Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 21.3.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 10166/2018 R.G., promossa da
D'NG LA, rapp.ta e difesa dall'avv. Michele Guerino Penna come da procura in atti;
Attrice
Contro
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO, in persona del Sindaco p.t., rtapp.to e difeso dall'avv.
Maria Napoliello come da procura in atti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , la sig.ra D'AN LA conveniva il
Comune di Pontecagnano Faiano dinnanzi al Tribunale di Salerno al fine di sentirlo ivi condannare previo accertamento e declaratoria di responsabilità al risarcimento dei danni subiti in seguito all'incidente verificatosi in data 8.11.2014 , in Pontecagnano Faiano, alla Via
Abate Conforti.
A sostegno della proposta domanda l'attrice deduceva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, camminando sul marciapiede, improvvisamente cadeva rovinosamente al suolo, attese le precarie condizioni in cui versava lo stesso marciapiede;
che a seguito della caduta
Si costituiva in giudizio L'Ente convenuto contestando la domanda e chiedendone il rigetto siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
Espletata la prova testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va detto che il sinistro è avvenuto in un tratto di strada, via Abate Conforti, facente parte del Comune di Pontecagnano Faiano;
tratto di strada ove ebbe ad inciampare l'attrice.
In tali si applica il principio enunciato dalla Cass. 21212/2015: “In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.”. Inoltre, Cass.
27724/2018 ha affermato: “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Ora, nel caso di specie, una tale anomalia, così evidente come si evince anche dalle foto prodotte dall'attrice, costituisce di certo un ostacolo ben visibile;
per quanto fosse privo di segnalazione, lo stesso, in pieno giorno (ore 10,00 del mattino) si presentava all'utente della strada in maniera tale da potere essere evitato. Le condizioni in cui versava detta zona, peraltro, erano ben note all'attrice.
Ed invero, il teste ME NT, escusso all'udienza dell'8.3.2021 dichiarava di aver “visto l'attrice inciampare in una delle tante buche presenti sul marciapiede ove la signora cadde”.
Precisava che “lo stato del marciapiedi è in quelle condizioni già da alcuni anni prima del dì del sinistro”; dichiarava altresì di conoscere la signora D'AN in quanto “da tanti anni viene a trovare la figlia che abita nel mio stesso palazzo” (via Abate Conforti). Dichiarava altresì che unitamente ai propri vicini di casa aveva “sempre protestato per lo stato di abbandono della zona e sollecitato il comune a mezzo dei Vigili Urbani affinché si provvedesse alle riparazioni necessarie”. Dichiarava altresì che nulla aveva fatto il comune sino alla data della dichiarazione testimoniale resa nell'ambito di questo giudizio.
La giurisprudenza sopra richiamata afferma il principio di autoresponsabilità delle persone che si muovono. Un segmento di strada come quello posta all'esame del Tribunale, abbastanza ampio (dalle foto appare un dissesto di apprezzabili dimensioni) sulla sede stradale, è evidente.
L'ostacolo era collocato in una zona della sede stradale abbastanza ampia come si evince dalle foto prodotte dall'attrice, e la stessa attrice non conduceva un veicolo a motore, ma camminava;
se avesse, pertanto, perlustrato con un minimo di diligenza la zona da lei percorsa, ben conosciuta da anni come sopra visto, si sarebbe avveduta dell'ostacolo lungo il suo cammino evitando anche di camminare, di mettere i piedi, in detta zona dissestata;
anche passando lateralmente rispetto alla medesima zona.
Non ricorre, tuttavia, la responsabilità esclusiva dell'attrice nella determinazione dell'evento.
Dalle prove raccolte, infatti, è emerso che il tratto di strada ove cadde l'attrice, non era segnalata in maniera tale che l'utente della strada potesse evitare un sinistro analogo a quello occorso all'attrice stessa. Ed invero, dall'esame delle dichiarazioni del teste escusso non risulta provato che al momento del sinistro fosse presente alcun segnale, a mo' di segnalazione dell'anomalia stradale.
Se, dunque, l'attrice era tenuta a camminare con particolare attenzione, proprio per le condizioni in cui versava la strada, tuttavia non può escludersi la responsabilità dell'Ente convenuto per la determinazione dell'evento, attese le omissioni sopra elencate. Proprio con riguardo al convenuto Comune di Pontecagnano Faiano deve ricordarsi che lo stesso è titolare e custode della strada in questione e che, pertanto, è tenuto a curare la segnalazione di eventuali situazioni di pericolo e ad allertare gli utenti sulle stesse, adottando ogni misura idonea allo scopo.
