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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3234/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3234/2017,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesco D'Orsi, presso il cui studio in Isernia alla via Berta, 76 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, e il dott. Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Mario Menzione, presso il cui studio in Brindisi CP_2 alla via Appia, 46 sono elettivamente domiciliati parte convenuta
e CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_3 incorporante rappresentata e difesa dal prof. avv. Michele Vietti e Controparte_4 dall'avv. Roberto Mazzara, presso il cui studio in Brindisi alla via Lanzellotti, 3/D è elettivamente domiciliata parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 19.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine dal ricorso in riassunzione tempestivamente depositato da il 03.07.2017, a seguito dell'ordinanza di incompetenza pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Sulmona il 30.03.2017, e ha a oggetto l'impugnazione dei contratti di conferimento
Pag. 1 a 11 incarico e di cessione del credito stipulati tra da un lato, e Parte_1 CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante e lo stesso dott. Controparte_1 CP_2 CP_2
dall'altro lato, rispettivamente il 04.12.2012 e il 10.12.2012.
[...]
2. Con il ricorso in riassunzione, ha impugnato entrambi i contratti Parte_1 deducendone, in particolare, (a) l'annullamento per errore essenziale riconoscibile, per violenza e/o dolo a norma degli artt. 1427 e ss. c.c.; (b) in subordine, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.; (c) in estremo subordine, la rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2.1 In premessa, la società attrice ha rappresentato di aver conferito, con mandato del
04.12.2012, incarico professionale, congiuntamente e disgiuntamente, a Controparte_1
in persona del legale rappresentante e allo stesso dott.
[...] CP_2 CP_2 per l'esame della movimentazione bancaria e delle condizioni contrattuali relative al conto
[...] corrente n. 2391S della presso la , incorporata poi in Pt_1 Controparte_4 CP_3
, sospettate di nullità e/o illegittimità derivanti, tra le altre cose, dall'applicazione di
[...] interessi anatocistici e usurari nonché di condizioni non pattuite, concordando con le mandatarie un compenso pari “al 50% della somma recuperata al netto delle spese legali liquidate in sentenza”.
Ha rappresentato, altresì, che con successivo contratto di cessione di credito pro soluto a scopo di garanzia del 10.12.2012, regolarmente notificato al debitore, ha ceduto al dott. CP_2 il 50% del credito vantato dalla stessa nei confronti della
[...] Parte_1 [...]
a titolo di ripetizione delle somme illegittimamente e invalidamente versate in forza CP_4 delle condizioni negoziali del contratto di conto corrente n. 2391S, per il recupero delle quali ha formulato, peraltro, apposita azione giudiziale innanzi al Tribunale di Pesaro iscritta al n. RG
1700/2013.
2.2 Ciò premesso, la società attrice ha posto a fondamento delle domande giudiziali prospettate le seguenti circostanze.
In primo luogo, alla base della richiesta di annullamento per errore essenziale riconoscibile, violenza o dolo, ha indicato che il dott. professionista in Parte_1 CP_2 materia bancaria, pur potendo facilmente accorgersi della cospicua somma dovuta dalla Banca rispetto a un saldo di c/c pari circa a € 517.020,76 - 648.016,24 in favore della correntista e pur essendosi accorto di tale grandezza tant'è vero che nell'atto di citazione di cui al n. RG
1700/2013 ha indicato un saldo attivo di € 744.288,66, ha riferito, all'esito dell'incarico professionale svolto, che la avrebbe potuto recuperare una somma pari circa a € Pt_1
Pag. 2 a 11 200.000,00 così chiedendo la liquidazione del proprio compenso per € 100.000,00 ovvero per il
50% della minor o maggior somma riconosciuta in giudizio.
Fidandosi dell'altrui competenza professionale, la ha aderito, quindi, alla richiesta di Pt_1 compenso di € 100.000,00, “poco curando la ulteriore indicazione della misura del 50% della minor o maggior somma riconosciuta in giudizio”, anche perché si trovava in una situazione di grave crisi finanziaria che non le consentiva di esporsi ai costi di una procedura giudiziaria.
Al contempo, ha sottoscritto l'accordo di cessione per l'importo del 50% del credito vantato verso la banca, ritenendo erroneamente che l'ammontare di tale credito fosse pari a € 200.000,00, come indicato dal proprio CTP dott. e che oggetto della cessione fosse, quindi, l'importo di CP_2
€ 100.000,00.
Ha invocato, dunque, la disciplina del vizio dell'errore essenziale riconoscibile e, altresì, di quella contenuta negli artt. 1434 e 1429 c.c.
In secondo luogo, alla base della richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dei due contratti, ha dedotto il verificarsi dell'avvenimento Parte_1 imprevedibile quanto meno per la stessa attrice, qual è il maggior conteggio a credito della società correntista effettuato dal CTU nel giudizio n. RG 1700/2013.
In terzo luogo, alla base della richiesta di rescissione per lesione, ha Parte_1 indicato, per un verso, la sussistenza del proprio stato di bisogno in considerazione della crisi finanziaria in cui si trovava e dell'impossibilità di far fronte ai costi della procedura giudiziaria e, per altro verso, il vantaggio tratto dalla controparte in forza dell'incarico professionale svolto.
3. Costituendosi nel giudizio riassunto, e il dott. Controparte_1 CP_2 hanno chiesto il rigetto delle domande attrici per infondatezza e/o per assenza di prova;
[...] hanno dedotto, in ogni caso, la prescrizione annuale dell'azione di rescissione e hanno formulato domanda riconvenzionale subordinata all'accoglimento delle richieste attrici avente a oggetto ora la riconduzione ad equità del contratto ora il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 e ss c.c., con condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di € 230.000,00 o della diversa somma di giustizia, delle spese anticipate nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Pesaro nonché delle spese del presente giudizio.
3.1 e il dott. si sono difesi, nel merito, Controparte_1 CP_2 invocando la propria professionalità nello svolgimento dell'incarico contabile dato loro da l'assenza di errore o dolo vizianti e l'esistenza, al contrario, di una libertà Parte_1 negoziale genuina in forza della quale la ha accettato le condizioni proposte dagli stessi Pt_1 convenuti, senza che venga in gioco alcuna sproporzione.
Pag. 3 a 11 Hanno puntualizzato, altresì, che, al termine dell'incarico professionale e dei risultati contabili rilevati dal proprio CTP, la non ha sollevato alcuna eccezione e/o contestazione Parte_1
e ha coltivato, insieme al dott. cessionario del credito, azione di ripetizione innanzi al CP_2
Tribunale di Pesaro con domanda giudiziale iscritta al n. RG 1700/2013.
