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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/10/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1040/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1040/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
(c.f. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico
Naso (C.F. e dall'Avv. Damiano Ventura C.F._2
( ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_3
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, contumace
-Resistente-
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso iscritto al ruolo il 21/2/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato Cont stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del
Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita
l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del comparto scuola
2006/2009 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2-3 CCNL del
Comparto Scuola 2011;
E PER L'EFFETTO
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal
01.09.2018, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “docente di scuola secondaria di I grado” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 9, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO € 12.837,65 OLTRE i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle CP_ dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera
2 all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola
e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
7. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di € 213,96 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari, oltre al rimborso del CU” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il si costituiva in giudizio con memoria del 2/9/2024 Controparte_1 per chiedere al Tribunale adito di: “1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
CP_3
2) Dichiarare la l'infondatezza del ricorso stesso per i motivi sopra esposti, e, in subordine la prescrizione parziale della pretesa.
3) Condannare la ricorrente a rimborsare all'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolabili, in via forfetaria, in € 1500,00 ex art, 152 bis disp att. cpc.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di trattazione veniva celebrata il 17/9/2024 alla quale seguiva l'ordinanza istruttoria del 18/9/2024; seguiva l'udienza del 17/12/2024 nella quale prestava giuramento il
CTU dott.ssa (consulente del lavoro); seguiva l'udienza del 21/10/2025 per la Persona_1 discussione, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti e nella CTU contabile, con relazione peritale depositata in data 15/9/2025.
2. In fatto e in diritto.
5. Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente è dipendente del a Controparte_1 tempo indeterminato nella scuola secondaria di I grado con decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2018, attualmente in servizio presso l'I.C. di via della Tecnica di Pomezia.
3 Una volta immessa in ruolo, superato il periodo di prova di un anno, la ricorrente richiedeva la ricostruzione di carriera per tutti i servizi pre-ruolo prestati in data 30/12/2019, ma l'Amministrazione non provvedeva ad emanare il decreto di ricostruzione della carriera.
6. Prima dell'immissione in ruolo, la ricorrente aveva prestato servizio, con plurimi contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 6/10/2006 sino al 31/8/2018, riportati in allegato al ricorso.
7. La normativa vigente espressa dal d.lgs 297/1994 e dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, in materia di ricostruzione di carriera del personale docente, prevede il riconoscimento del servizio pre-ruolo, utilmente svolto con le seguenti modalità:
- ai fini giuridici (per il conseguimento della classe stipendiale superiore) ed economici (per gli aumenti biennali) è riconosciuto come servizio di ruolo per intero per i primi quattro anni e per due terzi del periodo eventualmente eccedente;
-ai fini economici (per gli aumenti biennali): il residuo di 1/3 del servizio pre-ruolo svolto.
8. L' art. 489 D.Lgs 297/1994, comma 1, in particolare, prevede che “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” ed ancora, la legge n. 124 del 3 maggio 1999 – Art. 11, comma 14, recita “ Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
9. Occorre precisare che fino al 31.08.2010 (CCNL Comparto Scuola 2006/2009) le fasce stipendiali contrattualmente previste per tutto il personale scolastico erano le seguenti:
- Classe 0: fascia da 0 a 2 anni;
- Classe 3: fascia da 3 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
- Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
4 - Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
- Classe 35: da 35 in poi.
10. A decorrere invece dall'1.09.2010, le suddette fasce stipendiali sono state rimodulate
(CCNL Comparto Scuola 4.08.2011) mediante accorpamento tra prima e seconda fascia:
- Classe 0: fascia da 0 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
- Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
- Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
- Classe 35: da 35 in poi.
