Articolo 55 del Codice delle assicurazioni private
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Versione
1 gennaio 2006
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Versione
30 giugno 2015
Art. 55. Autorizzazione 1. L' ((IVASS)) o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a cio' preposto, fermo quanto disposto ((all'articolo 347, commi 3 e 4,)) autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
3. L' ((IVASS)) , con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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