Hanno chiarito, poi, che i contratti in questione sono da qualificarsi come contratti aleatori atteso che, con gli stessi, i convenuti si sono assunti il rischio del rigetto della domanda giudiziale di ripetizione, senza diritto alcuno al compenso e con accollo delle spese sostenute.
Hanno eccepito, ancora, la prescrizione dell'azione di rescissione in relazione alla quale hanno comunque contestato l'esistenza dei presupposti.
3.2 Infine, hanno proposto domanda subordinata riconvenzionale nei confronti della di riconduzione ad equità del contratto ai sensi degli artt. 1476 e 1488 c.c. e di Parte_1 arricchimento sine causa a norma dell'art. 2041 c.c.
Al riguardo, hanno rappresentato che, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attrici,
[...]
e il dott. si troverebbero a subire un pregiudizio Controparte_1 CP_2 economico rappresentato dalla perdita del diritto al compenso contrattuale nonostante l'espletamento dell'incarico professionale, il quale finirebbe così per esser stato svolto, in modo paradossale, a titolo gratuito. Al contempo, hanno evidenziato che la società attrice si avvantaggerebbe delle anticipazioni sostenute dai convenuti nel corso del giudizio iscritto al n.
1700/2013 tra cui rileva, ad esempio, la somma di € 10.232,74, pagata a titolo di compenso liquidato al CTU dal Tribunale di Pesaro
Hanno chiesto, quindi, di condannare l'attrice al pagamento del compenso per l'attività professionale espletata in suo favore nella somma di € 230.000,00 o nella misura maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e sulla scorta di CTU.
4. Costituendosi nel giudizio riassunto, in qualità di Controparte_3 incorporante della , ha rappresentato di aver impugnato la sentenza n. Controparte_4
493/2017 emessa dal Tribunale di Pesaro il 04.07.2017 nel giudizio n. RG 1700/2013, chiedendone la sospensione in via cautelare, e ha chiesto la rifusione delle spese di lite, atteso che nei propri confronti non è stata proposta alcuna domanda.
4.1 La convenuta ha precisato, in particolare, di aver impugnato innanzi alla Corte CP_4
d'Appello di Ancona la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Pesaro ha così deciso:
“1) dichiara il saldo del conto corrente nr.2391S acceso presso la Filiale di Castel Sangro Controparte_5 alla data del 17.12.2010 pari ad euro 606,976,64 e, per l'effetto dichiara tenuta al Controparte_4 pagamento di detta somma in favore di parte attrice, oltre ad euro 23.659,47 per interessi derivanti da altri conti
Pag. 4 a 11 Cont collegati, euro 23.174,62 per spese non pattuite ed euro 61.649,11 per oltre interessi legali a decorrere dalla data del deposito della CTU il 27.2.2015 sino all'effettivo saldo;
2) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in Controparte_4 euro 20.725,00 (di cui euro 4.300 per fase di studio, 2.500 per fase introduttiva, 6.325 per fase istruttoria ed euro 7.600 per fase decisoria) oltre iva cpa re rimb. forf. come per legge per compensi professionali di cui dispone la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc.
Pone in via definitiva le spese di CTU come già liquidate a carico di parte .”. Controparte_4
Ha chiesto, inoltre, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ottenuta dapprima in via presidenziale e poi negata in sede collegiale.
Ha puntualizzato, poi, di aver pagato quanto ingiunto negli atti di precetto tanto da Parte_1 quanto dal dott. al sol fine di evitare procedure esecutive, senza acquiescenza e con
[...] CP_2 riserva di ripetizione all'esito del gravame.
5. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie di parte, il giudizio è stato dichiaro interrotto, all'udienza del 26.06.2019, per morte del difensore dei convenuti e del dott. Controparte_1 CP_2
6. Con ricorso depositato il 20.09.20219 ha tempestivamente riassunto il Parte_1 giudizio, chiedendone la prosecuzione e ribadendo le conclusioni già rassegnate.
7. e del dott. si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_2 riportandosi alle difese e alle conclusioni già formulate in precedenza.
8. si è costituita in giudizio ribadendo le conclusioni già rese e, in Controparte_3 particolare, “i) che la sentenza n. 493 del 4/7/2017 resa inter partes dal Tribunale di Pesaro è illegittima ed erronea;
ii) che nessuna somma è dovuta a e/o al dott. da parte della iii) che nei Pt_1 CP_1 CP_2 CP_4 confronti di non è stata formulata alcuna domanda dalle controparti. In ogni caso si Controparte_7 insiste riguardo il riconoscimento delle spese di lite del presente giudizio”.
9. Il giudizio è stato istruito con l'interrogatorio formale di parte attrice e l'escussione dei teste ammessi ( ). Testimone_1
All'udienza del 21.04.2021 parte convenuta ha rinunciato all'escussione del proprio teste senza opposizione di parte attrice.
È stata fissata, quindi, su richiesta congiunta delle parti, udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 02.03.2022, svoltasi nella modalità della c.d. trattazione scritta, il
Tribunale si è riservato per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
10. Negli scritti difensivi finali le parti hanno ribadito le proprie posizioni.
Pag. 5 a 11 In particolare, ha precisato che il giudizio di appello avverso la sentenza emessa dal CP_3
Tribunale di Pesaro, durante il quale è stata rinnovata la CTU, si trova in pendenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., concessi con ordinanza del 16/3/2022 della Corte d'Appello di Ancona.
Ha chiarito, altresì, di aver già pagato in favore di e del dott. gli importi Parte_1 CP_2 liquidati dal Tribunale in primo grado, per un importo nettamente maggiore rispetto a quello accertato dal CTU in sede di appello.
Al riguardo, ha rilevato che l'esito di questo giudizio pendente innanzi al Tribunale di Brindisi
“consentirà esclusivamente di stabilire chi ( o il dott. sarà tenuto a restituire alla Banca gli Pt_1 CP_2 importi ricevuti in eccesso rispetto a quelli accertati come dovuti dalla Corte d'Appello di Ancona:
a) se la cessione di credito sarà dichiarata invalida, la dovrà ottenere dal dott. la CP_8 CP_4 CP_2 restituzione di tutte le somme che gli ha versato in esecuzione della sentenza di primo grado e poi regolare solo con le reciproche pretese all'esito del giudizio di appello;
Pt_1
b) viceversa, se la cessione sarà considerata valida, sempre all'esito del giudizio di appello, dovrà Controparte_7 ottenere da e la restituzione di quanto pagato in più in esecuzione della sentenza di primo grado”. Pt_1 CP_2
Ha ripetuto, infine, che, nei propri confronti, non è stata rivolta alcuna domanda in questo giudizio e si è limitata a chiedere di condannare le controparti al pagamento delle spese di lite.
