Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 giugno 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 maggio 2004 |
Commentari • 54
- 1. Fondo venduto, il Registro torna normalehttps://www.fiscooggi.it/ · 1
La Cassazione ha statuito che la decadenza dal beneficio concesso agli imprenditori agricoli, ex articolo 2 della legge n. 36/1977, si verifica anche qualora, entro i termini previsti dalla legge, il terreno sia venduto ad altro imprenditore agricolo. La disciplina in questione consente di applicare l'imposta di registro sugli atti di compravendita immobiliare nella misura agevolata dell'8 per cento, in luogo della misura ordinaria del 15 per cento, qualora gli atti traslativi in parola siano stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 153/1975. Il beneficio è, inoltre, esteso agli acquirenti …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Titolo I : Obiettivi della legge
- Art. 1.
La presente legge ha lo scopo di dare piena applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunita' europee numeri 72/159/CEE; 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972. E' istituito, quindi, un regime di aiuti allo scopo di:
a) promuovere sollecitamente l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura;
b) favorire, attraverso una adeguata mobilita' dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilita' di terreni non piu' coltivati;
c) adeguare il livello di formazione generale-tecnica ed economica della popolazione agricola attiva attraverso la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura. - Art. 2.
Ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione , le regioni a statuto ordinario possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o zone agricole purche' in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse nonche' dai principi fondamentali della presente legge.
Ai sensi degli articoli 14 dello statuto della regione Sicilia, 3 dello statuto della regione Sardegna, 2 dello statuto della regione Valle d'Aosta, 4 e 8 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive della CEE numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o provinciali o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge purche' in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse, nonche' dalle norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica.
Si considerano fondamentali ai fini dell'applicazione del primo comma i principi contenuti negli articoli seguenti della presente legge: 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17 - terzo, sesto e settimo comma -, 24 - primo e secondo comma -, 25, 26, 30 - primo e terzo comma - 33, 34, 37 - primo e secondo comma -, 38, 40 - primo, secondo e terzo comma -, 42, 44, 48 - primo comma - 49 - secondo, terzo, quinto e settimo comma -, 50, 54 - primo comma -, 55, 56, 57 e 58.
Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome provvederanno ad adeguare la loro legislazione ai sensi del primo e del secondo comma entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni adottate dalle regioni ai sensi della presente legge saranno comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perche' provveda non oltre 60 giorni a sottoporle alla commissione della CEE, sia allo stato di progetto che nel testo definitivamente adottato.
Fino a quando le regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e le province di Trento e Bolzano non avranno provveduto con le proprie leggi, ai sensi del precedente quarto comma, si applicano nei loro territori le disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni gia' contenute in leggi regionali vigenti purche' non in contrasto con i limiti stabiliti rispettivamente per le regioni a statuto speciale e per le regioni a statuto ordinario nel secondo e nel terzo comma del presente articolo.