L'attore allegando contrasti insorti con la germana, che pretende di esercitare il passaggio, ha perciò domandato accertarsi l'inesistenza della descritta servitù sui fondi di proprietà di
, distinti in catasto terreni al Fol. 32, Part. 288 e 304 nonché in relazione agli Parte_1 immobili derivati dal frazionamento della Part. 304 (Part. 1134, vari sub) in favore del fondo
Fol. 32 Part. 10, di proprietà della , con ordine a quest'ultima di Controparte_1 cessazione di ogni atto antigiuridico di passaggio.
si è costituita in giudizio contrastando la domanda e affermando come Controparte_2 le Partt. 1192 e 1193 fossero originate dal frazionamento della originaria Part. 288 mentre la Part. 1134 – vari sub, sia derivata dal frazionamento della originaria Part. 304.
La convenuta ha, poi, dedotto come in data 6.12.2016 l'attrice avesse fatto pervenire una missiva lamentando il taglio di cespugli nella sua proprietà e l'effrazione di un lucchetto del cancello.
2 In considerazione della portata della dichiarazione contenuta nell'atto del 2016 e dell'esercizio della servitù, la convenuta ha quindi chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
1. Preliminarmente si osserva come l'actio negatoria servitutis sia un'azione di accertamento negativo e, in quanto tale, l'interesse ad esperirla sorge allorché il convenuto, con azioni concrete (seppur si assumano cessate), abbia determinato una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno della servitù che ritiene sussistere a vantaggio del proprio fondo. Ne deriva che detta azione in tanto è comunque promovibile allorché, come nel caso in esame, si sia creata una situazione che implichi l'esercizio, assunto abusivo, di servitù a carico del fondo dell'attore, il quale tende alla declaratoria della sua libertà attraverso l'accertamento della inesistenza di quella servitù (Cass. Sez. 2, 28.8.2002, n. 12607).
Nel caso di specie l'attore, qualificatosi come proprietario di alcuni fondi, ha domandato l'accertamento negativo dell'esistenza del diritto di servitù di passaggio che la convenuta, mediante atti costituenti molestie a dire dell'attore, pretende di esercitare.
Non vi è dubbio come sussista l'interesse ad agire di tenendo altresì Parte_1 presente che, nell'azione de qua, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia (Cass. Sez. 2, 23.1.2023, Ord.
1905).
2. Deve, in primo luogo, osservarsi come con l'atto pubblico del 28.1.1977 a rogito del Dott.
– Notaio in Avezzano, Rep. 52.768 - Racc. 5.708, madre Persona_2 Persona_3 di , e , avesse donato a , per Persona_1 Parte_1 Controparte_1 Persona_1 quanto qui interessa, il terreno censito al Fol. 32 Part. 304 ed a il terreno Controparte_1 censito al Fol. 32 Part. 10. In tale atto pubblico le parti davano atto dell'esistenza di una servitù di passaggio per persone, animali ed autoveicoli a favore della Part. 10 ed a carico delle Partt. 288 e 304; servitù da esercitarsi su di una striscia di terreno, della larghezza di metri lineari quattro, lungo il confine nord dei fondi stessi, fino alla stradella comunale di
“Prato Vecchio”.
3. Dal verbale di estrazione a sorte dei lotti in sede di divisione giudiziale tra le odierne parti, del 21.7.2016 ed a ministero della Dott. – Notaio in Avezzano, Rep. 351 – Persona_4
Racc. 308, risulta come il terreno Fol. 32 Part. 288 fosse stato frazionato nelle nuove Partt.
1192, 620 e 1193 e come il capannone censito al Fol. 32 Part. 1134 fosse stato diviso nei
Subb. 1 e 2 graffato;
3 e 4 graffato.
All'esito delle operazioni di estrazione a sorte, i beni relitti già appartenuti al defunto ER
, venivano così assegnati:
[...]
3 - a (“QUOTA B”) composta dai beni di seguito censiti: Fol. 32 Part. 1134, Parte_1
Subb. 3 e 4 graffati (capannone); Fol. 32 Part. 1193 (terreno);
- a (“QUOTA A”) composta dai beni così censiti: Fol. 32 Part. 1134 Controparte_1
Subb. 1 e 2 graffati (capannone); Fol. 32 Part. 1192 (terreno); Fol. 32 Part. 11 (terreno);
Fol. 32 Part. 17 (terreno); quota indivisa sul Fol. 39 Part. 223 (terreno).
Le parti si davano reciprocamente atto dell'esistenza della servitù, negli stessi termini di cui al punto 2.