11. Con ordinanza del 12.09.2022, il Tribunale di Brindisi ha rimesso la causa sul ruolo in considerazione della situazione personale di salute della giudice relatrice, fissando dapprima udienza di precisazione delle conclusioni e dipoi udienza di discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Mutato il giudice, la causa è stata calendarizzata per la decisione e, all'udienza del 19.12.2024, è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come richiesto dalle parti.
***
12. Le domande attrici sono infondate e, pertanto, vanno rigettate per le ragioni di seguito esposte.
La domanda di annullamento
13. In primo luogo, priva di fondatezza è la domanda di annullamento contrattuale.
13.1 Nessun elemento è stato addotto, invero, con riferimento alle invocate ipotesi di violenza o di dolo, di cui agli artt. 1434 e1439 c.c.
13.2 Viceversa, la società attrice ha speso alcune parole in merito all'errore essenziale riconoscibile, quale causa di annullamento ai sensi degli artt. 1428, 1429 e 1431 c.c.
13.2.1 A tal riguardo, ha rappresentato che, a causa del comportamento di e del CP_1 dott. sarebbe caduta in un errore essenziale riconoscibile dalla controparte, alla luce delle CP_2
Pag. 6 a 11 altrui competenze professionali, nella stipulazione tanto del contratto di mandato quanto del contratto di cessione del credito.
L'errore sarebbe il seguente: aver pattuito il compenso dovuto a e al dott. CP_1 CP_2 pari “al 50% della somma recuperata al netto delle spese legali” (v. art. 5 del contratto di mandato) e aver ceduto al dott. “il 50% del credito vantato dalla nei confronti della CP_2 Parte_1 [...]
”, poi (v. clausola b del contratto di cessione), sebbene, prima di intraprendere CP_4 CP_3 il giudizio incardinato presso il Tribunale di Pesaro n. 1700/2013, e il dott. le CP_1 CP_2 avessero riferito che “la ricostruzione del saldo conto produce un saldo pari a € 200.000,00 a favore del correntista” (v. premessa n. 3 del contratto di cessione) così riconoscendo l'onorario del dott. CP_2 nella misura di € 100.000,00 o del 50% della minore o maggiore somma riconosciuta in giudizio, come concordato nel contratto di mandato (v. premessa n. 5 del contratto di cessione), mentre dopo la CTU svolta nel giudizio n. RG 1700/2013 è emerso un saldo € 517.020,76 - 648.016,24 in favore della correntista con notevole aumento, quindi, sia del compenso dovuto a e al CP_1 dott. sia dell'importo del credito ceduto, pari non più al 50% di € 100.000,00. CP_2
Tale divergenza sarebbe dovuta, secondo l'attrice, a un errore creato da e dal dott. CP_1 CP_2 che, pur essendo soggetti competenti in materia bancaria e pur potendosi, quindi, accorgere dell'effettiva ricostruzione del rapporto di dare-avere intercorrente tra la e la banca Pt_1 nonché essendosene invero accorti tant'è vero che, nell'atto di citazione di cui al n. RG
1700/2013 predisposto da è stato indicato un saldo attivo di € 744.288,66, hanno CP_1 sottostimato la ricostruzione del saldo e hanno liquidato il proprio onorario in € 100.000,00 mentre il dott. conscio del più alto valore di realizzo, ha poi indicato come oggetto di CP_2 cessione non il 50% di tale importo richiesto a titolo di compenso ma il 50% del più elevato credito vantato dalla verso la Banca. Pt_1
13.2.2 La prospettazione dell'errore-vizio svolta dalla società attrice risulta, invero, ancorata non già a una falsa rappresentazione di un fatto essenziale ex art. 1429 c.c. nella conclusione dell'affare ma a una sconveniente valutazione economica dei termini monetari dell'accordo raggiunto.
È evidente, infatti, che l'errore supposto non ricade su nessun elemento tipizzato dall'art. 1429 c.c., a mente del quale “L'errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identità
o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto”.
Pag. 7 a 11 In tale prospettiva, si possono facilmente escludere le ipotesi dell'errore sulla prestazione, dell'errore sulla persona contraente e dell'errore di diritto, di cui ai nn. 2, 3 e 4.
Si può escludere agevolmente, ancora, che l'errore concerna la natura del contratto di cui al n. 1.
Si deve escludere, altresì, che l'errore prospettato riguardi l'oggetto del contratto di cui al n. 1, atteso che, nel mandato, l'oggetto è l'incarico professionale conferito e, nel contratto di cessione di credito, l'oggetto è il credito ceduto.
Dalla narrazione della stessa attrice emerge chiaramente, infatti, che la volontà negoziale della stessa si sia genuinamente formata in modo pieno e consapevole con riferimento sia all'incarico professionale affidato a e al dott. sia all'individuazione del credito ceduto al dott. CP_1 CP_2
CP_2
Ciò di cui l'attrice si lamenta, invece, sono le condizioni economiche dell'affare nella parte in cui sia il compenso sia il credito ceduto vengono individuati per relationem, nella misura del 50%, rispetto all'esito della causa da intraprendere presso il Tribunale di Pesaro e poi intrapresa al n.
RG 1700/2013.
Si tratta, invero, di aspetti economici chiari fin dal contratto di mandato del 04.12.2012 e ripetuti in modo intellegibile nel successivo contratto di cessione del credito del 10.12.2012.
Fin dagli esordi del loro rapporto negoziale, le parti hanno convenuto, infatti, che il compenso dovuto a e al dott. e il credito ceduto a scopo di garanzia del compenso dovuto al CP_1 CP_2 dott. sarebbe stato parametrato al 50% delle somme che avrebbe recuperato CP_2 Pt_1 dalla all'esito del giudizio di ripetizione d'indebito da intraprendersi innanzi Controparte_4 al Tribunale e, di fatto, poi, intrapreso con domanda iscritta al n. RG 1700/2013.
