Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 255/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Maniglia Giuseppe); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Schimmenti Benedetto CP_1
e l'avv. Dimaggio Luciana);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
29/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 03/08/2016 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
29/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza non definitiva n. 5426/23 e sentenza n. 1730/2024 del
21/03/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) La figlia minore della coppia, nata a [...] il [...], resta affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori;
la stessa vivrà con la madre ove avrà il domicilio prevalente con facoltà del padre di tenerla con sè secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo il seguente regime di visita, rivedibile con il consenso di entrambe le parti:
-in via ordinaria per due volte la settimana (il martedì e l'altro giorno da comunicare alla moglie con l'anticipo di una settimana), una delle quali dall'uscita di scuola alle ore 20.15, mentre per l'altra dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina, compreso il pernottamento e con l'obbligo di accompagnarla a scuola, con la specificazione che, nel periodo estivo nel quale la bambina non frequenta la scuola, il padre la potrà prelevare dal domicilio materno entrambe le volte alle ore 9.30; per 7 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1° al 7 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per tre giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 24 di dicembre o dal 31 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
3) Alcuna statuizione viene adottata con riferimento alla casa coniugale di proprietà esclusiva della Sig.ra che potrà continuare ad abitare;
CP_1 4) Il sig. si obbliga a versare a entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni Istat intervenute;
dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data
2 luglio 2019;
5) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 03/08/2016, da , nato a [...]
Palermo (PA) il 24/03/1985 e da , nata a [...] il [...], CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 139, parte II, serie A, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 29/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.