4. Si impone, a questo punto e preliminarmente, la valutazione della natura e portata giuridica delle dichiarazioni delle parti - che, rispettivamente, hanno partecipato agli atti sopra indicati
– in ordine all'esistenza della descritta servitù.
a. Quanto all'atto del 1977 c.c. deve escludersi che per mezzo di esso si sia costituita la servitù della quale, piuttosto, se ne riconosce l'esistenza come dato fattuale già verificatosi nella realtà giuridica.
Anzitutto deve escludersi che tale dichiarazione abbia natura di confessione. Ai sensi dell'art. 2730 c.c., infatti, dichiarazione confessoria ha, in primo luogo, ad oggetto fatti cioè accadimenti percettibili per mezzo dei sensi e giuridicamente rilevanti. Così, la confessione non ha ad oggetto diritti che scaturiscono dai fatti in quanto ciò non si tradurrebbe in una attività di mera percezione, ma sarebbe già l'esito di un processo intellettivo di giudizio. Né tali dichiarazioni possono essere considerate ricognizioni ai sensi dell'art. 2720 c.c. in quanto, in tal caso, la dichiarazione suppone l'esistenza di un documento originale contenente una valida dichiarazione, da cui derivi l'esistenza del diritto riconosciuto e non sostituisce il titolo, costituendo solo prova della sua esistenza
(Cass. Sez. 1, 4.2.2009, n. 2719). Ancor meglio, a norma dell'art. 2720 c.c. l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, avente natura confessoria, si esplica (così come appunto quella della confessione) soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, nei casi espressamente previsti dalla legge. Ne consegue che a tale atto non può pertanto riconoscersi valore di prova circa l'esistenza del diritto di proprietà o, al di fuori dei casi previsti, di altri diritti reali (Cass. Sez. 2,
11.6.2007, n. 13625; Cass. Sez. 3, 18.6.2003).
Con specifico riferimento alla materia delle servitù prediali, è stato affermato che l'atto ricognitivo unilaterale di servitù, previsto con efficacia costitutiva dall'art. 634 codice civile del 1865 non è contemplato dal codice vigente e non vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione di debito dall'art. 1988
c.c., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali (Cass. Sez. 2, 2.5.2013, n. 10238).
4 Tale assunto, che nega qualsivoglia valore probatorio alla ricognizione di un diritto reale, non può essere condiviso. Questo Giudice ritiene che, se certamente l'art. 1988 c.c. si applichi ai diritti di obbligazione, non potendo estendersi la nozione di debito alle restrizioni di facoltà che possano ravvisarsi in caso di iura in re aliena, purtuttavia la norma in questione deve essere ricollegata all'art. 2698 c.c. Tale disposizione, infatti, consente alle parti a contrario ed entro certi limiti (disponibilità dei diritti, non eccessiva gravosità dell'esercizio in giudizio del diritto), di invertire ovvero modificare altrimenti l'onere della prova, stabilito in via generale dall'art. 2697 c.c. L'onere della prova è criterio di giudizio ed opera sulla base della nozione di comune esperienza per cui chi è titolare di un diritto ha interesse a procurarsi le prove dei fatti costitutivi del diritto stesso, del che dalla mancanza di tali prove si inferisce l'inesistenza del diritto (analogo discorso vale per le eccezioni). Per mezzo del patto di cui all'art. 2698 c.c. è consentito alle parti, a ben vedere, di istituire delle presunzioni di natura convenzionale e di segno inverso a quello a fondamento della regola di giudizio contenuta nell'art. 2697 c.c.
Del resto è evidente come, in tema di giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili, la disposizione delle prove comporta, sia pure per via mediata dall'applicazione delle norme da parte del giudice, la disposizione del diritto sostanziale tanto che si richiede alla parte che sia chiamata alla prova la medesima capacità di disporre del predetto diritto (v. art. 2731 c.c.).
Ora, l'art. 1988 c.c. conferisce alla promessa di pagamento ed alla ricognizione di debito l'effetto di astrazione meramente processuale, cioè dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale (c.d. “relevatio ab onere probandi”).