Peraltro, tali somme non sono mai state individuate specificamente né nel contratto né oralmente, atteso l'esito della prova orale, ma sono state riferite alla ricostruzione del saldo conto pari a € 200.000,00 a favore della correntista “tale da giustificare un significativo recupero in favore della correntista stessa” (v. premessa n. 3 contratto di cessione) e parametrate espressamente alla “minore o maggiore somma” che sarebbe stata riconosciuta alla all'esito del giudizio, “da considerarsi Pt_1 parte quale rimborso delle spese sostenute e dell'attività professionale svolta e parte come percentuale sugli importi recuperati o da recuperare” (v. premessa n. 5 del contratto di cessione).
13.2.3 Non può dirsi sussistente, quindi, non solo alcun errore rappresentativo ma anche alcuna confusione sui termini economici dell'affare, apparendo, piuttosto, qualificabile la doglianza svolta come un “errore” di valutazione della addebitabile alla stessa. Pt_1
Come ammesso nel ricorso in riassunzione (a pag. 2, paragrafo 4), la si è poco curata Pt_1 dell'ulteriore indicazione della misura del 50% della minor o maggior somma riconosciuta in giudizio, “errando” e dimenticandosi così del principio di autoresponsabilità negoziale.
Pag. 8 a 11 La vicenda può sintetizzarsi, invero, nel modo che segue.
La società attrice ha conferito incarico professionale come CTP a e al dott. per CP_1 CP_2 verificare, com'è frequente in questi casi, la regolarità dei propri rapporti bancari al fine di decidere se intraprendere o meno un'azione giudiziaria di ripetizione nei confronti della banca.
Nel far ciò, dapprima, ha concordato il compenso dovuto e il credito ceduto a scopo di garanzia del compenso dovuto nella misura del 50% delle somme che avrebbe recuperato dalla e, CP_4 dipoi, ha rivalutato la misura concordata, ritenuta eccessiva, all'esito della CTU svolta nel giudizio di primo grado che, peraltro, per quel che è dato sapere, sembra esser stato ridotto a seguito della rinnovazione della CTU in appello.
Si tratta, in definitiva, di un ripensamento sui termini economici dell'accordo raggiunto più che di un errore-vizio fonte di annullamento contrattuale.
13.2.4 È pacifico, d'altronde, che la valutazione economica dell'affare rientra nella sfera dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. e 41 Cost.
Nonostante lo sviluppo di una riflessione giurisprudenziale intorno al tema della giustizia contrattuale, è noto che, al di fuori delle ipotesi tipiche in cui l'ordinamento consente al giudice di sindacare l'equilibrio dello scambio, i migliori giudici della convenienza economica dell'affare sono le parti stesse.
La libertà privata non può essere esautorata, infatti, dal Tribunale, il quale può intervenire solo nelle limitate situazioni patologiche di alterazione del processo volitivo-cognitivo negoziale.
E, come ribadito dalla sentenza n. 29010 del 12/11/2018 della Cassazione, “L'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare”.
La domanda di risoluzione
14. In secondo luogo, priva di pregio è la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
14.1 A tal fine conduce il rilievo dell'assenza di una sopravvenienza rilevante ai sensi dell'art. 1467 c.c.
Al contrario di quanto dedotto dall'attrice, non può considerarsi sopravvenienza rilevante la CTU svolta nel giudizio di primo grado presso il Tribunale di Pesaro, atteso che trattasi di un evento futuro noto, prevedibile e, anzi, espressamente contemplato dalle parti nei propri accordi negoziali sì da risultare pienamente rientrante nell'alea normale dei contratti conclusi.
Pag. 9 a 11 In breve, si tratta di una sopravvenienza priva dei requisiti legali richiesti dall'art. 1467 c.c. ed esplicitati in termini di straordinarietà e imprevedibilità dagli interpreti (da ultimo, v. Cass. n.
27152 del 22/09/2023).
La domanda di rescissione
15. In terzo luogo, impedisce la valutazione della fondatezza della domanda attrice di rescissione la fondatezza dell'eccezione di prescrizione annuale sollevata dalle convenute.
15.1 L'azione di rescissione si prescrive, infatti, nel termine annuale decorrente dalla conclusione del contratto, a norma dell'art. 1449 c.c.
È palese, allora, che alla data di introduzione del presente giudizio, per la quale deve farsi riferimento, a norma dell'art. 50 c.p.c., alla notificazione dell'atto di citazione innanzi al Tribunale incompetenze di Sulmona avvenuta il 17.11.2016, l'anno decorrente dal 04.12.2012 e dal
10.12.2012, ossia dalla conclusione del contratto di mandato e del contratto di cessione di credito, era ampiamente decorso.
La domanda riconvenzionale
16. Una volta rigettate le domande attrici, resta assorbita la domanda riconvenzionale formulata da e dal dott. in quanto proposta in via subordinata. CP_1 CP_2
La regolazione delle spese di lite
17. A questo punto restano da regolare solo le spese di lite.
Queste gravano interamente sulla società attrice che, conformemente ai principi di soccombenza e di causalità posti dall'art. 91 c.p.c., è tenuta a rifondere le spese sostenute tanto da e dal CP_1 dott. vittoriosi, quanto da , inutilmente convenuta senza che nei CP_2 Controparte_3 confronti di questa sia stata indirizzata alcuna domanda giudiziale.
La società attrice si è limitata, infatti, a svolgere solo domande di impugnazione negoziale rivolte correttamente nei confronti delle controparti negoziali Cesynit e dott. CP_2
Non ha articolato, invece, alcuna domanda neanche di restituzione o ripetizione nei confronti della quale debitore ceduto, tenuto, in parte (al 50%), al pagamento dell'importo dovuto al CP_4 dott. in forza del contratto di cessione di credito. CP_2
17.1 Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo
D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
Con riferimento alle spese borsuali, poi, si può considerare solo l'importo sostenuto da Cesynit e dal dott. pari a € 13,51, per l'intimazione testimoniale atteso che non vi è prova, in atti, del CP_2 pagamento del contributo unificato dovuto per la domanda riconvenzionale proposta (rispetto
Pag. 10 a 11 alla quale risulta, peraltro, solo un invito di pagamento del 28.02.2018 da parte dell'ufficio recupero crediti).
