Articolo 2247 del Codice civile
Articolo 2286Articolo 2288
Versione
19 aprile 1942
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Versione
18 aprile 1993
Art. 2247.

((Contratto di societa'))

Con il contratto di societa' due o piu' persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attivita' economica allo scopo di dividerne gli utili.
Entrata in vigore il 18 aprile 1993
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