Questo, perciò, si presume esistente in ragione della stessa dichiarazione del debitore, ferma restando la possibilità di dare prova contraria dell'inesistenza del rapporto per le più varie ragioni (Cass. Sez. 1, 25.1.2022, Ord. n. 2091). Si tratta, quindi, in tal caso di una presunzione relativa e legale derivante semplice dichiarazione, ma che le parti avrebbero potuto anche disciplinare con un patto di deroga o modifica dell'onere della prova. Tale osservazione ha spinto parte della dottrina a ravvisare nelle dichiarazioni di cui all'art. 1988 c.c. comunque dei negozi giuridici in quanto innovativi della sfera giuridica sotto il profilo processuale e intesi ad agevolare l'onere di prova del destinatari;
soluzione, questa, pure condivisa da Cass. Sez. 1, 3.7.2013, n.16621 ed anche con riferimento alla ricognizione di debito.
Mentre, allora, dalla confessione deriva la prova legale, dunque piena, dei fatti confessati over riferiti a diritti disponibili, tanto che non rileva la mera non veridicità della stessa (art.
5 2732 c.c.), la promessa di pagamento e la ricognizione di debito determinano un diverso regime dell'onere della prova e, quindi, delle conseguenze circa la mancata prova in maniera non dissimile da un patto che abbia a diretto oggetto quest'ultimo.
Nell'ipotesi ricognizione di diritto reale mi pare si possa pervenire a riconoscere alla dichiarazione la medesima portata giuridica stabilita dall'art. 1988 c.c., sia pure non in via di diretta applicazione della norma indicata, ma per il tramite dell'art. 2698 c.c. dunque con modifica del regime dell'onere della prova. Chi riconosce, infatti, l'esistenza attuale di un diritto reale altrui ha certamente l'intenzione, così percettibile dal destinatario e dunque considerata dall'ordinamento, di facilitare la posizione in giudizio di questi nel senso che tale diritto, per effetto della ricognizione, deve intendersi esistente ferma restando – vista anche l'assoluta non operatività dell'astrazione sostanziale in ambito di diritto reali – la possibilità di provare l'assenza dei fatti costitutivi del diritto ovvero il sopraggiungere di fatti modificativi o estintivi dello stesso.
Sotto tale aspetto, quindi, l'art. 1988 c.c. pare una tipizzazione di tale intento negoziale avente ad oggetto la disciplina dell'onere della prova, dimodoché dal compimento delle dichiarazioni considerate deve ritenersi come comprensivo di tali effetti, comunque riferibili alla volontà delle parti (di qui la natura negoziale e non di atti in senso stretto).
L'utilità dell'art. 1988 c.c. starebbe quindi nel negare effetti d'ordine sostanziale alle dichiarazioni escludendo che esse procurino in sé considerate (cioè quale nude volontà) la costituzione del rapporto, così escludendo un fenomeno di astrazione sostanziale.
Così affrontata una ricostruzione sistematica, deve conclusivamente osservarsi come in caso di ricognizione di diritti reali la prova contraria non sarebbe più gravosa di quella che spetterebbe all'autore della promessa di pagamento o della ricognizione di debito non titolate vista l'autoderminatezza del diritto reale e la tipicità dei modi di loro acquisto
(Cass. Sez. 2, 27.2.2012, n. 2973 del 27/02/2012). La dichiarazione, quindi, non impingerebbe nella nullità stabilita dall'art. 2698 c.c.
La possibilità di poter dare prova dell'inesistenza del diritto riconosciuto varrebbe, poi, a distinguere la dichiarazione ricognitiva dal negozio di accertamento che, ferme le complesse questioni circa la sua ammissibilità, rinverdite dalla neointroduzione dell'art. 2643 n. 12-bis) c.c., ponendo fine alla lite o al pericolo di essa per l'esistenza di una res dubia, anche solo in termini di soggettiva incertezza, pur senza essere qualificabile in termini di transazione, dovrebbe avere il primario effetto (conformemente alla pretesa causa negoziale) di rendere irretrattabile quanto accertato.
6 La conclusione sopra evidenziata è, a bene vedere, impiegata – in maniera quasi però non consapevolmente percepita – in materia di rivendicazione ove il diritto di proprietà è oggetto autentico del giudizio e, al fine di attenuare il rigore dell'onere probatorio incombente sull'attore (c.d. “probatio diabolica”), si dà rilievo al riconoscimento, da parte del convenuto e perfino implicito, del diritto di proprietà in capo all'attore stesso o ai suoi danti causa, essendo sufficiente in tal caso la dimostrazione di successivi e validi trapassi di proprietà (v. Cass. Sez. 2, 18.6.1991, n. 6888). Questo criterio di giudizio, rispetto al quale non viene in considerazione neppure il novellato art. 115 c.p.c. (che fa riferimento a “fatti” non contestati e non già al diritto, oggetto del giudizio), non può che fondare la relevatio ab onere probandi in base al congegno presuntivo fondato sulla ricognizione, nei termini sopra descritti che risultando, perciò, rafforzati nella loro bontà.
