((Contratto di societa'))
Con il contratto di societa' due o piu' persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attivita' economica allo scopo di dividerne gli utili.
L'articolo 2247 del Codice Civile, […] Titolo V – Capo I – “Disposizioni generali” All'art. 2247 c.c. viene stabilito che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica onde dividerne gli utili. […] il commento e la spiegazione semplice. Art. 2247 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2247 del Codice Civile: “Art. 2247 c.c. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Art. 2247 c.c.: spiegazione All'art. 2247 del Codice civile è stabilito che con il contratto di società, […]
Leggi di più…[…] In particolari...» Consulenza legale Q201822089 (Articolo 2247 Codice Civile - Contratto di società) «Nel nostro ordinamento giuridico la figura del socio viene individuata con l'aiuto della previsione dell'articolo 2247 del codice civile, che disciplina il...»
Leggi di più…[…] Giudice R.G. 22198/10 - 15 ottobre 2012 – Cardinali, Presidente – Romano, Relatore R.G. 41874/09 19 ottobre 2012 – Scerrato, Giudice Unico R.G. 45103/10 Società – Accertamento della società di fatto – Necessaria sussistenza di due requisiti preliminari e concorrenti – Apporto di utilità suscettibili di valutazione economica e affectio societatis (Art. 2247 c.c.) In ordine all'individuazione delle c.d. società occulte o di fatto, caratterizzate della mancata esteriorizzazione del contratto sociale, la dottrina e la giurisprudenza hanno richiesto la ricorrenza di due requisiti concorrenti: uno oggettivo, costituito dall'apporto, […]
Leggi di più…[…] Coerente con la visione di chi [1] allargava a tal punto la nozione di utile da far rientrare nell'art. 2247 c.c. anche il vantaggio mutualistico sub specie di scopo egoistico, la distribuzione degli utili nelle società consortili è stata vista per lo più come una sorta di tabù nella ricostruzione dominante [2], la quale riconduceva lo scopo consortile al paradigma dello scopo mutualistico, visto, però, come uno scopo alternativo a quello lucrativo. […]
Leggi di più…[…] Il contratto di società secondo l'art. 2247 cc Sulla base di quanto disposto dall'art. 2247 del Codice civile, “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. […]
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