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le domande di impugnativa negoziale proposte da Parte_1
2. dichiara assorbita la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata da
[...]
e dal dott. Controparte_1 CP_2
3. condanna in persona del legale rappresentate pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di e del dott. Controparte_1 che liquida in € 10.873,51, di cui € 10.860,00 a titolo di onorario e € CP_2
13,51 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4. condanna, altresì, in persona del legale rappresentate pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Controparte_3
10.860,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 07.01.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3234/2017,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesco D'Orsi, presso il cui studio in Isernia alla via Berta, 76 è elettivamente domiciliato parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, e il dott. Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Mario Menzione, presso il cui studio in Brindisi CP_2 alla via Appia, 46 sono elettivamente domiciliati parte convenuta
e CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_3 incorporante rappresentata e difesa dal prof. avv. Michele Vietti e Controparte_4 dall'avv. Roberto Mazzara, presso il cui studio in Brindisi alla via Lanzellotti, 3/D è elettivamente domiciliata parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 19.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine dal ricorso in riassunzione tempestivamente depositato da il 03.07.2017, a seguito dell'ordinanza di incompetenza pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Sulmona il 30.03.2017, e ha a oggetto l'impugnazione dei contratti di conferimento
Pag. 1 a 11 incarico e di cessione del credito stipulati tra da un lato, e Parte_1 CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante e lo stesso dott. Controparte_1 CP_2 CP_2
dall'altro lato, rispettivamente il 04.12.2012 e il 10.12.2012.
[...]
2. Con il ricorso in riassunzione, ha impugnato entrambi i contratti Parte_1 deducendone, in particolare, (a) l'annullamento per errore essenziale riconoscibile, per violenza e/o dolo a norma degli artt. 1427 e ss. c.c.; (b) in subordine, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.; (c) in estremo subordine, la rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2.1 In premessa, la società attrice ha rappresentato di aver conferito, con mandato del
04.12.2012, incarico professionale, congiuntamente e disgiuntamente, a Controparte_1
in persona del legale rappresentante e allo stesso dott.
[...] CP_2 CP_2 per l'esame della movimentazione bancaria e delle condizioni contrattuali relative al conto
[...] corrente n. 2391S della presso la , incorporata poi in Pt_1 Controparte_4 CP_3
, sospettate di nullità e/o illegittimità derivanti, tra le altre cose, dall'applicazione di
[...] interessi anatocistici e usurari nonché di condizioni non pattuite, concordando con le mandatarie un compenso pari “al 50% della somma recuperata al netto delle spese legali liquidate in sentenza”.
Ha rappresentato, altresì, che con successivo contratto di cessione di credito pro soluto a scopo di garanzia del 10.12.2012, regolarmente notificato al debitore, ha ceduto al dott. CP_2 il 50% del credito vantato dalla stessa nei confronti della
[...] Parte_1 [...]
a titolo di ripetizione delle somme illegittimamente e invalidamente versate in forza CP_4 delle condizioni negoziali del contratto di conto corrente n. 2391S, per il recupero delle quali ha formulato, peraltro, apposita azione giudiziale innanzi al Tribunale di Pesaro iscritta al n. RG
1700/2013.
2.2 Ciò premesso, la società attrice ha posto a fondamento delle domande giudiziali prospettate le seguenti circostanze.
In primo luogo, alla base della richiesta di annullamento per errore essenziale riconoscibile, violenza o dolo, ha indicato che il dott. professionista in Parte_1 CP_2 materia bancaria, pur potendo facilmente accorgersi della cospicua somma dovuta dalla Banca rispetto a un saldo di c/c pari circa a € 517.020,76 - 648.016,24 in favore della correntista e pur essendosi accorto di tale grandezza tant'è vero che nell'atto di citazione di cui al n. RG
1700/2013 ha indicato un saldo attivo di € 744.288,66, ha riferito, all'esito dell'incarico professionale svolto, che la avrebbe potuto recuperare una somma pari circa a € Pt_1
Pag. 2 a 11 200.000,00 così chiedendo la liquidazione del proprio compenso per € 100.000,00 ovvero per il
50% della minor o maggior somma riconosciuta in giudizio.
Fidandosi dell'altrui competenza professionale, la ha aderito, quindi, alla richiesta di Pt_1 compenso di € 100.000,00, “poco curando la ulteriore indicazione della misura del 50% della minor o maggior somma riconosciuta in giudizio”, anche perché si trovava in una situazione di grave crisi finanziaria che non le consentiva di esporsi ai costi di una procedura giudiziaria.
Al contempo, ha sottoscritto l'accordo di cessione per l'importo del 50% del credito vantato verso la banca, ritenendo erroneamente che l'ammontare di tale credito fosse pari a € 200.000,00, come indicato dal proprio CTP dott. e che oggetto della cessione fosse, quindi, l'importo di CP_2
€ 100.000,00.
Ha invocato, dunque, la disciplina del vizio dell'errore essenziale riconoscibile e, altresì, di quella contenuta negli artt. 1434 e 1429 c.c.
In secondo luogo, alla base della richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dei due contratti, ha dedotto il verificarsi dell'avvenimento Parte_1 imprevedibile quanto meno per la stessa attrice, qual è il maggior conteggio a credito della società correntista effettuato dal CTU nel giudizio n. RG 1700/2013.
In terzo luogo, alla base della richiesta di rescissione per lesione, ha Parte_1 indicato, per un verso, la sussistenza del proprio stato di bisogno in considerazione della crisi finanziaria in cui si trovava e dell'impossibilità di far fronte ai costi della procedura giudiziaria e, per altro verso, il vantaggio tratto dalla controparte in forza dell'incarico professionale svolto.
3. Costituendosi nel giudizio riassunto, e il dott. Controparte_1 CP_2 hanno chiesto il rigetto delle domande attrici per infondatezza e/o per assenza di prova;
[...] hanno dedotto, in ogni caso, la prescrizione annuale dell'azione di rescissione e hanno formulato domanda riconvenzionale subordinata all'accoglimento delle richieste attrici avente a oggetto ora la riconduzione ad equità del contratto ora il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 e ss c.c., con condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di € 230.000,00 o della diversa somma di giustizia, delle spese anticipate nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Pesaro nonché delle spese del presente giudizio.
3.1 e il dott. si sono difesi, nel merito, Controparte_1 CP_2 invocando la propria professionalità nello svolgimento dell'incarico contabile dato loro da l'assenza di errore o dolo vizianti e l'esistenza, al contrario, di una libertà Parte_1 negoziale genuina in forza della quale la ha accettato le condizioni proposte dagli stessi Pt_1 convenuti, senza che venga in gioco alcuna sproporzione.
Pag. 3 a 11 Hanno puntualizzato, altresì, che, al termine dell'incarico professionale e dei risultati contabili rilevati dal proprio CTP, la non ha sollevato alcuna eccezione e/o contestazione Parte_1
e ha coltivato, insieme al dott. cessionario del credito, azione di ripetizione innanzi al CP_2
Tribunale di Pesaro con domanda giudiziale iscritta al n. RG 1700/2013.