11. Il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011” sottoscritto il 4 agosto 2011 ha, infatti, rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1/9/2010 secondo i seguenti scaglioni di cui alla Tab A allegata al contratto: corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell'emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera”, era stato precisato che
“presupposto per la corresponsione di detti emolumenti arretrati fin dal momento del passaggio in ruolo è l'avvenuta presentazione della domanda di ricostruzione di carriera nei termini di legge (segnatamente entro i cinque anni successivi al superamento del periodo di prova e conferma in ruolo per i docenti e all'immissione in servizio per il personale ATA), atteso che il procedimento della ricostruzione di carriera si attiva a domanda dell'interessato
e non d'ufficio (come avviene, invece, nei casi di inquadramenti contrattuali)” e ancora che il diritto alla ricostruzione di carriera “ai fini economici esso soggiace alla disciplina contenuta nell'articolo 2948 del medesimo codice, relativa al termine di prescrizione ridotto a cinque anni”.
12. Nel comparto scuola la retribuzione del personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato, è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto il C.C.N.L. del
Comparto Scuola del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del
26.5.99, dal C.C.N.L 2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) ha inserito
5 la c.d. “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale docente come stipendio tabellare, differenziato in posizioni progressive (cd. “scaglioni” o classi stipendiali) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce. Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, dunque, direttamente dipendente dall'anzianità di servizio.
Il personale assunto con contratti a tempo determinato, seppur con diversi anni di precariato, invece, non matura alcuna progressione stipendiale, percependo durante tutto il servizio svolto con contratti a termine sempre lo stipendio base, indipendentemente dagli anni di insegnamento svolti.
13. L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato si pone in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce:
- al 1° comma: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
- e al 4° comma: «I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».
Ai sensi dell'art.4 co. 8-9-10 del DPR 399/1988:
“
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare
a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato
è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la
6 corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.”.
14. La ricostruzione di carriera si concretizza nel provvedimento con il quale il Dirigente scolastico procede al riconoscimento e alla valutazione dei benefici attribuibili e dei servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo (ovvero alla assunzione a tempo indeterminato) ricostruendo con queste operazioni la carriera del dipendente e determinando, in particolare:
- l'anzianità nella carriera di appartenenza,
- il relativo trattamento economico spettante
- il successivo sviluppo di carriera.
L'operazione di ricostruzione, svolta dal Dirigente scolastico, consiste principalmente nell'aumentare l'anzianità nella carriera in funzione dell'anzianità maturata in precedenti servizi, di ruolo e non di ruolo, secondo i criteri e nella misura previsti dalla vigente legislazione.
15. In base all'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, nel testo pro-tempore vigente:
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
L'art. 489 - Periodi di servizio utili al riconoscimento prevede che:
1. Ai fini del ((riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione)), si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
7
16. Con la successiva Circolare MEF n. 28 del 02/12/2021, dato atto dei numerosi precedenti della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., ord. n. 2232 del 30 gennaio 2020) e della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, nell'Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15 luglio 2019), è stato poi precisato che “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità”. Conseguentemente “il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile”, sicché il decreto di ricostruzione di carriera è sempre impugnabile, senza limiti di tempo, ma precisa che “Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all'emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell'interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare
n. 27/2017”.
Con riferimento alla scelta tra i due criteri, temporizzazione o ricostruzione della carriera, con riguardo al personale docente la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio
2016, n. 9144 ha censurato la prassi osservata dal Controparte_4
di utilizzare il criterio della temporizzazione in presenza di un solo vantaggio
[...] immediato a livello di stipendio, e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione. Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del
Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
La magistratura contabile ha poi sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole. In particolare, secondo la magistratura “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n.
8 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare. …. Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva 18 anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione. Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n.
12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018). Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia. “ (cfr. Corte dei Conti -
Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del. n.73/2016/SUCC; cfr. Corte dei conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato Del. n. SCCLEG/4/2019/SUCC).
17. La Corte di Giustizia si è espressa in materia con Ordinanza del 4.9.2014 (causa C-
152/14), all'esito del giudizio sorto a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata
9 dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, nell'ambito di una controversia tra l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (Ente pubblico) e sette dipendenti, avente ad oggetto il rifiuto dell'AEEG di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, all'esito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio precedentemente svolto presso detta autorità pubblica nell'espletamento di contratti di lavoro a tempo determinato, ed ha statuito quanto segue: “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare
l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere;
l'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro quando, come nel procedimento principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.”