b) Con riferimento all'atto del 2016 si osserva come le parti abbiano dato atto dell'esistenza della servitù, nei termini descritti, come costituita con l'atto del 1977. Il titolo della costituzione della servitù viene indubbiamente indicato nel risalente atto mentre quest'ultimo, per quanto già osservato, contiene una ricognizione di una precedente servitù. La dichiarazione del 2016 assume, allora, i crismi dell'atto di ricognizione di cui all'art. 2720 c.c., dunque un documento di secondo grado: il documento ricognitivo è la prova documentale di una dichiarazione di scienza sull'esistenza di un altro documento
(originale) e del suo contenuto, pur senza riprodurlo come nel caso di atto rinnovativo.
Mediante produzione ad opera dell'attore del contratto di donazione del 1977 in copia, la cui conformità all'originale non è stata disconosciuta dalla controparte, risulta evidente l'errore nella ricognizione atteso che detto atto non è titolo costitutivo del diritto di servitù.
Pertanto è evidente come, dimostrato detto errore cessi la rilevanza dell'atto ricognitivo quale prova.
5. Ciò chiarito, deve sottolinearsi come la dichiarazione ricognitiva del diritto reale del 1977 provenisse pure da , del quale odierne parti sono successori mortis causa Persona_1 ed a titolo universale, come allegato nell'atto introduttivo dall'attore. E' da tale atto ricognitivo del diritto reale che, quindi, discendono gli effetti di cui al punto 4.a che precede, ai quali l'attore non è perciò estraneo.
6. Il convenuto ha articolato mezzi di prova intesi a dimostrare – secondo il regime proprio e normale nell'actio negatoria servitutis (Cass. Sez. 2, 25.3.1999, n. 2838) - il possesso attuale, ininterrotto e continuo della servitù di passaggio contestata dall'attrice sin dal 1977 per mezzo dei testimoni e , rispettivamente genero e figlia Testimone_1 Tes_2 di . Sul punto si osserva come tali testimoni abbiano dato contezza di un Controparte_1
7 passaggio esercitato dalla convenuta, costituito da atti fisici e palesi, manifestanti il contenuto del diritto reale in questione (servitù discontinua), perciò pure idonei a denotare l'intervenuto acquisto dello stesso per compiuta usucapione. Tale passaggio, secondo, queste deposizioni sarebbe stato esercitato sul tracciato della strada raffigurata nelle riproduzioni fotografiche, realizzata sull'avversa proprietà, cui si accede mediante cancello carrabile.
Le prove assunte a richiesta dell'attore hanno evidenziato uno stato di fatto incompatibile con l'esercizio della servitù, per come descritta nella ricognizione, in tutta la sua estensione ma non hanno dimostrato l'assoluta e protratta impossibilità di esercitare una servitù di passaggio quantomeno pedonale. Sul punto si deve rilevare come l'accertata impossibilità di uso ai fini del transito carrabile non consente di ritenere, per questo solo fatto, automaticamente accertata anche l'impossibilità di uso in termini di passaggio pedonale, poiché l'art. 1075 c.c. stabilisce che la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero (Cass. Sez. 2, 25.2.2008, n. 4794).
7. A questo punto si evidenzia come debba distinguersi l'esistenza della servitù su un certo fondo servente dal luogo di suo esercizio, come denotato dagli artt. 1068, co. 1, 2, 3 e 1071, co. 2 c.c. che fanno riferimento al trasferimento di quest'ultimo in contrapposizione all'art. 1068, co. 4 c.c. che, per contro, fa riferimento al trasferimento su altro fondo servente, con estinzione del diritto con contestuale costituzione di un altro diritto, sebbene del medesimo contenuto. Oggetto della servitù è, in sostanza il fondo nella sua interezza, mentre il luogo di esercizio costituisce solo una modalità topografica di espressione del contenuto di quel diritto.
Ne deriva che il trasferimento della servitù in luogo diverso, sebbene non consentita per unilaterale iniziativa (v. art. 1068 c.c.), non dia luogo ad un nuovo diritto di servitù, né
l'esclusivo esercizio in luogo diverso da quello originario estingue il diritto, ma si determina piuttosto una modifica delle modalità spaziali di esercizio dell'unico, originario diritto (v. Cass.
