(Comunione a scopo di godimento).
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o piu' cose e' regolata dalle norme del titolo VII del libro III.
L'articolo 2248 del Codice Civile , […] Titolo V – Capo I – “Disposizioni generali” All'art. 2248 c.c . viene stabilito che la comunione costituita con il solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del Libro III del Codice civile. […] il commento e la spiegazione semplice. Art. 2248 c.c .: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2248 del Codice Civile: “Art. 2248 . […] La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.”. Art. 2248 c.c .: comunione con scopo di godimento All'art. 2248 del Codice civile è […]
Leggi di più…[…] Il disfavore dell'ordinamento per tale incoerente impiego del modulo societario – ricavabile, oltre che dalla disciplina fiscale antielusìva, dal più generale divieto, desumibile dall'art. 2248 c.c., di regolare la comunione dei diritti reali con le norme in materia societaria – trova spiegazione nella distonia tra l'interesse che la società di mero godimento è diretta a soddisfare e lo scopo produttivo al quale il contratto di società è preordinato. […]
Leggi di più…[…] In specie, ci riferimento all'art. 2248 c.c., norma che esclude che l'oggetto della società possa essere soltanto una comunione a scopo di godimento. […]
Leggi di più…[…] Scopo della comunione è il mero godimento del bene (articolo 2248 c.c.) ed è questo elemento che la distingue dalla società in cui più persone si uniscono per l'esercizio in comune di un'attività economica al fine di ricavarne un lucro o guadagno (utile). […]
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