18. La Corte di Cassazione con sentenza n. 22258/2016, ha disposto l'equiparazione integrale anche ai fini giuridici del trattamento economico della progressione professionale del personale scuola rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, cioè rispetto al personale di ruolo, applicando direttamente la clausola 4
10 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio di non discriminazione, alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
19. Le due successive sentenze della Cassazione 31149 e n. 31150 del 28 novembre
2019 hanno definitivamente chiarito che non vi possano essere discriminazioni tra il servizio svolto dal personale con contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato.
La prima sentenza stabilisce che l'articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente” -, visto che determina un'anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato.”
La seconda sentenza stabilisce lo stesso principio per quanto riguarda l'articolo 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 che regola la ricostruzione di carriera per il personale ATA.
La Corte rimanda la questione al “giudice di merito” che deve “accertare la sussistenza della discriminazione”, per farlo “dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente a tempo indeterminato,
e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dall' art. 489″.
20. Tutto ciò premesso in diritto, si precisa che, nel caso di specie, il CTU nominato ha accertato che la ricorrente alla data di immissione in ruolo, ossia alla data del 1.09.2018, aveva maturato un'anzianità di servizio pari anni 7, mesi 8, giorni 25 (v. relazione peritale pag. 13).
21. La ricorrente ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa in data 6.10.2006 ed è stata immessa in ruolo in data 01.09.2018; alla data di immissione in ruolo, ossia alla data dell'
1.09.2018, la ricorrente aveva maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 7, mesi 8, giorni
25 e pertanto aveva maturato il diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 0 – 8 (v. relazione peritale pag. 14). Si precisa che nel calcolo effettuato dal CTU è stata tenuta
11 presente la fascia stipendiale 0-8 poiché dall'1/9/2010 e quindi già al momento dell'ingresso in ruolo della ricorrente nell'anno 2018 la fascia stipendiale 3-8 non esisteva più, essendo stata sostituita (sin dall'1/9/2010) con la fascia 0-8 che completava in data 30.11.2019.
La ricorrente, quindi, maturava il diritto alla fascia stipendiale 9 – 14 a decorrere dall'1.12.2019.
22. Il CTU ha, quindi, accertato le differenze retributive come segue: si determinano in euro
3.847,52= le differenze retributive lorde, dovute alla ricorrente, per il periodo 01.09.2018 –
31.08.2023.
23. Il CTU ha così formulato le seguenti conclusioni: “Nel calcolo di cui sopra, ha interamente riconosciuto il servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera della parte ricorrente, rideterminando anche le diverse decorrenze degli inquadramenti economici da riconoscersi che di seguito vengono riepilogate:
- Fascia stipendiale 0 – 2: dal 06.10.2006 al 28.02.2013;
- Fascia stipendiale 0 – 8: dal 01.03.2013 al 30.11.2019;
- Fascia stipendiale 9 – 14: dal 01.12.2019;
Dai calcoli elaborati per la determinazione delle eventuali differenze retributive, scaturiscono differenze retributive spettanti alla sig.ra per un importo complessivo pari ad Parte_1 euro 3.847,52= riferite al periodo 01.09.2018 – 31.08.2023 (periodo come da richiesta riportata nel Ricorso ex art. 414 C.P.C. depositato).” (v. relazione peritale pagg. 16-17).