Hanno chiarito, poi, che i contratti in questione sono da qualificarsi come contratti aleatori atteso che, con gli stessi, i convenuti si sono assunti il rischio del rigetto della domanda giudiziale di ripetizione, senza diritto alcuno al compenso e con accollo delle spese sostenute.
Hanno eccepito, ancora, la prescrizione dell'azione di rescissione in relazione alla quale hanno comunque contestato l'esistenza dei presupposti.
3.2 Infine, hanno proposto domanda subordinata riconvenzionale nei confronti della di riconduzione ad equità del contratto ai sensi degli artt. 1476 e 1488 c.c. e di Parte_1 arricchimento sine causa a norma dell'art. 2041 c.c.
Al riguardo, hanno rappresentato che, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attrici,
[...]
e il dott. si troverebbero a subire un pregiudizio Controparte_1 CP_2 economico rappresentato dalla perdita del diritto al compenso contrattuale nonostante l'espletamento dell'incarico professionale, il quale finirebbe così per esser stato svolto, in modo paradossale, a titolo gratuito. Al contempo, hanno evidenziato che la società attrice si avvantaggerebbe delle anticipazioni sostenute dai convenuti nel corso del giudizio iscritto al n.
1700/2013 tra cui rileva, ad esempio, la somma di € 10.232,74, pagata a titolo di compenso liquidato al CTU dal Tribunale di Pesaro
Hanno chiesto, quindi, di condannare l'attrice al pagamento del compenso per l'attività professionale espletata in suo favore nella somma di € 230.000,00 o nella misura maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e sulla scorta di CTU.
4. Costituendosi nel giudizio riassunto, in qualità di Controparte_3 incorporante della , ha rappresentato di aver impugnato la sentenza n. Controparte_4
493/2017 emessa dal Tribunale di Pesaro il 04.07.2017 nel giudizio n. RG 1700/2013, chiedendone la sospensione in via cautelare, e ha chiesto la rifusione delle spese di lite, atteso che nei propri confronti non è stata proposta alcuna domanda.
4.1 La convenuta ha precisato, in particolare, di aver impugnato innanzi alla Corte CP_4
d'Appello di Ancona la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Pesaro ha così deciso:
“1) dichiara il saldo del conto corrente nr.2391S acceso presso la Filiale di Castel Sangro Controparte_5 alla data del 17.12.2010 pari ad euro 606,976,64 e, per l'effetto dichiara tenuta al Controparte_4 pagamento di detta somma in favore di parte attrice, oltre ad euro 23.659,47 per interessi derivanti da altri conti
Pag. 4 a 11 Cont collegati, euro 23.174,62 per spese non pattuite ed euro 61.649,11 per oltre interessi legali a decorrere dalla data del deposito della CTU il 27.2.2015 sino all'effettivo saldo;
2) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in Controparte_4 euro 20.725,00 (di cui euro 4.300 per fase di studio, 2.500 per fase introduttiva, 6.325 per fase istruttoria ed euro 7.600 per fase decisoria) oltre iva cpa re rimb. forf. come per legge per compensi professionali di cui dispone la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc.
Pone in via definitiva le spese di CTU come già liquidate a carico di parte .”. Controparte_4
Ha chiesto, inoltre, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ottenuta dapprima in via presidenziale e poi negata in sede collegiale.
Ha puntualizzato, poi, di aver pagato quanto ingiunto negli atti di precetto tanto da Parte_1 quanto dal dott. al sol fine di evitare procedure esecutive, senza acquiescenza e con
[...] CP_2 riserva di ripetizione all'esito del gravame.
5. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie di parte, il giudizio è stato dichiaro interrotto, all'udienza del 26.06.2019, per morte del difensore dei convenuti e del dott. Controparte_1 CP_2
6. Con ricorso depositato il 20.09.20219 ha tempestivamente riassunto il Parte_1 giudizio, chiedendone la prosecuzione e ribadendo le conclusioni già rassegnate.
7. e del dott. si sono costituiti in giudizio Controparte_1 CP_2 riportandosi alle difese e alle conclusioni già formulate in precedenza.
8. si è costituita in giudizio ribadendo le conclusioni già rese e, in Controparte_3 particolare, “i) che la sentenza n. 493 del 4/7/2017 resa inter partes dal Tribunale di Pesaro è illegittima ed erronea;
ii) che nessuna somma è dovuta a e/o al dott. da parte della iii) che nei Pt_1 CP_1 CP_2 CP_4 confronti di non è stata formulata alcuna domanda dalle controparti. In ogni caso si Controparte_7 insiste riguardo il riconoscimento delle spese di lite del presente giudizio”.
9. Il giudizio è stato istruito con l'interrogatorio formale di parte attrice e l'escussione dei teste ammessi ( ). Testimone_1
All'udienza del 21.04.2021 parte convenuta ha rinunciato all'escussione del proprio teste senza opposizione di parte attrice.
È stata fissata, quindi, su richiesta congiunta delle parti, udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 02.03.2022, svoltasi nella modalità della c.d. trattazione scritta, il
Tribunale si è riservato per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
10. Negli scritti difensivi finali le parti hanno ribadito le proprie posizioni.
Pag. 5 a 11 In particolare, ha precisato che il giudizio di appello avverso la sentenza emessa dal CP_3
Tribunale di Pesaro, durante il quale è stata rinnovata la CTU, si trova in pendenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., concessi con ordinanza del 16/3/2022 della Corte d'Appello di Ancona.
Ha chiarito, altresì, di aver già pagato in favore di e del dott. gli importi Parte_1 CP_2 liquidati dal Tribunale in primo grado, per un importo nettamente maggiore rispetto a quello accertato dal CTU in sede di appello.
Al riguardo, ha rilevato che l'esito di questo giudizio pendente innanzi al Tribunale di Brindisi
“consentirà esclusivamente di stabilire chi ( o il dott. sarà tenuto a restituire alla Banca gli Pt_1 CP_2 importi ricevuti in eccesso rispetto a quelli accertati come dovuti dalla Corte d'Appello di Ancona:
a) se la cessione di credito sarà dichiarata invalida, la dovrà ottenere dal dott. la CP_8 CP_4 CP_2 restituzione di tutte le somme che gli ha versato in esecuzione della sentenza di primo grado e poi regolare solo con le reciproche pretese all'esito del giudizio di appello;
Pt_1
b) viceversa, se la cessione sarà considerata valida, sempre all'esito del giudizio di appello, dovrà Controparte_7 ottenere da e la restituzione di quanto pagato in più in esecuzione della sentenza di primo grado”. Pt_1 CP_2
Ha ripetuto, infine, che, nei propri confronti, non è stata rivolta alcuna domanda in questo giudizio e si è limitata a chiedere di condannare le controparti al pagamento delle spese di lite.