In ragione di tanto, si riconosce un concorso di colpa del 50% in capo all'attrice, e del 50% in capo all'Ente convenuto.
Chiarito quanto sopra, in punto di an, si procede ora alla determinazione del quantum.
Con riferimento alle lesioni subite in conseguenza della caduta, il CTU incaricato ha accertato, con procedimento da ritenersi condivisibile in quanto immune da vizi logici e scientifici, che l'attrice riportò un trauma dell'arto superiore destro con la frattura dell'epifisi distale del radio e dell'arto superiore sinistro con la frattura della grande tuberosità dell'omero, trattati in maniera incruenta con un congruo periodo di immobilizzazione gessata e con tutore.
L'inabilità temporanea, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e per l'esperienza clinica per casi analoghi, va indicata in un periodo di inabilità temporanea totale (I.T.T.) di trenta giorni (30 gg), ed un periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P), mediamente al 50%, di trenta giorni (30 gg).
Allo stato sussistono postumi permanenti, i quali possano integrare, alla luce dell'elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-legale e giurisprudenziale, un “danno biologico” o “menomazione dell'integrità psico-fisica” del 6%.
Nulla per spese sanitarie sostenute, in quanto non documentate e, allo stato, non sono prevedibili spese future.
Tanto premesso, applicando la tabella del danno biologico del Tribunale di Milano anno 2024, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti (69 anni) e della percentuale di invalidità permanente dalla stessa riportata e che questo giudice ritiene determinare nel 6 %, il danno non patrimoniale permanente subito dalla stessa attrice deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 7.586,00 Applicando la suddetta tabella, al valore monetario giornaliero di € 115,00, il danno da invalidità temporanea va liquidato in complessivi € 5.175,00 (€ 115,00 al giorno x 30 giorni = € 3.450,00 per invalidità temporanea totale;
€ 57,50 al giorno x 30 gg. = € 1.725,00 per invalidità temporanea parziale valutabile al 50%;
Per un totale complessivo di € 12.761,00
Appare a questo punto opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza dell'11.11.2008, n. 26972, ha evidenziato l'unitarietà della nozione di danno non patrimoniale, inteso nella sua più ampia accezione (ivi compreso il danno morale, quale sofferenza soggettiva causata dal reato), con la precisazione che il giudice, in sede di liquidazione, dovrà procedere a personalizzare il danno non patrimoniale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, senza, invece, procedere a liquidare autonome ed ulteriori voci di danno, che non hanno una propria autonomia, ma sono da ricondurre tutte alla nozione di danno non patrimoniale. Alla luce dei principi posti dalla sentenza sopra richiamata, ritiene il giudice che, nel caso in esame, la somma di € 12,761,00 sia idonea a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'attrice, senza la necessità di procedere ad alcuna ulteriore personalizzazione, tenuto conto della circostanza che non sono stati né allegati né provati ulteriori elementi (come ad esempio condizioni di particolare sofferenza o altri rilevanti disagi), che impongano la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura liquidata.
Sull'importo di € 12.761,00 trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento del sinistro (8.11.2014) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro (8.11.2014), deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza (ossia sull'importo di €
12.761,00). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo l'importo già attualizzato.
In virtù del concorso di colpa come sopra stabilito, tutti gli importi di cui sopra devono essere decurtati del 50% da porsi a carico dell'attrice. Le spese di lite, in virtù dell'accoglimento solo parziale della domanda proposta dall'attrice vanno compensate per la metà e vengono liquidate, in misura già dimidiata, applicando le
Tariffe di cui al D.M. 55/14 tenendo conto del valore della causa, dall'attività compiuta dalle parti e della natura delle questioni affrontate.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti ed in eguale misura (50%).
P.Q.M.
Il G.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunziando sulla controversia recante R.G. n.
10166/18 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accerta e dichiara che la responsabilità dell'evento per cui è causa è da imputare all'attrice
D'AN LA nella misura del 50% ed al Comune di Pontecagnano Faiano nella misura del 50%;
b) Per l'effetto condanna il convenuto Comune di Pontecagnano Faiano in persona del Sindaco
p.t. al risarcimento, in favore dell'attrice, del 50% del danno non patrimoniale patito dalla stessa attrice danno che, in misura già decurtata per il concorso di colpa, è liquidato in € 6.380,50 oltre interessi come in parte motiva indicato;
c) condanna il convenuto Comune di Pontecagnano Faiano in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore dell'attrice del 50% delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in misura già dimidiata in € 150,00 per spese ed € 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e con attribuzione al Difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario;
d) Pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti ed in eguale misura.
Così deciso in Salerno il 21.3.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi