Articolo 2248 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2248.

(Comunione a scopo di godimento).

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu' cose e' regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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