24. Ciò posto, il Tribunale rileva che la relazione del consulente tecnico d'ufficio è stata redatta in conformità ai criteri tecnico-scientifici elaborati nella materia ed è immune da vizi logici, di tal guisa le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie da questo decidente;
per l'effetto il Tribunale accerta e dichiara che la ricorrente al momento dell'immissione in ruolo in data 1/9/2018 aveva maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 7, mesi 8, giorni 25, con conseguente diritto ad essere inquadrato nella fascia stipendiale 0 – 8 al momento dell'immissione in ruolo in data 1/9/2018, essendo detta fascia stipendiale in vigore sin dall'1/9/2010 e quindi in vigore alla data dell'1/9/2018 di immissione in ruolo della
12 ricorrente, con diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 9 -14 con decorrenza dall'01.12.2019; ordina, pertanto, al di emettere nuovo decreto di ricostruzione CP_1 della carriera della ricorrente in conformità; accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive relative al periodo di lavoro in ruolo, dall'1.09.2018 al 31.08.2023 pari ad € 3.847,52 lorde;
per l'effetto condanna il , al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive relative al periodo di lavoro in ruolo, pari ad € 3.847,52 lorde, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
25. In ordine alle spese, stante la soccombenza del , Controparte_1 condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente calcolate in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato (III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
586,00
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2694,00 €
26. Condanna dunque il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 118,50 per spese, di € 2694,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico del soccombente. CP_1
13
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento di un'anzianità di servizio pari ad anni 7, mesi 8, giorni 25, al momento dell'immissione in ruolo in data 1/9/2018 con conseguente diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 0 – 8 al momento dell'immissione in ruolo e con diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 9 -14 con decorrenza dall'01.12.2019;
- ordina al di emettere decreto di ricostruzione della Controparte_1 carriera della ricorrente in conformità;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive relative al periodo di lavoro in ruolo, dall'1.09.2018 al 31.08.2023 pari ad € 3.847,52 lorde;
- condanna il , al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 delle differenze retributive relative al periodo di lavoro in ruolo, pari ad € 3.847,52 lorde, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
-condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente liquidate nella misura di € 118,50 per spese, di € 2694,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
spese di CTU liquidate con separato decreto a carico del soccombente. CP_1
Così deciso in Velletri, il 21/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1040/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
(c.f. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico
Naso (C.F. e dall'Avv. Damiano Ventura C.F._2
( ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_3
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, contumace
-Resistente-
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso iscritto al ruolo il 21/2/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato Cont stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del
Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita
l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del comparto scuola
2006/2009 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2-3 CCNL del
Comparto Scuola 2011;
E PER L'EFFETTO
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal
01.09.2018, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “docente di scuola secondaria di I grado” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 9, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO € 12.837,65 OLTRE i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle CP_ dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera
2 all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola
e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
7. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di € 213,96 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari, oltre al rimborso del CU” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il si costituiva in giudizio con memoria del 2/9/2024 Controparte_1 per chiedere al Tribunale adito di: “1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
CP_3
2) Dichiarare la l'infondatezza del ricorso stesso per i motivi sopra esposti, e, in subordine la prescrizione parziale della pretesa.
3) Condannare la ricorrente a rimborsare all'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolabili, in via forfetaria, in € 1500,00 ex art, 152 bis disp att. cpc.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di trattazione veniva celebrata il 17/9/2024 alla quale seguiva l'ordinanza istruttoria del 18/9/2024; seguiva l'udienza del 17/12/2024 nella quale prestava giuramento il
CTU dott.ssa (consulente del lavoro); seguiva l'udienza del 21/10/2025 per la Persona_1 discussione, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti e nella CTU contabile, con relazione peritale depositata in data 15/9/2025.
2. In fatto e in diritto.
5. Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente è dipendente del a Controparte_1 tempo indeterminato nella scuola secondaria di I grado con decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2018, attualmente in servizio presso l'I.C. di via della Tecnica di Pomezia.
3 Una volta immessa in ruolo, superato il periodo di prova di un anno, la ricorrente richiedeva la ricostruzione di carriera per tutti i servizi pre-ruolo prestati in data 30/12/2019, ma l'Amministrazione non provvedeva ad emanare il decreto di ricostruzione della carriera.
6. Prima dell'immissione in ruolo, la ricorrente aveva prestato servizio, con plurimi contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 6/10/2006 sino al 31/8/2018, riportati in allegato al ricorso.
7. La normativa vigente espressa dal d.lgs 297/1994 e dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, in materia di ricostruzione di carriera del personale docente, prevede il riconoscimento del servizio pre-ruolo, utilmente svolto con le seguenti modalità:
- ai fini giuridici (per il conseguimento della classe stipendiale superiore) ed economici (per gli aumenti biennali) è riconosciuto come servizio di ruolo per intero per i primi quattro anni e per due terzi del periodo eventualmente eccedente;
-ai fini economici (per gli aumenti biennali): il residuo di 1/3 del servizio pre-ruolo svolto.
