(Comunione a scopo di godimento).
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu' cose e' regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
[…] Scopo della comunione è il mero godimento del bene (articolo 2248 c.c.) ed è questo elemento che la distingue dalla società in cui più persone si uniscono per l'esercizio in comune di un'attività economica al fine di ricavarne un lucro o guadagno (utile). […]
Leggi di più…[…] Esse richiamavano la propria comparsa di risposta nel giudizio r.g. 43744/05, precisando che i soci avevano più volte mutato i propri accordi circa l'assegnazione dei beni e che l'attore aveva mancato di indicare l'attribuzione degli spazi verdi; si trattava di una società di godimento, ai sensi dell'art. 2248 c.c., soggetta alle norme sulla comunione, da sciogliere quindi mediante divisione. […]
Leggi di più…[…] Esse richiamavano la propria comparsa di risposta nel giudizio r.g. 43744/05, precisando che i soci avevano più volte mutato i propri accordi circa l'assegnazione dei beni e che l'attore aveva mancato di indicare l'attribuzione degli spazi verdi; si trattava di una società di godimento, ai sensi dell'art. 2248 c.c., soggetta alle norme sulla comunione, da sciogliere quindi mediante divisione. […]
Leggi di più…[…] Il codice infine regola solo l'ipotesi di riduzione del capitale al di sotto il minimo legale, ma non prevede nulla in riferimento al caso in cui venga ad essere perduto l'intero capitale sociale: * da un lato per parte della dottrina, in caso di perdita totale del capitale è sicuro lo scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (articolo 2248 codice civile); * dall'altro lato, la giurisprudenza da tempo ritiene utilizzabile anche in questo caso l'articolo 2447 del codice civile, per cui l'assemblea dei soci riduce a zero il capitale sociale e contestualmente ricostituisce lo stesso. […]
Leggi di più…[…] E la situazione di contitolarità nascente dalla trasformazione è di natura essenzialmente statica, poiché escludendo l'art. 2248 c.c. la c.d. comunione d'impresa, ove si trattasse di una situazione dinamica, ci troveremmo subito fuori dallo schema della comunione, per rientrare all'interno di quello societario [11]. […]
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