Articolo 2136 del Codice civile
Articolo 2096Articolo 2137
Versione
19 aprile 1942
Art. 2136.

(Inapplicabilita' delle norme sulla registrazione).

Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e' disposto dall'art. 2200.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente