Articolo 2285 del Codice civile
Articolo 2215 bisArticolo 2286
Versione
19 aprile 1942
Art. 2285.

(Recesso del socio).

Ogni socio puo' recedere dalla societa' quando questa e' contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Puo' inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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