8. L' art. 489 D.Lgs 297/1994, comma 1, in particolare, prevede che “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” ed ancora, la legge n. 124 del 3 maggio 1999 – Art. 11, comma 14, recita “ Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
9. Occorre precisare che fino al 31.08.2010 (CCNL Comparto Scuola 2006/2009) le fasce stipendiali contrattualmente previste per tutto il personale scolastico erano le seguenti:
- Classe 0: fascia da 0 a 2 anni;
- Classe 3: fascia da 3 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
- Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
4 - Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
- Classe 35: da 35 in poi.
10. A decorrere invece dall'1.09.2010, le suddette fasce stipendiali sono state rimodulate
(CCNL Comparto Scuola 4.08.2011) mediante accorpamento tra prima e seconda fascia:
- Classe 0: fascia da 0 a 8 anni;
- Classe 9: fascia da 9 a 14 anni;
- Classe15: fascia da 15 a 20 anni;
- Classe 21: fascia da 21 a 27 anni;
- Classe 28: fascia da 28 a 35 anni;
- Classe 35: da 35 in poi.
11. Il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011” sottoscritto il 4 agosto 2011 ha, infatti, rimodulato le posizioni stipendiali a decorrere dal 1/9/2010 secondo i seguenti scaglioni di cui alla Tab A allegata al contratto: corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell'emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera”, era stato precisato che
“presupposto per la corresponsione di detti emolumenti arretrati fin dal momento del passaggio in ruolo è l'avvenuta presentazione della domanda di ricostruzione di carriera nei termini di legge (segnatamente entro i cinque anni successivi al superamento del periodo di prova e conferma in ruolo per i docenti e all'immissione in servizio per il personale ATA), atteso che il procedimento della ricostruzione di carriera si attiva a domanda dell'interessato
e non d'ufficio (come avviene, invece, nei casi di inquadramenti contrattuali)” e ancora che il diritto alla ricostruzione di carriera “ai fini economici esso soggiace alla disciplina contenuta nell'articolo 2948 del medesimo codice, relativa al termine di prescrizione ridotto a cinque anni”.
12. Nel comparto scuola la retribuzione del personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato, è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto il C.C.N.L. del
Comparto Scuola del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del
26.5.99, dal C.C.N.L 2006/2009 fino alla stipula del Contratto del 19 luglio 2011) ha inserito
5 la c.d. “retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale docente come stipendio tabellare, differenziato in posizioni progressive (cd. “scaglioni” o classi stipendiali) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce. Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, dunque, direttamente dipendente dall'anzianità di servizio.
Il personale assunto con contratti a tempo determinato, seppur con diversi anni di precariato, invece, non matura alcuna progressione stipendiale, percependo durante tutto il servizio svolto con contratti a termine sempre lo stipendio base, indipendentemente dagli anni di insegnamento svolti.
13. L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato si pone in aperto contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce:
- al 1° comma: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
- e al 4° comma: «I criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».
Ai sensi dell'art.4 co. 8-9-10 del DPR 399/1988:
“
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno
1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare
a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato
è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la
6 corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.”.
14. La ricostruzione di carriera si concretizza nel provvedimento con il quale il Dirigente scolastico procede al riconoscimento e alla valutazione dei benefici attribuibili e dei servizi prestati antecedentemente alla nomina in ruolo (ovvero alla assunzione a tempo indeterminato) ricostruendo con queste operazioni la carriera del dipendente e determinando, in particolare:
- l'anzianità nella carriera di appartenenza,
- il relativo trattamento economico spettante
- il successivo sviluppo di carriera.
L'operazione di ricostruzione, svolta dal Dirigente scolastico, consiste principalmente nell'aumentare l'anzianità nella carriera in funzione dell'anzianità maturata in precedenti servizi, di ruolo e non di ruolo, secondo i criteri e nella misura previsti dalla vigente legislazione.