11. Con ordinanza del 12.09.2022, il Tribunale di Brindisi ha rimesso la causa sul ruolo in considerazione della situazione personale di salute della giudice relatrice, fissando dapprima udienza di precisazione delle conclusioni e dipoi udienza di discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Mutato il giudice, la causa è stata calendarizzata per la decisione e, all'udienza del 19.12.2024, è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come richiesto dalle parti.
***
12. Le domande attrici sono infondate e, pertanto, vanno rigettate per le ragioni di seguito esposte.
La domanda di annullamento
13. In primo luogo, priva di fondatezza è la domanda di annullamento contrattuale.
13.1 Nessun elemento è stato addotto, invero, con riferimento alle invocate ipotesi di violenza o di dolo, di cui agli artt. 1434 e1439 c.c.
13.2 Viceversa, la società attrice ha speso alcune parole in merito all'errore essenziale riconoscibile, quale causa di annullamento ai sensi degli artt. 1428, 1429 e 1431 c.c.
13.2.1 A tal riguardo, ha rappresentato che, a causa del comportamento di e del CP_1 dott. sarebbe caduta in un errore essenziale riconoscibile dalla controparte, alla luce delle CP_2
Pag. 6 a 11 altrui competenze professionali, nella stipulazione tanto del contratto di mandato quanto del contratto di cessione del credito.
L'errore sarebbe il seguente: aver pattuito il compenso dovuto a e al dott. CP_1 CP_2 pari “al 50% della somma recuperata al netto delle spese legali” (v. art. 5 del contratto di mandato) e aver ceduto al dott. “il 50% del credito vantato dalla nei confronti della CP_2 Parte_1 [...]
”, poi (v. clausola b del contratto di cessione), sebbene, prima di intraprendere CP_4 CP_3 il giudizio incardinato presso il Tribunale di Pesaro n. 1700/2013, e il dott. le CP_1 CP_2 avessero riferito che “la ricostruzione del saldo conto produce un saldo pari a € 200.000,00 a favore del correntista” (v. premessa n. 3 del contratto di cessione) così riconoscendo l'onorario del dott. CP_2 nella misura di € 100.000,00 o del 50% della minore o maggiore somma riconosciuta in giudizio, come concordato nel contratto di mandato (v. premessa n. 5 del contratto di cessione), mentre dopo la CTU svolta nel giudizio n. RG 1700/2013 è emerso un saldo € 517.020,76 - 648.016,24 in favore della correntista con notevole aumento, quindi, sia del compenso dovuto a e al CP_1 dott. sia dell'importo del credito ceduto, pari non più al 50% di € 100.000,00. CP_2
Tale divergenza sarebbe dovuta, secondo l'attrice, a un errore creato da e dal dott. CP_1 CP_2 che, pur essendo soggetti competenti in materia bancaria e pur potendosi, quindi, accorgere dell'effettiva ricostruzione del rapporto di dare-avere intercorrente tra la e la banca Pt_1 nonché essendosene invero accorti tant'è vero che, nell'atto di citazione di cui al n. RG
1700/2013 predisposto da è stato indicato un saldo attivo di € 744.288,66, hanno CP_1 sottostimato la ricostruzione del saldo e hanno liquidato il proprio onorario in € 100.000,00 mentre il dott. conscio del più alto valore di realizzo, ha poi indicato come oggetto di CP_2 cessione non il 50% di tale importo richiesto a titolo di compenso ma il 50% del più elevato credito vantato dalla verso la Banca. Pt_1
13.2.2 La prospettazione dell'errore-vizio svolta dalla società attrice risulta, invero, ancorata non già a una falsa rappresentazione di un fatto essenziale ex art. 1429 c.c. nella conclusione dell'affare ma a una sconveniente valutazione economica dei termini monetari dell'accordo raggiunto.
È evidente, infatti, che l'errore supposto non ricade su nessun elemento tipizzato dall'art. 1429 c.c., a mente del quale “L'errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull'identità
o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto”.
Pag. 7 a 11 In tale prospettiva, si possono facilmente escludere le ipotesi dell'errore sulla prestazione, dell'errore sulla persona contraente e dell'errore di diritto, di cui ai nn. 2, 3 e 4.
Si può escludere agevolmente, ancora, che l'errore concerna la natura del contratto di cui al n. 1.
Si deve escludere, altresì, che l'errore prospettato riguardi l'oggetto del contratto di cui al n. 1, atteso che, nel mandato, l'oggetto è l'incarico professionale conferito e, nel contratto di cessione di credito, l'oggetto è il credito ceduto.
Dalla narrazione della stessa attrice emerge chiaramente, infatti, che la volontà negoziale della stessa si sia genuinamente formata in modo pieno e consapevole con riferimento sia all'incarico professionale affidato a e al dott. sia all'individuazione del credito ceduto al dott. CP_1 CP_2
CP_2
Ciò di cui l'attrice si lamenta, invece, sono le condizioni economiche dell'affare nella parte in cui sia il compenso sia il credito ceduto vengono individuati per relationem, nella misura del 50%, rispetto all'esito della causa da intraprendere presso il Tribunale di Pesaro e poi intrapresa al n.
RG 1700/2013.
Si tratta, invero, di aspetti economici chiari fin dal contratto di mandato del 04.12.2012 e ripetuti in modo intellegibile nel successivo contratto di cessione del credito del 10.12.2012.
Fin dagli esordi del loro rapporto negoziale, le parti hanno convenuto, infatti, che il compenso dovuto a e al dott. e il credito ceduto a scopo di garanzia del compenso dovuto al CP_1 CP_2 dott. sarebbe stato parametrato al 50% delle somme che avrebbe recuperato CP_2 Pt_1 dalla all'esito del giudizio di ripetizione d'indebito da intraprendersi innanzi Controparte_4 al Tribunale e, di fatto, poi, intrapreso con domanda iscritta al n. RG 1700/2013.
