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24 maggio 2001
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15 novembre 2009
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22 giugno 2017
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17 agosto 2023
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15 marzo 2025
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Articolo 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile , e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. ((La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.)) ((71)) 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l' articolo 2106 del codice civile . Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
--------------- AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
--------------- AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Commentari • 142
- 1. Responsabile anticorruzione e Responsabile Ufficio Procedimenti Disciplinari - Conflitto d’interessihttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025 · 195.57962
Il Comune di Sanremo richiede all'ANAC un parere in ordine alla possibilità di conferire l'incarico dirigenziale sulla gestione del personale, comportante anche la titolarità dell'ufficio di disciplina di cui al comma 4 dell'art. 55 del d.lgs. 165/2001, al Segretario Generale già responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), benché il comune non sia di piccole dimensioni. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 30/05/2022, n. 2406Provvedimento: […] zio, ai sensi degli artt. 15 CCNL e 55 ter d.lgs. 165/2001. Tanto premesso, lamen- […] CP_1 , interpone appello contro questa decisione, alla quale addebita di non aver considerato il tenore letterale dell'art. 55 ter, comma 1 d.lgs.165/2001, che te- […] blico (art. 55, comma 1 d.lgs. 165/2001). […] sponga, ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la sospensione del proce- […] L'ultimo periodo dell'art. 55 ter, comma 1 d.lgs. 165/2001 («resta in ogni […] L'art. 55 ter d.lgs. 165/2001, dunque, muove dal presupposto che il proce- […] biamente distonica rispetto alla sua collocazione sistematica, soprattutto ove si consideri l'esistenza di una norma espressa (l'art. 55 bis d.lgs. 165/2001) desti-Leggi di più...
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