15. In base all'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, nel testo pro-tempore vigente:
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
L'art. 489 - Periodi di servizio utili al riconoscimento prevede che:
1. Ai fini del ((riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione)), si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
7
16. Con la successiva Circolare MEF n. 28 del 02/12/2021, dato atto dei numerosi precedenti della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., ord. n. 2232 del 30 gennaio 2020) e della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, nell'Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità Deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC. del 15 luglio 2019), è stato poi precisato che “l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità”. Conseguentemente “il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile”, sicché il decreto di ricostruzione di carriera è sempre impugnabile, senza limiti di tempo, ma precisa che “Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all'emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell'interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare
n. 27/2017”.
Con riferimento alla scelta tra i due criteri, temporizzazione o ricostruzione della carriera, con riguardo al personale docente la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio
2016, n. 9144 ha censurato la prassi osservata dal Controparte_4
di utilizzare il criterio della temporizzazione in presenza di un solo vantaggio
[...] immediato a livello di stipendio, e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione. Ciò in virtù di una sostanziale equiparazione del servizio reso dal personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato che trova fondamento nel principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva del
Consiglio dell'Unione europea 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
La magistratura contabile ha poi sottolineato come gli istituti della temporizzazione ed il riconoscimento del servizio pre-ruolo siano alternativi e non complementari, rimarcando il diritto del dipendente di optare per la soluzione più favorevole. In particolare, secondo la magistratura “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n.
8 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare. …. Quanto poi alla problematica della prescrivibilità del diritto a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva 18 anzianità di servizio, il Collegio rileva in primo luogo che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione. Ciò in quanto l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n.
12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018). Ciò, nondimeno, sono da ritenere soggette a prescrizione le differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla consolidata giurisprudenza in materia. “ (cfr. Corte dei Conti -
Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del. n.73/2016/SUCC; cfr. Corte dei conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato Del. n. SCCLEG/4/2019/SUCC).
17. La Corte di Giustizia si è espressa in materia con Ordinanza del 4.9.2014 (causa C-
152/14), all'esito del giudizio sorto a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata
9 dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, nell'ambito di una controversia tra l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (Ente pubblico) e sette dipendenti, avente ad oggetto il rifiuto dell'AEEG di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, all'esito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio precedentemente svolto presso detta autorità pubblica nell'espletamento di contratti di lavoro a tempo determinato, ed ha statuito quanto segue: “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare
l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere;
l'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro quando, come nel procedimento principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.”
18. La Corte di Cassazione con sentenza n. 22258/2016, ha disposto l'equiparazione integrale anche ai fini giuridici del trattamento economico della progressione professionale del personale scuola rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, cioè rispetto al personale di ruolo, applicando direttamente la clausola 4
10 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio di non discriminazione, alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
19. Le due successive sentenze della Cassazione 31149 e n. 31150 del 28 novembre
2019 hanno definitivamente chiarito che non vi possano essere discriminazioni tra il servizio svolto dal personale con contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato.
La prima sentenza stabilisce che l'articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente” -, visto che determina un'anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato.”
La seconda sentenza stabilisce lo stesso principio per quanto riguarda l'articolo 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 che regola la ricostruzione di carriera per il personale ATA.
La Corte rimanda la questione al “giudice di merito” che deve “accertare la sussistenza della discriminazione”, per farlo “dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente a tempo indeterminato,
e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dall' art. 489″.
20. Tutto ciò premesso in diritto, si precisa che, nel caso di specie, il CTU nominato ha accertato che la ricorrente alla data di immissione in ruolo, ossia alla data del 1.09.2018, aveva maturato un'anzianità di servizio pari anni 7, mesi 8, giorni 25 (v. relazione peritale pag. 13).