Peraltro, tali somme non sono mai state individuate specificamente né nel contratto né oralmente, atteso l'esito della prova orale, ma sono state riferite alla ricostruzione del saldo conto pari a € 200.000,00 a favore della correntista “tale da giustificare un significativo recupero in favore della correntista stessa” (v. premessa n. 3 contratto di cessione) e parametrate espressamente alla “minore o maggiore somma” che sarebbe stata riconosciuta alla all'esito del giudizio, “da considerarsi Pt_1 parte quale rimborso delle spese sostenute e dell'attività professionale svolta e parte come percentuale sugli importi recuperati o da recuperare” (v. premessa n. 5 del contratto di cessione).
13.2.3 Non può dirsi sussistente, quindi, non solo alcun errore rappresentativo ma anche alcuna confusione sui termini economici dell'affare, apparendo, piuttosto, qualificabile la doglianza svolta come un “errore” di valutazione della addebitabile alla stessa. Pt_1
Come ammesso nel ricorso in riassunzione (a pag. 2, paragrafo 4), la si è poco curata Pt_1 dell'ulteriore indicazione della misura del 50% della minor o maggior somma riconosciuta in giudizio, “errando” e dimenticandosi così del principio di autoresponsabilità negoziale.
Pag. 8 a 11 La vicenda può sintetizzarsi, invero, nel modo che segue.
La società attrice ha conferito incarico professionale come CTP a e al dott. per CP_1 CP_2 verificare, com'è frequente in questi casi, la regolarità dei propri rapporti bancari al fine di decidere se intraprendere o meno un'azione giudiziaria di ripetizione nei confronti della banca.
Nel far ciò, dapprima, ha concordato il compenso dovuto e il credito ceduto a scopo di garanzia del compenso dovuto nella misura del 50% delle somme che avrebbe recuperato dalla e, CP_4 dipoi, ha rivalutato la misura concordata, ritenuta eccessiva, all'esito della CTU svolta nel giudizio di primo grado che, peraltro, per quel che è dato sapere, sembra esser stato ridotto a seguito della rinnovazione della CTU in appello.
Si tratta, in definitiva, di un ripensamento sui termini economici dell'accordo raggiunto più che di un errore-vizio fonte di annullamento contrattuale.
13.2.4 È pacifico, d'altronde, che la valutazione economica dell'affare rientra nella sfera dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c. e 41 Cost.
Nonostante lo sviluppo di una riflessione giurisprudenziale intorno al tema della giustizia contrattuale, è noto che, al di fuori delle ipotesi tipiche in cui l'ordinamento consente al giudice di sindacare l'equilibrio dello scambio, i migliori giudici della convenienza economica dell'affare sono le parti stesse.
La libertà privata non può essere esautorata, infatti, dal Tribunale, il quale può intervenire solo nelle limitate situazioni patologiche di alterazione del processo volitivo-cognitivo negoziale.
E, come ribadito dalla sentenza n. 29010 del 12/11/2018 della Cassazione, “L'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare”.
La domanda di risoluzione
14. In secondo luogo, priva di pregio è la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
14.1 A tal fine conduce il rilievo dell'assenza di una sopravvenienza rilevante ai sensi dell'art. 1467 c.c.
Al contrario di quanto dedotto dall'attrice, non può considerarsi sopravvenienza rilevante la CTU svolta nel giudizio di primo grado presso il Tribunale di Pesaro, atteso che trattasi di un evento futuro noto, prevedibile e, anzi, espressamente contemplato dalle parti nei propri accordi negoziali sì da risultare pienamente rientrante nell'alea normale dei contratti conclusi.
Pag. 9 a 11 In breve, si tratta di una sopravvenienza priva dei requisiti legali richiesti dall'art. 1467 c.c. ed esplicitati in termini di straordinarietà e imprevedibilità dagli interpreti (da ultimo, v. Cass. n.
27152 del 22/09/2023).
La domanda di rescissione
15. In terzo luogo, impedisce la valutazione della fondatezza della domanda attrice di rescissione la fondatezza dell'eccezione di prescrizione annuale sollevata dalle convenute.
15.1 L'azione di rescissione si prescrive, infatti, nel termine annuale decorrente dalla conclusione del contratto, a norma dell'art. 1449 c.c.
È palese, allora, che alla data di introduzione del presente giudizio, per la quale deve farsi riferimento, a norma dell'art. 50 c.p.c., alla notificazione dell'atto di citazione innanzi al Tribunale incompetenze di Sulmona avvenuta il 17.11.2016, l'anno decorrente dal 04.12.2012 e dal
10.12.2012, ossia dalla conclusione del contratto di mandato e del contratto di cessione di credito, era ampiamente decorso.
La domanda riconvenzionale
16. Una volta rigettate le domande attrici, resta assorbita la domanda riconvenzionale formulata da e dal dott. in quanto proposta in via subordinata. CP_1 CP_2
La regolazione delle spese di lite
17. A questo punto restano da regolare solo le spese di lite.
Queste gravano interamente sulla società attrice che, conformemente ai principi di soccombenza e di causalità posti dall'art. 91 c.p.c., è tenuta a rifondere le spese sostenute tanto da e dal CP_1 dott. vittoriosi, quanto da , inutilmente convenuta senza che nei CP_2 Controparte_3 confronti di questa sia stata indirizzata alcuna domanda giudiziale.
La società attrice si è limitata, infatti, a svolgere solo domande di impugnazione negoziale rivolte correttamente nei confronti delle controparti negoziali Cesynit e dott. CP_2
Non ha articolato, invece, alcuna domanda neanche di restituzione o ripetizione nei confronti della quale debitore ceduto, tenuto, in parte (al 50%), al pagamento dell'importo dovuto al CP_4 dott. in forza del contratto di cessione di credito. CP_2
17.1 Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo
D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
Con riferimento alle spese borsuali, poi, si può considerare solo l'importo sostenuto da Cesynit e dal dott. pari a € 13,51, per l'intimazione testimoniale atteso che non vi è prova, in atti, del CP_2 pagamento del contributo unificato dovuto per la domanda riconvenzionale proposta (rispetto
Pag. 10 a 11 alla quale risulta, peraltro, solo un invito di pagamento del 28.02.2018 da parte dell'ufficio recupero crediti).
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le domande di impugnativa negoziale proposte da Parte_1
2. dichiara assorbita la domanda riconvenzionale proposta in via subordinata da
[...]
e dal dott. Controparte_1 CP_2
3. condanna in persona del legale rappresentate pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di e del dott. Controparte_1 che liquida in € 10.873,51, di cui € 10.860,00 a titolo di onorario e € CP_2
13,51 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4. condanna, altresì, in persona del legale rappresentate pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € Controparte_3
10.860,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 07.01.2025
La Giudice
Teresa Raimo
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