Sez. 2, 5.12.2018, Ord. 31456). Posto, infatti, che l'art. 1071, co. 2 c.c. prevede la liberazione, per effetto di divisione, delle parti del fondo sulle quali non ricadeva l'esercizio della servitù si evince, a contrario, come pure queste fossero gravate del diritto. Con
l'ulteriore conseguenza che la eventuale impossibilità di fatto di usare della servitù (art. 1074
c.c.) nel luogo primitivo non determina estinzione del diritto nel caso che vi siano atti di esercizio su altre parti del fondo che, sebbene praticati in modo difforme dal titolo o dal possesso, procurino al titolare le utilità proprie che il diritto gli assicura.
8 Del resto, l'estinzione del diritto per protratto non uso non è impedito da atti di esercizio difformi solo ove si tratti di tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso, dando rilievo l'art. 1076 c.c. solamente all'elemento temporale. Quando la servitù, infatti, deve essere esercitata in un certo tempo, il tempo stesso diviene elemento essenziale del contenuto del diritto ragion per cui può fondatamente affermarsi che un esercizio fuori tempo equivale a non esercizio di quella servitù, ma ad esercizio di un'altra (con instaurazione del relativo possesso). Tale conclusione non vale, invece, nel caso di difforme esercizio spaziale del diritto in quanto ipotesi non considerata dalla norma e, comunque, per la dirimente considerazione che l'esercizio in luogo diverso è attuazione di quel diritto, sebbene non consentita a termini degli artt. 1065 e 1068 c.c. nella prospettiva di non aggravare la posizione del fondo servente.
Ora, nel caso di specie, risulta provato come la convenuta abbia esercitato il passaggio sui predi nella titolarità dell'attrice e precisamente servendosi della strada su di essa realizzata per raggiungere quelli di sua proprietà, sebbene attuando tale facoltà in diverso luogo da quello oggetto della ricognizione, ma comunque conservando il diritto e, anzi, per effetto del possesso dello stesso in modo utile all'usucapione (secondo quanto riferito dai testimoni indicati dalla convenuta), determinando il trasferimento del luogo di esercizio della servitù, senza neppure estinguere questa (si dissente sul punto, per le ragioni esposte, dalle conclusioni cui perviene Cass. Sez. 2, 6.11.1971, n. 3139). Del resto, che tali atti integrino possesso è fatto palese dalla circostanza che, con missiva datata 6.12.2016 (all. 4 fascicolo di parte convenuta) redatta nell'interesse di , fosse stato lamentato il taglio di Parte_1 arbusti e cespugli e, soprattutto, l'effrazione del lucchetto di chiusura del cancello di ingresso, con diffida ad astenersi da ulteriori condotte. Detta diffida, che certamente non è idoneo ad interrompere il possesso (Cass. Sez. 2, 19.11.2019, n. 30079), denota che quanto compiuto dalla convenuta non si sia svolto nell'altrui tolleranza essendo, per contro, atti di tolleranza quelli che derivano dal tacito permesso di colui che, per familiarità, amicizia o relazioni di buon vicinato, soffra sulla cosa sua l'esercizio di alcune attività che non gli recano notevole incomodo e che può far cessare a suo piacimento, connotando le stesse dell'attributo della precarietà.
Ne discende come le domande dell'attore debbano essere rigettate poiché infondate.
8. Si evidenzia come il resistere all'altrui azione di accertamento negativo implica domanda di accertamento positivo del proprio diritto (Cass. Sez. L., 29.7.2021, n. 21799) poiché, in ragione dell'estensione oggettiva del giudicato, il rigetto della domanda di accertamento negativo comporta positivo accertamento del diritto contestato. Posto che la domanda di
9 accertamento positivo è già ricompresa nel thema decidendi per il modo d'essere stesso della domanda attore, deve essere dichiarata la titolarità in capo alla convenuta del diritto di servitù attiva di passaggio per persone, animali ed autoveicoli a favore del terreno al Fol. 32
Part. 10 ed a carico di quelli censiti al Fol. 32 Part. 304 e 1193 (originata dalla Part. 288), da esercitarsi sul tracciato del percorso carrabile attualmente esistente sui fondi serventi.
9. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto della Corte Cost. 77/2018, in ragione della peculiarità delle questioni di diritto illustrate e dell'assenza di specifica giurisprudenza inerente specificamente il caso di specie, si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- accerta la titolarità in capo alla convenuta del diritto di servitù attiva di passaggio a favore del terreno al Fol. 32 Part. 10 ed a carico di quello censito al Fol. 32 Partt. 304 e
1193 (originata dalla Part. 288) secondo quanto in motivazione e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Avezzano, 4 aprile 2024.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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