21. La ricorrente ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa in data 6.10.2006 ed è stata immessa in ruolo in data 01.09.2018; alla data di immissione in ruolo, ossia alla data dell'
1.09.2018, la ricorrente aveva maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 7, mesi 8, giorni
25 e pertanto aveva maturato il diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 0 – 8 (v. relazione peritale pag. 14). Si precisa che nel calcolo effettuato dal CTU è stata tenuta
11 presente la fascia stipendiale 0-8 poiché dall'1/9/2010 e quindi già al momento dell'ingresso in ruolo della ricorrente nell'anno 2018 la fascia stipendiale 3-8 non esisteva più, essendo stata sostituita (sin dall'1/9/2010) con la fascia 0-8 che completava in data 30.11.2019.
La ricorrente, quindi, maturava il diritto alla fascia stipendiale 9 – 14 a decorrere dall'1.12.2019.
22. Il CTU ha, quindi, accertato le differenze retributive come segue: si determinano in euro
3.847,52= le differenze retributive lorde, dovute alla ricorrente, per il periodo 01.09.2018 –
31.08.2023.
23. Il CTU ha così formulato le seguenti conclusioni: “Nel calcolo di cui sopra, ha interamente riconosciuto il servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera della parte ricorrente, rideterminando anche le diverse decorrenze degli inquadramenti economici da riconoscersi che di seguito vengono riepilogate:
- Fascia stipendiale 0 – 2: dal 06.10.2006 al 28.02.2013;
- Fascia stipendiale 0 – 8: dal 01.03.2013 al 30.11.2019;
- Fascia stipendiale 9 – 14: dal 01.12.2019;
Dai calcoli elaborati per la determinazione delle eventuali differenze retributive, scaturiscono differenze retributive spettanti alla sig.ra per un importo complessivo pari ad Parte_1 euro 3.847,52= riferite al periodo 01.09.2018 – 31.08.2023 (periodo come da richiesta riportata nel Ricorso ex art. 414 C.P.C. depositato).” (v. relazione peritale pagg. 16-17).
24. Ciò posto, il Tribunale rileva che la relazione del consulente tecnico d'ufficio è stata redatta in conformità ai criteri tecnico-scientifici elaborati nella materia ed è immune da vizi logici, di tal guisa le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie da questo decidente;
per l'effetto il Tribunale accerta e dichiara che la ricorrente al momento dell'immissione in ruolo in data 1/9/2018 aveva maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 7, mesi 8, giorni 25, con conseguente diritto ad essere inquadrato nella fascia stipendiale 0 – 8 al momento dell'immissione in ruolo in data 1/9/2018, essendo detta fascia stipendiale in vigore sin dall'1/9/2010 e quindi in vigore alla data dell'1/9/2018 di immissione in ruolo della
12 ricorrente, con diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 9 -14 con decorrenza dall'01.12.2019; ordina, pertanto, al di emettere nuovo decreto di ricostruzione CP_1 della carriera della ricorrente in conformità; accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive relative al periodo di lavoro in ruolo, dall'1.09.2018 al 31.08.2023 pari ad € 3.847,52 lorde;
per l'effetto condanna il , al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive relative al periodo di lavoro in ruolo, pari ad € 3.847,52 lorde, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
25. In ordine alle spese, stante la soccombenza del , Controparte_1 condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente calcolate in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato (III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
586,00
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2694,00 €
26. Condanna dunque il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 118,50 per spese, di € 2694,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico del soccombente. CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento di un'anzianità di servizio pari ad anni 7, mesi 8, giorni 25, al momento dell'immissione in ruolo in data 1/9/2018 con conseguente diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 0 – 8 al momento dell'immissione in ruolo e con diritto ad essere inquadrata nella fascia stipendiale 9 -14 con decorrenza dall'01.12.2019;
- ordina al di emettere decreto di ricostruzione della Controparte_1 carriera della ricorrente in conformità;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive relative al periodo di lavoro in ruolo, dall'1.09.2018 al 31.08.2023 pari ad € 3.847,52 lorde;
- condanna il , al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 delle differenze retributive relative al periodo di lavoro in ruolo, pari ad € 3.847,52 lorde, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
-condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente liquidate nella misura di € 118,50 per spese, di € 2694,00 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
spese di CTU liquidate con separato decreto a carico del soccombente. CP_1
Così deciso in Velletri, il 21/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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